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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1976/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 23/05/2025 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1976/2024
(cui è riunito il n. 2033/2024) vertente
TRA
, in persona del Procuratore della Parte_1 funzione Contenzioso della , con avv. Michele Trematerra, Parte_2 giusta procura in atti;
APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA
E
in personale del legale Controparte_1 rappresentante p.t., , con avv. Simonetta Zannini Quirini, giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO
Nonché in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. con avv. Rossella Mauro, giusta procura in atti;
Controparte_3
APPELLATA
Sulle conclusioni delle parti come riportate a verbale.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 26.07.2023 la società . AZ. – Pt_3 Parte_4
in persona della sua rappresentante legale , impugnava
[...] Controparte_3 davanti al Tribunale di Roma sez. lavoro l'intimazione di pagamento nr. 097 2023
90663729 17/000, emessa per la somma di euro 10.984,28, relativa all'avviso di addebito nr. 39720210001284167000 (ente creditore sede di Roma Monteverde), in CP_1 particolare eccependo l'avvenuta compensazione dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.
Nel 2021 la società aveva infatti ricevuto una cartella per € 9.228,62 ed entro CP_1
l'anno di riferimento (quindi entro il 31.12.2021) aveva operato la compensazione con un credito d'imposta per locazioni (art. 4 D.L. 73/2021) tramite modello F24 (codice tributo
6931) per € 9.569,43. L' accettava il pagamento senza contestazioni. Parte_1
Solo nel 2023, come detto, in data 26.07.2023, la società riceveva la comunicazione sopra indicata di intimazione di pagamento, scoprendo così che la cartella risultava ancora pendente, e si premurava di inviare una diffida cui non faceva seguito alcuna risposta da parte dell . Controparte_4
L'intimazione impugnata si riferiva al debito già compensato e, onde dimostrare tale profilo, la ditta ricorrente produceva in giudizio davanti all'adito Tribunale, oltre all'intimazione di pagamento, anche il modello F24 con quietanza e diffida, nonché la risposta dell' n. 331/2022. Chiedeva quindi, conclusivamente, la Parte_1 sospensione dell'intimazione, e, in via preliminare, l'annullamento della stessa per compensazione o, in subordine, la condanna dell' alla restituzione Parte_1 delle somme per € 9.569,43, oltre spese e compensi.
Si costituiva l' , eccependo l'incompetenza del giudice adito, Parte_1 la tardività della proposta opposizione sia per i vizi formali (oltre i 20 giorni ex artt. 617-
618 bis c.p.c.) sia per quelli di merito, e la carenza di legittimazione passiva, nonché la prescrizione (interrotta da notifiche e atti successivi), oltre alle sospensioni normative (es.
COVID-19) e la decadenza;
allegava inoltre varie questioni generiche relative alla posizione dell' e produceva l'intimazione di pagamento con prova di Controparte_5 notifica e certificazione istruttoria.
Si costituiva altresì l' , con memoria del 5.12.2023, eccependo la tardività del CP_1 ricorso, l'incompatibilità del credito con il pagamento effettuato dalla ditta ricorrente,
l'illegittimità della compensazione.
2 Integrato il contraddittorio e acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva dal giudice di prime cure decisa mediante sentenza n. 7492/2024.
Nella sentenza qui impugnata si rilevava che, attraverso la produzione in giudizio del modello F24 la società avesse correttamente dimostrato di avere in parte corrisposto (in data 16.09.2020) la somma di € 2.136,00, corrispondente, secondo lo stesso avviso, ai contributi DM/10 del 6/2020.
Subito dopo la ricezione dell'avviso, in data 19.10.2021, la società aveva comunicato all' “che il periodo 6/2020 è stato pagato con mod. F24 in data CP_1
16/09/2020”, come da lista dei debiti da pagare da parte della società acquisita in giudizio, prodotta dall' e da cui risultava, inoltre, che in data 30.12.2021, in Parte_1 relazione allo stesso avviso, sussistesse un importo iniziale pari appunto a € 11.705,43, un importo sgravato e un importo da pagare pari esattamente a € 9.569,43, ovvero la differenza tra importo originariamente dovuto e importo già pagato.
Di detta compensazione veniva notiziata l' con Controparte_6 pec del 19.01.2022, e in pari data inoltrato, dalla società, anche il modello CR1, dove era espressamente indicata l'imputazione del pagamento avvenuto, l'importo da compensare e il numero di avviso di addebito relativo. Ciò, peraltro, veniva nuovamente ribadito CP_1 alla , con successiva pec dell'11.11.2022. Controparte_6
Con atto di appello del 17.07.2024 l' appellava la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma (r.g. n. 1976/2024), spiegando appello incidentale nel fascicolo n. 2033/2024 (nel quale appellante principale era ), eccependo l'illegittimità CP_1 della effettuata compensazione dei crediti, la violazione dell'art. 31 comma 1 D.L. n.
78/2000 sull'assenza di automatismo della compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo, e la mancata certificazione dei crediti.
Produceva una pec del 15.05.2023 e chiedeva altresì la riforma del capo di sentenza relativo alla condanna alle spese, in primo grado attribuite solo all' Infatti, ove Pt_1 fosse, come auspicato, dichiarata legittima la pretesa creditoria dell' e legittima CP_1
l'intimazione notificata, le spese andranno addebitate alla ditta o in subordine compensate.
In particolare, alla luce dell'appello dell' , l' chiedeva la dichiarazione CP_1 Pt_1 di illegittimità dell'intimazione impugnata in primo grado e ancora dovute le somme da essa portate. Con riguardo alla legittimazione passiva, inoltre, non essendo l' Pt_1 responsabile di eventuali vizi di atti prodromici e delle attività proprie dell'ente impositore, chiedeva di rimanere estranea a tutta la procedura che precede la notifica della cartella esattoriale e che riguarda la formazione del ruolo.
3 Nel fascicolo n. 1976/2024 l' si costituiva con memoria succinta, richiamando CP_1
l'appello dell' e la memoria già presentata in primo grado. Parte_1
Con ricorso del 22.07.2024 proponeva appello l' (r.g. n. 2033/2024) CP_1 contestando la validità della compensazione tra credito erariale e debito previdenziale, Con rilevando altresì che il pagamento con avesse solo valore presuntivo, e chiedendo, in definitiva, la riforma integrale della sentenza di primo grado e la dichiarazione di debenza dei contributi per € 10.984,28, oltre alla condanna alle spese.
Con separati atti di costituzione del 13.05.2025 si costituiva la
[...]
nei due fascicoli nn. r.g. 1976/2024 e 2033/2024, Controparte_2 richiedendo la riunione dei procedimenti, nonché la dichiarazione di inammissibilità degli appelli per genericità dei ricorsi e, nel merito, il rigetto degli stessi.
All'udienza del 23.05.2025, previa riunione dei fascicoli, la Corte si ritirava in camera di consiglio ed emetteva la decisione mediante lettura del dispositivo.
Gli appelli riuniti vanno rigettati per quanto di seguito si espone.
Dalla approfondita istruttoria in primo grado è emerso che la ha Parte_5 dimostrato documentalmente:
• di aver ricevuto l'avviso di addebito n. 39720210001284167000 per € 11.705,43; CP_1
• di aver già versato € 2.136,00 in data 16.09.2020;
• di aver compensato il residuo debito di € 9.569,43 in data 31.12.2021 mediante modello
F24 (codice tributo 6931), utilizzando un credito d'imposta per locazioni maturato ai sensi dell'art. 4 D.L. 73/2021.
Destituito di fondamento è innanzitutto l'appello dell' , che ha affidato l'atto di CP_1 impugnazione a un unico motivo di ricorso: ha errato il giudice di prime cure nel ritenere compensato il debito residuo rispetto al pagamento effettuato con il modello F24. Non avendo operato la compensazione, a dire dell'Istituto appellante, il debito è ancora sussistente. Orbene, tale assunto va respinto, essendo stato oggetto di prova, come detto, che il debito sia stato estinto per compensazione e l'operazione, come da modello F24, è andata a buon fine.
La compensazione è stata regolarmente comunicata ad Parte_1
, tramite pec del 19.01.2022, allegando il modello CR1, e successivamente
[...] ribadita con ulteriore comunicazione dell'11.11.2022.
Nessuna contestazione è mai pervenuta da parte dell'ente nel corso del giudizio, e l'onere della prova incombente sul ricorrente può dirsi assolto efficacemente, a nulla
4 rilevando le ulteriori produzioni degli appellanti in questa sede, coperte dalle preclusioni processuali.
Come chiarito dalla Suprema Corte (principio ribadito anche in Cass. sez. 3 civ. sent. n. 9686/2020), requisito imprescindibile di qualsiasi tipo di compensazione, anche di quella “atecnica”, è la certezza del credito, intesa (v., in particolare, Cass. sez. 1 civ.
23.3.2017, n. 7474; Cass. sez. lav. 29.1.2015, n. 1695),anche e soprattutto come “non contestazione in giudizio”, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(Sez. Un. Civ., 15.11.2016, n. 23225).
Il credito utilizzato è pacificamente di natura agevolativa e, come chiarito dalla
Risposta n. 331/2022 dell' (allegata dalla ricorrente, come detto, in Parte_1 entrambe le fasi del giudizio), non soggiace al divieto di compensazione previsto dall'art. 31, comma 1, D.L. 78/2010.
La procedura seguita è peraltro conforme alle istruzioni ministeriali (Risoluzione
AE n. 18/2011) e il credito è quindi definitivamente uscito dalla disponibilità della società.
In particolare, il credito utilizzato per compensare il residuo debito verso l' era CP_1 costituito da un credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (causale 6931), credito d'imposta previsto dalla normativa emergenziale in pendenza di pandemia da Covid-19, e precisamente dall'art. 28 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.
Onde chiarire le rispettive responsabilità degli enti coinvolti, va specificato che l' riceve il ruolo di pagamento in via telematica, tramite flusso Pt_1 Parte_1 informatico proveniente dal concessionario (già Equitalia Servizi SpA ex CNC), con le istruzioni, gli importi, e le motivazioni fornite dall'ente creditore che ha formato il ruolo stesso, in questo caso . CP_1
Successivamente, riceve anche la cartella di pagamento, stampata come da modello ministeriale, e ne cura la notifica al destinatario in ossequio alla disciplina speciale di cui all'art. 26 DPR 602/1973. In caso di morosità, provvede poi al recupero delle somme tramite procedura coattiva, ai sensi degli artt. 49 e segg. DPR 602/1973. È evidente, quindi, che l'Agente della Riscossione non conosce, né potrebbe in concreto, l'attività e gli eventi che hanno coinvolto l'Ente Impositore, che è invece al corrente di importi e causa alla base del debito ed è quindi contraddittore necessario su tali questioni (in tema si veda copiosa giurisprudenza tributaria e civile, es. Cass. sez. VI civ. ord. n. 5474/17 e sez. II civ. sent. n. 14125/2016).
5 Ne deriva che in casi come quello in esame anche l'Ente impositore, e non solo CP_ l' riscossore, è gravato di oneri procedurali voli alla corretta ricostruzione della effettiva debenza delle somme relative ai contributi. Nell'atto di appello dell' viene CP_1 citata una sentenza del Tribunale di Roma e una della Suprema Corte che escludono la compensabilità dei crediti e debiti erariali e previdenziali, ma tali richiami sono inconferenti rispetto al caso in esame, in quanto anteriori alla normativa emergenziale derogatoria che si ritiene qui applicabile.
È la normativa emergenziale che consente quella deroga che la ditta ricorrente ha invocato, e cui si sono opposti gli istituti odierni appellanti. Invero, nel caso di specie, non operano i limiti previsti dalla normativa generale sulle compensazioni (cfr. il comma 7 del citato art. 28 d.l. n. 34/2000), e soprattutto non opera il divieto di compensazione di cui all'art. 31, comma 1, del decreto- legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi), come stabilito altresì dalla Risposta a quesito n. 331/2022 da parte di
[...]
(già citata). Parte_1
Occorre dunque precisare che la compensazione di cui la ditta si è giovata è del tutto peculiare e trova il suo fondamento nel riconoscimento che la legislazione emergenziale ha inteso effettuare alla situazione di particolare disagio di molte attività imprenditoriali nel nostro Paese, all'epoca della pandemia e in assenza di certezze circa l'effettiva ripresa dell'economia.
Secondo la tesi dell' , la compensazione tra crediti non omogenei sarebbe CP_1 preclusa nel nostro sistema e pertanto, nei confronti dell' potrebbe opporsi solamente CP_1 un credito maturato nei confronti dello stesso , e non potrebbe viceversa opporsi un CP_1 credito tributario nei confronti dello Stato.
Giova invece citare, a sostegno della tesi della società ricorrente, la nota sentenza del giudice delle leggi, che in una decisione avente ad oggetto il delitto di indebita compensazione ha avuto modo di chiarire una utile interpretazione dell'istituto della compensazione:
“In passato, l'istituto civilistico della compensazione era ritenuto inapplicabile ai crediti di natura tributaria, fatta eccezione (a talune condizioni) per la cosiddetta compensazione “verticale”, avente ad oggetto, cioè, crediti e debiti relativi alla stessa imposta. Con il citato art. 17, il legislatore ha superato tale impostazione restrittiva, consentendo al contribuente di effettuare – tramite la compilazione di un apposito modello, denominato «modello F24» – un versamento unitario «delle imposte, dei
6 contributi dovuti all' e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli CP_1 enti previdenziali», analiticamente elencati nella norma stessa: versamento in occasione del quale è possibile compensare le somme a debito con quelle a credito. In questo modo, il contribuente non è più costretto a corrispondere la somma dovuta e ad avviare contestualmente la procedura per il rimborso del suo credito, ma può servirsi direttamente di quest'ultimo per evitare di effettuare il pagamento. E lo può fare persino oltre gli stessi limiti dell'istituto civilistico: in deroga al requisito dell'identità dei soggetti titolari delle reciproche posizioni debitorie e creditorie, previsto dal codice civile (art. 1241), la compensazione è, infatti, ammessa anche tra crediti e debiti del contribuente nei confronti di enti diversi (Stato, Regioni, enti previdenziali)” (Corte Cost. n. 35/2018).
Può dunque affermarsi, come per l'istituto citato di cui all'art. 17 d.lgs. n.
241/1997, che possono essere superati gli originari limiti alla compensazione, dapprima del tutto esclusa e poi circoscritta ai rapporti di debito/credito tra medesimi soggetti, cosicché
l'istituto della compensazione può essere esteso anche a ipotesi di compensazione così detta orizzontale, tra crediti di natura diversa e quindi a casi in cui il titolare del credito sia soggetto diverso da quello rispetto al quale viene opposta la compensazione.
Anche il D.M. che disciplina il DURC (D.M. 30.01.2015) riconosce espressamente che esiste la regolarità contributiva anche in caso di crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione, per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi enti (art. 3.2, lett. c).
Sempre al fine di chiarire l'operatività dell'istituto della compensazione anche nei confronti dell'ente deputato alla riscossione ( ), va chiarito che il Parte_1 legislatore ha previsto l'uso esclusivo di strumenti telematici predisposti dall' Pt_1 stessa (art. 37, comma 49-bis, d.l. 4.7.2006, n. 223, conv.to con modif.ni dalla l. 4 agosto
2006, n. 248) e di speciali moduli organizzativi, attraverso i quali scongiurare l'utilizzo della compensazione senza la reale esistenza del credito detratto dalla somma dovuta ad altro titolo nei confronti dello stesso o di altro ente. Tali strumenti risultano efficaci grazie alla posticipazione della compensazione che superi un dato valore soglia predeterminato e alla possibilità di verifica dei crediti utilizzati, nonché grazie all'affidamento a soggetti terzi di compiti di verifica che sfociano anche nel visto di conformità.
Da un lato, infatti, l'art. 17 d.lgs. n. 241/1997 prevede, per crediti superiori all'importo di euro 5.000 annui, che la compensazione possa essere effettuata solo dal decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione o dell'istanza da
7 cui il credito emerge. Dall'altro lato, al contribuente, che intende esperire tale compensazione tributaria, è imposto di richiedere una sorta di certificazione, in assenza della quale l'Agenzia attiva il potere di recupero delle somme che ritiene portate indebitamente in compensazione (con intimazione di pagamento, come in questo caso), rimanendo purtuttavia a monte l'operazione di compensazione regolarmente conclusa, e saldato il debito originario.
Ne deriva che nessuna pretesa può essere avanzata dall'Ente creditore ( ). CP_1
Ritenendosi legittima la compensazione, è solo a causa dei ritardi e del silenzio della che il pagamento avvenuto tramite compensazione non risulta Parte_1 nella procedura dei ruoli e non è stato accreditato all'azienda, che risulta ancora debitrice solo figurativamente per gli insoluti, come dichiarato nella nota dell'ufficio interno depositata dall' in primo grado. CP_1
Alla luce della contemporanea individuazione di lacune e responsabilità nel procedimento amministrativo, addebitabile a entrambi i soggetti pubblici coinvolti (ente impositore ed ente riscossore), in uno alla peculiarità della disciplina, che ha portato il giudice di prime cure e questa Corte a ritenere corretta l'applicazione di una normativa derogatoria (art. 28 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), è giustificata la regolazione delle spese di giudizio come in dispositivo, con integrale compensazione tra le parti.
Si dà atto che per mero errore materiale in dispositivo è stata riportata la contumacia dell'appellata società.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli riuniti;
compensa le spese tra e e nulla sulle spese tra Parte_1 CP_1 appellanti e appellata contumace.
Il Consigliere Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
8
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 23/05/2025 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1976/2024
(cui è riunito il n. 2033/2024) vertente
TRA
, in persona del Procuratore della Parte_1 funzione Contenzioso della , con avv. Michele Trematerra, Parte_2 giusta procura in atti;
APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA
E
in personale del legale Controparte_1 rappresentante p.t., , con avv. Simonetta Zannini Quirini, giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO
Nonché in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. con avv. Rossella Mauro, giusta procura in atti;
Controparte_3
APPELLATA
Sulle conclusioni delle parti come riportate a verbale.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 26.07.2023 la società . AZ. – Pt_3 Parte_4
in persona della sua rappresentante legale , impugnava
[...] Controparte_3 davanti al Tribunale di Roma sez. lavoro l'intimazione di pagamento nr. 097 2023
90663729 17/000, emessa per la somma di euro 10.984,28, relativa all'avviso di addebito nr. 39720210001284167000 (ente creditore sede di Roma Monteverde), in CP_1 particolare eccependo l'avvenuta compensazione dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.
Nel 2021 la società aveva infatti ricevuto una cartella per € 9.228,62 ed entro CP_1
l'anno di riferimento (quindi entro il 31.12.2021) aveva operato la compensazione con un credito d'imposta per locazioni (art. 4 D.L. 73/2021) tramite modello F24 (codice tributo
6931) per € 9.569,43. L' accettava il pagamento senza contestazioni. Parte_1
Solo nel 2023, come detto, in data 26.07.2023, la società riceveva la comunicazione sopra indicata di intimazione di pagamento, scoprendo così che la cartella risultava ancora pendente, e si premurava di inviare una diffida cui non faceva seguito alcuna risposta da parte dell . Controparte_4
L'intimazione impugnata si riferiva al debito già compensato e, onde dimostrare tale profilo, la ditta ricorrente produceva in giudizio davanti all'adito Tribunale, oltre all'intimazione di pagamento, anche il modello F24 con quietanza e diffida, nonché la risposta dell' n. 331/2022. Chiedeva quindi, conclusivamente, la Parte_1 sospensione dell'intimazione, e, in via preliminare, l'annullamento della stessa per compensazione o, in subordine, la condanna dell' alla restituzione Parte_1 delle somme per € 9.569,43, oltre spese e compensi.
Si costituiva l' , eccependo l'incompetenza del giudice adito, Parte_1 la tardività della proposta opposizione sia per i vizi formali (oltre i 20 giorni ex artt. 617-
618 bis c.p.c.) sia per quelli di merito, e la carenza di legittimazione passiva, nonché la prescrizione (interrotta da notifiche e atti successivi), oltre alle sospensioni normative (es.
COVID-19) e la decadenza;
allegava inoltre varie questioni generiche relative alla posizione dell' e produceva l'intimazione di pagamento con prova di Controparte_5 notifica e certificazione istruttoria.
Si costituiva altresì l' , con memoria del 5.12.2023, eccependo la tardività del CP_1 ricorso, l'incompatibilità del credito con il pagamento effettuato dalla ditta ricorrente,
l'illegittimità della compensazione.
2 Integrato il contraddittorio e acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva dal giudice di prime cure decisa mediante sentenza n. 7492/2024.
Nella sentenza qui impugnata si rilevava che, attraverso la produzione in giudizio del modello F24 la società avesse correttamente dimostrato di avere in parte corrisposto (in data 16.09.2020) la somma di € 2.136,00, corrispondente, secondo lo stesso avviso, ai contributi DM/10 del 6/2020.
Subito dopo la ricezione dell'avviso, in data 19.10.2021, la società aveva comunicato all' “che il periodo 6/2020 è stato pagato con mod. F24 in data CP_1
16/09/2020”, come da lista dei debiti da pagare da parte della società acquisita in giudizio, prodotta dall' e da cui risultava, inoltre, che in data 30.12.2021, in Parte_1 relazione allo stesso avviso, sussistesse un importo iniziale pari appunto a € 11.705,43, un importo sgravato e un importo da pagare pari esattamente a € 9.569,43, ovvero la differenza tra importo originariamente dovuto e importo già pagato.
Di detta compensazione veniva notiziata l' con Controparte_6 pec del 19.01.2022, e in pari data inoltrato, dalla società, anche il modello CR1, dove era espressamente indicata l'imputazione del pagamento avvenuto, l'importo da compensare e il numero di avviso di addebito relativo. Ciò, peraltro, veniva nuovamente ribadito CP_1 alla , con successiva pec dell'11.11.2022. Controparte_6
Con atto di appello del 17.07.2024 l' appellava la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma (r.g. n. 1976/2024), spiegando appello incidentale nel fascicolo n. 2033/2024 (nel quale appellante principale era ), eccependo l'illegittimità CP_1 della effettuata compensazione dei crediti, la violazione dell'art. 31 comma 1 D.L. n.
78/2000 sull'assenza di automatismo della compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo, e la mancata certificazione dei crediti.
Produceva una pec del 15.05.2023 e chiedeva altresì la riforma del capo di sentenza relativo alla condanna alle spese, in primo grado attribuite solo all' Infatti, ove Pt_1 fosse, come auspicato, dichiarata legittima la pretesa creditoria dell' e legittima CP_1
l'intimazione notificata, le spese andranno addebitate alla ditta o in subordine compensate.
In particolare, alla luce dell'appello dell' , l' chiedeva la dichiarazione CP_1 Pt_1 di illegittimità dell'intimazione impugnata in primo grado e ancora dovute le somme da essa portate. Con riguardo alla legittimazione passiva, inoltre, non essendo l' Pt_1 responsabile di eventuali vizi di atti prodromici e delle attività proprie dell'ente impositore, chiedeva di rimanere estranea a tutta la procedura che precede la notifica della cartella esattoriale e che riguarda la formazione del ruolo.
3 Nel fascicolo n. 1976/2024 l' si costituiva con memoria succinta, richiamando CP_1
l'appello dell' e la memoria già presentata in primo grado. Parte_1
Con ricorso del 22.07.2024 proponeva appello l' (r.g. n. 2033/2024) CP_1 contestando la validità della compensazione tra credito erariale e debito previdenziale, Con rilevando altresì che il pagamento con avesse solo valore presuntivo, e chiedendo, in definitiva, la riforma integrale della sentenza di primo grado e la dichiarazione di debenza dei contributi per € 10.984,28, oltre alla condanna alle spese.
Con separati atti di costituzione del 13.05.2025 si costituiva la
[...]
nei due fascicoli nn. r.g. 1976/2024 e 2033/2024, Controparte_2 richiedendo la riunione dei procedimenti, nonché la dichiarazione di inammissibilità degli appelli per genericità dei ricorsi e, nel merito, il rigetto degli stessi.
All'udienza del 23.05.2025, previa riunione dei fascicoli, la Corte si ritirava in camera di consiglio ed emetteva la decisione mediante lettura del dispositivo.
Gli appelli riuniti vanno rigettati per quanto di seguito si espone.
Dalla approfondita istruttoria in primo grado è emerso che la ha Parte_5 dimostrato documentalmente:
• di aver ricevuto l'avviso di addebito n. 39720210001284167000 per € 11.705,43; CP_1
• di aver già versato € 2.136,00 in data 16.09.2020;
• di aver compensato il residuo debito di € 9.569,43 in data 31.12.2021 mediante modello
F24 (codice tributo 6931), utilizzando un credito d'imposta per locazioni maturato ai sensi dell'art. 4 D.L. 73/2021.
Destituito di fondamento è innanzitutto l'appello dell' , che ha affidato l'atto di CP_1 impugnazione a un unico motivo di ricorso: ha errato il giudice di prime cure nel ritenere compensato il debito residuo rispetto al pagamento effettuato con il modello F24. Non avendo operato la compensazione, a dire dell'Istituto appellante, il debito è ancora sussistente. Orbene, tale assunto va respinto, essendo stato oggetto di prova, come detto, che il debito sia stato estinto per compensazione e l'operazione, come da modello F24, è andata a buon fine.
La compensazione è stata regolarmente comunicata ad Parte_1
, tramite pec del 19.01.2022, allegando il modello CR1, e successivamente
[...] ribadita con ulteriore comunicazione dell'11.11.2022.
Nessuna contestazione è mai pervenuta da parte dell'ente nel corso del giudizio, e l'onere della prova incombente sul ricorrente può dirsi assolto efficacemente, a nulla
4 rilevando le ulteriori produzioni degli appellanti in questa sede, coperte dalle preclusioni processuali.
Come chiarito dalla Suprema Corte (principio ribadito anche in Cass. sez. 3 civ. sent. n. 9686/2020), requisito imprescindibile di qualsiasi tipo di compensazione, anche di quella “atecnica”, è la certezza del credito, intesa (v., in particolare, Cass. sez. 1 civ.
23.3.2017, n. 7474; Cass. sez. lav. 29.1.2015, n. 1695),anche e soprattutto come “non contestazione in giudizio”, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(Sez. Un. Civ., 15.11.2016, n. 23225).
Il credito utilizzato è pacificamente di natura agevolativa e, come chiarito dalla
Risposta n. 331/2022 dell' (allegata dalla ricorrente, come detto, in Parte_1 entrambe le fasi del giudizio), non soggiace al divieto di compensazione previsto dall'art. 31, comma 1, D.L. 78/2010.
La procedura seguita è peraltro conforme alle istruzioni ministeriali (Risoluzione
AE n. 18/2011) e il credito è quindi definitivamente uscito dalla disponibilità della società.
In particolare, il credito utilizzato per compensare il residuo debito verso l' era CP_1 costituito da un credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (causale 6931), credito d'imposta previsto dalla normativa emergenziale in pendenza di pandemia da Covid-19, e precisamente dall'art. 28 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.
Onde chiarire le rispettive responsabilità degli enti coinvolti, va specificato che l' riceve il ruolo di pagamento in via telematica, tramite flusso Pt_1 Parte_1 informatico proveniente dal concessionario (già Equitalia Servizi SpA ex CNC), con le istruzioni, gli importi, e le motivazioni fornite dall'ente creditore che ha formato il ruolo stesso, in questo caso . CP_1
Successivamente, riceve anche la cartella di pagamento, stampata come da modello ministeriale, e ne cura la notifica al destinatario in ossequio alla disciplina speciale di cui all'art. 26 DPR 602/1973. In caso di morosità, provvede poi al recupero delle somme tramite procedura coattiva, ai sensi degli artt. 49 e segg. DPR 602/1973. È evidente, quindi, che l'Agente della Riscossione non conosce, né potrebbe in concreto, l'attività e gli eventi che hanno coinvolto l'Ente Impositore, che è invece al corrente di importi e causa alla base del debito ed è quindi contraddittore necessario su tali questioni (in tema si veda copiosa giurisprudenza tributaria e civile, es. Cass. sez. VI civ. ord. n. 5474/17 e sez. II civ. sent. n. 14125/2016).
5 Ne deriva che in casi come quello in esame anche l'Ente impositore, e non solo CP_ l' riscossore, è gravato di oneri procedurali voli alla corretta ricostruzione della effettiva debenza delle somme relative ai contributi. Nell'atto di appello dell' viene CP_1 citata una sentenza del Tribunale di Roma e una della Suprema Corte che escludono la compensabilità dei crediti e debiti erariali e previdenziali, ma tali richiami sono inconferenti rispetto al caso in esame, in quanto anteriori alla normativa emergenziale derogatoria che si ritiene qui applicabile.
È la normativa emergenziale che consente quella deroga che la ditta ricorrente ha invocato, e cui si sono opposti gli istituti odierni appellanti. Invero, nel caso di specie, non operano i limiti previsti dalla normativa generale sulle compensazioni (cfr. il comma 7 del citato art. 28 d.l. n. 34/2000), e soprattutto non opera il divieto di compensazione di cui all'art. 31, comma 1, del decreto- legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi), come stabilito altresì dalla Risposta a quesito n. 331/2022 da parte di
[...]
(già citata). Parte_1
Occorre dunque precisare che la compensazione di cui la ditta si è giovata è del tutto peculiare e trova il suo fondamento nel riconoscimento che la legislazione emergenziale ha inteso effettuare alla situazione di particolare disagio di molte attività imprenditoriali nel nostro Paese, all'epoca della pandemia e in assenza di certezze circa l'effettiva ripresa dell'economia.
Secondo la tesi dell' , la compensazione tra crediti non omogenei sarebbe CP_1 preclusa nel nostro sistema e pertanto, nei confronti dell' potrebbe opporsi solamente CP_1 un credito maturato nei confronti dello stesso , e non potrebbe viceversa opporsi un CP_1 credito tributario nei confronti dello Stato.
Giova invece citare, a sostegno della tesi della società ricorrente, la nota sentenza del giudice delle leggi, che in una decisione avente ad oggetto il delitto di indebita compensazione ha avuto modo di chiarire una utile interpretazione dell'istituto della compensazione:
“In passato, l'istituto civilistico della compensazione era ritenuto inapplicabile ai crediti di natura tributaria, fatta eccezione (a talune condizioni) per la cosiddetta compensazione “verticale”, avente ad oggetto, cioè, crediti e debiti relativi alla stessa imposta. Con il citato art. 17, il legislatore ha superato tale impostazione restrittiva, consentendo al contribuente di effettuare – tramite la compilazione di un apposito modello, denominato «modello F24» – un versamento unitario «delle imposte, dei
6 contributi dovuti all' e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli CP_1 enti previdenziali», analiticamente elencati nella norma stessa: versamento in occasione del quale è possibile compensare le somme a debito con quelle a credito. In questo modo, il contribuente non è più costretto a corrispondere la somma dovuta e ad avviare contestualmente la procedura per il rimborso del suo credito, ma può servirsi direttamente di quest'ultimo per evitare di effettuare il pagamento. E lo può fare persino oltre gli stessi limiti dell'istituto civilistico: in deroga al requisito dell'identità dei soggetti titolari delle reciproche posizioni debitorie e creditorie, previsto dal codice civile (art. 1241), la compensazione è, infatti, ammessa anche tra crediti e debiti del contribuente nei confronti di enti diversi (Stato, Regioni, enti previdenziali)” (Corte Cost. n. 35/2018).
Può dunque affermarsi, come per l'istituto citato di cui all'art. 17 d.lgs. n.
241/1997, che possono essere superati gli originari limiti alla compensazione, dapprima del tutto esclusa e poi circoscritta ai rapporti di debito/credito tra medesimi soggetti, cosicché
l'istituto della compensazione può essere esteso anche a ipotesi di compensazione così detta orizzontale, tra crediti di natura diversa e quindi a casi in cui il titolare del credito sia soggetto diverso da quello rispetto al quale viene opposta la compensazione.
Anche il D.M. che disciplina il DURC (D.M. 30.01.2015) riconosce espressamente che esiste la regolarità contributiva anche in caso di crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione, per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi enti (art. 3.2, lett. c).
Sempre al fine di chiarire l'operatività dell'istituto della compensazione anche nei confronti dell'ente deputato alla riscossione ( ), va chiarito che il Parte_1 legislatore ha previsto l'uso esclusivo di strumenti telematici predisposti dall' Pt_1 stessa (art. 37, comma 49-bis, d.l. 4.7.2006, n. 223, conv.to con modif.ni dalla l. 4 agosto
2006, n. 248) e di speciali moduli organizzativi, attraverso i quali scongiurare l'utilizzo della compensazione senza la reale esistenza del credito detratto dalla somma dovuta ad altro titolo nei confronti dello stesso o di altro ente. Tali strumenti risultano efficaci grazie alla posticipazione della compensazione che superi un dato valore soglia predeterminato e alla possibilità di verifica dei crediti utilizzati, nonché grazie all'affidamento a soggetti terzi di compiti di verifica che sfociano anche nel visto di conformità.
Da un lato, infatti, l'art. 17 d.lgs. n. 241/1997 prevede, per crediti superiori all'importo di euro 5.000 annui, che la compensazione possa essere effettuata solo dal decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione o dell'istanza da
7 cui il credito emerge. Dall'altro lato, al contribuente, che intende esperire tale compensazione tributaria, è imposto di richiedere una sorta di certificazione, in assenza della quale l'Agenzia attiva il potere di recupero delle somme che ritiene portate indebitamente in compensazione (con intimazione di pagamento, come in questo caso), rimanendo purtuttavia a monte l'operazione di compensazione regolarmente conclusa, e saldato il debito originario.
Ne deriva che nessuna pretesa può essere avanzata dall'Ente creditore ( ). CP_1
Ritenendosi legittima la compensazione, è solo a causa dei ritardi e del silenzio della che il pagamento avvenuto tramite compensazione non risulta Parte_1 nella procedura dei ruoli e non è stato accreditato all'azienda, che risulta ancora debitrice solo figurativamente per gli insoluti, come dichiarato nella nota dell'ufficio interno depositata dall' in primo grado. CP_1
Alla luce della contemporanea individuazione di lacune e responsabilità nel procedimento amministrativo, addebitabile a entrambi i soggetti pubblici coinvolti (ente impositore ed ente riscossore), in uno alla peculiarità della disciplina, che ha portato il giudice di prime cure e questa Corte a ritenere corretta l'applicazione di una normativa derogatoria (art. 28 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), è giustificata la regolazione delle spese di giudizio come in dispositivo, con integrale compensazione tra le parti.
Si dà atto che per mero errore materiale in dispositivo è stata riportata la contumacia dell'appellata società.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli riuniti;
compensa le spese tra e e nulla sulle spese tra Parte_1 CP_1 appellanti e appellata contumace.
Il Consigliere Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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