Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3429 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Vinci, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Giuseppe Brischetto, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 18/10/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'1/08/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Parabita (LE) il 29/08/2015;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , nata il [...] e , Per_1 Per_2 nato il [...];
- che il rapporto coniugale è in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1
a) I coniugi vivranno separati alle condizioni di seguito convenute e saranno liberi di dare la sistemazione che riterranno più opportuna alle loro esistenze;
b) In relazione all'affidamento dei figli e , i coniugi Per_1 Per_2 adotteranno la formula dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la casa della madre sita in Parabita alla via Sant'Eleuterio
53, ex casa coniugale, stabilendo le seguenti modalità di frequentazione: il Par SI. avrà diritto a vedere e tenere con sé entrambi i figli nelle ore diurne quando lo vorrà e, comunque, potrà prelevarli quanto meno per tre ore al giorno in tre giorni della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 19:00, salvo diverso accordo, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori); inoltre, fatta comunque salva ogni diversa pattuizione tra i genitori, potrà trascorrere con loro, sin da subito con la figlia maggiore e a partire dal compimento dei tre anni con il figlio minore,
i fine settimana alternativamente (dal venerdì sera alla domenica sera) e, per quindici giorni anche consecutivi a partire dal compimento dei 4 anni dei bambini, durante le vacanze estive, salva diversa valutazione che verrà fatta sul momento dai genitori;
con riferimento alle festività, sempre fatta salva diversa pattuizione tra i genitori, il padre e la madre potranno tenere con loro i figli nelle giornate di Natale o di Capodanno, di Pasqua o di
Pasquetta, alternativamente negli anni, a partire dalle prossime: Natale
2024 con la madre e Capodanno 2025 con il padre, Pasqua 2025 con la madre e Pasquetta 2025 con il padre;
il padre potrà tenere con sé i figli ogni anno per la festa del papà; il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e para-scolastici dei minori e con gli impegni lavorativi e le Par sopravvenienze di entrambi genitori;
il SI. , ad ogni modo, dovrà necessariamente confermare alla SI.ra , entro il giorno precedente, Pt_1 gli orari ed i giorni in cui terrà con sé i figliuoli;
con riferimento al periodo delle vacanze estive, i genitori dovranno concordare anticipatamente
(entro il mese di giugno di ogni anno) il periodo in cui il padre potrà tenerli con sé;
2 c) In ogni caso, sarà assicurata ai piccoli e la costante presenza Per_1 Per_2 di entrambi i genitori, i quali, paritariamente, provvederanno alla loro cura ed educazione: in particolare, i genitori dovranno preventivamente decidere chi, tra di loro, si recherà a prendere e portare i bambini a scuola, al catechismo e presso qualsivoglia luogo ricreativo/parascolastico (es. palestra, scuole di musica o danza, attività sportive, ecc.);
d) La casa coniugale, ubicata in Parabita alla Via Sant'Eleuterio n. 53, di proprietà della SI.ra , permarrà in godimento a questa ultima, Pt_1 quale coniuge collocatario dei figli minorenni;
Par e) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei figli minorenni e , l'importo mensile di Per_1 Per_2
€ 175,00 (centosettantacinque/00) ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e contribuirà per il 50% alle sue spese sanitarie non mutuabili, alle spese per viaggi, istruzione e sport, nonché alle spese di carattere straordinario, facendosi espresso riferimento a quelle indicate nel noto Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce;
f) L'Assegno Unico per i due figli, attualmente percepito dalla SI.ra , Pt_1
permarrà integralmente nella disponibilità di questa ultima;
g) I coniugi sono cointestatari di un mutuo (con scadenza 2029) acceso sull'abitazione coniugale, le cui rate sono sempre state versate a mezzo accredito sul conto corrente della SI.ra ; pur lasciando il mutuo in Pt_1 cointestazione per ragioni burocratiche, le rate mensili continueranno ad essere versate integralmente alla SI.ra . Pt_1
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
3 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Parabita (Le), il 29/08/2015 Parte_2
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2015), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 8/11/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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