Art. 5.
Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui ((all'articolo 3)) entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.
Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui ((all'articolo 3)) entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.