TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01679/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 02908 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01679/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2025, proposto da -OMISSIS- n.q. di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato
AN RI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del silenzio sull'istanza di accesso di parte ricorrente; nonché per la condanna dell'intimata amministrazione al rilascio dei documenti ivi richiesti. N. 01679/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di aver chiesto all'intimata amministrazione, nella qualità di amministratore di sostegno, l'ostensione di una serie di documenti inerenti all'amministrata (situazione debitoria complessiva; estratti di ruolo relativi all'anzidetta situazione debitoria complessiva; copia delle relate di notifica di tutti gli atti della ripetuta situazione debitoria; copia degli eventuali atti interruttivi della prescrizione);
- che tale richiesta sarebbe stata adempiuta solo in parte, posto che le sarebbe stato trasmesso il solo "il prospetto riassuntivo della cartelle/avvisi a Lei intestati e per i quali risulta ancora un importo residuo”;
- che la mancata ostensione delle cartelle di pagamento e delle copie delle relate di notifica delle suddette cartelle non le avrebbe consentito di avere contezza della legittimità o meno del carico tributario iscritto a ruolo a carico dell'amministrata.
1.1. Ha quindi chiesto, sulla scorta di un unico motivo di ricorso (I. Violazione e falsa applicazione degli articoli 22, 24 e 25 della L. 07/08/1990, n. 241. Eccesso di potere, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta), di condannare l'intimata amministrazione a disporre la "visione ed estrazione copia di tutte le relate di notificazione delle cartelle di pagamento indicate nella richiesta e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione". N. 01679/2025 REG.RIC.
2. Si è costituita l'intimata amministrazione, con atto di mera forma.
3. All'udienza camerale indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel consentire l'accesso alle cartelle di pagamento (Cons. St., Ad. pl., 14 marzo 2022, n. 4), in merito alle quali è stato precisato che:
(i) il concessionario, ai sensi dell'art. 26, c. 5, D.P.R. n. 602/1973, ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;
(ii) qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare un'attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.
Tale ultimo principio è coerente con quanto più in generale affermato in giurisprudenza in merito all'onere dell'amministrazione di dichiarare eventualmente l'inesistenza dei documenti richiesti in sede di accesso (Cons. St., sez. V, 8 novembre
2023, n. 9622; ibidem, sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7896), che ben può trovare applicazione con riguardo agli eventuali atti di interruzione della prescrizione pure richiesti dalla ricorrente.
1.2. Nel caso di specie, l'amministrazione resistente, in sede di riscontro all'istanza di accesso (cfr. all. 3 al ricorso), non ha prodotto copia né della relata di notifica delle cartelle di pagamento, né degli eventuali atti interruttivi della prescrizione. N. 01679/2025 REG.RIC.
Ciò è avvenuto senza che sia stata resa alla ricorrente una qualche giustificazione a supporto di tale mancata ostensione, che va dunque qualificata in termini di parziale e illegittimo diniego per silentium della sua istanza di accesso.
2. Stante quanto precede:
- il ricorso è fondato e va accolto;
- per l'effetto: (i) va annullato il parziale diniego formatosi per silentium sull'istanza ostensiva di parte ricorrente; (ii) la resistente amministrazione è condannata all'ostensione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, della documentazione richiesta con il ricorso;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; annulla, per l'effetto, il parziale diniego sull'istanza ostensiva di parte ricorrente e condanna la resistente amministrazione all'ostensione degli atti richiesti con il ricorso, nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella presente sentenza. N. 01679/2025 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio AL, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio AL VA NE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 01679/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 02908 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01679/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2025, proposto da -OMISSIS- n.q. di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato
AN RI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del silenzio sull'istanza di accesso di parte ricorrente; nonché per la condanna dell'intimata amministrazione al rilascio dei documenti ivi richiesti. N. 01679/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di aver chiesto all'intimata amministrazione, nella qualità di amministratore di sostegno, l'ostensione di una serie di documenti inerenti all'amministrata (situazione debitoria complessiva; estratti di ruolo relativi all'anzidetta situazione debitoria complessiva; copia delle relate di notifica di tutti gli atti della ripetuta situazione debitoria; copia degli eventuali atti interruttivi della prescrizione);
- che tale richiesta sarebbe stata adempiuta solo in parte, posto che le sarebbe stato trasmesso il solo "il prospetto riassuntivo della cartelle/avvisi a Lei intestati e per i quali risulta ancora un importo residuo”;
- che la mancata ostensione delle cartelle di pagamento e delle copie delle relate di notifica delle suddette cartelle non le avrebbe consentito di avere contezza della legittimità o meno del carico tributario iscritto a ruolo a carico dell'amministrata.
1.1. Ha quindi chiesto, sulla scorta di un unico motivo di ricorso (I. Violazione e falsa applicazione degli articoli 22, 24 e 25 della L. 07/08/1990, n. 241. Eccesso di potere, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta), di condannare l'intimata amministrazione a disporre la "visione ed estrazione copia di tutte le relate di notificazione delle cartelle di pagamento indicate nella richiesta e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione". N. 01679/2025 REG.RIC.
2. Si è costituita l'intimata amministrazione, con atto di mera forma.
3. All'udienza camerale indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel consentire l'accesso alle cartelle di pagamento (Cons. St., Ad. pl., 14 marzo 2022, n. 4), in merito alle quali è stato precisato che:
(i) il concessionario, ai sensi dell'art. 26, c. 5, D.P.R. n. 602/1973, ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;
(ii) qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare un'attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.
Tale ultimo principio è coerente con quanto più in generale affermato in giurisprudenza in merito all'onere dell'amministrazione di dichiarare eventualmente l'inesistenza dei documenti richiesti in sede di accesso (Cons. St., sez. V, 8 novembre
2023, n. 9622; ibidem, sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7896), che ben può trovare applicazione con riguardo agli eventuali atti di interruzione della prescrizione pure richiesti dalla ricorrente.
1.2. Nel caso di specie, l'amministrazione resistente, in sede di riscontro all'istanza di accesso (cfr. all. 3 al ricorso), non ha prodotto copia né della relata di notifica delle cartelle di pagamento, né degli eventuali atti interruttivi della prescrizione. N. 01679/2025 REG.RIC.
Ciò è avvenuto senza che sia stata resa alla ricorrente una qualche giustificazione a supporto di tale mancata ostensione, che va dunque qualificata in termini di parziale e illegittimo diniego per silentium della sua istanza di accesso.
2. Stante quanto precede:
- il ricorso è fondato e va accolto;
- per l'effetto: (i) va annullato il parziale diniego formatosi per silentium sull'istanza ostensiva di parte ricorrente; (ii) la resistente amministrazione è condannata all'ostensione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, della documentazione richiesta con il ricorso;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; annulla, per l'effetto, il parziale diniego sull'istanza ostensiva di parte ricorrente e condanna la resistente amministrazione all'ostensione degli atti richiesti con il ricorso, nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella presente sentenza. N. 01679/2025 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio AL, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio AL VA NE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 01679/2025 REG.RIC.