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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 18/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AR IC, Relatore
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4349/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4650/2025 depositato il 18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 03.06.2025 Ricorrente_2 come in atti rappresentata e difesa, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500005947000, notificata in data
07.03.2025, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 10.482,17, con l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento del predetto importo, si sarebbe proceduto ad iscrivere fermo amministrativo al PRA sul mezzo NISSAN JUKE 2WD 1.5 DCI Tg. EP698JC.
Eccepiva in via preliminare, la nullità dell'opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omessa e/o inesistente notifica delle prodromiche cartelle di pagamento n. 29520160022780261000, n.
29520160028914726000, n. 29520180021022729000, n. 29520180022888890000, n. 29520190012927664000,
n. 29520200013069066000 e n. 29520210029185545000;
nel merito, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione delle somme pretese con l'atto opposto di cui alle cartelle di pagamento nn. 295201960022780261000 – 29520160028914726000 –
29520180022888890000.:
sempre nel merito, la sopravvenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione delle somme richieste nelle cartelle di pagamento nn. 29520180021022729000 – 29520200013069066000 –
29520210029185545000;
l' intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme afferenti a sanzioni ed interessi.
Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Siciliana, Assessorato all'Economia, non sono costituiti.
Si è costituita l'Agenzia Entrate, ha chiesto in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D.Lgs. 546/92, avendo l'Agente della Riscossione correttamente notificato le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è manifestamente fondato.
La scelta processuale del concessionario, non costituitosi in giudizio benché regolarmente evocato, rende superflua ogni ulteriore considerazione, spettando all'impositore l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.
Alla luce di ciò, questo giudicante ritiene irrilevanti tutte le altre eccezioni, questioni e richieste della parte ricorrente che vengono assorbite.
In considerazione delle predette valutazioni, pertanto, va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018). Tali spese sono distratte in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c., assumendo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna gli uffici convenuti al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 18/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AR IC, Relatore
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4349/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005947 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4650/2025 depositato il 18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 03.06.2025 Ricorrente_2 come in atti rappresentata e difesa, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500005947000, notificata in data
07.03.2025, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 10.482,17, con l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento del predetto importo, si sarebbe proceduto ad iscrivere fermo amministrativo al PRA sul mezzo NISSAN JUKE 2WD 1.5 DCI Tg. EP698JC.
Eccepiva in via preliminare, la nullità dell'opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omessa e/o inesistente notifica delle prodromiche cartelle di pagamento n. 29520160022780261000, n.
29520160028914726000, n. 29520180021022729000, n. 29520180022888890000, n. 29520190012927664000,
n. 29520200013069066000 e n. 29520210029185545000;
nel merito, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione delle somme pretese con l'atto opposto di cui alle cartelle di pagamento nn. 295201960022780261000 – 29520160028914726000 –
29520180022888890000.:
sempre nel merito, la sopravvenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione delle somme richieste nelle cartelle di pagamento nn. 29520180021022729000 – 29520200013069066000 –
29520210029185545000;
l' intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme afferenti a sanzioni ed interessi.
Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Siciliana, Assessorato all'Economia, non sono costituiti.
Si è costituita l'Agenzia Entrate, ha chiesto in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D.Lgs. 546/92, avendo l'Agente della Riscossione correttamente notificato le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è manifestamente fondato.
La scelta processuale del concessionario, non costituitosi in giudizio benché regolarmente evocato, rende superflua ogni ulteriore considerazione, spettando all'impositore l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.
Alla luce di ciò, questo giudicante ritiene irrilevanti tutte le altre eccezioni, questioni e richieste della parte ricorrente che vengono assorbite.
In considerazione delle predette valutazioni, pertanto, va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018). Tali spese sono distratte in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c., assumendo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna gli uffici convenuti al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.