TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2635/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Serra San Bruno, via Corso Umberto I n. 305, presso lo studio dell'avv. Sibio Giuseppina (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI -000515000, richiesta a titolo di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2019. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'on\le Giudice del lavoro previa sospensiva della ordinanza ingiunzione accertare e dichiarare che il credito di cui alla
1 ordinanza ingiunzione è prescritto per il decorso del termine di. cinque anni “. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 cpc” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta alla ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. L'Ente previdenziale deduce, peraltro, la tardività dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione in contestazione, in ragione del superamento del termine di 30 giorni utile per impugnare l'atto.
4. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova della data di ricezione dell'atto in contestazione, omettendo, peraltro, di contestare le eccezioni sollevate dall' a riguardo, il CP_1 ricorso risulta esser presentato oltre i termini prescritti dall'art. 22 della legge n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. 1.09.2011, n. 150.
5. Pertanto, l'azione del ricorrente risulta tardiva e il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Serra San Bruno, via Corso Umberto I n. 305, presso lo studio dell'avv. Sibio Giuseppina (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI -000515000, richiesta a titolo di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2019. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'on\le Giudice del lavoro previa sospensiva della ordinanza ingiunzione accertare e dichiarare che il credito di cui alla
1 ordinanza ingiunzione è prescritto per il decorso del termine di. cinque anni “. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 cpc” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta alla ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. L'Ente previdenziale deduce, peraltro, la tardività dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione in contestazione, in ragione del superamento del termine di 30 giorni utile per impugnare l'atto.
4. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova della data di ricezione dell'atto in contestazione, omettendo, peraltro, di contestare le eccezioni sollevate dall' a riguardo, il CP_1 ricorso risulta esser presentato oltre i termini prescritti dall'art. 22 della legge n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. 1.09.2011, n. 150.
5. Pertanto, l'azione del ricorrente risulta tardiva e il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2