Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
r.g.a.c. n. 449-2/2022
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: Benedetta THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A lette le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente , Parte_1 nonché dalla e dalla HDI Parte_2
Assicurazioni s.p.a., resistenti costituite nel presente procedimento;
rilevato che il Comune ricorrente ha formulato istanza ex art. 373 c.p.c. di so- spensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5881/2024 emessa da questa
Corte – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 20.9.2024, la quale ha confermato la sentenza n. 16701/2021 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 26.10.2021;
ritenuto che
, nel caso in esame, non sussiste il “grave ed irreparabile danno” di cui all'art. 373 c.p.c., vale a dire il pericolo che, con l'esecuzione della sentenza d'appello impugnata in cassazione, si verifichi una definitiva e non più ripristina- bile modificazione del bene giuridico oggetto dell'azione esecutiva;
considerato che
, peraltro, il pregiudizio dedotto dal Comune ricorrente è piutto- sto in relazione alla somma da pagare alla società resistente, pari a € 1.400.000,00 circa, e al conseguente rischio di dover deliberare lo “stato di dis- sesto”, con gravi conseguenze non soltanto per i consociati, ma anche – a detta del ricorrente – per la stessa creditrice;
ritenuto che
, tuttavia, anche a voler ricomprendere quello dedotto nel grave pre- giudizio richiesto dall'art. 373 c.p.c., questo si risolve - in buona sostanza - negli effetti potenzialmente tipici dell'esecuzione di un'obbligazione di pagamento per un ente comunale qualora non disponga dei mezzi per fare fronte accertato da un titolo giudiziale;
[...]
abbia in corso un piano di riequilibrio, il quale prevede, per tutta la Parte_1 durata del piano (fino al 2030), una serie di accantonamenti annuali diretti a ripianare detto squilibrio finanziario di € 1.894.731,87, soprattutto considerato che nello stesso non è stato considerato il debito nei confronti della
[...]
, non essendo stato incluso anche il Parte_3 debito nei suoi confronti, se non per un ammontare di € 180.000,00, non poten- dosi quindi predicare un interesse della stessa creditrice alla mancata dichiara- zione dello stato di dissesto;
P.Q.M.
rigetta l'istanza ex art. 373 c.p.c. proposta dal avverso la Parte_1 sentenza n. 5881/2024 emessa da questa Corte – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 20.9.2024, che ha confermato la sentenza n. 16701/2021 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 26.10.2021.
SI COMUNICHI.
Roma, 10/03/2025
IL PRESIDENTE