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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado, iscritta al numero 5050 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2024 e vertente TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv. Sandro Salera) PARTE APPELLANTE E
, in proprio e quale esercente la Controparte_1 CP_2 responsabilità genitoriale sul minore , nonchè Persona_1
tutti quali eredi di Controparte_3 Persona_2
(Avv. Nicola Ottaviani)
PARTE APPELLATA FATTO E DIRITTO Le parti non sono comparse all'udienza del giorno 15.5.2025 e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., al giorno 22.5.2025.
A detta udienza – tenuta in presenza - nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309, secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo. Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico di ciascuna parte. Così deciso in Roma, il giorno 22 maggio 2025 Il Consigliere est. IL Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv. Sandro Salera) PARTE APPELLANTE E
, in proprio e quale esercente la Controparte_1 CP_2 responsabilità genitoriale sul minore , nonchè Persona_1
tutti quali eredi di Controparte_3 Persona_2
(Avv. Nicola Ottaviani)
PARTE APPELLATA FATTO E DIRITTO Le parti non sono comparse all'udienza del giorno 15.5.2025 e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., al giorno 22.5.2025.
A detta udienza – tenuta in presenza - nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309, secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo. Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico di ciascuna parte. Così deciso in Roma, il giorno 22 maggio 2025 Il Consigliere est. IL Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino