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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1656/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AO, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Vito CALDIERO (C.F. C.F._2
) C.F._3
- opponenti -
e
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Colomba (C.F. ) C.F._4
- opposta -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 395/2022, emesso dal
[...]
Tribunale di AO in data 11.11.2022 (proc. n. 1032/2022 RGAC), con il quale è stato loro ordinato a di corrispondere alla € Parte_1 Controparte_1
53.337,89, di cui € 48.278,41 in solido con oltre interessi e spese Parte_2
di procedura, per inadempimento contrattuale.
A tal fine, hanno eccepito la vessatorietà delle clausole di cui ai contratti di finanziamento (“in particolare quelle relative alla previsione della corresponsione di interessi e altre somme nell'ipotesi di ritardo o mancato versamento delle rate contenute nel contratto”), la mancanza di prova del credito, l'indeterminatezza,
l'usurarietà e applicazione di interessi ultralegali non previsti per iscritto e, infine, la concessione abusiva del credito per non aver considerato precedenti finanziamenti.
Hanno, quindi, chiesto di revocare il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla è dovuto o, in subordine, rideterminando il credito della parte opposta.
1.2. – Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
per infondatezza.
1.3. – Con ordinanza del 13.12.2023 è stata concessa, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.,
l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, assegnando alle parti termine per l'esperimento del procedimento mediazione, dopo il quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
2.1. – Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti all'udienza del 9.4.2024 in quanto il procedimento di mediazione obbligatoria l'organismo scelto non avrebbe sede nel circondario del Tribunale e, per di più, avrebbe proceduto modalità da remoto. tuttavia, dalla documentazione prodotta risulta che “la sede A.D.R. Intesa competente è quella di AO (CS)”. Inoltre, la previsione della modalità telematica non impediva alla parte che avesse voluto partecipare in presenza di formulare istanza in tal senso all'Organismo di Mediazione.
2.2. – Nel merito, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Invero, i contratti di apertura di credito revolving n. 55710189 (all. n. 1 al fascicolo monitorio) e di finanziamento n. 59468322 (all. n. 2 al fascicolo monitorio), con relativi
2 estratti conto analitici – in assenza di specifiche contestazioni in ordine all'esistenza ed all'entità del credito costituiscono o comunque di pagamenti ulteriori rispetto a quelli considerati dalla parte opposta – costituiscono prova scritta idonea a sostenere il decreto ingiuntivo ed a dimostrare il credito anche nel presente giudizio di opposizione.
Inoltre, tutte le eccezioni formulate (vessatorietà della clausole, indeterminatezza, usurarietà e mancata previsione per iscritto degli interessi) sono del tutto generiche, non si confrontano in alcun modo con le previsioni contrattuali, non contengono riferimenti ad alcuna puntuale clausola contrattuale, non menzionano alcun parametri di riferimento
(interessi asseritamente usurari, interessi applicati in assenza di previsioni scritte, interessi anatocistici…).
Infine, l'asserita abusività di concessione del credito potrebbe al più costituire fatto illecito suscettibile di luogo al risarcimento dei danni conseguenti – che non sono oggetto di domanda nel presente processo –, ma in nessun caso integra fattispecie di invalidità del contratto.
2.3. – Segue, per la soccombenza, la condanna degli opponenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa) previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione appartenenti al quinto scaglione di valore – in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di AO, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 0 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte opposta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
AO, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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