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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2123/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2123/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 24706/1988, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Uccelli (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Micheletti (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 26/02/2025.
pag. 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 08/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Acireale (CT) e che dall'unione sono nati i figli (il 16/09/2014) e (il 18/06/2017), Per_1 Per_2 attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, e fermo restando
l'obbligo di ciascuno di comunicare all'altro la residenza e gli eventuali cambiamenti di residenza entro giorni
30 (trenta);
2.Disporre che il signor continuerà a vivere nella casa coniugale e familiare, che è di sua Controparte_1 proprietà, mentre la signora trasferirà ed acquisirà diversa residenza che verrà comunicata al signor Pt_1
CP_1
3.Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, e Per_1 Per_2 conseguentemente tutte le decisioni e le questioni attinenti ai figli verranno concordate e decise nel preminente interesse dei minori, e stabilire che i minori mantengano attualmente la loro residenza anagrafica presso la casa familiare a Sarzana (SP) via Sarzanello 260, con collocamento paritetico presso entrambi i genitori con le seguenti modalità:
i minori trascorreranno una settimana presso l'abitazione del padre signor e l'altra presso Controparte_1
l'abitazione della madre signora , trascorrendo altresì con i genitori week end alternati presso Parte_1
l'abitazione di ciascuno;
sempre salvo diverse esigenze e bisogni dei bambini, che i genitori si impegnano sin da ora a rispettare, e compatibilmente alle diverse esigenze lavorative dei genitori.
4.Disporre che i ricorrenti, nell'interesse preminente dei minori, si astengano dall'introdurre, stabilmente, partner nella casa frequentata dai figli durante la loro permanenza e ciò sino almeno a 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione dell'odierno ricorso.
5.Disporre che, in caso di trasferimento della residenza, ciascuno dei genitori comunichi all'altro entro 30
(trenta) giorni il nuovo indirizzo presso il quale i minori trascorreranno il periodo di collocamento e che tale collocamento non possa individuato presso l'abitazione dei familiari dei nuovi partners.
6.Disporre che durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere un periodo di vacanza continuativa di almeno 7 (sette) giorni con ciascuno dei genitori, con preavviso dall'uno all'altro genitore da comunicarsi almeno 30 (trenta) giorni prima, e i genitori dovranno comunicarsi rispettivamente località e recapito, anche telefonico, degli eventuali luoghi di soggiorno ove dovessero portare i figli;
eventuali ulteriori periodi di vacanza con i figli durante l'anno dovranno essere previamente concordati tra i genitori.
7.Disporre che per le festività sia seguito il criterio dell'alternanza (ovvero ad es.: la vigilia di Natale con la madre e Natale con il padre;
la domenica di Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre, ad anni alterni) e che per le festività natalizie del corrente anno i figli trascorreranno la vigilia di Natale con la madre pag. 2 di 4 e il giorno di Natale con il padre;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli, eventualmente secondo il criterio dell'alternanza annuale;
ciò sempre salvo diverso accordo tra i genitori e salvo diverse esigenze e volontà dei figli, che i genitori si impegnano sin da ora a rispettare;
8.Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli per i periodi di rispettiva collocazione, e disporre che i genitori contribuiscano in maniera paritaria al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse dei figli, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18;
9.Disporre che l'assegno unico universale per i figli sia ripartito al 50% tra i genitori;
10.I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11.Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra i ricorrenti”.
All'udienza del 26/02/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al
Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle solite condizioni, non essendo tale pag. 3 di 4 domanda ancora procedibile prima che sia trascorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando in punto di separazione persona ma non definitivamente pronunciando sull'intero giudizio vista la domanda formulata ex art. 473-
bis.49 c.p.c. circa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, unitisi in matrimonio in Acireale (CT) in data 05/07/2013 e trascritto nei Registri degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune di dell'anno 2013, al n. 169, parte II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello
Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/03/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2123/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 24706/1988, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Uccelli (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Micheletti (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 26/02/2025.
pag. 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 08/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Acireale (CT) e che dall'unione sono nati i figli (il 16/09/2014) e (il 18/06/2017), Per_1 Per_2 attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, e fermo restando
l'obbligo di ciascuno di comunicare all'altro la residenza e gli eventuali cambiamenti di residenza entro giorni
30 (trenta);
2.Disporre che il signor continuerà a vivere nella casa coniugale e familiare, che è di sua Controparte_1 proprietà, mentre la signora trasferirà ed acquisirà diversa residenza che verrà comunicata al signor Pt_1
CP_1
3.Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, e Per_1 Per_2 conseguentemente tutte le decisioni e le questioni attinenti ai figli verranno concordate e decise nel preminente interesse dei minori, e stabilire che i minori mantengano attualmente la loro residenza anagrafica presso la casa familiare a Sarzana (SP) via Sarzanello 260, con collocamento paritetico presso entrambi i genitori con le seguenti modalità:
i minori trascorreranno una settimana presso l'abitazione del padre signor e l'altra presso Controparte_1
l'abitazione della madre signora , trascorrendo altresì con i genitori week end alternati presso Parte_1
l'abitazione di ciascuno;
sempre salvo diverse esigenze e bisogni dei bambini, che i genitori si impegnano sin da ora a rispettare, e compatibilmente alle diverse esigenze lavorative dei genitori.
4.Disporre che i ricorrenti, nell'interesse preminente dei minori, si astengano dall'introdurre, stabilmente, partner nella casa frequentata dai figli durante la loro permanenza e ciò sino almeno a 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione dell'odierno ricorso.
5.Disporre che, in caso di trasferimento della residenza, ciascuno dei genitori comunichi all'altro entro 30
(trenta) giorni il nuovo indirizzo presso il quale i minori trascorreranno il periodo di collocamento e che tale collocamento non possa individuato presso l'abitazione dei familiari dei nuovi partners.
6.Disporre che durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere un periodo di vacanza continuativa di almeno 7 (sette) giorni con ciascuno dei genitori, con preavviso dall'uno all'altro genitore da comunicarsi almeno 30 (trenta) giorni prima, e i genitori dovranno comunicarsi rispettivamente località e recapito, anche telefonico, degli eventuali luoghi di soggiorno ove dovessero portare i figli;
eventuali ulteriori periodi di vacanza con i figli durante l'anno dovranno essere previamente concordati tra i genitori.
7.Disporre che per le festività sia seguito il criterio dell'alternanza (ovvero ad es.: la vigilia di Natale con la madre e Natale con il padre;
la domenica di Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre, ad anni alterni) e che per le festività natalizie del corrente anno i figli trascorreranno la vigilia di Natale con la madre pag. 2 di 4 e il giorno di Natale con il padre;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli, eventualmente secondo il criterio dell'alternanza annuale;
ciò sempre salvo diverso accordo tra i genitori e salvo diverse esigenze e volontà dei figli, che i genitori si impegnano sin da ora a rispettare;
8.Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli per i periodi di rispettiva collocazione, e disporre che i genitori contribuiscano in maniera paritaria al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse dei figli, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18;
9.Disporre che l'assegno unico universale per i figli sia ripartito al 50% tra i genitori;
10.I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11.Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra i ricorrenti”.
All'udienza del 26/02/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al
Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle solite condizioni, non essendo tale pag. 3 di 4 domanda ancora procedibile prima che sia trascorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando in punto di separazione persona ma non definitivamente pronunciando sull'intero giudizio vista la domanda formulata ex art. 473-
bis.49 c.p.c. circa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, unitisi in matrimonio in Acireale (CT) in data 05/07/2013 e trascritto nei Registri degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune di dell'anno 2013, al n. 169, parte II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello
Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/03/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4