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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 821/2024
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 821/2024 R.G. promossa con reclamo depositato il 4
settembre 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio OGGETTO:
2025 Opposizione sentenza d a di apertura della
QUATTRO in persona del legale Controparte_1 liquidazione giudiziale
rappresentante pro tempore Codice 174201
con il patrocinio dell'avv. Pietro Pilenga e dall'avv. Carlo Maria Rinaldo
Montefiori
RECLAMANTE
c o n t r o
Controparte_2
pagina 1 di 10
CP_3
con il patrocinio dell'avv. Roberta Biffignandi e dell'avv. Sara Bonaldi
RECLAMATI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI QUATTRO
[...]
in persona del Curatore Controparte_1
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata il 5
agosto 2024 n. 159/2024
CONCLUSIONI
Della reclamante
affinché questa Ill.ma Corte Voglia annullare e/o revocare la SENTENZA n.
159/2024 Rep.n. 179/2024 del 05/08/2024 del Tribunale di Bergamo c o n i s t a n z a di s o s p e n s i o n e ex art. 52 c.c.i.i. affinché questa Ill.ma Corte
Voglia sospendere l'esecutività della sentenza oggi reclamata e impugnata per eminenti questioni di economia processuale essendo evidente che nelle more del presente giudizio nessun creditore rischia di veder pregiudicate le proprie ragioni in considerazione del carattere immobiliare dell'attivo,
nonché dell'assenza di qualsivoglia rapporto pendente, anche di natura giuslavoristica e, nel contempo, f o r m u l a n o le s e g u e n t i i s t a n z e i s t r u t t o r i e a) istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa agli estratti del conto corrente dal 2016 ad oggi della reclamante (IBAN
pagina 2 di 10 [...]) acceso presso Intesa San Paolo s.p.a.
filiale di Azzano San Paolo (Bg);
b) istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa agli estratti della Centrale
Rischi tenuta da Banca d'Italia dal 2016 ad oggi della reclamante;
c) istanza di disposizione di CTU contabile tesa a ricostruire la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della reclamante, seppur in assenza delle scritture contabili obbligatorie, al fine di accertare il superamento o meno, delle soglie dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i.;
d) istanza di disposizione di CTU estimativa delle proprietà immobiliari della reclamante tesa a ricostruirne il valore nell'ultimo triennio
Dei reclamati
alla Corte d'Appello di Brescia di:
- rigettare il reclamo proposto da Controparte_4
avverso la sentenza n. 159/2024 del Tribunale di
[...]
Bergamo del 5 agosto 2024;
- revocare la sospensione della procedura di liquidazione dell'attivo disposta in via cautelare con provvedimento all'esito della camera di consiglio del 23
ottobre 2024;
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 159/2024 del 5.8.2024 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato, su istanza di e l'apertura della Controparte_2 CP_3
liquidazione giudiziale di Controparte_4
Il Tribunale ha dato atto della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 40 CCII, della sussistenza del requisito di procedibilità di cui all'art. 49
ultimo comma CCII, della insussistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 primo comma lett. D) CCII, come desumibile, sia pure per il periodo anteriore al triennio, dai bilanci depositati, della sussistenza di uno stato d'insolvenza desunto dal carattere incontestato del credito vantato dai ricorrenti, dal mancato deposito dei bilanci fin dall'esercizio 2017, dai debiti erariali, pur di modesta entità e non di meno impagati. Ha evidenziato che il mancato deposito dei bilanci comporta il venir meno della base documentale imprescindibile su cui poter valutare, da un lato, l'eventuale integrazione dei requisiti dimensionali dell'impresa minore e, dall'altra, la sussistenza di requisiti patrimoniali e finanziari tali da rendere il protratto inadempimento nei confronti dei ricorrenti di per sé non più denotativo della manifesta insolvenza.
Ha proposto reclamo la in persona Controparte_4
dell'amministratore unico chiedendo la sospensione ex art. 52 CCII e la revoca della liquidazione giudiziale.
Con ordinanza del 23.10.2024 la Corte ha sospeso la liquidazione dell'attivo ed il compimento da parte della Curatela di atti di gestione dell'impresa. pagina 4 di 10 Si sono costituiti in giudizio i creditori istanti, e Controparte_2 CP_3
che hanno chiesto il rigetto del reclamo, la revoca della sospensione
[...]
ed il rigetto delle istanze istruttorie, con condanna del reclamante alle spese.
All'udienza del 20 novembre 2024 è stata dichiarata la contumacia della e la causa è stata posta in decisione. Controparte_4
Con ordinanza del 25.11.2024 la Corte ha rimesso sul ruolo il giudizio chiedendo informazioni al Curatore della Liquidazione Giudiziale.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La reclamante non ha contestato la regolarità della notificazione ex art. 40
CCII, lamentando solo che, a seguito della mancata costituzione nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale della società, il
Tribunale non abbia svolto l'attività istruttoria necessaria per verificare il mancato superamento delle soglie per la qualificazione come “impresa minore”.
Rileva il Collegio che l'effetto devolutivo pieno del reclamo determina la necessità di un compiuto esame dello stesso e della documentazione prodotta dal reclamante per la prima volta in questa sede. Si concorda,
pertanto, con la reclamante sulla circostanza per cui la prova della sussistenza dei requisiti della c.d. impresa minore non incontri preclusioni.
La reclamante non contesta lo stato di insolvenza accertato dal Tribunale,
pagina 5 di 10 mentre censura la ritenuta assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale per assenza dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d) CCII.
Deduce che: la società, costituita nel 2011, aveva ad oggetto la costruzione e vendita di una palazzina in Stezzano, via Pasubio 2; che tale iniziativa è
stata finanziata mediante l'apertura di un mutuo ipotecario e che l'istituto di credito è intervenuto alla compravendita di ogni singola unità immobiliare della palazzina per cancellare l'ipoteca a suo tempo trascritta per consentirne la vendita;
che nel giugno 2016 è avvenuta l'ultima vendita immobiliare;
che successivamente la società non è più riuscita a vendere alcun immobile limitando la sua attività a piccole opere edili;
che per tale motivo le scritture contabili obbligatorie non sono state più tenute;
che dal
2019 la società è inattiva come desumibile dall'esame del cassetto fiscale,
del fascicolo dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale,
degli estratti del conto corrente e dei dati della Centrale Rischi tenuta alla
Banca d'Italia.
Sostiene che i debiti sono sotto soglia, che i ricavi sono azzerati a far data dal 2019 e che l'attivo, pari ad euro 519.124,34 nel 2016, è sceso ad euro
224.272,63 in quanto il credito di euro 100.000,00 (iscritto in bilancio come crediti diversi) è inesigibile perché verso una società fallita, il credito di euro 5.600,00 verso è stato incassato il 24 gennaio Controparte_5
Contr 2017 sul c/c n. 2103, il credito verso di euro 9.1000,00 è CP_7
inesigibile perché la debitrice è incapiente, il credito per anticipi diversi pari pagina 6 di 10 ad euro 33.300,54 è inesigibile, le rimanenze (costituite da un sottotetto ed una taverna) sono scese da euro 352.751,00 ad euro 205.900,00, così come emerge dalla perizia di stima aggiornata al 2 settembre 2024.
Il reclamo è infondato e va respinto.
La reclamante non ha provato che l'attivo patrimoniale, pari ad euro
519.124,34 nell'ultimo bilancio depositato (al 31.12.2016), di cui euro
352.751,71 per rimanenze prodotti finiti ed euro 157.067,09 per crediti verso clienti, sarebbe sceso al di sotto della soglia di euro 300.000,00
prevista dall'art. 2, lett. D), del D. legisl. 12 gennaio 2019 n. 14 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, a causa della inesigibilità di alcuni crediti e del minor valore degli immobili rimasti nella titolarità della società.
La reclamante chiede, all'uopo, ctu estimativa del fabbricato.
Ritiene la Corte che la richiesta istruttoria sia superflua. Anche, infatti,
tenendo conto della valutazione effettuata dalla perizia di stima prodotta dalla stessa reclamante (cfr. doc. 20), secondo cui il valore dell'immobile rimasto invenduto (un sottotetto ed una taverna) si sarebbe ridotto ad euro
205.900,000 a seguito di alcune difformità edilizie, sommando a tale importo le altre voci, la cui inesigibilità, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, non è provata, comunque il valore sarebbe superiore alla soglia di euro 300.000,00.
pagina 7 di 10 Si osserva, infatti, che:
-con riferimento al credito di euro 100.000,00 verso la società Controparte_8
, pur essendo quest'ultima stata dichiarata fallita in data 29
[...]
maggio 2014, nei bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016 la reclamante non aveva provveduto alla sua svalutazione, da ciò dovendo desumersi che la società reclamante prevedeva, nonostante ciò, di riscuoterlo interamente. In ogni caso, pur essendo questa Corte
perfettamente consapevole che secondo il corretto principio contabile il credito nei confronti di debitore sottoposto a procedura concorsuale dovrebbe essere svalutato almeno in parte, in assenza di qualsiasi prova o anche solo indicazione sullo stato passivo della procedura della società
debitrice e sulla eventualità che potesse essere eseguito un riparto, anche parziale, a favore della società reclamante né della chiusura della procedura,
non è possibile ritenere che il credito predetto fosse, interamente o in che misura, inesigibile;
- con riferimento al credito di euro 9.100,00 nei confronti di la CP_7
reclamante non ha provato la incapienza della società debitrice che dal doc.
19 prodotto in atti risulta ancora attiva e non soggetta a procedure concorsuali, né è stato provato l'esito negativo di eventuali azioni esecutive promosse nei suoi confronti o, comunque, il mancato successo di azioni di recupero del credito;
-quanto al credito per anticipi diversi pari ad euro 33.3000,54 non è stato pagina 8 di 10 depositato alcun documento a sostegno della sola allegata e neppure argomentata inesigibilità.
A tale difetto di prova, e anche solo di allegazione, non possono supplire le istanze istruttorie avanzate dalla reclamante - ctu contabile al fine di ricostruire la situazione economica e finanziaria della società ed esibizione ex art. 210 cpc degli estratti di c/c e della Centrale Rischi – non risultando provato il superamento di almeno uno dei presupposti richiesti per la qualificazione di quale impresa minore, ai sensi Controparte_4
della lettera d) dell'art. 2, CCII.
Il reclamo va, pertanto, respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante nella misura indicata in dispositivo, fatta applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
(valore indeterminato complessità bassa), fatta eccezione per la “fase di trattazione”, liquidata in base al parametro minimo, tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il reclamo proposto da e, per l'effetto, Controparte_4
pagina 9 di 10 conferma la sentenza n. 159/2024 del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 5.8.2024;
condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
e che liquida in euro 2058,00 per la fase di studio,
[...] CP_3
euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 3470,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Vittoria Gabriele
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 821/2024 R.G. promossa con reclamo depositato il 4
settembre 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio OGGETTO:
2025 Opposizione sentenza d a di apertura della
QUATTRO in persona del legale Controparte_1 liquidazione giudiziale
rappresentante pro tempore Codice 174201
con il patrocinio dell'avv. Pietro Pilenga e dall'avv. Carlo Maria Rinaldo
Montefiori
RECLAMANTE
c o n t r o
Controparte_2
pagina 1 di 10
CP_3
con il patrocinio dell'avv. Roberta Biffignandi e dell'avv. Sara Bonaldi
RECLAMATI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI QUATTRO
[...]
in persona del Curatore Controparte_1
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata il 5
agosto 2024 n. 159/2024
CONCLUSIONI
Della reclamante
affinché questa Ill.ma Corte Voglia annullare e/o revocare la SENTENZA n.
159/2024 Rep.n. 179/2024 del 05/08/2024 del Tribunale di Bergamo c o n i s t a n z a di s o s p e n s i o n e ex art. 52 c.c.i.i. affinché questa Ill.ma Corte
Voglia sospendere l'esecutività della sentenza oggi reclamata e impugnata per eminenti questioni di economia processuale essendo evidente che nelle more del presente giudizio nessun creditore rischia di veder pregiudicate le proprie ragioni in considerazione del carattere immobiliare dell'attivo,
nonché dell'assenza di qualsivoglia rapporto pendente, anche di natura giuslavoristica e, nel contempo, f o r m u l a n o le s e g u e n t i i s t a n z e i s t r u t t o r i e a) istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa agli estratti del conto corrente dal 2016 ad oggi della reclamante (IBAN
pagina 2 di 10 [...]) acceso presso Intesa San Paolo s.p.a.
filiale di Azzano San Paolo (Bg);
b) istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa agli estratti della Centrale
Rischi tenuta da Banca d'Italia dal 2016 ad oggi della reclamante;
c) istanza di disposizione di CTU contabile tesa a ricostruire la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della reclamante, seppur in assenza delle scritture contabili obbligatorie, al fine di accertare il superamento o meno, delle soglie dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i.;
d) istanza di disposizione di CTU estimativa delle proprietà immobiliari della reclamante tesa a ricostruirne il valore nell'ultimo triennio
Dei reclamati
alla Corte d'Appello di Brescia di:
- rigettare il reclamo proposto da Controparte_4
avverso la sentenza n. 159/2024 del Tribunale di
[...]
Bergamo del 5 agosto 2024;
- revocare la sospensione della procedura di liquidazione dell'attivo disposta in via cautelare con provvedimento all'esito della camera di consiglio del 23
ottobre 2024;
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 159/2024 del 5.8.2024 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato, su istanza di e l'apertura della Controparte_2 CP_3
liquidazione giudiziale di Controparte_4
Il Tribunale ha dato atto della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 40 CCII, della sussistenza del requisito di procedibilità di cui all'art. 49
ultimo comma CCII, della insussistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 primo comma lett. D) CCII, come desumibile, sia pure per il periodo anteriore al triennio, dai bilanci depositati, della sussistenza di uno stato d'insolvenza desunto dal carattere incontestato del credito vantato dai ricorrenti, dal mancato deposito dei bilanci fin dall'esercizio 2017, dai debiti erariali, pur di modesta entità e non di meno impagati. Ha evidenziato che il mancato deposito dei bilanci comporta il venir meno della base documentale imprescindibile su cui poter valutare, da un lato, l'eventuale integrazione dei requisiti dimensionali dell'impresa minore e, dall'altra, la sussistenza di requisiti patrimoniali e finanziari tali da rendere il protratto inadempimento nei confronti dei ricorrenti di per sé non più denotativo della manifesta insolvenza.
Ha proposto reclamo la in persona Controparte_4
dell'amministratore unico chiedendo la sospensione ex art. 52 CCII e la revoca della liquidazione giudiziale.
Con ordinanza del 23.10.2024 la Corte ha sospeso la liquidazione dell'attivo ed il compimento da parte della Curatela di atti di gestione dell'impresa. pagina 4 di 10 Si sono costituiti in giudizio i creditori istanti, e Controparte_2 CP_3
che hanno chiesto il rigetto del reclamo, la revoca della sospensione
[...]
ed il rigetto delle istanze istruttorie, con condanna del reclamante alle spese.
All'udienza del 20 novembre 2024 è stata dichiarata la contumacia della e la causa è stata posta in decisione. Controparte_4
Con ordinanza del 25.11.2024 la Corte ha rimesso sul ruolo il giudizio chiedendo informazioni al Curatore della Liquidazione Giudiziale.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La reclamante non ha contestato la regolarità della notificazione ex art. 40
CCII, lamentando solo che, a seguito della mancata costituzione nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale della società, il
Tribunale non abbia svolto l'attività istruttoria necessaria per verificare il mancato superamento delle soglie per la qualificazione come “impresa minore”.
Rileva il Collegio che l'effetto devolutivo pieno del reclamo determina la necessità di un compiuto esame dello stesso e della documentazione prodotta dal reclamante per la prima volta in questa sede. Si concorda,
pertanto, con la reclamante sulla circostanza per cui la prova della sussistenza dei requisiti della c.d. impresa minore non incontri preclusioni.
La reclamante non contesta lo stato di insolvenza accertato dal Tribunale,
pagina 5 di 10 mentre censura la ritenuta assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale per assenza dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d) CCII.
Deduce che: la società, costituita nel 2011, aveva ad oggetto la costruzione e vendita di una palazzina in Stezzano, via Pasubio 2; che tale iniziativa è
stata finanziata mediante l'apertura di un mutuo ipotecario e che l'istituto di credito è intervenuto alla compravendita di ogni singola unità immobiliare della palazzina per cancellare l'ipoteca a suo tempo trascritta per consentirne la vendita;
che nel giugno 2016 è avvenuta l'ultima vendita immobiliare;
che successivamente la società non è più riuscita a vendere alcun immobile limitando la sua attività a piccole opere edili;
che per tale motivo le scritture contabili obbligatorie non sono state più tenute;
che dal
2019 la società è inattiva come desumibile dall'esame del cassetto fiscale,
del fascicolo dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale,
degli estratti del conto corrente e dei dati della Centrale Rischi tenuta alla
Banca d'Italia.
Sostiene che i debiti sono sotto soglia, che i ricavi sono azzerati a far data dal 2019 e che l'attivo, pari ad euro 519.124,34 nel 2016, è sceso ad euro
224.272,63 in quanto il credito di euro 100.000,00 (iscritto in bilancio come crediti diversi) è inesigibile perché verso una società fallita, il credito di euro 5.600,00 verso è stato incassato il 24 gennaio Controparte_5
Contr 2017 sul c/c n. 2103, il credito verso di euro 9.1000,00 è CP_7
inesigibile perché la debitrice è incapiente, il credito per anticipi diversi pari pagina 6 di 10 ad euro 33.300,54 è inesigibile, le rimanenze (costituite da un sottotetto ed una taverna) sono scese da euro 352.751,00 ad euro 205.900,00, così come emerge dalla perizia di stima aggiornata al 2 settembre 2024.
Il reclamo è infondato e va respinto.
La reclamante non ha provato che l'attivo patrimoniale, pari ad euro
519.124,34 nell'ultimo bilancio depositato (al 31.12.2016), di cui euro
352.751,71 per rimanenze prodotti finiti ed euro 157.067,09 per crediti verso clienti, sarebbe sceso al di sotto della soglia di euro 300.000,00
prevista dall'art. 2, lett. D), del D. legisl. 12 gennaio 2019 n. 14 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, a causa della inesigibilità di alcuni crediti e del minor valore degli immobili rimasti nella titolarità della società.
La reclamante chiede, all'uopo, ctu estimativa del fabbricato.
Ritiene la Corte che la richiesta istruttoria sia superflua. Anche, infatti,
tenendo conto della valutazione effettuata dalla perizia di stima prodotta dalla stessa reclamante (cfr. doc. 20), secondo cui il valore dell'immobile rimasto invenduto (un sottotetto ed una taverna) si sarebbe ridotto ad euro
205.900,000 a seguito di alcune difformità edilizie, sommando a tale importo le altre voci, la cui inesigibilità, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, non è provata, comunque il valore sarebbe superiore alla soglia di euro 300.000,00.
pagina 7 di 10 Si osserva, infatti, che:
-con riferimento al credito di euro 100.000,00 verso la società Controparte_8
, pur essendo quest'ultima stata dichiarata fallita in data 29
[...]
maggio 2014, nei bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016 la reclamante non aveva provveduto alla sua svalutazione, da ciò dovendo desumersi che la società reclamante prevedeva, nonostante ciò, di riscuoterlo interamente. In ogni caso, pur essendo questa Corte
perfettamente consapevole che secondo il corretto principio contabile il credito nei confronti di debitore sottoposto a procedura concorsuale dovrebbe essere svalutato almeno in parte, in assenza di qualsiasi prova o anche solo indicazione sullo stato passivo della procedura della società
debitrice e sulla eventualità che potesse essere eseguito un riparto, anche parziale, a favore della società reclamante né della chiusura della procedura,
non è possibile ritenere che il credito predetto fosse, interamente o in che misura, inesigibile;
- con riferimento al credito di euro 9.100,00 nei confronti di la CP_7
reclamante non ha provato la incapienza della società debitrice che dal doc.
19 prodotto in atti risulta ancora attiva e non soggetta a procedure concorsuali, né è stato provato l'esito negativo di eventuali azioni esecutive promosse nei suoi confronti o, comunque, il mancato successo di azioni di recupero del credito;
-quanto al credito per anticipi diversi pari ad euro 33.3000,54 non è stato pagina 8 di 10 depositato alcun documento a sostegno della sola allegata e neppure argomentata inesigibilità.
A tale difetto di prova, e anche solo di allegazione, non possono supplire le istanze istruttorie avanzate dalla reclamante - ctu contabile al fine di ricostruire la situazione economica e finanziaria della società ed esibizione ex art. 210 cpc degli estratti di c/c e della Centrale Rischi – non risultando provato il superamento di almeno uno dei presupposti richiesti per la qualificazione di quale impresa minore, ai sensi Controparte_4
della lettera d) dell'art. 2, CCII.
Il reclamo va, pertanto, respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante nella misura indicata in dispositivo, fatta applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
(valore indeterminato complessità bassa), fatta eccezione per la “fase di trattazione”, liquidata in base al parametro minimo, tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il reclamo proposto da e, per l'effetto, Controparte_4
pagina 9 di 10 conferma la sentenza n. 159/2024 del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 5.8.2024;
condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
e che liquida in euro 2058,00 per la fase di studio,
[...] CP_3
euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 3470,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Vittoria Gabriele
pagina 10 di 10