Articolo 5 della Legge 4 aprile 1956, n. 212
Articolo 4Articolo 6
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26 aprile 1956
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30 aprile 1975
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1 gennaio 2014
Art. 5.

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui ((all'articolo 3)) entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014