Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 533/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 533/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento del
21.2.2025 emesso in esito alla udienza del 20.2.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
(c.f. ), in persona del Sig. l.r.p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Gizzeria (CZ), via delle Palme (loc. Mortilla);
c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._1
Gizzeria (CZ), alla via Napoli n. 4;
c.f. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Lamezia Terme, via Antonello Da Messina n. 22, nonché per i chiamati all'eredità della Sig.ra nata a [...] il Persona_1
18.01.1948, deceduta a Catanzaro il 12.01.2016 e cioè
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...];
c.f. nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._4 residente in [...];
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_4 C.F._5 residente in [...] tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, anche disgiuntamente dall'Avv. Antonio
Montano e dall'Avv. Federico Gaetano, entrambi del Foro di Lamezia Terme, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo Studio dell'Avv. Antonino Mazza Laboccetta
APPELLANTI
CONTRO
1
Tv - il 28 ottobre 1974), e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Pordenone del 5 novembre 2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) Persona_2 la on sede legale in San Donato Milanese, in Parte_5 via dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice fiscale e p. iva rea n. 1888273, in P.IVA_3 persona dell'avv. Luigi Claudio Giacomo Resta nella qualità di procuratore speciale investito di tutti i poteri a lui attribuiti in forza di procura speciale per atto per notar di Persona_3
Roma del 25 settembre 2020 (rep. n. 22298 - racc. n. 10843) rilasciata dal Dott. Per_4
munito dei necessari poteri in forza della delibera del consiglio di Amministrazione
[...] del 31 luglio 2020, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall'Avv. Bruno
Famularo (cod. fisc. ), entrambi elettivamente domiciliati presso lo C.F._6 studio, dell'Avv. Andrea M. Viola Parte_6
APPELLATO
(cod. fisc. ), in liquidazione coatta Controparte_5 P.IVA_4 amministrativa, in persona del liquidatore giudiziale
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5 in carica;
CREDITORI OPPOSTI
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc) - appello avverso la Sentenza n.
410/2021 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 23/03/2021, emessa nella causa n. 4581/2015 RG cui erano state riunite le cause nn. 363/2016 RG e 2597/2016 RG
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 25/10/2021 gli appellanti individuati così come in epigrafe impugnavano la sentenza n. 410/2021 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 23/03/2021 e - premettendo che Banca OP delle
Province Calabre (BPPC) aveva ottenuto decreto ingiuntivo, ai danni degli stessi, che veniva notificato agli stessi in tempi diversi e che aveva dato luogo a tre distinte citazioni in opposizione innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, poi tutte riunite sotto la prima causa n.
4581/2015 RGC, decise con la sentenza appellata che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la al pagamento, quale debitore principale ed in Parte_1 favore del creditore succeduto della minor somma di € 300.113,47 oltre Controparte_3 accessori, e gli altri appellanti, quali fideiussori della al pagamento, sempre Parte_1 in favore di nei limiti della somma garantita di € 250.000,00 – Controparte_3 spiegavano le seguenti conclusioni:
2 “1) Accertare e dichiarare che la (ed anche la Controparte_3 Controparte_7 in l.c.a. e la ), ut supra, non è titolare di
[...] Controparte_8 nessun credito verso la e conseguentemente verso i fideiussori e loro aventi Parte_1 causa odierni appellanti;
2) In via subordinata dichiarare che la e suoi Controparte_7 aventi causa ( e non hanno alcun diritto di Controparte_8 Controparte_3 garanzia, comunque denominato, nei confronti dei fideiussori e loro aventi causa odierni appellanti, per essere il contratto di fideiussione nullo per violazione della normativa anti-trust ovvero in ulteriore subordine per essere la , Controparte_9 ed i suoi aventi causa, decaduti da ogni diritto verso i fideiussori e loro aventi causa odierni appellanti, ex art. 1957 c.c., primo comma;
3) In via ulteriormente subordinata rideterminare l'importo dovuto dalla alla Parte_1 luce delle deduzioni svolte in materia di anatocismo (primo motivo di appello), con ogni conseguenziale statuizione anche nei confronti dei fideiussori e dei loro aventi causa, ove ritenuti responsabili, fermo –comunque- il limite massimo della fideiussione prestata;
4) IN OGNI CASO con ogni conseguenziale determinazione. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 16.5.2022 si costituiva la CP_3
(cessionaria del credito) e per essa, quale mandataria, la
[...] Parte_5 chiedendo il rigetto del proposto gravame.
[...]
Fissata, da ultimo, la udienza del 20.2.2025 per la trattazione del giudizio, sostituita ex art. 127 ter cpc, con note del 16.2.2025 gli appellanti così concludevano: “Avendo gli appellanti raggiunto un accordo transattivo con i cessionari del credito vantato, come da intese intercorse dichiarano di avere rinunciato e di rinunciare all'appello (valendo espressamente tale rinuncia come rinuncia agli atti ed all'azione), e CHIEDONO a mezzo dei propri difensori, entrambi muniti anche disgiuntamente del potere di rinuncia, come da procura alla lite in atti, e conformemente a quanto chiederanno gli appellati costituiti, che l'On. Corte
d'Appello adita voglia dichiarare l'estinzione della causa per cessazione della materia del contendere. Con integrale compensazione delle spese del grado d'appello.”.
Con note del 19.2.2025 gli appellati concludevano nei seguenti termini: “Avendo i cessionari del credito raggiunto un accordo transattivo con gli appellanti, come da intese intercorse dichiarano di accettare la rinuncia all'appello, formulata dagli appellanti, e conformemente
a quanto chiederanno gli appellanti costituiti, CHIEDE che l'On. Corte d'Appello adita voglia dichiarare l'estinzione della causa per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del grado d'appello.”
Con provvedimento del 21.2.2025 la causa veniva rimessa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tutto ciò premesso ritiene la Corte che debba essere dichiarata la estinzione del giudizio per rinunzia alla azione.
3 Ha chiarito la Suprema Corte che nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione, fatto salvo il diverso accordo delle parti.
Nel caso di specie, come rilevato, gli appellanti hanno chiaramente dichiarato di rinunziare
“agli atti e alla azione”, con dichiarazione rilasciata dai procuratori muniti di mandato a rinunziare, ed hanno chiesto che, giusto l'accordo intervenuto con la cessionaria del credito, sia disposta la compensazione delle spese del giudizio.
Parte appellata – concludendo come sopra riportato - ha dichiarato di accettare detta rinunzia ed ha chiesto che, dichiarata cessata la materia del contendere, fosse disposta la compensazione delle spese.
Per quanto sopra richiamato deve dichiararsi ex art. 306 cpc estinto il giudizio e, come da accordo delle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Parte_1
, , , CP_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, contro (quale Parte_3 Parte_4 Controparte_3
MANDATARIA di e contro Parte_5 Controparte_6
e
[...] Controparte_10
, così decide:
[...]
1) dichiara estinto il giudizio;
2) dispone la integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 25/02/2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito ) (dott. Patrizia Morabito )
4