TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3975/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 30.04.2025, promossa con ricorso congiunto depositato il 31.03.2025
DA
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RAIMONDO ELOISA presso la quale è elettivamente domiciliata, coma da procura in atti
E
[...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. POLIMENTO CRISTINA presso la quale è elettivamente domiciliato, coma da procura in atti
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE
CONGIUNTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che le parti con ricorso congiunto depositato il 31.03.2025 hanno chiesto l'affido esclusivo della figlia minore , nata il [...] a [...], alla madre con collocamento presso la stessa Per_1
chiedendo fissarsi udienza, sostituita dal deposito di note scritte, dando atto della pendenza di un procedimento penale davanti al Tribunale di Milano (N. 1123/2025 R.G.N.R.), per il quale il Sig.
è tuttora sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla Sig.ra Parte_1
e alla figlia Parte_2 Per_1
Rilevato che con decreto del 09.04.2025 è stato concesso termine fino al 30.04.2025 per il deposito di note scritte al fine di ottenere i chiarimenti necessari,
Rilevato che le parti hanno depositato note scritte ribandendo le condizioni del ricorso,
Ritenuto che nell'ambito di procedimenti instaurati su istanza congiunta non è possibile svolgere attività istruttoria,
Ritenuto, inoltre, che la complessa situazione del nucleo familiare come emergente dagli atti necessita di una valutazione approfondita sulla situazione del minore, in assenza della quale non è possibile verificare se le condizioni siano conformi al loro interesse,
Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto debba essere rigettato,
Ritenuto che le spese legali debbano essere interamente compensate,
P.Q.M.
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
- Rigetta il ricorso
- Compensa tra le parti le spese di procedura.
Si comunichi.
Milano, 30.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 30.04.2025, promossa con ricorso congiunto depositato il 31.03.2025
DA
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RAIMONDO ELOISA presso la quale è elettivamente domiciliata, coma da procura in atti
E
[...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. POLIMENTO CRISTINA presso la quale è elettivamente domiciliato, coma da procura in atti
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE
CONGIUNTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che le parti con ricorso congiunto depositato il 31.03.2025 hanno chiesto l'affido esclusivo della figlia minore , nata il [...] a [...], alla madre con collocamento presso la stessa Per_1
chiedendo fissarsi udienza, sostituita dal deposito di note scritte, dando atto della pendenza di un procedimento penale davanti al Tribunale di Milano (N. 1123/2025 R.G.N.R.), per il quale il Sig.
è tuttora sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla Sig.ra Parte_1
e alla figlia Parte_2 Per_1
Rilevato che con decreto del 09.04.2025 è stato concesso termine fino al 30.04.2025 per il deposito di note scritte al fine di ottenere i chiarimenti necessari,
Rilevato che le parti hanno depositato note scritte ribandendo le condizioni del ricorso,
Ritenuto che nell'ambito di procedimenti instaurati su istanza congiunta non è possibile svolgere attività istruttoria,
Ritenuto, inoltre, che la complessa situazione del nucleo familiare come emergente dagli atti necessita di una valutazione approfondita sulla situazione del minore, in assenza della quale non è possibile verificare se le condizioni siano conformi al loro interesse,
Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto debba essere rigettato,
Ritenuto che le spese legali debbano essere interamente compensate,
P.Q.M.
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
- Rigetta il ricorso
- Compensa tra le parti le spese di procedura.
Si comunichi.
Milano, 30.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato