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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3769/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/8/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GABRIO BAGNOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Fucecchio (FI), Piazza Dei Seccatoi n. 10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I ricorrenti, in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciano, l'uno nei confronti dell'altro, ad avanzare richieste di mantenimento o di natura economica, ribadendo di aver già regolato e definito ogni loro altro rapporto di natura patrimoniale.
2) provvederà per intero al mantenimento ordinario della figlia con lui Parte_1 Per_1 convivente.
3) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di tali essendo quelle indicate nel Per_1
Protocollo del Tribunale di Lucca, saranno ripartite tra i genitori in parti uguali;
tali spese dovranno essere concordate e, ai fini del rimborso, documentate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Chiesina NE (PT) il 14/7/1996, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nato il Per_2
7/1/2001), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Chiesina NE (PT) in data 14/7/1996, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Chiesina NE (PT) all'Atto Numero 5, Parte II, Serie A, dell'Anno 1996; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiesina NE (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
ER AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/8/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GABRIO BAGNOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Fucecchio (FI), Piazza Dei Seccatoi n. 10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I ricorrenti, in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciano, l'uno nei confronti dell'altro, ad avanzare richieste di mantenimento o di natura economica, ribadendo di aver già regolato e definito ogni loro altro rapporto di natura patrimoniale.
2) provvederà per intero al mantenimento ordinario della figlia con lui Parte_1 Per_1 convivente.
3) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di tali essendo quelle indicate nel Per_1
Protocollo del Tribunale di Lucca, saranno ripartite tra i genitori in parti uguali;
tali spese dovranno essere concordate e, ai fini del rimborso, documentate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Chiesina NE (PT) il 14/7/1996, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nato il Per_2
7/1/2001), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Chiesina NE (PT) in data 14/7/1996, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Chiesina NE (PT) all'Atto Numero 5, Parte II, Serie A, dell'Anno 1996; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiesina NE (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
ER AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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