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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 227/2024 R.G., avente ad oggetto “proprietà” e vertente
TRA
(c.f. , fu , nato il [...] a Parte_1 C.F._1 Parte_2
UR (AV) ed ivi residente al Vicolo Grotte n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Mercogliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), fu , nato il [...] ad Parte_1 C.F._2 Persona_1
Avellino e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo D'Onofrio, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta e atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n.
27002).
Vanno, dunque, richiamati tutti gli atti del fascicolo d'ufficio, ivi compresi l'atto introduttivo di lite, la comparsa di costituzione, le memorie autorizzate, i verbali di causa, le ordinanze pronunciate, cui si rinvia per quanto non riportato nella presente concisa motivazione, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., interpretato conformemente al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, co. 2, ultimo periodo, della Costituzione (cfr. Cass. 118/2004,
216/2006 e 22409/2006, 10501/2009).
Inoltre, ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, la presente sentenza, depositata con modalità telematiche, viene redatta in maniera sintetica.
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l' “iter” argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006, 7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
2. Con ricorso depositato in data 22/01/2024, proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
[...]
, fu , ha evocato in giudizio , fu , chiedendo che il Tribunale Pt_1 Pt_2 Parte_1 Per_1 adito, accertata la lesione del diritto di comproprietà del ricorrente e l'avvenuta rimozione della scala d'accesso, condannasse “il resistente al ripristino dello status quo ante in favore del ricorrente;
2. oltre al pagamento delle spese e degli onorari di causa come da Tariffa Professionale vigente, con distrazione in favore dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto: - di essere proprietario dell'immobile sito nel
Comune di UR, al vicolo Grotte 14, riportato nel C.F. foglio 9, particella 473, in virtù di atto di donazione per Notaio di Lauro del 31/05/1995, registrato il 16/06/1995 al n. Persona_2
1491, di cui al titolo di provenienza, testamento pubblico di per Notaio dott.ssa Persona_1
di Lauro del 24/03/1965, rep. 234; - di aver sempre avuto accesso alla propria Persona_3 abitazione dal vicolo Grotte, utilizzando la scala ivi illegittimamente ed abusivamente rimossa dal dante causa dell'odierno resistente;
- che lo stato dei luoghi è sempre stato caratterizzato dall'esistenza di due scale, una che conduceva all'immobile dell'odierno ricorrente ed un'altra all'immobile dei coniugi e genitori del resistente;
- che in data Persona_1 Persona_4
24/12/2020 il responsabile U.T.C. del ha comunicato l'avvio del procedimento Controparte_1 ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990 s.m.i. per abuso edilizio e che a seguito di diffida del 22/05/2022 inoltrata alla sig.ra , quest'ultima cha comunicato che “… il procedimento avviato dal Persona_4
(AV) con prot. n. 3338 del 24/12/2020, si è concluso con la comminazione di Controparte_1 una sanzione di € 516.00”; che a seguito dell'esito negativo del procedimento di mediazione l'odierno ricorrente si rendeva disponibile a costituire a carico del fondo di sua proprietà e precisamente, sulla seconda scala, quella sopravvissuta alla modifica dello stato dei luoghi, un diritto di servitù di passaggio e, dunque, un diritto senz'altro di minor pregio rispetto a quello di proprietà.
Con comparsa depositata in data 12/04/2025, , fu , si è costituito, e ha Parte_1 Per_1 contestato, preliminarmente, la titolarità della rampa di scale in capo al ricorrente, ovvero la comproprietà della scala assumendo che il testamento e l'atto di donazione, siano documenti del tutto inidonei per provare la proprietà del bene in contestazione e, seppur titolo legittimo di acquisto, i diritti di condominio cui fa riferimento controparte non sono relativi alla scala oggetto di demolizione, bensì ad altra rampa di scala posta all'interno dello stabile di proprietà di controparte.
Ha inoltre dedotto che: - la particolare conformazione dei luoghi di causa caratterizzati dalla presenza di due rampe di scale poste a pochi centimetri di distanza l'una dall'altra e con la funzione di dare accesso allo stesso ballatoio di proprietà esclusiva del resistente e da esso alle abitazioni ivi ubicate, avrebbe potuto far pensare all'esistenza di una servitù; - che la rimozione della scala è avvenuta con il coinvolgimento di , fu , che ha acconsentito alla eliminazione, riconoscendo Parte_1 Pt_2 implicitamente che la funzione di dare accesso ai fabbricati poteva essere realizzata anche a mezzo di un'unica rampa di scale e che la rimozione della scala non ha avuto alcuna incidenza sul diritto altrui, né, tantomeno lo ha reso più gravoso atteso che il passaggio può essere comodamente realizzato senza alcun disagio e/o aggravio e con le stesse caratteristiche e la stessa frequenza utilizzando la scala rimasta;
né sono state modificate le modalità di utilizzo atteso che le due rampe erano poste a pochi centimetri di distanza l'una dall'altra e prospettavano sullo stesso ballatoio.
Per tali motivi ha chiesto il “rigetto della domanda perché del tutto infondata anche perché non provata. In via subordinata, previo mutamento del rito da semplificato ad ordinario, all'esito dei mezzi istruttori richiesti, in ogni caso si chiede il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato per i motivi innanzi indicati;
il tutto con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario per fattone anticipo”.
Alla prima udienza di comparizione il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 12.12.2024, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ulteriormente rinviata all'udienza del 18/09/2025.
La scrivente ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto la domanda va accolta per i motivi che seguito. Risulta documentalmente provato che il ricorrente è proprietario dell'immobile identificato dell'immobile sito nel Comune di UR, al vicolo Grotte 14, riportato nel C.F. foglio 9, particella
473 e che i titoli di proprietà prodotti trasferiscono altro all'immobile anche la quota proporzionale di comproprietà sulle parti che siano comuni per legge o per destinazione, quale scala esterna, cortile
e comodi ivi esistenti (v. atto di donazione per Notaio di Lauro del Persona_2
31/05/1995, registrato il 16/06/1995 al n. 1491), … “con diritti di comunione alla scala, cortile, forno …” (v. testamento pubblico di per Notaio dott.ssa di Persona_1 Persona_3
Lauro del 24/03/1965, rep. 234).
Le planimetrie e i rilievi fotografici prodotti, che ritraggono lo stato dei luoghi, peraltro non contestati dal resistente, costituiscono prove documentali dalle quali risulta evidente l'esistenza, prima dell'intervento eseguito dai danti causa dell'odierno resistente, di due scale esterne. D'altronde, tale stato dei luoghi, è comprovato dalle dichiarazioni dello stesso resistente che ha dedotto l'esistenza delle due scale, costituenti accesso alle proprietà delle parti, nel dedurre che una delle scale sia stata eliminata, con il consenso del ricorrente e che l'eliminazione non abbia comportato alcuna lesione o disagio al ricorrente.
Inoltre, infondata e non provata è la contestazione di parte ricorrente, in relazione alla sussistenza dei differenti diritti di condominio, cui fa riferimento il ricorrente, che non sarebbero relativi alla scala oggetto di demolizione, bensì ad altra rampa di scala posta all'interno dello stabile di proprietà dello stesso.
Infatti, che la scala oggetto del contendere sia proprio quella indicata dal ricorrente è altresì comprovata, dalle dichiarazioni a firma del resistente di cui alla missiva del 23/06/2023: “Riscontro la vostra diffida del 16-03-2023 ed il successivo invito a mediazione recapitato per il tramite dell'Organismo
AR-NET, per rappresentare la volontà del sottoscritto di procedere a riconoscimento di un diritto di servitù sostitutivo di quello già esistente sulla scala oggetto di demolizione ed equivalente allo stesso;
il tutto mediante costituzione di servitù volontaria dinanzi ad un Notaio, dallo scrivente individuato nel Notaio
[...]
di Avellino, previa verifica della titolarità dei diritti a trasferirsi. onde definire bonariamente il Per_5 contenzioso e ripristinare la condizione di diritto già esistente, seppure su altra scala di accesso”.
Pertanto, ritenuta provata sia la sussistenza della seconda scala di accesso alle rispettive proprietà delle parti in causa e che la comproprietà della stessa in capo al ricorrente, sulla configurazione giuridica della domanda si osserva quanto segue.
Secondo i principi generali, la scala, se non diversamente indicato nel titolo di proprietà, è considerata bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. e, pertanto, soggetta alle regole della comunione ordinaria, artt. 1100 e ss c.c.).
Ne discende, per quanto utile ai fini della decisione, che ogni comproprietario può servirsi della scala, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'uso agli altri;
le modifiche sono, quindi, consentite solo se non lesive e ciascun partecipante può apportare modifiche utili al godimento personale, ma non può danneggiare o escludere gli altri;
per le innovazioni e spese straordinarie ovvero per gli interventi strutturali (demolizione, spostamento, ricostruzione, ect …), serve il consenso della maggioranza dei comproprietari, e in certi casi l'unanimità; se un comproprietario elimina, modifica o occupa la scala senza consenso, può essere ritenuto responsabile di abuso del diritto e turbativa del possesso.
Pertanto, se uno dei comproprietari ha demolito o modificato la scala senza il consenso degli altri, questi possono agire in giudizio per ottenere il ripristino dello stato originario, ex art. 2058 c.c.
E' evidente che il resistente non poteva eliminare unilateralmente, senza autorizzazione, la prefata scala esterna, quale una parte comune dell'immobile, essendo illegittimo tale intervento.
Sul punto occorre rilevare che non è stata fornita la prova del consenso necessario, che assertivamente l'odierno resistente ha ritenuto essere stato dato verbalmente dal ricorrente, né tale consenso, richiesto ai fini probatori documentalmente, poteva essere provato oralmente per testi, essendo stata la prova articolata sul punto in modo generico, senza alcun rifermento circostanziato o temporale, con testi dei quali non è stata indicata la specifica qualità, atteso che tale consenso, nonché l'intervento, sono stati contestati per iscritto dal ricorrente in più occasioni, con le richieste inoltrate al comune di UR che ha elevato, nei confronti dei danti causa del resistente, la sanzione amministrativa in assenza di segnalazione di inizio attività (SCIA) e con le richieste di rispristino della scala eliminata.
Il resistente non ha fornito prova di alcun accordo o autorizzazione da parte del ricorrente, né ha dimostrato la necessità urgente dell'intervento, al contrario ha giustificato la rimozione della scala in quanto inutile.
Del tutto irrilevante è che la scala demolita non fosse l'unico accesso all'abitazione del ricorrente in quanto ciascun comproprietario ha il diritto di partecipare alle decisioni che riguardano il bene comune e di godere del proprio diritto in comunione.
L'art. 2058 c.c. stabilisce che “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.”
Ai sensi degli artt. 1102 e 2058 c.c., il comproprietario non può alterare la destinazione del bene comune né impedire agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. L'eliminazione della scala costituisce modifica lesiva del diritto del ricorrente.
La documentazione prodotta dall'attore dimostra che la scala costituiva un accesso, ancorché non l'unico, alla propria abitazione e, la sua eliminazione ha compromette il godimento del bene comune. Il convenuto non ha fornito alcuna prova documentale idonea a giustificare l'intervento né ha dimostrato l'esistenza di un consenso espresso o tacito da parte dell'attore.
Ai sensi dell'art. 2058 c.c., il danneggiato ha diritto al risarcimento in forma specifica, ove tecnicamente possibile e non eccessivamente oneroso.
Nulla è stato prodotto dal resistente per dimostrare l'impossibilità o l'onerosità della ricostruzione e dalla documentazione prodotta risultano evidenti le modeste dimensioni della scala rimossa e che, essendo esterna, la ricostruzione non ha incidenza strutturale sul bene in comune.
4. Le spese di lite i seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, del valore della domanda, del II scaglione di riferimento, della natura documentale, dell'assenza di istruttoria orale e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda del ricorrente (c.f. ; Parte_1 C.F._1
- condanna il resistente (c.f. ) a ricostruire la scala Parte_1 C.F._2 esterna demolita, entro90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna il resistente (c.f. ) a pagare al ricorrente Parte_1 C.F._2
(c.f. le spese di lite, liquidate in € 125,00 per esborsi e € Parte_1 C.F._1
426,00 per compensi professionali, oltre iva, se dovuta, e cpa come per legge nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% con attribuzione all'avv. Antonio Mercogliano, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Avellino, 24/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 227/2024 R.G., avente ad oggetto “proprietà” e vertente
TRA
(c.f. , fu , nato il [...] a Parte_1 C.F._1 Parte_2
UR (AV) ed ivi residente al Vicolo Grotte n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Mercogliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), fu , nato il [...] ad Parte_1 C.F._2 Persona_1
Avellino e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo D'Onofrio, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta e atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n.
27002).
Vanno, dunque, richiamati tutti gli atti del fascicolo d'ufficio, ivi compresi l'atto introduttivo di lite, la comparsa di costituzione, le memorie autorizzate, i verbali di causa, le ordinanze pronunciate, cui si rinvia per quanto non riportato nella presente concisa motivazione, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., interpretato conformemente al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, co. 2, ultimo periodo, della Costituzione (cfr. Cass. 118/2004,
216/2006 e 22409/2006, 10501/2009).
Inoltre, ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, la presente sentenza, depositata con modalità telematiche, viene redatta in maniera sintetica.
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l' “iter” argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006, 7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
2. Con ricorso depositato in data 22/01/2024, proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
[...]
, fu , ha evocato in giudizio , fu , chiedendo che il Tribunale Pt_1 Pt_2 Parte_1 Per_1 adito, accertata la lesione del diritto di comproprietà del ricorrente e l'avvenuta rimozione della scala d'accesso, condannasse “il resistente al ripristino dello status quo ante in favore del ricorrente;
2. oltre al pagamento delle spese e degli onorari di causa come da Tariffa Professionale vigente, con distrazione in favore dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto: - di essere proprietario dell'immobile sito nel
Comune di UR, al vicolo Grotte 14, riportato nel C.F. foglio 9, particella 473, in virtù di atto di donazione per Notaio di Lauro del 31/05/1995, registrato il 16/06/1995 al n. Persona_2
1491, di cui al titolo di provenienza, testamento pubblico di per Notaio dott.ssa Persona_1
di Lauro del 24/03/1965, rep. 234; - di aver sempre avuto accesso alla propria Persona_3 abitazione dal vicolo Grotte, utilizzando la scala ivi illegittimamente ed abusivamente rimossa dal dante causa dell'odierno resistente;
- che lo stato dei luoghi è sempre stato caratterizzato dall'esistenza di due scale, una che conduceva all'immobile dell'odierno ricorrente ed un'altra all'immobile dei coniugi e genitori del resistente;
- che in data Persona_1 Persona_4
24/12/2020 il responsabile U.T.C. del ha comunicato l'avvio del procedimento Controparte_1 ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990 s.m.i. per abuso edilizio e che a seguito di diffida del 22/05/2022 inoltrata alla sig.ra , quest'ultima cha comunicato che “… il procedimento avviato dal Persona_4
(AV) con prot. n. 3338 del 24/12/2020, si è concluso con la comminazione di Controparte_1 una sanzione di € 516.00”; che a seguito dell'esito negativo del procedimento di mediazione l'odierno ricorrente si rendeva disponibile a costituire a carico del fondo di sua proprietà e precisamente, sulla seconda scala, quella sopravvissuta alla modifica dello stato dei luoghi, un diritto di servitù di passaggio e, dunque, un diritto senz'altro di minor pregio rispetto a quello di proprietà.
Con comparsa depositata in data 12/04/2025, , fu , si è costituito, e ha Parte_1 Per_1 contestato, preliminarmente, la titolarità della rampa di scale in capo al ricorrente, ovvero la comproprietà della scala assumendo che il testamento e l'atto di donazione, siano documenti del tutto inidonei per provare la proprietà del bene in contestazione e, seppur titolo legittimo di acquisto, i diritti di condominio cui fa riferimento controparte non sono relativi alla scala oggetto di demolizione, bensì ad altra rampa di scala posta all'interno dello stabile di proprietà di controparte.
Ha inoltre dedotto che: - la particolare conformazione dei luoghi di causa caratterizzati dalla presenza di due rampe di scale poste a pochi centimetri di distanza l'una dall'altra e con la funzione di dare accesso allo stesso ballatoio di proprietà esclusiva del resistente e da esso alle abitazioni ivi ubicate, avrebbe potuto far pensare all'esistenza di una servitù; - che la rimozione della scala è avvenuta con il coinvolgimento di , fu , che ha acconsentito alla eliminazione, riconoscendo Parte_1 Pt_2 implicitamente che la funzione di dare accesso ai fabbricati poteva essere realizzata anche a mezzo di un'unica rampa di scale e che la rimozione della scala non ha avuto alcuna incidenza sul diritto altrui, né, tantomeno lo ha reso più gravoso atteso che il passaggio può essere comodamente realizzato senza alcun disagio e/o aggravio e con le stesse caratteristiche e la stessa frequenza utilizzando la scala rimasta;
né sono state modificate le modalità di utilizzo atteso che le due rampe erano poste a pochi centimetri di distanza l'una dall'altra e prospettavano sullo stesso ballatoio.
Per tali motivi ha chiesto il “rigetto della domanda perché del tutto infondata anche perché non provata. In via subordinata, previo mutamento del rito da semplificato ad ordinario, all'esito dei mezzi istruttori richiesti, in ogni caso si chiede il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato per i motivi innanzi indicati;
il tutto con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario per fattone anticipo”.
Alla prima udienza di comparizione il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 12.12.2024, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ulteriormente rinviata all'udienza del 18/09/2025.
La scrivente ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto la domanda va accolta per i motivi che seguito. Risulta documentalmente provato che il ricorrente è proprietario dell'immobile identificato dell'immobile sito nel Comune di UR, al vicolo Grotte 14, riportato nel C.F. foglio 9, particella
473 e che i titoli di proprietà prodotti trasferiscono altro all'immobile anche la quota proporzionale di comproprietà sulle parti che siano comuni per legge o per destinazione, quale scala esterna, cortile
e comodi ivi esistenti (v. atto di donazione per Notaio di Lauro del Persona_2
31/05/1995, registrato il 16/06/1995 al n. 1491), … “con diritti di comunione alla scala, cortile, forno …” (v. testamento pubblico di per Notaio dott.ssa di Persona_1 Persona_3
Lauro del 24/03/1965, rep. 234).
Le planimetrie e i rilievi fotografici prodotti, che ritraggono lo stato dei luoghi, peraltro non contestati dal resistente, costituiscono prove documentali dalle quali risulta evidente l'esistenza, prima dell'intervento eseguito dai danti causa dell'odierno resistente, di due scale esterne. D'altronde, tale stato dei luoghi, è comprovato dalle dichiarazioni dello stesso resistente che ha dedotto l'esistenza delle due scale, costituenti accesso alle proprietà delle parti, nel dedurre che una delle scale sia stata eliminata, con il consenso del ricorrente e che l'eliminazione non abbia comportato alcuna lesione o disagio al ricorrente.
Inoltre, infondata e non provata è la contestazione di parte ricorrente, in relazione alla sussistenza dei differenti diritti di condominio, cui fa riferimento il ricorrente, che non sarebbero relativi alla scala oggetto di demolizione, bensì ad altra rampa di scala posta all'interno dello stabile di proprietà dello stesso.
Infatti, che la scala oggetto del contendere sia proprio quella indicata dal ricorrente è altresì comprovata, dalle dichiarazioni a firma del resistente di cui alla missiva del 23/06/2023: “Riscontro la vostra diffida del 16-03-2023 ed il successivo invito a mediazione recapitato per il tramite dell'Organismo
AR-NET, per rappresentare la volontà del sottoscritto di procedere a riconoscimento di un diritto di servitù sostitutivo di quello già esistente sulla scala oggetto di demolizione ed equivalente allo stesso;
il tutto mediante costituzione di servitù volontaria dinanzi ad un Notaio, dallo scrivente individuato nel Notaio
[...]
di Avellino, previa verifica della titolarità dei diritti a trasferirsi. onde definire bonariamente il Per_5 contenzioso e ripristinare la condizione di diritto già esistente, seppure su altra scala di accesso”.
Pertanto, ritenuta provata sia la sussistenza della seconda scala di accesso alle rispettive proprietà delle parti in causa e che la comproprietà della stessa in capo al ricorrente, sulla configurazione giuridica della domanda si osserva quanto segue.
Secondo i principi generali, la scala, se non diversamente indicato nel titolo di proprietà, è considerata bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. e, pertanto, soggetta alle regole della comunione ordinaria, artt. 1100 e ss c.c.).
Ne discende, per quanto utile ai fini della decisione, che ogni comproprietario può servirsi della scala, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'uso agli altri;
le modifiche sono, quindi, consentite solo se non lesive e ciascun partecipante può apportare modifiche utili al godimento personale, ma non può danneggiare o escludere gli altri;
per le innovazioni e spese straordinarie ovvero per gli interventi strutturali (demolizione, spostamento, ricostruzione, ect …), serve il consenso della maggioranza dei comproprietari, e in certi casi l'unanimità; se un comproprietario elimina, modifica o occupa la scala senza consenso, può essere ritenuto responsabile di abuso del diritto e turbativa del possesso.
Pertanto, se uno dei comproprietari ha demolito o modificato la scala senza il consenso degli altri, questi possono agire in giudizio per ottenere il ripristino dello stato originario, ex art. 2058 c.c.
E' evidente che il resistente non poteva eliminare unilateralmente, senza autorizzazione, la prefata scala esterna, quale una parte comune dell'immobile, essendo illegittimo tale intervento.
Sul punto occorre rilevare che non è stata fornita la prova del consenso necessario, che assertivamente l'odierno resistente ha ritenuto essere stato dato verbalmente dal ricorrente, né tale consenso, richiesto ai fini probatori documentalmente, poteva essere provato oralmente per testi, essendo stata la prova articolata sul punto in modo generico, senza alcun rifermento circostanziato o temporale, con testi dei quali non è stata indicata la specifica qualità, atteso che tale consenso, nonché l'intervento, sono stati contestati per iscritto dal ricorrente in più occasioni, con le richieste inoltrate al comune di UR che ha elevato, nei confronti dei danti causa del resistente, la sanzione amministrativa in assenza di segnalazione di inizio attività (SCIA) e con le richieste di rispristino della scala eliminata.
Il resistente non ha fornito prova di alcun accordo o autorizzazione da parte del ricorrente, né ha dimostrato la necessità urgente dell'intervento, al contrario ha giustificato la rimozione della scala in quanto inutile.
Del tutto irrilevante è che la scala demolita non fosse l'unico accesso all'abitazione del ricorrente in quanto ciascun comproprietario ha il diritto di partecipare alle decisioni che riguardano il bene comune e di godere del proprio diritto in comunione.
L'art. 2058 c.c. stabilisce che “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.”
Ai sensi degli artt. 1102 e 2058 c.c., il comproprietario non può alterare la destinazione del bene comune né impedire agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. L'eliminazione della scala costituisce modifica lesiva del diritto del ricorrente.
La documentazione prodotta dall'attore dimostra che la scala costituiva un accesso, ancorché non l'unico, alla propria abitazione e, la sua eliminazione ha compromette il godimento del bene comune. Il convenuto non ha fornito alcuna prova documentale idonea a giustificare l'intervento né ha dimostrato l'esistenza di un consenso espresso o tacito da parte dell'attore.
Ai sensi dell'art. 2058 c.c., il danneggiato ha diritto al risarcimento in forma specifica, ove tecnicamente possibile e non eccessivamente oneroso.
Nulla è stato prodotto dal resistente per dimostrare l'impossibilità o l'onerosità della ricostruzione e dalla documentazione prodotta risultano evidenti le modeste dimensioni della scala rimossa e che, essendo esterna, la ricostruzione non ha incidenza strutturale sul bene in comune.
4. Le spese di lite i seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, del valore della domanda, del II scaglione di riferimento, della natura documentale, dell'assenza di istruttoria orale e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda del ricorrente (c.f. ; Parte_1 C.F._1
- condanna il resistente (c.f. ) a ricostruire la scala Parte_1 C.F._2 esterna demolita, entro90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna il resistente (c.f. ) a pagare al ricorrente Parte_1 C.F._2
(c.f. le spese di lite, liquidate in € 125,00 per esborsi e € Parte_1 C.F._1
426,00 per compensi professionali, oltre iva, se dovuta, e cpa come per legge nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% con attribuzione all'avv. Antonio Mercogliano, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Avellino, 24/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio