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2 novembre 1990
2 novembre 1990
Art. 10. 1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11 (Fondo di garanzia). - Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita".
"Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11 (Fondo di garanzia). - Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/03/2008, n. 8258Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. MAGNO EP Vito Antonio - Consigliere - Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere - Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CA EP, elettivamente domiciliato in Roma alla via G.B. Gandino 12 presso l'avv. IANNELLO Salvatore, che lo rappresento e difende per procura a margine dei controricorso; - ricorrente - CONTRO AGENZIA delle ENTRATE sede centrale di Roma; AGENZIA delle ENTRATE Ufficio di Agrigento; in persona dei rispettivi Direttori p.t.; - intimati - Avverso la sentenza della …Leggi di più...
- esclusione·
- deducibilità dal reddito ai fini dell'irpef e dell'iva·
- fondamento·
- oneri deducibili·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- determinazione dei redditi e delle perdite·
- tributi erariali diretti·
- base imponibile