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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg19298 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19298 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli CP_1
avv.ti ROMANO MARIA ASSUNTA e ROSSI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli – alla via Kerbaker 81,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SIMONE GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Antonio Gramsci, 21
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/11/2024 e CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1
Napoli il 22/04/1993 e che dalla loro unione nasceva una figlia il Per_1
12.03.1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riferendo
1 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 30.11.2004, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA dell'11.01.2005 resa nel procedimento RG
22759/2004, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) nessun assegno divorzile viene previsto perché entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e dotati di propri redditi. Nessun ulteriore provvedimento economico va adottato atteso che i coniugi, avendo aderito al regime patrimoniale di separazione dei beni, non hanno immobili da dividere e/o beni mobili da assegnare;
2) nessun assegno di mantenimento viene previsto nei confronti della figlia , di Per_1
anni 28, laureata in Archeologia, dottoranda presso l'Università “L'Orientale” di
Napoli con contratto a tempo determinato atteso che la stessa, essendo titolare di proprio reddito, risulta indipendente economicamente. I genitori, ad ogni buon conto, dichiarano che in caso di eventuali difficoltà economiche della figlia interverranno per aiutarla a superarle.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 22/04/1993 (atto n.106, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1193);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• Prende atto delle ulteriori condizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19298 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli CP_1
avv.ti ROMANO MARIA ASSUNTA e ROSSI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli – alla via Kerbaker 81,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SIMONE GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Antonio Gramsci, 21
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/11/2024 e CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1
Napoli il 22/04/1993 e che dalla loro unione nasceva una figlia il Per_1
12.03.1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riferendo
1 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 30.11.2004, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA dell'11.01.2005 resa nel procedimento RG
22759/2004, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) nessun assegno divorzile viene previsto perché entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e dotati di propri redditi. Nessun ulteriore provvedimento economico va adottato atteso che i coniugi, avendo aderito al regime patrimoniale di separazione dei beni, non hanno immobili da dividere e/o beni mobili da assegnare;
2) nessun assegno di mantenimento viene previsto nei confronti della figlia , di Per_1
anni 28, laureata in Archeologia, dottoranda presso l'Università “L'Orientale” di
Napoli con contratto a tempo determinato atteso che la stessa, essendo titolare di proprio reddito, risulta indipendente economicamente. I genitori, ad ogni buon conto, dichiarano che in caso di eventuali difficoltà economiche della figlia interverranno per aiutarla a superarle.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 22/04/1993 (atto n.106, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1193);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• Prende atto delle ulteriori condizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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