Sentenza 15 febbraio 1968
Massime • 2
Il giudizio espresso dal magistrato di merito circa la natura possessoria o petitoria del processo che fa seguito alla denuncia di nuova opera dopo la fase dei provvedimenti immediati,e sindacabile in Cassazione, potendo tale giudizio risolversi in un error in procedendo, per l'accertamento e la riparazione del quale il supremo collegio ha il potere di compiere un'indagine di fatto.*
La denuncia di nuova opera e preordinata sia a difesa della proprieta o di altro diritto reale, sia a difesa del semplice possesso, ed e diretta ad ottenere un provvedimento cautelare di carattere provvisorio, la cui emanazione conclude la fase preliminare ed a cognizione sommaria del procedimento; alla qual fase deve poi far seguito, ad iniziativa dello stesso denunciante, un normale giudizio di merito, che puo avere natura petitoria o possessoria, secondo che la domanda, tenuto conto delle ragioni dedotte a fondamento di essa (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum), abbia per oggetto la tutela della proprieta o di altro diritto reale, oppure la tutela del possesso. Il fatto che, in Sede di denunzia di nuova opera e nel successivo giudizio di merito, siano prodotti e richiamati titoli costitutivi della proprieta o di altri diritti reali, non costituisce, in se e per se un elemento che possa assumere decisiva Rilevanza ai fini della qualificazione dell'Azione, giacche anche nel giudizio possessorio possono essere allegate e vagliate le risultanze dei detti titoli,allo scopo dell'accertamento del possesso di cui si domanda la tutela (ad colorandum possessionem); in realta, detta indagine, tanto se richiesta dallo attore, per provare il proprio possesso, tanto se sollecitata dal convenuto, per dimostrare di avere agito nell'Esercizio di un diritto, senza ledere l'altrui possesso, deve, in ogni caso, essere compiuta incidenter tantum, con esclusivo riferimento all'oggetto ed alle finalita dell'Azione possessoria in concreto esercitata, e non vale quindi a snaturarla, trasformandola in petitoria. ( Conf 2424'61).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1968, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1968 |
Testo completo
La denuncia di nuova opera e preordinata sia a difesa della proprieta o di altro diritto reale, sia a difesa del semplice possesso, ed e diretta ad ottenere un provvedimento cautelare di carattere provvisorio, la cui emanazione conclude la fase preliminare ed a cognizione sommaria del procedimento;
alla qual fase deve poi far seguito, ad iniziativa dello stesso denunciante, un normale giudizio di merito, che puo avere natura petitoria o possessoria, secondo che la domanda, tenuto conto delle ragioni dedotte a fondamento di essa (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum), abbia per oggetto la tutela della proprieta o di altro diritto reale, oppure la tutela del possesso. Il fatto che, in Sede di denunzia di nuova opera e nel successivo giudizio di merito, siano prodotti e richiamati titoli costitutivi della proprieta o di altri diritti reali, non costituisce, in se e per se un elemento che possa assumere decisiva Rilevanza ai fini della qualificazione dell'Azione, giacche anche nel giudizio possessorio possono essere allegate e vagliate le risultanze dei detti titoli,allo scopo dell'accertamento del possesso di cui si domanda la tutela (ad colorandum possessionem); in realta, detta indagine, tanto se richiesta dallo attore, per provare il proprio possesso, tanto se sollecitata dal convenuto, per dimostrare di avere agito nell'Esercizio di un diritto, senza ledere l'altrui possesso, deve, in ogni caso, essere compiuta incidenter tantum, con esclusivo riferimento all'oggetto ed alle finalita dell'Azione possessoria in concreto esercitata, e non vale quindi a snaturarla, trasformandola in petitoria. ( Conf 2424'61).*