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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 564/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ; Parte_2 C.F._1
(C.F.: ); Parte_3 C.F._2
(C.F.: ); Parte_4 C.F._3
(C.F.: ); Parte_5 C.F._4
(C.F.: ); Parte_6 C.F._5
(C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Siracusa alla via Parte_7 C.F._6
Malta n. 23, presso lo studio dell'avv. Giulio Fortunato Tescione (c.f.: ), che li CodiceFiscale_7
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello pagina 1 di 5 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. n. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 giusta procura in atti dall'Avvocato Santi Pierpaolo Giacona ( ), presso il cui C.F._8
Studio in Catania, Via Umberto n. 354, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.4.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1825/2023, pubblicata in data 17.10.2023, il Tribunale di Siracusa rigettava tutte le domande proposte da e dai suoi fideiussori nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e compensava per intero le spese di lite e quelle di CTU.
[...]
Il primo giudice, dopo avere premesso che: “Oggetto di lite è la domanda proposta dalla Parte_1
e dai suoi fideiussori nei confronti della tesa ad accertare che Controparte_1 il saldo del conto corrente n. 10645.50 è a credito per la società attrice per effetto dell'invalida pattuizione e applicazione, da parte della convenuta, di interessi usurari (usura oggettiva e soggettiva), con indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e illegittima applicazione di CMS, costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ex adverso, e in difetto di valida pattuizione per iscritto”; dopo avere dato atto che: “Risulta provato in fatto come tra le parti in lite sia in corso il rapporto di conto corrente n. 10645.50, regolato dal contratto del 06.03.2001 (cfr. doc. A, fasc. convenuta), e dal successivo contratto di apertura di credito in c/c del 25.09.2007 (cfr. doc. B, fasc. convenuta), riportante un saldo al 31.12.2015 di - € 97.118,90 a debito della correntista”;
e dopo avere evidenziato che: “L'attrice ha sostenuto l'invalidità della determinazione e
pagina 2 di 5 dell'applicazione degli interessi debitori usurari, anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla convenuta”; affermava: “Ora, al di là dell'evidente genericità di tali doglianze - le quali, in quanto prive di ogni riferimento a specifiche clausole dei contratti in questione (dei quali è erroneamente denunciata la nullità per carenza di forma scritta), e ai singoli appostamenti ritenuti illegittimi, si risolvono in mere petizioni di principio -, va dato atto che, nel corso del presente giudizio, è stata disposta una c.t.u. tecnico-contabile”.
Seguivano alcune pagine dedicate al modo in cui era stata eseguita la consulenza, agli ee/cc utilizzati dal CTU (se si dovesse tenere in considerazione solo quello dell'ultimo mese, ossia dicembre 2015, oppure se si dovessero prendere in esame tutti gli ee/cc in atti e, tenuto conto della mancanza di alcuni di essi, con quali modalità di raccordo dei saldi) all'esito delle quali il Tribunale riteneva senz'altro che: “Appare, conseguentemente, erronea l'operazione effettuata dal nominato c.t.u. che ha escluso tutti gli interessi e le competenze addebitate dalla banca, ciò a maggior ragione ove si consideri che lo stesso consulente ha accertato la valida pattuizione per iscritto del tasso di interesse e della c.m.s. in relazione al contratto di affidamento in c/c del 25.09.2007, escludendone il debordo dalla soglia usuraria che, all'epoca di conclusione del contratto in parola, era pari al 14,94% per gli interessi corrispettivi (operazioni oltre € 5.000,00), e all'1,08% per la commissione di massimo scoperto”, ed aggiungeva alcune considerazioni sempre in punto di esclusione del dedotto superamento della soglia di usura.
Avverso la sentenza in questione ed i suoi fideiussori, ad eccezione di , Parte_1 Controparte_2
proponevano appello.
Si costituiva chiedendo di dichiararsene l'inammissibilità Controparte_1
ovvero il rigetto.
All'udienza del 30.4.2025, all'esito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame dell'appello richiede la seguente breve premessa.
Come sopra accennato gli attori proponevano una domanda di accertamento del saldo di un conto corrente acceso presso apparentemente a debito della Controparte_1 correntista al 31.12.2015 di € 97.118,90 ed invece secondo loro a credito, deducendo che il Parte_1
pagina 3 di 5 contratto non era stato stipulato per iscritto ed eccependo tutta una serie di nullità (ururarietà dei tassi praticati, violazione del divieto di anatocismo, etc.), oltre che l'esazione di spese, commissioni e costi vari in difetto di regolamentazione negoziale.
Con la comparsa di costituzione e risposta produceva copia del Controparte_1
contratto di apertura del conto corrente in data 6.3.2001 (contenente la previsione degli interessi praticata, la clausola di capitalizzazione reciproca, le c.m.s. e tutte le restanti condizioni contrattuali) e copia del contratto di apertura di credito su detto conto corrente in data 25.9.2007.
A dispetto della detta produzione documentale il giudice istruttore, con ordinanza in data 30.3.2020, disponeva CTU con una sorta mandato “omnibus”, poi in parte modificato con ordinanza dell'8.5.2021.
In sentenza il Tribunale, dopo avere dato atto che, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, non era vero che nel caso a mani difettasse la pattuizione per iscritto del rapporto contrattuale e dopo avere evidenziato che le doglianze avanzate dai predetti erano connotate da evidente genericità “in quanto prive di ogni riferimento a specifiche clausole dei contratti in questione (dei quali è erroneamente denunciata la nullità per carenza di forma scritta), e ai singoli appostamenti ritenuti illegittimi, si risolvono in mere petizioni di principio”, riteneva nondimeno di prendere in considerazione la CTU eseguita dalle cui conclusioni, fatta eccezione per la accertata insussistenza dell'eccepito superamento della soglia di usura, prendeva le distanze, proprio perché era stata in pratica effettuata una rideterminazione del saldo del conto (peraltro con un duplice calcolo uno peculiarmente riguardante la sola ultima mensilità su oltre quattordici anni di durata del rapporto, previo azzeramento del saldo iniziale, e l'altro muovendo dal primo estratto conto prodotto relativo al gennaio del 2006, sempre azzerato, con risultati peraltro ugualmente a debito della correntista) quando in atti erano stati versati i contratti la cui mancanza costituiva il presupposto della rideterminazione.
Comunque, all'esito di questo incedere, come detto la sentenza rigettava tutte le domande attoree.
L'atto di appello, trascurando completamente di criticare la sentenza impugnata nella parte in cui rigettava tutte dedotte eccezioni di nullità del contratto di conto corrente, si appuntava sulla consulenza tecnica e sui vari profili da essa affrontati specie avuto riguardo alla documentazione in atti ed esaminata dal CTU, sulle conseguenze della omessa esibizione da parte della banca dell'ulteriore documentazione richiesta con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., su quali spese il CTU avrebbe dovuto, o non dovuto, espungere dal ricalcolo del saldo del conto, continuando tralaticiamente ad insistere su una pletora di domande quali, esemplificativamente, quella volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'applicazione di interessi ultralegali senza preventiva pattuizione per iscritto – a fronte pagina 4 di 5 della produzione dei contratti da parte della banca con la pattuizione per iscritto dei tassi – oppure quella con cui si insisteva nella violazione del divieto di anatocismo per non essere stata in contratto prevista la pari periodicità di capitalizzazione di interessi attivi e passivi mentre invece il contratto prevedeva l'esatto opposto, o ancora quella con cui si sosteneva che i tassi effettivi erano indicati nella stessa misura di quelli nominali, ancora una volta in frontale contraddizione con quanto emerge dall'esame del contratto in cui si legge, ad esempio, che il tasso debitore annuale, entro i limiti dell'affidamento, è dell'8,50% annuo mentre il TEG è dell'8,7748.
Ritiene la Corte che, una volta esclusa la sussistenza di tutte le dedotte nullità del conto corrente, nessuna rideterminazione del saldo avrebbe dovuto essere effettuata, di talché l'appello, il quale si occupa di questioni a valle di quella che è la ragione per cui la domanda attore è stata rigettata dal
Tribunale e che sono del tutto irrilevanti, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, considerato quale valore della domanda il saldo del conto corrente, pari a - € 97.118,90, ingiustamente contestato dagli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 564/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, Parte_5 Parte_6 Parte_7
n. 1825/2023, pubblicata in data 17.10.2023: dichiara inammissibile l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 15.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 564/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ; Parte_2 C.F._1
(C.F.: ); Parte_3 C.F._2
(C.F.: ); Parte_4 C.F._3
(C.F.: ); Parte_5 C.F._4
(C.F.: ); Parte_6 C.F._5
(C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Siracusa alla via Parte_7 C.F._6
Malta n. 23, presso lo studio dell'avv. Giulio Fortunato Tescione (c.f.: ), che li CodiceFiscale_7
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello pagina 1 di 5 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. n. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 giusta procura in atti dall'Avvocato Santi Pierpaolo Giacona ( ), presso il cui C.F._8
Studio in Catania, Via Umberto n. 354, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.4.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1825/2023, pubblicata in data 17.10.2023, il Tribunale di Siracusa rigettava tutte le domande proposte da e dai suoi fideiussori nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e compensava per intero le spese di lite e quelle di CTU.
[...]
Il primo giudice, dopo avere premesso che: “Oggetto di lite è la domanda proposta dalla Parte_1
e dai suoi fideiussori nei confronti della tesa ad accertare che Controparte_1 il saldo del conto corrente n. 10645.50 è a credito per la società attrice per effetto dell'invalida pattuizione e applicazione, da parte della convenuta, di interessi usurari (usura oggettiva e soggettiva), con indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e illegittima applicazione di CMS, costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ex adverso, e in difetto di valida pattuizione per iscritto”; dopo avere dato atto che: “Risulta provato in fatto come tra le parti in lite sia in corso il rapporto di conto corrente n. 10645.50, regolato dal contratto del 06.03.2001 (cfr. doc. A, fasc. convenuta), e dal successivo contratto di apertura di credito in c/c del 25.09.2007 (cfr. doc. B, fasc. convenuta), riportante un saldo al 31.12.2015 di - € 97.118,90 a debito della correntista”;
e dopo avere evidenziato che: “L'attrice ha sostenuto l'invalidità della determinazione e
pagina 2 di 5 dell'applicazione degli interessi debitori usurari, anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla convenuta”; affermava: “Ora, al di là dell'evidente genericità di tali doglianze - le quali, in quanto prive di ogni riferimento a specifiche clausole dei contratti in questione (dei quali è erroneamente denunciata la nullità per carenza di forma scritta), e ai singoli appostamenti ritenuti illegittimi, si risolvono in mere petizioni di principio -, va dato atto che, nel corso del presente giudizio, è stata disposta una c.t.u. tecnico-contabile”.
Seguivano alcune pagine dedicate al modo in cui era stata eseguita la consulenza, agli ee/cc utilizzati dal CTU (se si dovesse tenere in considerazione solo quello dell'ultimo mese, ossia dicembre 2015, oppure se si dovessero prendere in esame tutti gli ee/cc in atti e, tenuto conto della mancanza di alcuni di essi, con quali modalità di raccordo dei saldi) all'esito delle quali il Tribunale riteneva senz'altro che: “Appare, conseguentemente, erronea l'operazione effettuata dal nominato c.t.u. che ha escluso tutti gli interessi e le competenze addebitate dalla banca, ciò a maggior ragione ove si consideri che lo stesso consulente ha accertato la valida pattuizione per iscritto del tasso di interesse e della c.m.s. in relazione al contratto di affidamento in c/c del 25.09.2007, escludendone il debordo dalla soglia usuraria che, all'epoca di conclusione del contratto in parola, era pari al 14,94% per gli interessi corrispettivi (operazioni oltre € 5.000,00), e all'1,08% per la commissione di massimo scoperto”, ed aggiungeva alcune considerazioni sempre in punto di esclusione del dedotto superamento della soglia di usura.
Avverso la sentenza in questione ed i suoi fideiussori, ad eccezione di , Parte_1 Controparte_2
proponevano appello.
Si costituiva chiedendo di dichiararsene l'inammissibilità Controparte_1
ovvero il rigetto.
All'udienza del 30.4.2025, all'esito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame dell'appello richiede la seguente breve premessa.
Come sopra accennato gli attori proponevano una domanda di accertamento del saldo di un conto corrente acceso presso apparentemente a debito della Controparte_1 correntista al 31.12.2015 di € 97.118,90 ed invece secondo loro a credito, deducendo che il Parte_1
pagina 3 di 5 contratto non era stato stipulato per iscritto ed eccependo tutta una serie di nullità (ururarietà dei tassi praticati, violazione del divieto di anatocismo, etc.), oltre che l'esazione di spese, commissioni e costi vari in difetto di regolamentazione negoziale.
Con la comparsa di costituzione e risposta produceva copia del Controparte_1
contratto di apertura del conto corrente in data 6.3.2001 (contenente la previsione degli interessi praticata, la clausola di capitalizzazione reciproca, le c.m.s. e tutte le restanti condizioni contrattuali) e copia del contratto di apertura di credito su detto conto corrente in data 25.9.2007.
A dispetto della detta produzione documentale il giudice istruttore, con ordinanza in data 30.3.2020, disponeva CTU con una sorta mandato “omnibus”, poi in parte modificato con ordinanza dell'8.5.2021.
In sentenza il Tribunale, dopo avere dato atto che, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, non era vero che nel caso a mani difettasse la pattuizione per iscritto del rapporto contrattuale e dopo avere evidenziato che le doglianze avanzate dai predetti erano connotate da evidente genericità “in quanto prive di ogni riferimento a specifiche clausole dei contratti in questione (dei quali è erroneamente denunciata la nullità per carenza di forma scritta), e ai singoli appostamenti ritenuti illegittimi, si risolvono in mere petizioni di principio”, riteneva nondimeno di prendere in considerazione la CTU eseguita dalle cui conclusioni, fatta eccezione per la accertata insussistenza dell'eccepito superamento della soglia di usura, prendeva le distanze, proprio perché era stata in pratica effettuata una rideterminazione del saldo del conto (peraltro con un duplice calcolo uno peculiarmente riguardante la sola ultima mensilità su oltre quattordici anni di durata del rapporto, previo azzeramento del saldo iniziale, e l'altro muovendo dal primo estratto conto prodotto relativo al gennaio del 2006, sempre azzerato, con risultati peraltro ugualmente a debito della correntista) quando in atti erano stati versati i contratti la cui mancanza costituiva il presupposto della rideterminazione.
Comunque, all'esito di questo incedere, come detto la sentenza rigettava tutte le domande attoree.
L'atto di appello, trascurando completamente di criticare la sentenza impugnata nella parte in cui rigettava tutte dedotte eccezioni di nullità del contratto di conto corrente, si appuntava sulla consulenza tecnica e sui vari profili da essa affrontati specie avuto riguardo alla documentazione in atti ed esaminata dal CTU, sulle conseguenze della omessa esibizione da parte della banca dell'ulteriore documentazione richiesta con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., su quali spese il CTU avrebbe dovuto, o non dovuto, espungere dal ricalcolo del saldo del conto, continuando tralaticiamente ad insistere su una pletora di domande quali, esemplificativamente, quella volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'applicazione di interessi ultralegali senza preventiva pattuizione per iscritto – a fronte pagina 4 di 5 della produzione dei contratti da parte della banca con la pattuizione per iscritto dei tassi – oppure quella con cui si insisteva nella violazione del divieto di anatocismo per non essere stata in contratto prevista la pari periodicità di capitalizzazione di interessi attivi e passivi mentre invece il contratto prevedeva l'esatto opposto, o ancora quella con cui si sosteneva che i tassi effettivi erano indicati nella stessa misura di quelli nominali, ancora una volta in frontale contraddizione con quanto emerge dall'esame del contratto in cui si legge, ad esempio, che il tasso debitore annuale, entro i limiti dell'affidamento, è dell'8,50% annuo mentre il TEG è dell'8,7748.
Ritiene la Corte che, una volta esclusa la sussistenza di tutte le dedotte nullità del conto corrente, nessuna rideterminazione del saldo avrebbe dovuto essere effettuata, di talché l'appello, il quale si occupa di questioni a valle di quella che è la ragione per cui la domanda attore è stata rigettata dal
Tribunale e che sono del tutto irrilevanti, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, considerato quale valore della domanda il saldo del conto corrente, pari a - € 97.118,90, ingiustamente contestato dagli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 564/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, Parte_5 Parte_6 Parte_7
n. 1825/2023, pubblicata in data 17.10.2023: dichiara inammissibile l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 15.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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