Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1075
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 febbraio 1970
Art. 2. Le spese ordinarie e straordinarie dello
Stato, accertate nell'esercizio finanziario
1959-60 per la competenza propria dell'e-
sercizio stesso, sono stabilite, quali ri-
sultano dal conto consuntivo del bilancio,
in......................................... L. 4.601.132.978.815 delle quali furono pagate.................. " 3.516.074.773.499
------------------- e rimasero da pagare....................... L. 1.085.058.205.316
-------------------
Entrata in vigore il 10 febbraio 1970