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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 13946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13946/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Barbara Richetto, in forza di procura speciale in Parte_1 atti;
parte adottante nei confronti di:
Controparte_1
parte adottanda non costituita
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 08.01.2025): come da ricorso
Per il curatore speciale (come da verbale di udienza del 08.01.2025): come da memoria difensiva
Per il PM: accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.06.2024, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Controparte_1 Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito della relazione Controparte_1 instaurata nel 2017 con la sig.ra divenuta sua moglie per effetto del matrimonio Controparte_2 celebrato il 5.7.2015 (doc. 1), aveva instaurato con , figlia della moglie, un Controparte_1 rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottando nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza dell'11.04.2024, celebrata avanti al GOP su delega del Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, prestava il proprio consenso il genitore naturale della adottanda, sig.ra Veniva, altresì, ascoltato il Controparte_2 figlio minore , nato dall'unione del ricorrente con la madre dell'adottanda. Persona_1
All'esito dell'udienza parte ricorrente rassegnava le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 15.11.2024 il Collegio nominava il Curatore Speciale del minore che si costituiva nel presente giudizio con memoria difensiva depositata in data 23.12.2024, Per_1 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'08.01.2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Giudice Relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, deve essere valutata la ammissibilità della adozione di maggiorenne da parte di soggetto, quale il che abbia prole minore. Parte_1
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione (Sent. n. 2426 del 3.3.2006), che ha chiarito che, seppur di regola la presenza di prole minore vada ritenuta un impedimento alla richiesta di adozione, tuttavia ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore, al contesto materiale ed affettivo della famiglia del richiedente, la presenza di figli minori non preclude in assoluto la costituzione di un vincolo adottivo, fermo restando il potere del giudice di procedere all'audizione personale di costoro.
Si legge infatti nella pronuncia in esame che “L'adozione ordinaria – figura estremamente duttile – viene utilizzata nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto….In un caso siffatto, l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nella ipotesi di adozione di minori in casi particolari (ai sensi della L. 184 del 1963, art. 44 comma 1 lettera b): sicché fra adozione di maggiorenne e adozione di minore in casi particolari si crea una notevole vicinanza sul piano dei valori, l'una e l'altra mirando a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità.”.
Ne segue -prosegue la Suprema Corte- che l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante
“deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza nello specifico interesse di costoro oltre che dell'adottante” sicchè la presenza di figli minori dell'adottante non può ritenersi ostativa all'adozione di maggiorenne qualora, come detto, il figlio del coniuge appartenga al contesto affettivo della famiglia di accoglienza e l'interesse dell'adottando trovi effettiva e reale rispondenza “nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante” (Cass. Civ. 2426/2006).
Nel caso in esame, si ritengono concretati i presupposti per accogliere la domanda attorea di adozione, in conformità al citato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione. Ed invero, l'adottanda, , fa parte ormai da molti anni del nucleo Controparte_1 familiare costituito dall'adottante, dalla sig.ra e dal loro figlio minore Controparte_2 Per_1
Il minore (11 anni), sentito dal Giudice, ha dichiarato “sono contento che venga Per_1 CP_1 adottata;
ci tenevo ad essere presente oggi per dire che sono d'accordo; lei è mia sorella a tutti gli effetti”, manifestando così di essere favorevole alla adozione (v. verbale d'udienza 11.10.24).
Il Curatore Speciale del minore ha evidenziato come l'adottanda sia da sempre nella di vita del minore e come nulla l'adozione andrebbe a cambiare nei rapporti familiari. La mamma ed il papà si sono sempre occupati di e della giovane e l'adottanda già era parte della famiglia Per_1 CP_1 quando è nato. Il legame tra e appare molto concreto all'interno del nucleo. Per tali Per_1 Per_1 CP_1 ragioni, il Curatore Speciale non ha rilevato ragioni di contrarietà all'interesse della minore nell'accoglimento della domanda di adozione formulata dal ricorrente, cui ha espressamente aderito.
Gli ulteriori requisiti richiesti ex lege per l'adozione di maggiorenne risultano rispettati.
L'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; inoltre, essendo egli nato il [...] (cfr. doc. 8) e l'adottanda nata il [...] (cfr. doc. 5), è rispettata altresì la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottanda.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione, parimenti ha prestato il proprio assenso il genitore naturale dell'adottanda, sig.ra (il padre Controparte_2 biologico non ha riconosciuto la figlia alla nascita e non ha mai avuto, e non ha a tutt'oggi, alcun rapporto con la stessa), cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.
La domanda di adozione, pertanto, merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
In punto cognome dell'adottanda, ritiene il Collegio che possa essere accolta la richiesta di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che
“l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, sicché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata il [...] in [...] Controparte_1
Monferrato (AL), da parte di;
Parte_1 DISPONE che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante e lo Controparte_1 aggiunga al proprio;
Manda alla Cancelleria per le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 10.01.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13946/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Barbara Richetto, in forza di procura speciale in Parte_1 atti;
parte adottante nei confronti di:
Controparte_1
parte adottanda non costituita
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 08.01.2025): come da ricorso
Per il curatore speciale (come da verbale di udienza del 08.01.2025): come da memoria difensiva
Per il PM: accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.06.2024, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Controparte_1 Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito della relazione Controparte_1 instaurata nel 2017 con la sig.ra divenuta sua moglie per effetto del matrimonio Controparte_2 celebrato il 5.7.2015 (doc. 1), aveva instaurato con , figlia della moglie, un Controparte_1 rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottando nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza dell'11.04.2024, celebrata avanti al GOP su delega del Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, prestava il proprio consenso il genitore naturale della adottanda, sig.ra Veniva, altresì, ascoltato il Controparte_2 figlio minore , nato dall'unione del ricorrente con la madre dell'adottanda. Persona_1
All'esito dell'udienza parte ricorrente rassegnava le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 15.11.2024 il Collegio nominava il Curatore Speciale del minore che si costituiva nel presente giudizio con memoria difensiva depositata in data 23.12.2024, Per_1 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'08.01.2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Giudice Relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, deve essere valutata la ammissibilità della adozione di maggiorenne da parte di soggetto, quale il che abbia prole minore. Parte_1
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione (Sent. n. 2426 del 3.3.2006), che ha chiarito che, seppur di regola la presenza di prole minore vada ritenuta un impedimento alla richiesta di adozione, tuttavia ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore, al contesto materiale ed affettivo della famiglia del richiedente, la presenza di figli minori non preclude in assoluto la costituzione di un vincolo adottivo, fermo restando il potere del giudice di procedere all'audizione personale di costoro.
Si legge infatti nella pronuncia in esame che “L'adozione ordinaria – figura estremamente duttile – viene utilizzata nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto….In un caso siffatto, l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nella ipotesi di adozione di minori in casi particolari (ai sensi della L. 184 del 1963, art. 44 comma 1 lettera b): sicché fra adozione di maggiorenne e adozione di minore in casi particolari si crea una notevole vicinanza sul piano dei valori, l'una e l'altra mirando a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità.”.
Ne segue -prosegue la Suprema Corte- che l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante
“deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza nello specifico interesse di costoro oltre che dell'adottante” sicchè la presenza di figli minori dell'adottante non può ritenersi ostativa all'adozione di maggiorenne qualora, come detto, il figlio del coniuge appartenga al contesto affettivo della famiglia di accoglienza e l'interesse dell'adottando trovi effettiva e reale rispondenza “nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante” (Cass. Civ. 2426/2006).
Nel caso in esame, si ritengono concretati i presupposti per accogliere la domanda attorea di adozione, in conformità al citato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione. Ed invero, l'adottanda, , fa parte ormai da molti anni del nucleo Controparte_1 familiare costituito dall'adottante, dalla sig.ra e dal loro figlio minore Controparte_2 Per_1
Il minore (11 anni), sentito dal Giudice, ha dichiarato “sono contento che venga Per_1 CP_1 adottata;
ci tenevo ad essere presente oggi per dire che sono d'accordo; lei è mia sorella a tutti gli effetti”, manifestando così di essere favorevole alla adozione (v. verbale d'udienza 11.10.24).
Il Curatore Speciale del minore ha evidenziato come l'adottanda sia da sempre nella di vita del minore e come nulla l'adozione andrebbe a cambiare nei rapporti familiari. La mamma ed il papà si sono sempre occupati di e della giovane e l'adottanda già era parte della famiglia Per_1 CP_1 quando è nato. Il legame tra e appare molto concreto all'interno del nucleo. Per tali Per_1 Per_1 CP_1 ragioni, il Curatore Speciale non ha rilevato ragioni di contrarietà all'interesse della minore nell'accoglimento della domanda di adozione formulata dal ricorrente, cui ha espressamente aderito.
Gli ulteriori requisiti richiesti ex lege per l'adozione di maggiorenne risultano rispettati.
L'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; inoltre, essendo egli nato il [...] (cfr. doc. 8) e l'adottanda nata il [...] (cfr. doc. 5), è rispettata altresì la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottanda.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione, parimenti ha prestato il proprio assenso il genitore naturale dell'adottanda, sig.ra (il padre Controparte_2 biologico non ha riconosciuto la figlia alla nascita e non ha mai avuto, e non ha a tutt'oggi, alcun rapporto con la stessa), cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.
La domanda di adozione, pertanto, merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
In punto cognome dell'adottanda, ritiene il Collegio che possa essere accolta la richiesta di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che
“l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, sicché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata il [...] in [...] Controparte_1
Monferrato (AL), da parte di;
Parte_1 DISPONE che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante e lo Controparte_1 aggiunga al proprio;
Manda alla Cancelleria per le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 10.01.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo