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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21949/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. TIZIANA MARTINELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. TIZIANA MARTINELLI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. vita separata con obbligo del reciproco rispetto;
2. affidamento condiviso dei figli minori e , con previsione di loro collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, presso la casa coniugale, già assegnata in uso a quest'ultima in sede di separazione coniugale, sita in Capriolo (Bs) alla via San Lorenzo n. 38; sarà quindi in capo ad entrambi i genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale;
in tal senso, i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi;
3. i coniugi concordano in ordine al fatto che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni weekend, dal venerdì indicativamente alle ore 17,00 alla domenica sera dopo la cena ovvero, anche in ragione dei turni lavorativi della madre e degli impegni scolastici dei minori, da sabato mattina alle ore 9,00
1 al lunedì mattina, con impegno del padre ad accompagnare i figli a scuola o nel luogo indicato dalla madre in periodo non scolastico;
i figli, inoltre, staranno con il padre una serata da concordarsi di volta in volta tra i genitori, tenendo conto degli impegni scolastici e ludico/sportivi dei minori;
questi ultimi trascorreranno altresì con il padre cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno del SS. Natale e Santo Stefano e dell'ultimo dell'anno e di capodanno, e tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno della S. Pasqua e Lunedi dell'Angelo e ciò compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
da ultimo, i minori trascorreranno con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante i mesi estivi, previa comunicazione alla madre del periodo di ferie e dell'indirizzo di temporanea residenza entro il 30/05 di ogni anno;
6. il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 550,00.= (cinquecento/00)- € 275,00 per ciascun figlio
-; tale versamento andrà effettuato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la sig.ra i riserva di comunicare;
le predette somme saranno da rivalutare Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025; le spese straordinarie in favore dei figli saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
per l'individuazione di tali spese, si demanda al Protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia, di seguito riportato: spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali o fisioterapiche;
3) farmaci particolari;
spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) mensa;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso sede universitaria;
c) spese extra - scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese per la custodia di prole minore: a) spese che non richiedono il preventivo accordo:
1) spese di custodia di figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive;
2) corsi
2 di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze. Le suindicate spese straordinarie dovranno essere documentate e saranno sostenute dai genitori in ragione dei criteri suesposti, andranno corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta documentata e dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c suindicato;
sono fatti salvi patti diversi ed ulteriori tra le parti, anche con riferimento a tutto quanto qui non espressamente indicato;
7. le suindicate spese straordinarie dovranno essere documentate e saranno sostenute dai genitori in ragione dei criteri suesposti, andranno corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta documentata e dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c suindicato;
sono fatti salvi patti diversi ed ulteriori tra le parti, anche con riferimento a tutto quanto qui non espressamente indicato;
8. il sig. si impegna ed obbliga al pagamento integrale ed esclusivo delle rate mensili CP_1 del mutuo in essere, acceso dallo stesso in ragione dell'acquisto della casa familiare sita in Capriolo
(Bs) alla via S. Lorenzo n. 38, sino alla sua completa estinzione;
9. le parti danno atto di aver già regolato le ulteriori questioni economico/ patrimoniali tra le stesse esistenti anche in ordine ad un pregresso prestito personale beneficiato dal marito verso la moglie, sulla cui modalità di restituzione dichiarano di aver trovato e firmato un accordo in separata sede, al quale si riportano;
anche in ragione di quanto sopra, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando, per l'effetto, a qualsiasi richiesta reciproca di contributo al mantenimento;
10. le parti sin d'ora si danno reciproco assenso a che il nominativo dei minori sia inserito su ciascun passaporto e/o equipollente documento valido per l'espatrio; gli stessi si rendono altresì disponibili agli adempimenti necessari a quanto sopra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ISEO (atto n. 21, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21949/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. TIZIANA MARTINELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. TIZIANA MARTINELLI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. vita separata con obbligo del reciproco rispetto;
2. affidamento condiviso dei figli minori e , con previsione di loro collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, presso la casa coniugale, già assegnata in uso a quest'ultima in sede di separazione coniugale, sita in Capriolo (Bs) alla via San Lorenzo n. 38; sarà quindi in capo ad entrambi i genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale;
in tal senso, i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi;
3. i coniugi concordano in ordine al fatto che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni weekend, dal venerdì indicativamente alle ore 17,00 alla domenica sera dopo la cena ovvero, anche in ragione dei turni lavorativi della madre e degli impegni scolastici dei minori, da sabato mattina alle ore 9,00
1 al lunedì mattina, con impegno del padre ad accompagnare i figli a scuola o nel luogo indicato dalla madre in periodo non scolastico;
i figli, inoltre, staranno con il padre una serata da concordarsi di volta in volta tra i genitori, tenendo conto degli impegni scolastici e ludico/sportivi dei minori;
questi ultimi trascorreranno altresì con il padre cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno del SS. Natale e Santo Stefano e dell'ultimo dell'anno e di capodanno, e tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno della S. Pasqua e Lunedi dell'Angelo e ciò compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
da ultimo, i minori trascorreranno con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante i mesi estivi, previa comunicazione alla madre del periodo di ferie e dell'indirizzo di temporanea residenza entro il 30/05 di ogni anno;
6. il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 550,00.= (cinquecento/00)- € 275,00 per ciascun figlio
-; tale versamento andrà effettuato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la sig.ra i riserva di comunicare;
le predette somme saranno da rivalutare Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025; le spese straordinarie in favore dei figli saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
per l'individuazione di tali spese, si demanda al Protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia, di seguito riportato: spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali o fisioterapiche;
3) farmaci particolari;
spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) mensa;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso sede universitaria;
c) spese extra - scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese per la custodia di prole minore: a) spese che non richiedono il preventivo accordo:
1) spese di custodia di figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive;
2) corsi
2 di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze. Le suindicate spese straordinarie dovranno essere documentate e saranno sostenute dai genitori in ragione dei criteri suesposti, andranno corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta documentata e dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c suindicato;
sono fatti salvi patti diversi ed ulteriori tra le parti, anche con riferimento a tutto quanto qui non espressamente indicato;
7. le suindicate spese straordinarie dovranno essere documentate e saranno sostenute dai genitori in ragione dei criteri suesposti, andranno corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta documentata e dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c suindicato;
sono fatti salvi patti diversi ed ulteriori tra le parti, anche con riferimento a tutto quanto qui non espressamente indicato;
8. il sig. si impegna ed obbliga al pagamento integrale ed esclusivo delle rate mensili CP_1 del mutuo in essere, acceso dallo stesso in ragione dell'acquisto della casa familiare sita in Capriolo
(Bs) alla via S. Lorenzo n. 38, sino alla sua completa estinzione;
9. le parti danno atto di aver già regolato le ulteriori questioni economico/ patrimoniali tra le stesse esistenti anche in ordine ad un pregresso prestito personale beneficiato dal marito verso la moglie, sulla cui modalità di restituzione dichiarano di aver trovato e firmato un accordo in separata sede, al quale si riportano;
anche in ragione di quanto sopra, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando, per l'effetto, a qualsiasi richiesta reciproca di contributo al mantenimento;
10. le parti sin d'ora si danno reciproco assenso a che il nominativo dei minori sia inserito su ciascun passaporto e/o equipollente documento valido per l'espatrio; gli stessi si rendono altresì disponibili agli adempimenti necessari a quanto sopra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ISEO (atto n. 21, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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