Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1965, n. 1560
Articolo 2
Versione
17 febbraio 1966
Art. 1.
Agli ufficiali, sottufficiali e militari del CEMM nonche' all'altro personale della stessa Forza armata indicato nella tabella annessa alla presente legge, che per causa di sinistro marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali o gli strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprieta' sono corrisposte, a domanda, le indennita' per ciascun titolo stabilite nella predetta tabella.
Le indennita' suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la perdita sia avvenuta in una destinazione a terra per circostanza o evento di servizio.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1966