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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6447/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale
(conclusioni congiunte)
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOPEZ Parte_1 C.F._1
SIMONA elettivamente domiciliato in VIA BRENTA VECCHIA 7 VENEZIA-MESTREpresso il difensore avv. LOPEZ SIMONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO Controparte_1 C.F._2
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 63 BOLOGNApresso il difensore avv. GUIDO SILVIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.2.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 24.06.2017 la Sig.ra ed il Sig. NO contraevano matrimonio, trascritto nel Registro Pt_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Molinella dell'anno 2017, Atto n. 12, Parte I^ (doc. 2 e 3), scegliendo il regime di comunione legale dei beni.
Il 06.08.2019, dalla unione fra le parti nasceva in Bentivoglio (BO) il figlio . Persona_1
Introdotto il presente giudizio, pronunciati i provvedimenti provvisori con ordinanza del 30.10.2024, all'udienza de 6.2.2025 le parti dichiaravano di volersi separare alle condizioni ivi stabilite con le precisazioni di cui al verbale di udienza e compensazione delle spese legali in ragione dell'accordo raggiunto.
Il Tribunale, ritenuto che trattasi di condizioni conformi a legge e all'interesse del figlio minore, vista la concorde volontà delle parti anche relativamente alla compensazione integrale delle spese legali, dispone come da conclusioni congiunte, dando atto del fallimento del tentativo di conciliazione e della necessità di pronunciare la separazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 13/06/1980 a ARGENTINA Parte_1
e
, nato/a il 27/01/1978 a PADOVA (PD) Controparte_1 unitisi in matrimonio a in data 24.06.2017, in Molinella, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Molinella dell'anno 2017, Atto n. 12, Parte I^ (doc. 2 e 3), in regime di comunione legale dei beni;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
a - affido condiviso del figlio minore nato il [...], a [...] i genitori;
le decisioni di R_ maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé; 2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
b –collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
c – assegnazione alla madre la casa coniugale sita in Molinella (BO) Via Alfredo Calzolari 34/1, e dei beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme al figlio minore;
d – darsi atto che le parti concordano sul seguente calendario, in relazione al quale si precisa che i pernotti infrasettimanali saranno introdotti solo quando il padre avrà trovato una sistemazione abitativa sufficientemente vicina alla scuola del figlio. Il calendario su cui concordano è il seguente: Lunedì e mercoledì pomeriggio di ciascuna settimana dall'uscita da scuola fino alle 20.00, senza successiva telefonata paterna e cena a casa della madre (nei giorni infrasettimanali); nonché due weekend al mese, dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00.
Se i giorni infrasettimanali corrisponderanno a festività, il padre terrà il figlio con sé dalla sera precedente la festività (col pernotto) fino al giorno successivo alle 20.00
pagina 2 di 4 Il Natale 2024 trascorrerà con la madre la prima metà del periodo di vacanze scolastiche e con R_ il padre la seconda metà, in forza di accordo raggiunto in udienza per cui il padre acconsente a cambiare il proprio piano ferie in quanto la madre solo successivamente al deposito del ricorso ha appreso di sopravvenuti impegni di lavoro.
Tale distribuzione si alternerà di anno in anno.
Le festività pasquali andranno divise con la medesima modalità, ovvero giovedì/sabato con il padre e domenica/martedì con la madre, alternando di anno in anno. Qualora il calendario scolastico preveda un periodo più lungo, esso sarà diviso a metà per giorni consecutivi, e in caso di controversia sulle modalità di suddivisione negli anni pari decide il padre e negli anni dispari la madre. Durante l'estate, trascorrerà con il padre tre settimane, anche non consecutive. Il padre R_ recupererà il minore la sera prima del giorno di inizio di ogni periodo. Il piano ferie andrà comunicato reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle giornate in cui il minore è presso un genitore, l'altro può contattare il figlio tramite videochiamata in orario concordemente stabilito.
e – dalla data dell'effettiva separazione, obbligo carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 475 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura dell'80% a carico del padre e 20% a carico della madre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 3 di 4 Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. In ragione dell'affido condiviso, l'assegno unico è percepito dai genitori al 50% ciascuno;
f – spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. NO Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6447/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale
(conclusioni congiunte)
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOPEZ Parte_1 C.F._1
SIMONA elettivamente domiciliato in VIA BRENTA VECCHIA 7 VENEZIA-MESTREpresso il difensore avv. LOPEZ SIMONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO Controparte_1 C.F._2
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 63 BOLOGNApresso il difensore avv. GUIDO SILVIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.2.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 24.06.2017 la Sig.ra ed il Sig. NO contraevano matrimonio, trascritto nel Registro Pt_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Molinella dell'anno 2017, Atto n. 12, Parte I^ (doc. 2 e 3), scegliendo il regime di comunione legale dei beni.
Il 06.08.2019, dalla unione fra le parti nasceva in Bentivoglio (BO) il figlio . Persona_1
Introdotto il presente giudizio, pronunciati i provvedimenti provvisori con ordinanza del 30.10.2024, all'udienza de 6.2.2025 le parti dichiaravano di volersi separare alle condizioni ivi stabilite con le precisazioni di cui al verbale di udienza e compensazione delle spese legali in ragione dell'accordo raggiunto.
Il Tribunale, ritenuto che trattasi di condizioni conformi a legge e all'interesse del figlio minore, vista la concorde volontà delle parti anche relativamente alla compensazione integrale delle spese legali, dispone come da conclusioni congiunte, dando atto del fallimento del tentativo di conciliazione e della necessità di pronunciare la separazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 13/06/1980 a ARGENTINA Parte_1
e
, nato/a il 27/01/1978 a PADOVA (PD) Controparte_1 unitisi in matrimonio a in data 24.06.2017, in Molinella, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Molinella dell'anno 2017, Atto n. 12, Parte I^ (doc. 2 e 3), in regime di comunione legale dei beni;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
a - affido condiviso del figlio minore nato il [...], a [...] i genitori;
le decisioni di R_ maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé; 2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
b –collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
c – assegnazione alla madre la casa coniugale sita in Molinella (BO) Via Alfredo Calzolari 34/1, e dei beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme al figlio minore;
d – darsi atto che le parti concordano sul seguente calendario, in relazione al quale si precisa che i pernotti infrasettimanali saranno introdotti solo quando il padre avrà trovato una sistemazione abitativa sufficientemente vicina alla scuola del figlio. Il calendario su cui concordano è il seguente: Lunedì e mercoledì pomeriggio di ciascuna settimana dall'uscita da scuola fino alle 20.00, senza successiva telefonata paterna e cena a casa della madre (nei giorni infrasettimanali); nonché due weekend al mese, dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00.
Se i giorni infrasettimanali corrisponderanno a festività, il padre terrà il figlio con sé dalla sera precedente la festività (col pernotto) fino al giorno successivo alle 20.00
pagina 2 di 4 Il Natale 2024 trascorrerà con la madre la prima metà del periodo di vacanze scolastiche e con R_ il padre la seconda metà, in forza di accordo raggiunto in udienza per cui il padre acconsente a cambiare il proprio piano ferie in quanto la madre solo successivamente al deposito del ricorso ha appreso di sopravvenuti impegni di lavoro.
Tale distribuzione si alternerà di anno in anno.
Le festività pasquali andranno divise con la medesima modalità, ovvero giovedì/sabato con il padre e domenica/martedì con la madre, alternando di anno in anno. Qualora il calendario scolastico preveda un periodo più lungo, esso sarà diviso a metà per giorni consecutivi, e in caso di controversia sulle modalità di suddivisione negli anni pari decide il padre e negli anni dispari la madre. Durante l'estate, trascorrerà con il padre tre settimane, anche non consecutive. Il padre R_ recupererà il minore la sera prima del giorno di inizio di ogni periodo. Il piano ferie andrà comunicato reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle giornate in cui il minore è presso un genitore, l'altro può contattare il figlio tramite videochiamata in orario concordemente stabilito.
e – dalla data dell'effettiva separazione, obbligo carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 475 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura dell'80% a carico del padre e 20% a carico della madre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 3 di 4 Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità . Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. In ragione dell'affido condiviso, l'assegno unico è percepito dai genitori al 50% ciascuno;
f – spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. NO Giusberti
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