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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/02/2024, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 801/2017 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott. Lara Vernaglia Lombardi giudice relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 801/2017 R.G.,
vertente tra
TRA
, nata in [...] il 5 -9-1967, Parte_1
elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Vesuvio n.
17, presso lo studio dell'avvocato Natale Pregevole, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione.
. 1 2
ATTRICE
E
, nata in [...] il [...], Controparte_1
nata in [...] il [...], Controparte_2
, nata in [...] in data [...], Controparte_3
, nato in [...] il 4-1- Controparte_4
1999, e , nata in [...] il 20- Controparte_5
6-1980, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore nato in [...] il Persona_1
17-2-2003, elettivamente domiciliati in Torre del Greco alla via
Giovanni XXIII n. 37, c/o e rappresentati Controparte_1
e difesi dall'avvocato Vincenzo Michelini e in virtù di procura
apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione – scioglimento comunione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 10-2-2017, Parte_1
evocava in giudizio i convenuti per sentir: accertare che
[...]
le donazioni effettuate da il 3 -10-2007 e il Controparte_6
19-4-2010 eccedevano la quota di cui il de cuius poteva disporre e conseguentemente reintegrare la quota di legittima spettante all'attrice; dichiarare che i singoli beni non erano comodamente divisibili e che pertanto i donatari erano tenuti a restituirli 3
all'eredità di dichiarare aperta la successione Controparte_6
legittima di procedere alla divisione del Controparte_6
relictum; condannare i detentori a pagare all'attrice l'indennità di godimento dei rispettivi alloggi;
condannare , Controparte_7
e alla immediata Controparte_8 Controparte_9
restituzione degli immobili da esse rispettivamente occupati.
A tal fine esponeva che: il 20-9-2012 aveva celebrato matrimonio con nato in [...] il Controparte_6
24-1-1960, prematuramente deceduto il 21-2-2016 in Torre del
Greco; il de cuius era deceduto ab intestato lasciando eredi legittimi il coniuge e i figli nati dal precedente matrimonio ovvero e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
con atto del 3-10-2007, per notaio rep. 26384, Persona_2
racc. 2787, il de cuius aveva donato beni immobili, siti in Torre
del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, alle figlie P_
(primo piano, interno 2 e garage esclusivo piano terra contrassegnato dalla lettera “A”), (primo piano, interno CP_2
1 e garage esclusivo piano terra contrassegnato dalla lettera “C”),
a costoro ai sensi dell'art. 1411 c.c. in favore della loro germana
(secondo piano, interno 3 e garage esclusivo Controparte_3
piano terra contrassegnato dalla lettera “B”); con atto del 19 -4-
2010, per notaio rep. 29877, racc. 4858, il de Persona_2
cuius aveva donato un immobile sito in Trecase, contrada Le
Lucine, alla figlia nonché a costei che Controparte_10
acquistava ai sensi dell'art. 1411 c.c. in favore dei germani
UA e un appartamento posto ai piani secondo e Per_1 4
terzo del fabbricato sito in Torre del Greco alla via Giovanni
XXIII n. 37 distinto dagli interni 4 e 5 con garage esclusivo al piano seminterrato e mansarda esclusiva al quarto p iano;
salvo questi ultimi beni, donati ai figli e i Controparte_4 Per_1
restanti immobili erano nella detenzione delle sorelle del de cuius possedeva l'appartamento donato a Controparte_7
possedeva Controparte_1 Controparte_8
l'appartamento donato a Controparte_2 CP_9
possedeva l'appartamento donato a .
[...] Controparte_3
Con distinti atti, si costituivano le sorelle del de cuius che deducevano che il terreno sul quale era stato edificato il fabbricato, in Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37 (già
CP_4
[...]
genitore di e di loro germane, che aveva
[...] CP_6
intestato al figlio fittiziamente il terreno. CP_6
La costruzione era stata realizzata a spese del genitore che in sede di condono aveva distribuito ai Controparte_4
figli gli appartamenti che avevano poi posseduto.
Pertanto, chiedevano il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione dei beni rispettivamente posseduti da oltre venti anni con dichiarazione di nullità/inefficacia nei loro confronti delle donazioni del 3-10-2007 e del 19-4-2010.
Con unico atto, si costituivano i figli del de cuius P_
e rappresentato dal
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
genitore ), si opponevano alla domanda Controparte_5 5
eccependo l'indegnità a succedere dell'attrice, la rinunzia all'azione di riduzione, la inesistenza di donazioni riducibili e la presenza di debiti ereditari che assorbivano le attività.
Pertanto, chiedevano il rigetto della domanda e, in subordine, la divisione dei beni previa imputazione e/o collazione delle donazioni ricevute dall'attrice dal de cuius.
Con sentenza non definitiva depositata in data 28.2.2020, veniva dichiarata aperta la successione di Controparte_6
nato in [...] il [...] ed ivi deceduto il 21-2-2016
e valutate le questioni conseguenti alle eccezioni proposte dai figli del de cuius e alle domande riconvenzionali p roposte dalle altre convenute. Dichiarate infondate le eccezioni di indegnità a succedere dell'attrice ai sensi dell'art. 463 n. 5 c.c., le eccezioni
inerenti le donazioni che il de cuius avrebbe effettuato in favore
dell'attrice (di euro 50.000,00, di un'auto d'epoca, di rimorchi del camion e gioielli per euro 10.000,00), l'eccezione relativa all'avvenuta rinunzia all'azione di riduzione da parte dell'attrice, le eccezioni secondo cui le donazioni effettuate erano simulate,
l'eccezione relativa alla presenza di debiti ereditari p er oltre un milione e mezzo verso lo Stato e creditori privati p er imposte e contributi non versati, l'eccezione di incostituzionalità delle norme sulla collazione delle donazioni, con la sentenza venivano accolte le domande riconvenzionali proposte da CP_7
e e
[...] Controparte_8 Controparte_9
dichiarata l'inefficacia, nei loro confronti, delle donazioni effettuate del 3-10-2007 e del 19-4-2010, relativamente al 6
trasferimento della proprietà dei beni da esse acquistati per usucapione.
In particolare, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , quest'ultima veniva dichiarata Controparte_7
proprietaria, per intervenuta usucapione ultraventennale dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Giovanni
XXIII n. 37, al primo piano, interno n. 2, con annesso garage pertinenziale posto al piano terra e distinto con la lettera A, in catasto al f. 26, p.lla 135, rispettivamente, sub 6, cat. A/7, vani
5,5 e sub 3, cat. C76, mq. 18 e comproprietaria p er intervenuta usucapione ultraventennale del garage al p iano seminterrato in catasto al f. 26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq. 280, unitamente a
, , Controparte_9 Controparte_8 Controparte_4
e Persona_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima veniva dichiarata proprietaria, Controparte_8
per intervenuta usucapione ultraventennale, dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, al p rimo piano, interno n. 1, con annesso garage pertinenziale esclusivo posto al piano terreno e distinto con la lettera C, in catasto al f.
26, p.lla 135, rispettivamente, sub 5, cat. A/7, vani 6 e sub 10, cat. C/6, mq. 14 e comproprietaria p er intervenuta usucapione ultraventennale del garage al piano seminterrato, in catasto al f.
26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq. 280, unitamente a CP_9
, e
[...] Controparte_7 Controparte_4 Persona_1
[...] 7
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima veniva dichiarata Controparte_9
proprietaria, per intervenuta usucapione ultraventennale, dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Giovanni
XXIII n. 37, al secondo piano, interno n. 3, con annesso garage pertinenziale esclusivo posto al piano terreno e distinto con la lettera B, in catasto al f. 26, p.lla 135, rispettivamente, sub 7, Cat.
A/7, vani 6 e sub 4, cat. C/6, mq. 18 e comproprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale del garage al piano seminterrato in catasto al f. 26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq.
280, unitamente a , , Controparte_7 Controparte_8
e Controparte_4 Persona_1
Accertata la consistenza della massa ereditaria, si disponeva la
prosecuzione del giudizio limitatamente alla domanda di
riduzione e di divisione proposta dall'attrice con conferimento di incarico al c.t.u. ed assegnazione a sentenza con decorrenza dal
15.9.2023.
Tanto premesso in fatto, preliminarmente si ribadisce che la domanda di sospensione del presente giudizio reiterata dai convenuti nelle conclusioni va rigettata in base al disposto di cui all'art. 279 ultimo comma c.p.c. per le motivazioni, cui ci si riporta integralmente, già espresse nell'ordinanza del 16.6.2020 emessa dal giudice istruttore in corso di lite relativamente a tale domanda.
Sempre in via preliminare si osserva che va parimenti rigettata la eccezione relativa alla improcedibilità della domanda per la 8
mancata trascrizione della domanda e per la mancata allegazione della documentazione ipocatastale risultando depositata da p arte attrice in data 13.11.2018, a seguito di ordinanza depositata il
9.6.2018, la documentazione rappresentata da trascrizione della domanda giudiziale, da relazione ipocatastale, da ispezioni ipotecarie relative ad iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e da altra documentazione allegata alla I memoria ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso, si tratta di eccezione infondata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione del 2019 che ha affermato trattarsi di problematiche relative alla eventuale opponibilità della sentenza ai terzi, ma non a presupposti dell'azione tenuto altresì conto che il c.t.u. ha allegato alla relazione anche le visure dell' . Organizzazione_1
Nel merito, si osserva che, seguendo i dettami di una
giurisprudenza granitica sul punto, “per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia
(cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e
“donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., 9
rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro
(art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) " (Cass. 11873/93).
Come più di recente ha ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza 4-12- 2015, n. 24755, la quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate (art. 556 cod. civ.) procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutt i i
beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (c.d.
relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione;
indi detraendo dal relictum i debiti del defunto, da valutare con riferimento a lla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto;
provvedendo successivamente alla c.d. riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. donatum), dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 cod. civ.); calcolando poi la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del 10
relictum al netto ed il valore del donatum;
imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564 c.c., comma 2), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante.
Accertata così la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in quest'ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di guisa che questa aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al
momento della pronuncia giudiziale che la effettua. In definitiva,
nell'integrazione della quota del legittimario deve aversi riguardo al valore dei beni al tempo dell'apertura della successione ai fini della stima dell'intero asse ereditario e di stabilire, riportandovi i beni o la quota attribuita al legittimario, se vi fu o meno lesione della quota a questi spettante e, ove la lesione risulti,
l'integrazione in natura va fatta distaccando dai beni degli altri la porzione occorrente, stimata sempre secondo i valori del temp o dell'apertura della successione.
Orbene, il c.t.u. all'uopo nominato, architetto , Persona_3
con argomentazioni ampiamente motivate, logiche e consequenziali, condivise da questo Collegio, ha dapprima individuato la massa ereditaria da dividere e poi stimato i vari 11
beni. Indi ha proceduto alla riunione fittizia dei beni costituenti la massa ereditaria determinando, per l'effetto, la quota della quale il de cuius poteva disporre con le donazioni.
Quanto alla massa ereditaria alla data di apertura della successione, il c.t.u. ha accertato che il compendio ereditario risulta composto dai seguenti beni immobili.
1) immobili in Torre del Greco compresi nel fabbricato alla via
Giovanni XXIII n. 37:
A - Piena proprieta' dell'appartamento ai piani secondo e terzo, distinto con gli interni 4 e 5, riportato in C.F. del Comune al fgl. 26, p.lla 135, sub 8, cat. A/7 di vani 10;
B - Piena proprieta' della mansarda al quarto piano (in atti indicata come pertinenza dell'appartamento che precede),
corrispondente all'intero sottotetto dell'edificio, censita in C.F.
del Comune al fgl. 26, p.lla 135, sub 9, cat. C/2, mq 105.
Con la precisazione che il de cuius ha donato entrambi i cespiti ai figli e on atto per notar Controparte_4 Per_1 Per_4
del 19.04.2010 e che la mansarda, benchè indicata come pertinenza dell'app.to sub 8, è una unita' distinta e indip endente dall'alloggio, e' munita di un autonomo accesso dal vano scala condominiale, e' separatamente censita in catasto ed e' oggetto di una propria istanza di condono edilizio.
C – Quota comune ed indivisa dell'autorimessa al piano seminterrato, censita in C.F. del Comune al fgl. 26, p.lla 135 , sub 2, cat. C/6, mq 280, appartenente p ro-quota a CP_7
e (germane
[...] Controparte_8 Controparte_9 12
del de cuius) per intervenuta usucapione ultraventennale, giusta
Sentenza del 17.02.2020, ed a e er Controparte_4 Per_1
donazione paterna del 19.04.2010.
2) Immobili in Trecase:
D - Piena proprieta' del terreno in Trecase di 11.146 mq con entrostanti comodi rurali, alla via Panoramica contrada Le
Lucine, censito in C.T. del Comune al fgl. 8, p.lla 26, donato dal de cuius alla figlia con atto per notar Controparte_2 [...]
del 19.04.2010. Per_4
Il C.t.u. ha accertato che dalle verifiche eseguite presso i pubblici registri immobiliari emerge che ha devoluto Controparte_6
in vita tutti i suoi beni a mezzo delle suesp oste do nazioni e che alla data di apertura della successione non risultano debiti od
altre passivita' gravanti in capo al de cuius trascritti in
Conservatoria.
In merito alla mansarda a deposito nell'atto di donazione del
19.04.2010 il locale è indicato come pertinenza dell'app.to al sub
8: in realtà trattasi di un immobile distinto e indipendente dall'alloggio, munito di un autonomo accesso dal vano scala condominiale, separatamente censito in catasto ed oggetto di una propria istanza di condono.
Tanto premesso, la massa composta dalla riunione fittizia dei beni è stata stimata al febbraio 2016 (con la precisazione che dal confronto fra le quotazioni attuali, riferite al II semestre 2019
(ultime pubblicate), e quelle del primo semestre 2016 (data di apertura della successione) vi è la totale invarianza dei p rezzi di 13
compravendita, per tutto il periodo considerato) in euro
372.100,00 (valore dell'appartamento al II e III p iano - sub 8: €
249.200,00, mansarda a deposito al IV piano - sub 9: €
56.700,00, ¼ dell'autorimessa al piano seminterrato – sub 2: €
40.950,00, terreno in Trecase fgl. 8 p.lla 26, al netto dei costi di demolizione: € 25.250,00).
Su tale importo (costituente la somma del relictum e del donatum) va calcolata la quota di legittima che, ai sensi dell 'art. 542 comma 2 del cod. civ., è pari alla metà per i figli, mentre è pari ad un quarto per il coniuge superstite;
il quarto residuo, invece, costituisce la porzione disponibile.
In particolare, l'azione personale di reintegrazione della quota di riserva non è un'azione spettante collettivamente ai legittimari,
ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al
singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi;
conseguentemente la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all'eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con riferimento alla quota complessiva di riserva ma in relazione all'effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimari attori in riduzione (Cassazione civile, sez. II, 12 maggio 1999, n.
4698). 14
Pertanto, nella fattispecie risulta che la quota spettante a
[...]
pari ad 1/4 del totale è pari ad euro 93.025,00, la quota Pt_1
spettante a ciascuno dei cinque germani , CP_4 P_
, e ari ad 1/10 del tot ale è di € CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
37.210,00.
La quota disponibile pari ad un 1/4 del totale è di € 93.025,00 laddove il valore dei beni costituenti la massa è di euro
372.100,00.
Ne consegue che la riduzione delle donazioni deve effettuarsi in relazione all'effettiva entita' della lesione individuale subita dalla legittimaria attrice in riduzione Synytsya Oksana, unica ad aver spiegato domanda in tal senso. Si osserva che nella fattispecie non esiste patrimonio relitto nè disposizione testamentaria
dovendo procedersi ai sensi degli art. 555 del c.c. a ridurre le
donazioni, partendo dall'ultima del 19.04.2010, unica donazione rimasta efficace a seguito della sentenza parziale del 17.02.2020.
Di essa hanno beneficiato i convenuti e Controparte_4
per i beni alle voci A), B) e C) di cui sopra e la Per_1
convenuta per il terreno in Trecase di cui alla Controparte_2
lettera D) essendo stata l'attrice completamente pretermessa dalle attribuzioni.
Il CTU ha stimato il terreno oggetto di donazione in favore della in complessivi € 25.250,00 al netto dei Controparte_2
costi necessari all'eliminazione delle opere abusive sullo stesso insistenti. Il relativo valore è inferiore a quello della quota di legittima alla stessa astrattamente spettante, stimata dal ctu in 15
complessivi € 37.210,00; ne consegue che tale donazione non potrà essere oggetto di riduzione, ai sensi della stessa disposizione di cui all'art 555 c.c., che prevede la p ossibilità di ridurre le sole donazioni “il cui valore ecceda la quota della quale il defunto poteva disporre”, con esclusione pertanto delle donazioni contenute nei limiti della quota di legittima.
- In tal senso si è espressa la scarna giurisprudenza di merito pronunciatasi sul punto, nel momento in cui ha statuito che “la disposizione dell'art. 559 c.c. considera la sola ipotesi delle donazioni successive, mentre non prevede quella delle donazioni coeve;
tale ipotesi va regolata con l'applicazione analogica della norma dettata dal codice civile per la riduzione delle disposizioni testamentarie e cioè con la riduzione proporzionale della pluralità
delle donazioni contemporanee;
e nel caso in cui i donatari
colpiti dalla riduzione siano anch'essi legittimari, la frazione p er la quale le singole disposizioni devono essere ridotte non va determinata sull'intero valore delle donazioni, ma solo sulla parte che eccede la legittima di coloro che subiscono la riduzione”
(Tribunale Roma, 28 febbraio 2003).
- Tenuto conto del valore della legittima spettante all'attrice, pari ad un quarto del valore della massa, e considerate le descritte quote che la legge riserva al coniuge e ai figli, avuto riguardo al valore della donazione effettuata dal de cuius in favore dei figli e va disposta la Controparte_4 Persona_1
riduzione di tale ultima donazione nella misur a idonea a reintegrare la quota di legittima lesa spettante all'attrice. 16
La lesione della legittima dell'attrice è pari ad euro 93.025,00, risultato cui si perviene anche considerando i singoli beni
(250/1000 dell'appartamento al II e III piano - sub 8: € 62.300,00
250/1000 mansarda a deposito al IV piano - sub 9: € 14.175,00;
250/1000 di 1/4 dell'autorimessa al piano seminterrato – sub 2 q. di 1/16): € 10.237,50 250/1000 del terreno in Trecase fgl. 8 p .lla
26, privo di abusi : € 6.312,50, valore della quota di legittima di
€ 93.025,00); ne consegue che in tale Parte_1
proporzione va dunque ridotta la donazione in favore di e Pertanto, alla Controparte_4 Persona_1 Parte_1
devono essere assegnati tanti beni che complessivamente
[...]
abbiano un valore pari ad euro 93.025,00
A tal riguardo vale evidenziare come l'art 560 c.c., in tema di
riduzioni e legati aventi ad oggetto immobili, dispone al suo
primo comma che “quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente”
La norma in esame regola la "riduzione" - più propriamente la restituzione conseguente alla riduzione - dei legati e delle donazioni;
si è inoltre precisato che la disposizione in esame, pur menzionando espressamente solo gli immobili, riguarda anche i beni mobili (cfr. art. 1114)
L'azione di restituzione conseguente alla riduzione ha qui funzione divisoria, cioè comporta lo scioglimento della comunione sul bene instauratasi tra il legittimario e il legatario o 17
donatario per effetto della riduzione. Le regole previste dalla norma in esame sono ritenute derogabili per volontà delle parti.
La questione che si pone nella vicenda in esame è se possa trovare applicazione il primo comma dell'art.560 c.c. nel caso in cui oggetto della donazione da ridurre siano stati, anziché un unico immobile (dal quale occorrerebbe separare la parte occorrente per integrare la quota riservata, sempre che ciò p ossa avvenire comodamente), più cespiti immobiliari.
Ritiene il Collegio che la disposizione menzionata sia estensibile anche alla fattispecie in oggetto, con la differenza che la riduzione andrà operata separando alcuni dei cespiti donati dagli altri per la parte che occorre per integrare la quota riservata.
In tal senso può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che
si è pronunciata sul punto, la quale ha stabilito che “nell'ip otesi
che gli immobili donati contemporaneamente siano più di uno, la legge non detta alcun particolare criterio di scelta ai fini della separazione della porzione occorrente ad integrare la legittima, per cui deve ritenersi che, al riguardo, il giudice abbia il p otere- dovere di tener conto di ogni circostanza del caso, con l'unico limite della comoda divisibilità. Pertanto, egli può, nel suo sovrano apprezzamento, basare la decisione anche su motivi di opportunità ricollegabili alle esigenze di una parte, purché ciò non apporti danno all'altra.” (C. 2551/1960).
Posti questi principi, cui il collegio intende uniformarsi, operando correttamente la retrocessione dei beni, al fine di integrare la quota di legittima dell'attrice lesa, proporzionalmente 18
(in relazione a quanto ricevuto) nei confronti dei cespiti att ribuiti ai donatari e d adottando i valori di mercato CP_4 Per_1
dei beni da retrocedere riferiti all'epoca di apertura della successione, vanno individuati la mansarda a deposito al IV piano - sub 9 e la quota di 1/4 dell'autorimessa al piano seminterrato – sub 2, aventi un valore rispettivamente di €
56.700,00 ed € 40.950,00, quali beni che e CP_4 [...]
sono tenuti a retrocedere in favore dell'attrice. Per_1
Tale soluzione appare l'unica possibile, tenuto conto del valore degli immobili e della lesione riscontrata, anche perché imp orta un minimo conguaglio in danaro. Infatti, posta la retrocessione di tali beni, l'attrice dovrà corrispondere a titolo di conguaglio in favore dei convenuti e , la sola CP_4 Persona_1
complessiva somma di € 4.625,00 (pari alla differenza fra il
valore della quota di legittima da reintegrare, di € 93.025,00, ed il valore dei beni assegnati, pari a complessivi € 97.650,00 secondo i valori dianzi indicati).
Si osserva infatti il criterio, enunciato da u na parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, laddove, per l'impossibilità di pervenire alla formazione di quote di identico valore, si debba fare ricorso a conguagli in denaro, l'ammontare degli stessi deve attestarsi entro un tetto massimo del 10 – 20 % del valore della quota ideale, pena la violazione dell'art. 727 c.c., in considerazione del fatto che, ove la misura del conguaglio eccedesse tale percentuale, si realizzerebbe, di fatto, una disomogeneità delle quote, alcune delle quali sarebbero in 19
prevalenza o unicamente composte da beni in natura, mentre altre in prevalenza o comunque in misura molto più rilevante di denaro, con una sorta di cessione forzosa della quota in natura assegnata in tutto in parte ad uno o ad alcuni soli dei condividenti, dietro un corrispettivo in denaro, solo nominalmente designato come conguaglio (cfr. Tribunale Napoli, sez. II, 17/05/2006).
Nel caso che ne occupa, tale principio può ben trovare p acifica applicazione, atteso che - come sopra osservato - la riduzione deve prioritariamente avvenire in natura e solo eccezionalmente, laddove ciò non possa avvenire, per equivalente monetario.
Inoltre tale soluzione consentirebbe ai donatari di rimanere in comunione in un cespite sostanzialmente unitario
(l'appartamento sviluppato su due piani), separando la sola
porzione indipendente della mansarda e garant endo soluzioni abitative autonome e distinte.
Il conguaglio dovuto dal coerede assegnatario deve essere rivalutato, anche d'ufficio, al fine di aggiornarlo al diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi nelle more del processo, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene. Tale aggiornamento, adeguatamente motivato, non comporta mutamento della stima del bene e, dunque, dei conguagli di cui essa è presupposto (Cassazione civile, sez. II, 20/08/1998, n.
8243; conf. Cassazione civile, sez. II, 03/04/1999, n. 3288).
Considerato che la perizia risale alla metà del mese di ottobre 20
2020 e che da allora è ragionevole ritenere che non si siano verificate sostanziali modifiche nel potere d'acquisto, sull'importo di euro 4.625,00 (equivalente alla differenza tra i due valori in precedenza indicati, degli immobili da retrocedere e della quota di riserva astrattamente spettante all'attrice) andranno calcolati i soli interessi nella misura legale dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Non osta alla retrocessione dei beni così individuati, il disp osto dell'art 40, comma 2 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, che sanziona con la nullità gli atti inter vivos di trasferimento dei cespiti immobiliari privi di titolo edilizio.
Deve a tal uopo osservarsi che la Suprema Corte, intervenuta in questa materia, con sentenza resa a sezioni unite il 7 -10-2019 n.
25021, ha così statuito: “gli atti di scioglimento delle comunioni
relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi p er oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L.
n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita cop ia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle p rime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera é stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967” e, in particolare, con riferimento alla divisione ereditaria “Gli atti di scioglimento della comunione 21
ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma
1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.
Il punto di partenza da cui muove la Corte di Cassazione è la riconsiderazione della natura dello scioglimento della comunione ereditaria se cioè debba o no configurarsi come negozio a causa di morte piuttosto che come atto tra vivi.
Per lungo tempo la giurisprudenza ha qualificato lo scioglimento della comunione ereditaria come atto conclusivo della vicenda
successoria, come tale sottratto all'applicazione della discip lina
dettata dalla L. n. 47/1985 (Cass. civ., Sez. 2, n. 15133 del
28/11/2001; Cass. civ., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010).
Mutando orientamento ritiene la Corte, quanto all'inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra i negozi mortis causa, che, se l'evento morte è ciò che connota questi ultimi, lo scioglimento della comunione ereditaria produce invece i suoi effetti indipendentemente dalla morte del de cuius, unicamente in forza dello scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge. Si tratta pertanto di un tipico atto inter vivos, assimilato, quanto a natura ed effetti, a quello di scioglimento della comunione ordinaria, posto che entrambi sono contratti plurilaterali ad effetti reali con funzione distributiva, con cui i 22
contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui si trovano rispetto ad un bene o a un complesso di beni.
Quanto all'asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di divisione disposta dal testatore, la Corte sottolinea la divisione testamentaria è indubbiamente un negozio mortis causa, la cui fonte ed effetti si rinvengono rispettivamente nella volontà del testatore e nella sua morte con conseguente apertura della successione. Al contrario, la divisione contrattuale non p uò che essere un negozio tra vivi, poiché scaturisce dalla volontà degli eredi e produce effetti indipendentemente dalla morte del de cuius. Non è quindi illogico che a quest'ultimo sia consentito dividere tra i futuri eredi l'edificio abusivo di cui è proprietario,
mentre agli eredi è vietato farlo con un contratto divisorio. Gli
eredi subentrano infatti nella medesima posizione del defunto e quindi acquistano il fabbricato abusivo nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui questi lo possedeva. Così come il de cuius non avrebbe potuto alienare l'immobile abusivo a terzi o dividerlo con un eventuale comproprietario, è quindi naturale che tale possibilità sia preclusa anche ai coeredi una volta che l'edificio abusivo è caduto in comunione ereditaria. Con la conseguenza che l'immobile é destinato a rimanere in comunione fin quando l'abuso non è sanato o materialmente eliminato.
Testualmente, nella citata pronuncia si legge che il fenomeno divisorio “ha invece un indubbio effetto costitutivo e più precisamente traslativo, dando luogo ad un mutamento della 23
situazione giuridico-patrimoniale del condividente che p erde la
(com)proprietà sul tutto, acquisendo la proprietà individuale ed esclusiva sui beni che gli vengono assegnati e di cui prima non disponeva …Come tale è quindi assimilabile a quelli (aventi appunto natura traslativa), per i quali la L. n. 47/1985 e il D.P.R.
n. 380/2001 comminano la sanzione della nullità se hanno ad oggetto edifici abusivi o parti di essi. In tal senso depongono sia la lettera dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede espressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere tra comunione ordinaria ed ereditaria, sia la consider azione che quando il legislatore ha voluto sottrarre le divisioni ereditarie all'applicazione della normativa dettata in tema di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia lo ha previsto esp ressamente (si
veda a tal proposito l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001)”.
Ne deriva secondo i giudici di legittimità che “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che é 24
consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
In particolare, la suddetta sentenza ha specificato come sia consentito procedere, quindi, alla divisione domandata in via giudiziale, ma limitatamente agli immobili non abusivi facenti parte del compendio ereditario.
Inoltre, va aggiunto che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve essere letta unitamente ed in via complementare all'altra pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, ossia la n. 8230 del 22-2-2019. La stessa, difatti,
accogliendo una nozione prettamente “formale” del concetto di
nullità relativo agli atti riguardanti immobili abusivi, ha specificato che, gli atti di trasferimento di immobili difformi da quelli descritti nel titolo urbanistico sono validi a condizione che gli estremi del titolo menzionati nell'atto siano reali (non mendaci) e riferibili a quell'immobile, mentre è irrilevante e non costituisce motivo di nullità la conformità o difformità dell'immobile rispetto al titolo menzionato.
Con la menzionata pronuncia a Sezioni Unite n. 8230/2019, la
S.C. ha chiarito che la nullità prevista dall'art. 46, comma 1, d el d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 198 5) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 è stata ritenuta di tipo “formale”, affermando che tale sanzione civilistica “va 25
ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclu sione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a p rescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”. Ne discende che non è possibile
ritenere che l'immobile, quand'anche difforme in senso
sostanziale dalle prescrizioni urbanistiche contenute nel titolo edilizio (licenza, concessione, permesso di costruire e così via), costituisca res extra commercium, dovendosi distinguere a tale proposito l'elemento “formale-dichiarativo” costituito dal titolo edilizio, la cui mancanza è oggetto della sanzione della nullità che opera nei rapporti privatistici, dalla condotta illecita per violazione delle norme urbanistiche, che vede come parte offesa esclusivamente la pubblica amministrazione e che trova, invece, la propria sanzione sul piano del diritto amministrativo (nel provvedimento di demolizione ex art. 31, co. 2 e 3, DPR n.
380/2001) o, addirittura, del diritto penale (in tal senso, Cass. civ., ordinanza n. 22168 del 5-9-2019). 26
Tali principi sono stati nuovamente ribaditi con recente ordinanza del 2023, dalla Suprema Corte ( cfr. Cass. Ord. 23394 dell'1 agosto 2023). Nel pronunciarsi in fattispecie assimilabile a quella oggetto di decisione ( in cui vi era stata trasformazione edilizia di un immobile costruito ante '67, con creazione di autonomi volumi e, quindi, in totale difformità dal titolo), la
Suprema Corte, richiamando la propria costante giurisprudenza, dopo aver chiarito che ai fini della validità del negozio traslativo,
“è richiesta soltanto la corrispondenza della dichiarazione della parte alienante - resa contestualmente alla stipula dell'atto o recuperata successivamente mediante il procedimento di conferma previsto dal comma 3 dello stesso articolo -, rispettivamente, a un titolo edilizio realmente rilasciato
dall'autorità competente e recante gli estremi indicati o
all'elemento cronologico della data di inizio delle opere” e che
“la cennata dichiarazione assolve la funzione di assicurare all'acquirente la possibilità di condurre le opportune indagini finalizzate alla verifica della regolarità urbanistica - anche sul piano sostanziale - del bene compravenduto, onde consentigli di determinarsi consapevolmente, nel caso di riscontrata difformità edilizia, in ordine alla scelta di stipulare egualmente l'atto, nonchè di apprezzare l'effettivo valore commerciale da attribuire al bene medesimo in relazione alla sua diversa qualità giuridica”, ha evidenziato come “in un simile contesto, eventuali difformità rispetto allo stato di fatto originario risultano irrilevanti sotto il profilo della validità dell'atto - senza che al riguardo si riveli di 27
una qualche utilità la distinzione in termini di va riazioni essenziali e non essenziali (cfr. Cass. n. 15587/2022) -, non incidendo sulla riferibilità ai beni della dichiarazione sostitutiva resa dalle venditrici e potendo produrre le loro conseguenze unicamente sul terreno della responsabilità contrattuale.”
Tanto premesso, e facendo applicazione dei richiamati p rincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, va osser vato come dalla certificazione del Comune di Torre del Greco (Prot. n.
50757. del 14.09.2020) a firma del coordinatore tecnico Arch.
e dell'arch , ritualmente acquisita Persona_5 Persona_6
in atti (cfr. allegato 5.1 alla relazione del CTU, nonché cop ie di tutta la documentazione concernente la pratica di condono, allegati da 5.1.1 a 5.4 alla CTU), sia emerso che:
a) Per l'appartamento al II e III piano - sub 8, veniva
presentata dal de cuius istanza di condono modello A, acquisita al n. prot. 33936 dell'1.04.1986 del Comune di Torre del Greco, per una superficie da condonare di mq 323, a fronte del pagamento di una oblazione di 9.828.000 delle vecchie lire;
b) Per l'autorimessa al piano seminterrato – sub 2, veniva presentata dal de cuius istanza di condono modello D, acquisita al n. prot. 33937 dell'1.04.1986 del Comune di Torre del Greco, per una superficie da condonare di mq 165, a fronte del pagamento di una oblazione di 1.960.000 delle vecchie lire;
c) Veniva altresì depositato dall'istante modello riepilogativo
R, contenente il totale oblativo autoliquidato di 11.788.000 delle vecchie lire, di cui risultano versate le prime due rate, 28
rispettivamente di 2.062.000 delle vecchie lire con bollettino del
25.03.1986 al n. 412 e di 1.083.000 delle vecchie lire con bollettino del 17.09.1986 al n. 594, nonché il pagamento anche di una terza e quarta rata, dell'importo rispettivamente di €
2.713.000 della vecchie lire con bollettino dell'11.05.1988 ed €
579,98 con bollettino del 22.09.2007;
d) Per la mansarda a deposito al IV piano - sub 9, veniva presentata dal de cuius istanza di condono integrativa del n. prot.
33963, acquisita al n. prot. 42103 del 12.05.1988 del Comune di
Torre del Greco, per una superficie da condonare di mq 103,46, a fronte del pagamento di una oblazione di 2.713.000 delle vecchie lire, integralmente versata con bollettino dell'11.05.1988;
E' dunque evidente che per tutti i cespiti sopra richiamati, risulta
soddisfatto il requisito formale richiesto dalla più volte
menzionata norma di cui all'art 40, comma 2, della l. 47/85, risultando in atti sia gli estremi delle pratiche di condono, sia l'attestazione del regolare pagamento delle prime due rate di oblazione, rimanendo il diverso aspetto della legittimità urbanistica di tali beni, e dunque della prognosi relativa all'esito delle istanze di condono pendenti, confinato al diverso profilo della incidenza sulla valutazione economica dei beni. Incidenza di cui, nel caso di specie, il CTU ha dato conto nella relazione in atti con completa ed esaustiva motivazione che il Collegio ritiene in questa sede di poter fare propria.
Quanto ai frutti, va osservato come, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili, vada in realtà distinto ciò che in effetti ha 29
reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo – il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione – ossia l'utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto.
In tale ultimo caso, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in cap o agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti (cfr. Cass. sez. 2 sent. n. 2423/15). Nel caso di specie
come risulta attestato dallo stesso CTU (cfr. pag 10 della
relazione di CTU), l'attrice a far data dal decesso del de cuius ha continuato a godere di parte degli immobili oggetto di donazione.
Infatti il CTU, nel corso dei sopralluoghi effettuati, ha riscontrato che l'appartamento ai piani secondo e terzo, distinto con gli interni 4 e 5 ( riportato in C.F. del Comune al fgl. 26, p .lla 135, sub 8) “è abitato dall'istante (a cui è riservata la Parte_1
camera al terzo piano attigua alla scala interna) e da gran p arte dei convenuti.”
Né l'attrice ha dedotto, prima ancora che provato l'esistenza di concrete occasioni di messa a reddito dei beni donati o di aver infruttuosamente richiesto ai donatari di fruire in maniera diversa e più intensa dei predetti beni. 30
La domanda pertanto va rigettata.
Va altresì rigettata la domanda di riduzione avanzata dall'attrice nei confronti delle donatarie e P_ CP_2 CP_3
relativamente alle donazioni riguardanti i beni usucapiti in virtù della sentenza parziale del 17.2.2020 così come va rigettata la domanda di frutti/indennità di occupazione avanzata dall'attrice nei confronti delle germane del de cuius, , Controparte_7
e avendo le stesse usucapito i beni CP_8 CP_9
detenuti.
Quanto alla regolamentazione delle spese, nel rapporto tra l'attrice e le donatarie e relativamente P_ CP_2 CP_3
alle donazioni riguardanti i beni usucapiti, le spese possono dichiararsi integralmente compensate atteso che il rigetto della
domanda di riduzione discende all'accoglimento della domanda
riconvenzionale di usucapione così come vanno integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra l'attrice e le germane
, e in virtù del rigetto Controparte_7 CP_8 CP_9
della domanda di frutti che discende sempre dall'accoglimento della domanda di usucapione dei beni.
In ragione dell'esito della controversia e dell'accoglimento della domanda di riduzione nei confronti di e Controparte_4
questi ultimi vanno condannati al pagamento delle spese Per_1
di lite in favore di parte attrice mentre il rigetto della domanda di riduzione nei confronti di comporta che Controparte_2
l'attrice debba rifondere a quest'ultima le spese di lite. 31
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste per due terzi a carico dei convenuti soccombenti CP_4
e e per un terzo a carico dell'attrice,
[...] Per_1
soccombente nei confronti della terza donataria, detratto l'acconto eventualmente riconosciuto se versato.
Al fine della liquidazione delle spese di lite si osserva che secondo la Suprema Corte di Cassazione Sez II, ordinanza n.
21435 del 6.07.2022, nelle azioni di riduzione il valore della causa si determina in ragione della quota che viene in contestazione ( e quindi in questo caso circa 93.000 euro) e non in base al valore della massa): “Questa Corte ha affermato che, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione
della quota di legittima, il valore della causa non è quello della
massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dal D.M. n. 127 del 2004, art. 6, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte (Cass. Civ, sez. II del 09/01/2020, n. 195)”.
P.Q.M.
A) accerta che ha subito una lesione nella sua Parte_1
quota di legittima pari ad euro € 93.025,00 e che 32
proporzionalmente va ridotta la donazione del 19.04.2010 in favore di e Controparte_4 Per_1
B) condanna, per l'effetto, e a Controparte_4 Per_1
retrocedere in favore di i seguenti beni: Parte_1
mansarda a deposito al IV piano - sub 9 e la quota di 1/4 dell'autorimessa al piano seminterrato – sub 2;
C) condanna a corrispondere in favore di Parte_1
e la somma complessiva di euro Controparte_4 Per_1
4625,00 a titolo di conguaglio oltre interessi legali sulla predetta somma a decorrere dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
D) rigetta la domanda di riduzione nei confronti di CP_2
[...]
E) rigetta la domanda di frutti proposta da parte attrice nei
confronti dei donatari nonchè la domanda di frutti/indennità di occupazione avanzata dall'attrice nei confronti delle germane del de cuius, e Controparte_7 CP_8 CP_9
F) rigetta la domanda di riduzione avanzata dall'attrice nei confronti delle donatarie e P_ CP_2 CP_3
relativamente alle donazioni riguardanti i beni usucapiti in virtù della sentenza parziale del 17.2.2020;
G) condanna e al pagamento, in Controparte_4 Per_1
solido tra loro e in favore di delle spese di lite Parte_1
che liquida nella complessiva somma di euro 13.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15 per 33
cento, oltre i.v.a. e c.a., se dovute con attribuzione al procuratore antistatario;
H) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_2
euro 10.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CA come per legge con attribuzione al p rocuratore antistatario;
I) dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra l'attrice e le donatarie , e Controparte_1 CP_2 CP_3
relativamente alle donazioni riguardanti i beni usucapiti e le spese di lite nel rapporto tra l'attrice e le germane CP_7
e in virtù del rigetto della domanda
[...] CP_8 CP_9
di frutti;
F) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, p er due
terzi a carico dei convenuti soccombenti e Controparte_4
e per un terzo a carico dell'attrice, detratto l'acconto Per_1
eventualmente riconosciuto se versato.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3 gennaio
2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi Dott.ssa Marianna Lopiano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott. Lara Vernaglia Lombardi giudice relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 801/2017 R.G.,
vertente tra
TRA
, nata in [...] il 5 -9-1967, Parte_1
elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Vesuvio n.
17, presso lo studio dell'avvocato Natale Pregevole, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione.
. 1 2
ATTRICE
E
, nata in [...] il [...], Controparte_1
nata in [...] il [...], Controparte_2
, nata in [...] in data [...], Controparte_3
, nato in [...] il 4-1- Controparte_4
1999, e , nata in [...] il 20- Controparte_5
6-1980, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore nato in [...] il Persona_1
17-2-2003, elettivamente domiciliati in Torre del Greco alla via
Giovanni XXIII n. 37, c/o e rappresentati Controparte_1
e difesi dall'avvocato Vincenzo Michelini e in virtù di procura
apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione – scioglimento comunione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 10-2-2017, Parte_1
evocava in giudizio i convenuti per sentir: accertare che
[...]
le donazioni effettuate da il 3 -10-2007 e il Controparte_6
19-4-2010 eccedevano la quota di cui il de cuius poteva disporre e conseguentemente reintegrare la quota di legittima spettante all'attrice; dichiarare che i singoli beni non erano comodamente divisibili e che pertanto i donatari erano tenuti a restituirli 3
all'eredità di dichiarare aperta la successione Controparte_6
legittima di procedere alla divisione del Controparte_6
relictum; condannare i detentori a pagare all'attrice l'indennità di godimento dei rispettivi alloggi;
condannare , Controparte_7
e alla immediata Controparte_8 Controparte_9
restituzione degli immobili da esse rispettivamente occupati.
A tal fine esponeva che: il 20-9-2012 aveva celebrato matrimonio con nato in [...] il Controparte_6
24-1-1960, prematuramente deceduto il 21-2-2016 in Torre del
Greco; il de cuius era deceduto ab intestato lasciando eredi legittimi il coniuge e i figli nati dal precedente matrimonio ovvero e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
con atto del 3-10-2007, per notaio rep. 26384, Persona_2
racc. 2787, il de cuius aveva donato beni immobili, siti in Torre
del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, alle figlie P_
(primo piano, interno 2 e garage esclusivo piano terra contrassegnato dalla lettera “A”), (primo piano, interno CP_2
1 e garage esclusivo piano terra contrassegnato dalla lettera “C”),
a costoro ai sensi dell'art. 1411 c.c. in favore della loro germana
(secondo piano, interno 3 e garage esclusivo Controparte_3
piano terra contrassegnato dalla lettera “B”); con atto del 19 -4-
2010, per notaio rep. 29877, racc. 4858, il de Persona_2
cuius aveva donato un immobile sito in Trecase, contrada Le
Lucine, alla figlia nonché a costei che Controparte_10
acquistava ai sensi dell'art. 1411 c.c. in favore dei germani
UA e un appartamento posto ai piani secondo e Per_1 4
terzo del fabbricato sito in Torre del Greco alla via Giovanni
XXIII n. 37 distinto dagli interni 4 e 5 con garage esclusivo al piano seminterrato e mansarda esclusiva al quarto p iano;
salvo questi ultimi beni, donati ai figli e i Controparte_4 Per_1
restanti immobili erano nella detenzione delle sorelle del de cuius possedeva l'appartamento donato a Controparte_7
possedeva Controparte_1 Controparte_8
l'appartamento donato a Controparte_2 CP_9
possedeva l'appartamento donato a .
[...] Controparte_3
Con distinti atti, si costituivano le sorelle del de cuius che deducevano che il terreno sul quale era stato edificato il fabbricato, in Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37 (già
CP_4
[...]
genitore di e di loro germane, che aveva
[...] CP_6
intestato al figlio fittiziamente il terreno. CP_6
La costruzione era stata realizzata a spese del genitore che in sede di condono aveva distribuito ai Controparte_4
figli gli appartamenti che avevano poi posseduto.
Pertanto, chiedevano il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione dei beni rispettivamente posseduti da oltre venti anni con dichiarazione di nullità/inefficacia nei loro confronti delle donazioni del 3-10-2007 e del 19-4-2010.
Con unico atto, si costituivano i figli del de cuius P_
e rappresentato dal
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
genitore ), si opponevano alla domanda Controparte_5 5
eccependo l'indegnità a succedere dell'attrice, la rinunzia all'azione di riduzione, la inesistenza di donazioni riducibili e la presenza di debiti ereditari che assorbivano le attività.
Pertanto, chiedevano il rigetto della domanda e, in subordine, la divisione dei beni previa imputazione e/o collazione delle donazioni ricevute dall'attrice dal de cuius.
Con sentenza non definitiva depositata in data 28.2.2020, veniva dichiarata aperta la successione di Controparte_6
nato in [...] il [...] ed ivi deceduto il 21-2-2016
e valutate le questioni conseguenti alle eccezioni proposte dai figli del de cuius e alle domande riconvenzionali p roposte dalle altre convenute. Dichiarate infondate le eccezioni di indegnità a succedere dell'attrice ai sensi dell'art. 463 n. 5 c.c., le eccezioni
inerenti le donazioni che il de cuius avrebbe effettuato in favore
dell'attrice (di euro 50.000,00, di un'auto d'epoca, di rimorchi del camion e gioielli per euro 10.000,00), l'eccezione relativa all'avvenuta rinunzia all'azione di riduzione da parte dell'attrice, le eccezioni secondo cui le donazioni effettuate erano simulate,
l'eccezione relativa alla presenza di debiti ereditari p er oltre un milione e mezzo verso lo Stato e creditori privati p er imposte e contributi non versati, l'eccezione di incostituzionalità delle norme sulla collazione delle donazioni, con la sentenza venivano accolte le domande riconvenzionali proposte da CP_7
e e
[...] Controparte_8 Controparte_9
dichiarata l'inefficacia, nei loro confronti, delle donazioni effettuate del 3-10-2007 e del 19-4-2010, relativamente al 6
trasferimento della proprietà dei beni da esse acquistati per usucapione.
In particolare, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , quest'ultima veniva dichiarata Controparte_7
proprietaria, per intervenuta usucapione ultraventennale dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Giovanni
XXIII n. 37, al primo piano, interno n. 2, con annesso garage pertinenziale posto al piano terra e distinto con la lettera A, in catasto al f. 26, p.lla 135, rispettivamente, sub 6, cat. A/7, vani
5,5 e sub 3, cat. C76, mq. 18 e comproprietaria p er intervenuta usucapione ultraventennale del garage al p iano seminterrato in catasto al f. 26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq. 280, unitamente a
, , Controparte_9 Controparte_8 Controparte_4
e Persona_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima veniva dichiarata proprietaria, Controparte_8
per intervenuta usucapione ultraventennale, dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Giovanni XXIII n. 37, al p rimo piano, interno n. 1, con annesso garage pertinenziale esclusivo posto al piano terreno e distinto con la lettera C, in catasto al f.
26, p.lla 135, rispettivamente, sub 5, cat. A/7, vani 6 e sub 10, cat. C/6, mq. 14 e comproprietaria p er intervenuta usucapione ultraventennale del garage al piano seminterrato, in catasto al f.
26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq. 280, unitamente a CP_9
, e
[...] Controparte_7 Controparte_4 Persona_1
[...] 7
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima veniva dichiarata Controparte_9
proprietaria, per intervenuta usucapione ultraventennale, dell'appartamento sito in Torre del Greco alla via Giovanni
XXIII n. 37, al secondo piano, interno n. 3, con annesso garage pertinenziale esclusivo posto al piano terreno e distinto con la lettera B, in catasto al f. 26, p.lla 135, rispettivamente, sub 7, Cat.
A/7, vani 6 e sub 4, cat. C/6, mq. 18 e comproprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale del garage al piano seminterrato in catasto al f. 26, p.lla 135, sub 2, Cat. C/6, mq.
280, unitamente a , , Controparte_7 Controparte_8
e Controparte_4 Persona_1
Accertata la consistenza della massa ereditaria, si disponeva la
prosecuzione del giudizio limitatamente alla domanda di
riduzione e di divisione proposta dall'attrice con conferimento di incarico al c.t.u. ed assegnazione a sentenza con decorrenza dal
15.9.2023.
Tanto premesso in fatto, preliminarmente si ribadisce che la domanda di sospensione del presente giudizio reiterata dai convenuti nelle conclusioni va rigettata in base al disposto di cui all'art. 279 ultimo comma c.p.c. per le motivazioni, cui ci si riporta integralmente, già espresse nell'ordinanza del 16.6.2020 emessa dal giudice istruttore in corso di lite relativamente a tale domanda.
Sempre in via preliminare si osserva che va parimenti rigettata la eccezione relativa alla improcedibilità della domanda per la 8
mancata trascrizione della domanda e per la mancata allegazione della documentazione ipocatastale risultando depositata da p arte attrice in data 13.11.2018, a seguito di ordinanza depositata il
9.6.2018, la documentazione rappresentata da trascrizione della domanda giudiziale, da relazione ipocatastale, da ispezioni ipotecarie relative ad iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e da altra documentazione allegata alla I memoria ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso, si tratta di eccezione infondata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione del 2019 che ha affermato trattarsi di problematiche relative alla eventuale opponibilità della sentenza ai terzi, ma non a presupposti dell'azione tenuto altresì conto che il c.t.u. ha allegato alla relazione anche le visure dell' . Organizzazione_1
Nel merito, si osserva che, seguendo i dettami di una
giurisprudenza granitica sul punto, “per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia
(cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e
“donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., 9
rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro
(art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) " (Cass. 11873/93).
Come più di recente ha ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza 4-12- 2015, n. 24755, la quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate (art. 556 cod. civ.) procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutt i i
beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (c.d.
relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione;
indi detraendo dal relictum i debiti del defunto, da valutare con riferimento a lla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto;
provvedendo successivamente alla c.d. riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. donatum), dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 cod. civ.); calcolando poi la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del 10
relictum al netto ed il valore del donatum;
imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564 c.c., comma 2), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante.
Accertata così la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in quest'ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di guisa che questa aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al
momento della pronuncia giudiziale che la effettua. In definitiva,
nell'integrazione della quota del legittimario deve aversi riguardo al valore dei beni al tempo dell'apertura della successione ai fini della stima dell'intero asse ereditario e di stabilire, riportandovi i beni o la quota attribuita al legittimario, se vi fu o meno lesione della quota a questi spettante e, ove la lesione risulti,
l'integrazione in natura va fatta distaccando dai beni degli altri la porzione occorrente, stimata sempre secondo i valori del temp o dell'apertura della successione.
Orbene, il c.t.u. all'uopo nominato, architetto , Persona_3
con argomentazioni ampiamente motivate, logiche e consequenziali, condivise da questo Collegio, ha dapprima individuato la massa ereditaria da dividere e poi stimato i vari 11
beni. Indi ha proceduto alla riunione fittizia dei beni costituenti la massa ereditaria determinando, per l'effetto, la quota della quale il de cuius poteva disporre con le donazioni.
Quanto alla massa ereditaria alla data di apertura della successione, il c.t.u. ha accertato che il compendio ereditario risulta composto dai seguenti beni immobili.
1) immobili in Torre del Greco compresi nel fabbricato alla via
Giovanni XXIII n. 37:
A - Piena proprieta' dell'appartamento ai piani secondo e terzo, distinto con gli interni 4 e 5, riportato in C.F. del Comune al fgl. 26, p.lla 135, sub 8, cat. A/7 di vani 10;
B - Piena proprieta' della mansarda al quarto piano (in atti indicata come pertinenza dell'appartamento che precede),
corrispondente all'intero sottotetto dell'edificio, censita in C.F.
del Comune al fgl. 26, p.lla 135, sub 9, cat. C/2, mq 105.
Con la precisazione che il de cuius ha donato entrambi i cespiti ai figli e on atto per notar Controparte_4 Per_1 Per_4
del 19.04.2010 e che la mansarda, benchè indicata come pertinenza dell'app.to sub 8, è una unita' distinta e indip endente dall'alloggio, e' munita di un autonomo accesso dal vano scala condominiale, e' separatamente censita in catasto ed e' oggetto di una propria istanza di condono edilizio.
C – Quota comune ed indivisa dell'autorimessa al piano seminterrato, censita in C.F. del Comune al fgl. 26, p.lla 135 , sub 2, cat. C/6, mq 280, appartenente p ro-quota a CP_7
e (germane
[...] Controparte_8 Controparte_9 12
del de cuius) per intervenuta usucapione ultraventennale, giusta
Sentenza del 17.02.2020, ed a e er Controparte_4 Per_1
donazione paterna del 19.04.2010.
2) Immobili in Trecase:
D - Piena proprieta' del terreno in Trecase di 11.146 mq con entrostanti comodi rurali, alla via Panoramica contrada Le
Lucine, censito in C.T. del Comune al fgl. 8, p.lla 26, donato dal de cuius alla figlia con atto per notar Controparte_2 [...]
del 19.04.2010. Per_4
Il C.t.u. ha accertato che dalle verifiche eseguite presso i pubblici registri immobiliari emerge che ha devoluto Controparte_6
in vita tutti i suoi beni a mezzo delle suesp oste do nazioni e che alla data di apertura della successione non risultano debiti od
altre passivita' gravanti in capo al de cuius trascritti in
Conservatoria.
In merito alla mansarda a deposito nell'atto di donazione del
19.04.2010 il locale è indicato come pertinenza dell'app.to al sub
8: in realtà trattasi di un immobile distinto e indipendente dall'alloggio, munito di un autonomo accesso dal vano scala condominiale, separatamente censito in catasto ed oggetto di una propria istanza di condono.
Tanto premesso, la massa composta dalla riunione fittizia dei beni è stata stimata al febbraio 2016 (con la precisazione che dal confronto fra le quotazioni attuali, riferite al II semestre 2019
(ultime pubblicate), e quelle del primo semestre 2016 (data di apertura della successione) vi è la totale invarianza dei p rezzi di 13
compravendita, per tutto il periodo considerato) in euro
372.100,00 (valore dell'appartamento al II e III p iano - sub 8: €
249.200,00, mansarda a deposito al IV piano - sub 9: €
56.700,00, ¼ dell'autorimessa al piano seminterrato – sub 2: €
40.950,00, terreno in Trecase fgl. 8 p.lla 26, al netto dei costi di demolizione: € 25.250,00).
Su tale importo (costituente la somma del relictum e del donatum) va calcolata la quota di legittima che, ai sensi dell 'art. 542 comma 2 del cod. civ., è pari alla metà per i figli, mentre è pari ad un quarto per il coniuge superstite;
il quarto residuo, invece, costituisce la porzione disponibile.
In particolare, l'azione personale di reintegrazione della quota di riserva non è un'azione spettante collettivamente ai legittimari,
ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al
singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi;
conseguentemente la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all'eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con riferimento alla quota complessiva di riserva ma in relazione all'effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimari attori in riduzione (Cassazione civile, sez. II, 12 maggio 1999, n.
4698). 14
Pertanto, nella fattispecie risulta che la quota spettante a
[...]
pari ad 1/4 del totale è pari ad euro 93.025,00, la quota Pt_1
spettante a ciascuno dei cinque germani , CP_4 P_
, e ari ad 1/10 del tot ale è di € CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
37.210,00.
La quota disponibile pari ad un 1/4 del totale è di € 93.025,00 laddove il valore dei beni costituenti la massa è di euro
372.100,00.
Ne consegue che la riduzione delle donazioni deve effettuarsi in relazione all'effettiva entita' della lesione individuale subita dalla legittimaria attrice in riduzione Synytsya Oksana, unica ad aver spiegato domanda in tal senso. Si osserva che nella fattispecie non esiste patrimonio relitto nè disposizione testamentaria
dovendo procedersi ai sensi degli art. 555 del c.c. a ridurre le
donazioni, partendo dall'ultima del 19.04.2010, unica donazione rimasta efficace a seguito della sentenza parziale del 17.02.2020.
Di essa hanno beneficiato i convenuti e Controparte_4
per i beni alle voci A), B) e C) di cui sopra e la Per_1
convenuta per il terreno in Trecase di cui alla Controparte_2
lettera D) essendo stata l'attrice completamente pretermessa dalle attribuzioni.
Il CTU ha stimato il terreno oggetto di donazione in favore della in complessivi € 25.250,00 al netto dei Controparte_2
costi necessari all'eliminazione delle opere abusive sullo stesso insistenti. Il relativo valore è inferiore a quello della quota di legittima alla stessa astrattamente spettante, stimata dal ctu in 15
complessivi € 37.210,00; ne consegue che tale donazione non potrà essere oggetto di riduzione, ai sensi della stessa disposizione di cui all'art 555 c.c., che prevede la p ossibilità di ridurre le sole donazioni “il cui valore ecceda la quota della quale il defunto poteva disporre”, con esclusione pertanto delle donazioni contenute nei limiti della quota di legittima.
- In tal senso si è espressa la scarna giurisprudenza di merito pronunciatasi sul punto, nel momento in cui ha statuito che “la disposizione dell'art. 559 c.c. considera la sola ipotesi delle donazioni successive, mentre non prevede quella delle donazioni coeve;
tale ipotesi va regolata con l'applicazione analogica della norma dettata dal codice civile per la riduzione delle disposizioni testamentarie e cioè con la riduzione proporzionale della pluralità
delle donazioni contemporanee;
e nel caso in cui i donatari
colpiti dalla riduzione siano anch'essi legittimari, la frazione p er la quale le singole disposizioni devono essere ridotte non va determinata sull'intero valore delle donazioni, ma solo sulla parte che eccede la legittima di coloro che subiscono la riduzione”
(Tribunale Roma, 28 febbraio 2003).
- Tenuto conto del valore della legittima spettante all'attrice, pari ad un quarto del valore della massa, e considerate le descritte quote che la legge riserva al coniuge e ai figli, avuto riguardo al valore della donazione effettuata dal de cuius in favore dei figli e va disposta la Controparte_4 Persona_1
riduzione di tale ultima donazione nella misur a idonea a reintegrare la quota di legittima lesa spettante all'attrice. 16
La lesione della legittima dell'attrice è pari ad euro 93.025,00, risultato cui si perviene anche considerando i singoli beni
(250/1000 dell'appartamento al II e III piano - sub 8: € 62.300,00
250/1000 mansarda a deposito al IV piano - sub 9: € 14.175,00;
250/1000 di 1/4 dell'autorimessa al piano seminterrato – sub 2 q. di 1/16): € 10.237,50 250/1000 del terreno in Trecase fgl. 8 p .lla
26, privo di abusi : € 6.312,50, valore della quota di legittima di
€ 93.025,00); ne consegue che in tale Parte_1
proporzione va dunque ridotta la donazione in favore di e Pertanto, alla Controparte_4 Persona_1 Parte_1
devono essere assegnati tanti beni che complessivamente
[...]
abbiano un valore pari ad euro 93.025,00
A tal riguardo vale evidenziare come l'art 560 c.c., in tema di
riduzioni e legati aventi ad oggetto immobili, dispone al suo
primo comma che “quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente”
La norma in esame regola la "riduzione" - più propriamente la restituzione conseguente alla riduzione - dei legati e delle donazioni;
si è inoltre precisato che la disposizione in esame, pur menzionando espressamente solo gli immobili, riguarda anche i beni mobili (cfr. art. 1114)
L'azione di restituzione conseguente alla riduzione ha qui funzione divisoria, cioè comporta lo scioglimento della comunione sul bene instauratasi tra il legittimario e il legatario o 17
donatario per effetto della riduzione. Le regole previste dalla norma in esame sono ritenute derogabili per volontà delle parti.
La questione che si pone nella vicenda in esame è se possa trovare applicazione il primo comma dell'art.560 c.c. nel caso in cui oggetto della donazione da ridurre siano stati, anziché un unico immobile (dal quale occorrerebbe separare la parte occorrente per integrare la quota riservata, sempre che ciò p ossa avvenire comodamente), più cespiti immobiliari.
Ritiene il Collegio che la disposizione menzionata sia estensibile anche alla fattispecie in oggetto, con la differenza che la riduzione andrà operata separando alcuni dei cespiti donati dagli altri per la parte che occorre per integrare la quota riservata.
In tal senso può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che
si è pronunciata sul punto, la quale ha stabilito che “nell'ip otesi
che gli immobili donati contemporaneamente siano più di uno, la legge non detta alcun particolare criterio di scelta ai fini della separazione della porzione occorrente ad integrare la legittima, per cui deve ritenersi che, al riguardo, il giudice abbia il p otere- dovere di tener conto di ogni circostanza del caso, con l'unico limite della comoda divisibilità. Pertanto, egli può, nel suo sovrano apprezzamento, basare la decisione anche su motivi di opportunità ricollegabili alle esigenze di una parte, purché ciò non apporti danno all'altra.” (C. 2551/1960).
Posti questi principi, cui il collegio intende uniformarsi, operando correttamente la retrocessione dei beni, al fine di integrare la quota di legittima dell'attrice lesa, proporzionalmente 18
(in relazione a quanto ricevuto) nei confronti dei cespiti att ribuiti ai donatari e d adottando i valori di mercato CP_4 Per_1
dei beni da retrocedere riferiti all'epoca di apertura della successione, vanno individuati la mansarda a deposito al IV piano - sub 9 e la quota di 1/4 dell'autorimessa al piano seminterrato – sub 2, aventi un valore rispettivamente di €
56.700,00 ed € 40.950,00, quali beni che e CP_4 [...]
sono tenuti a retrocedere in favore dell'attrice. Per_1
Tale soluzione appare l'unica possibile, tenuto conto del valore degli immobili e della lesione riscontrata, anche perché imp orta un minimo conguaglio in danaro. Infatti, posta la retrocessione di tali beni, l'attrice dovrà corrispondere a titolo di conguaglio in favore dei convenuti e , la sola CP_4 Persona_1
complessiva somma di € 4.625,00 (pari alla differenza fra il
valore della quota di legittima da reintegrare, di € 93.025,00, ed il valore dei beni assegnati, pari a complessivi € 97.650,00 secondo i valori dianzi indicati).
Si osserva infatti il criterio, enunciato da u na parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, laddove, per l'impossibilità di pervenire alla formazione di quote di identico valore, si debba fare ricorso a conguagli in denaro, l'ammontare degli stessi deve attestarsi entro un tetto massimo del 10 – 20 % del valore della quota ideale, pena la violazione dell'art. 727 c.c., in considerazione del fatto che, ove la misura del conguaglio eccedesse tale percentuale, si realizzerebbe, di fatto, una disomogeneità delle quote, alcune delle quali sarebbero in 19
prevalenza o unicamente composte da beni in natura, mentre altre in prevalenza o comunque in misura molto più rilevante di denaro, con una sorta di cessione forzosa della quota in natura assegnata in tutto in parte ad uno o ad alcuni soli dei condividenti, dietro un corrispettivo in denaro, solo nominalmente designato come conguaglio (cfr. Tribunale Napoli, sez. II, 17/05/2006).
Nel caso che ne occupa, tale principio può ben trovare p acifica applicazione, atteso che - come sopra osservato - la riduzione deve prioritariamente avvenire in natura e solo eccezionalmente, laddove ciò non possa avvenire, per equivalente monetario.
Inoltre tale soluzione consentirebbe ai donatari di rimanere in comunione in un cespite sostanzialmente unitario
(l'appartamento sviluppato su due piani), separando la sola
porzione indipendente della mansarda e garant endo soluzioni abitative autonome e distinte.
Il conguaglio dovuto dal coerede assegnatario deve essere rivalutato, anche d'ufficio, al fine di aggiornarlo al diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi nelle more del processo, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene. Tale aggiornamento, adeguatamente motivato, non comporta mutamento della stima del bene e, dunque, dei conguagli di cui essa è presupposto (Cassazione civile, sez. II, 20/08/1998, n.
8243; conf. Cassazione civile, sez. II, 03/04/1999, n. 3288).
Considerato che la perizia risale alla metà del mese di ottobre 20
2020 e che da allora è ragionevole ritenere che non si siano verificate sostanziali modifiche nel potere d'acquisto, sull'importo di euro 4.625,00 (equivalente alla differenza tra i due valori in precedenza indicati, degli immobili da retrocedere e della quota di riserva astrattamente spettante all'attrice) andranno calcolati i soli interessi nella misura legale dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Non osta alla retrocessione dei beni così individuati, il disp osto dell'art 40, comma 2 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, che sanziona con la nullità gli atti inter vivos di trasferimento dei cespiti immobiliari privi di titolo edilizio.
Deve a tal uopo osservarsi che la Suprema Corte, intervenuta in questa materia, con sentenza resa a sezioni unite il 7 -10-2019 n.
25021, ha così statuito: “gli atti di scioglimento delle comunioni
relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi p er oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L.
n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita cop ia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle p rime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera é stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967” e, in particolare, con riferimento alla divisione ereditaria “Gli atti di scioglimento della comunione 21
ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma
1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.
Il punto di partenza da cui muove la Corte di Cassazione è la riconsiderazione della natura dello scioglimento della comunione ereditaria se cioè debba o no configurarsi come negozio a causa di morte piuttosto che come atto tra vivi.
Per lungo tempo la giurisprudenza ha qualificato lo scioglimento della comunione ereditaria come atto conclusivo della vicenda
successoria, come tale sottratto all'applicazione della discip lina
dettata dalla L. n. 47/1985 (Cass. civ., Sez. 2, n. 15133 del
28/11/2001; Cass. civ., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010).
Mutando orientamento ritiene la Corte, quanto all'inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra i negozi mortis causa, che, se l'evento morte è ciò che connota questi ultimi, lo scioglimento della comunione ereditaria produce invece i suoi effetti indipendentemente dalla morte del de cuius, unicamente in forza dello scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge. Si tratta pertanto di un tipico atto inter vivos, assimilato, quanto a natura ed effetti, a quello di scioglimento della comunione ordinaria, posto che entrambi sono contratti plurilaterali ad effetti reali con funzione distributiva, con cui i 22
contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui si trovano rispetto ad un bene o a un complesso di beni.
Quanto all'asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di divisione disposta dal testatore, la Corte sottolinea la divisione testamentaria è indubbiamente un negozio mortis causa, la cui fonte ed effetti si rinvengono rispettivamente nella volontà del testatore e nella sua morte con conseguente apertura della successione. Al contrario, la divisione contrattuale non p uò che essere un negozio tra vivi, poiché scaturisce dalla volontà degli eredi e produce effetti indipendentemente dalla morte del de cuius. Non è quindi illogico che a quest'ultimo sia consentito dividere tra i futuri eredi l'edificio abusivo di cui è proprietario,
mentre agli eredi è vietato farlo con un contratto divisorio. Gli
eredi subentrano infatti nella medesima posizione del defunto e quindi acquistano il fabbricato abusivo nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui questi lo possedeva. Così come il de cuius non avrebbe potuto alienare l'immobile abusivo a terzi o dividerlo con un eventuale comproprietario, è quindi naturale che tale possibilità sia preclusa anche ai coeredi una volta che l'edificio abusivo è caduto in comunione ereditaria. Con la conseguenza che l'immobile é destinato a rimanere in comunione fin quando l'abuso non è sanato o materialmente eliminato.
Testualmente, nella citata pronuncia si legge che il fenomeno divisorio “ha invece un indubbio effetto costitutivo e più precisamente traslativo, dando luogo ad un mutamento della 23
situazione giuridico-patrimoniale del condividente che p erde la
(com)proprietà sul tutto, acquisendo la proprietà individuale ed esclusiva sui beni che gli vengono assegnati e di cui prima non disponeva …Come tale è quindi assimilabile a quelli (aventi appunto natura traslativa), per i quali la L. n. 47/1985 e il D.P.R.
n. 380/2001 comminano la sanzione della nullità se hanno ad oggetto edifici abusivi o parti di essi. In tal senso depongono sia la lettera dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede espressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere tra comunione ordinaria ed ereditaria, sia la consider azione che quando il legislatore ha voluto sottrarre le divisioni ereditarie all'applicazione della normativa dettata in tema di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia lo ha previsto esp ressamente (si
veda a tal proposito l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001)”.
Ne deriva secondo i giudici di legittimità che “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che é 24
consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
In particolare, la suddetta sentenza ha specificato come sia consentito procedere, quindi, alla divisione domandata in via giudiziale, ma limitatamente agli immobili non abusivi facenti parte del compendio ereditario.
Inoltre, va aggiunto che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve essere letta unitamente ed in via complementare all'altra pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, ossia la n. 8230 del 22-2-2019. La stessa, difatti,
accogliendo una nozione prettamente “formale” del concetto di
nullità relativo agli atti riguardanti immobili abusivi, ha specificato che, gli atti di trasferimento di immobili difformi da quelli descritti nel titolo urbanistico sono validi a condizione che gli estremi del titolo menzionati nell'atto siano reali (non mendaci) e riferibili a quell'immobile, mentre è irrilevante e non costituisce motivo di nullità la conformità o difformità dell'immobile rispetto al titolo menzionato.
Con la menzionata pronuncia a Sezioni Unite n. 8230/2019, la
S.C. ha chiarito che la nullità prevista dall'art. 46, comma 1, d el d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 198 5) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 è stata ritenuta di tipo “formale”, affermando che tale sanzione civilistica “va 25
ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclu sione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a p rescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”. Ne discende che non è possibile
ritenere che l'immobile, quand'anche difforme in senso
sostanziale dalle prescrizioni urbanistiche contenute nel titolo edilizio (licenza, concessione, permesso di costruire e così via), costituisca res extra commercium, dovendosi distinguere a tale proposito l'elemento “formale-dichiarativo” costituito dal titolo edilizio, la cui mancanza è oggetto della sanzione della nullità che opera nei rapporti privatistici, dalla condotta illecita per violazione delle norme urbanistiche, che vede come parte offesa esclusivamente la pubblica amministrazione e che trova, invece, la propria sanzione sul piano del diritto amministrativo (nel provvedimento di demolizione ex art. 31, co. 2 e 3, DPR n.
380/2001) o, addirittura, del diritto penale (in tal senso, Cass. civ., ordinanza n. 22168 del 5-9-2019). 26
Tali principi sono stati nuovamente ribaditi con recente ordinanza del 2023, dalla Suprema Corte ( cfr. Cass. Ord. 23394 dell'1 agosto 2023). Nel pronunciarsi in fattispecie assimilabile a quella oggetto di decisione ( in cui vi era stata trasformazione edilizia di un immobile costruito ante '67, con creazione di autonomi volumi e, quindi, in totale difformità dal titolo), la
Suprema Corte, richiamando la propria costante giurisprudenza, dopo aver chiarito che ai fini della validità del negozio traslativo,
“è richiesta soltanto la corrispondenza della dichiarazione della parte alienante - resa contestualmente alla stipula dell'atto o recuperata successivamente mediante il procedimento di conferma previsto dal comma 3 dello stesso articolo -, rispettivamente, a un titolo edilizio realmente rilasciato
dall'autorità competente e recante gli estremi indicati o
all'elemento cronologico della data di inizio delle opere” e che
“la cennata dichiarazione assolve la funzione di assicurare all'acquirente la possibilità di condurre le opportune indagini finalizzate alla verifica della regolarità urbanistica - anche sul piano sostanziale - del bene compravenduto, onde consentigli di determinarsi consapevolmente, nel caso di riscontrata difformità edilizia, in ordine alla scelta di stipulare egualmente l'atto, nonchè di apprezzare l'effettivo valore commerciale da attribuire al bene medesimo in relazione alla sua diversa qualità giuridica”, ha evidenziato come “in un simile contesto, eventuali difformità rispetto allo stato di fatto originario risultano irrilevanti sotto il profilo della validità dell'atto - senza che al riguardo si riveli di 27
una qualche utilità la distinzione in termini di va riazioni essenziali e non essenziali (cfr. Cass. n. 15587/2022) -, non incidendo sulla riferibilità ai beni della dichiarazione sostitutiva resa dalle venditrici e potendo produrre le loro conseguenze unicamente sul terreno della responsabilità contrattuale.”
Tanto premesso, e facendo applicazione dei richiamati p rincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, va osser vato come dalla certificazione del Comune di Torre del Greco (Prot. n.
50757. del 14.09.2020) a firma del coordinatore tecnico Arch.
e dell'arch , ritualmente acquisita Persona_5 Persona_6
in atti (cfr. allegato 5.1 alla relazione del CTU, nonché cop ie di tutta la documentazione concernente la pratica di condono, allegati da 5.1.1 a 5.4 alla CTU), sia emerso che:
a) Per l'appartamento al II e III piano - sub 8, veniva
presentata dal de cuius istanza di condono modello A, acquisita al n. prot. 33936 dell'1.04.1986 del Comune di Torre del Greco, per una superficie da condonare di mq 323, a fronte del pagamento di una oblazione di 9.828.000 delle vecchie lire;
b) Per l'autorimessa al piano seminterrato – sub 2, veniva presentata dal de cuius istanza di condono modello D, acquisita al n. prot. 33937 dell'1.04.1986 del Comune di Torre del Greco, per una superficie da condonare di mq 165, a fronte del pagamento di una oblazione di 1.960.000 delle vecchie lire;
c) Veniva altresì depositato dall'istante modello riepilogativo
R, contenente il totale oblativo autoliquidato di 11.788.000 delle vecchie lire, di cui risultano versate le prime due rate, 28
rispettivamente di 2.062.000 delle vecchie lire con bollettino del
25.03.1986 al n. 412 e di 1.083.000 delle vecchie lire con bollettino del 17.09.1986 al n. 594, nonché il pagamento anche di una terza e quarta rata, dell'importo rispettivamente di €
2.713.000 della vecchie lire con bollettino dell'11.05.1988 ed €
579,98 con bollettino del 22.09.2007;
d) Per la mansarda a deposito al IV piano - sub 9, veniva presentata dal de cuius istanza di condono integrativa del n. prot.
33963, acquisita al n. prot. 42103 del 12.05.1988 del Comune di
Torre del Greco, per una superficie da condonare di mq 103,46, a fronte del pagamento di una oblazione di 2.713.000 delle vecchie lire, integralmente versata con bollettino dell'11.05.1988;
E' dunque evidente che per tutti i cespiti sopra richiamati, risulta
soddisfatto il requisito formale richiesto dalla più volte
menzionata norma di cui all'art 40, comma 2, della l. 47/85, risultando in atti sia gli estremi delle pratiche di condono, sia l'attestazione del regolare pagamento delle prime due rate di oblazione, rimanendo il diverso aspetto della legittimità urbanistica di tali beni, e dunque della prognosi relativa all'esito delle istanze di condono pendenti, confinato al diverso profilo della incidenza sulla valutazione economica dei beni. Incidenza di cui, nel caso di specie, il CTU ha dato conto nella relazione in atti con completa ed esaustiva motivazione che il Collegio ritiene in questa sede di poter fare propria.
Quanto ai frutti, va osservato come, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili, vada in realtà distinto ciò che in effetti ha 29
reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo – il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione – ossia l'utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto.
In tale ultimo caso, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in cap o agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti (cfr. Cass. sez. 2 sent. n. 2423/15). Nel caso di specie
come risulta attestato dallo stesso CTU (cfr. pag 10 della
relazione di CTU), l'attrice a far data dal decesso del de cuius ha continuato a godere di parte degli immobili oggetto di donazione.
Infatti il CTU, nel corso dei sopralluoghi effettuati, ha riscontrato che l'appartamento ai piani secondo e terzo, distinto con gli interni 4 e 5 ( riportato in C.F. del Comune al fgl. 26, p .lla 135, sub 8) “è abitato dall'istante (a cui è riservata la Parte_1
camera al terzo piano attigua alla scala interna) e da gran p arte dei convenuti.”
Né l'attrice ha dedotto, prima ancora che provato l'esistenza di concrete occasioni di messa a reddito dei beni donati o di aver infruttuosamente richiesto ai donatari di fruire in maniera diversa e più intensa dei predetti beni. 30
La domanda pertanto va rigettata.
Va altresì rigettata la domanda di riduzione avanzata dall'attrice nei confronti delle donatarie e P_ CP_2 CP_3
relativamente alle donazioni riguardanti i beni usucapiti in virtù della sentenza parziale del 17.2.2020 così come va rigettata la domanda di frutti/indennità di occupazione avanzata dall'attrice nei confronti delle germane del de cuius, , Controparte_7
e avendo le stesse usucapito i beni CP_8 CP_9
detenuti.
Quanto alla regolamentazione delle spese, nel rapporto tra l'attrice e le donatarie e relativamente P_ CP_2 CP_3
alle donazioni riguardanti i beni usucapiti, le spese possono dichiararsi integralmente compensate atteso che il rigetto della
domanda di riduzione discende all'accoglimento della domanda
riconvenzionale di usucapione così come vanno integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra l'attrice e le germane
, e in virtù del rigetto Controparte_7 CP_8 CP_9
della domanda di frutti che discende sempre dall'accoglimento della domanda di usucapione dei beni.
In ragione dell'esito della controversia e dell'accoglimento della domanda di riduzione nei confronti di e Controparte_4
questi ultimi vanno condannati al pagamento delle spese Per_1
di lite in favore di parte attrice mentre il rigetto della domanda di riduzione nei confronti di comporta che Controparte_2
l'attrice debba rifondere a quest'ultima le spese di lite. 31
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste per due terzi a carico dei convenuti soccombenti CP_4
e e per un terzo a carico dell'attrice,
[...] Per_1
soccombente nei confronti della terza donataria, detratto l'acconto eventualmente riconosciuto se versato.
Al fine della liquidazione delle spese di lite si osserva che secondo la Suprema Corte di Cassazione Sez II, ordinanza n.
21435 del 6.07.2022, nelle azioni di riduzione il valore della causa si determina in ragione della quota che viene in contestazione ( e quindi in questo caso circa 93.000 euro) e non in base al valore della massa): “Questa Corte ha affermato che, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione
della quota di legittima, il valore della causa non è quello della
massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dal D.M. n. 127 del 2004, art. 6, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte (Cass. Civ, sez. II del 09/01/2020, n. 195)”.
P.Q.M.
A) accerta che ha subito una lesione nella sua Parte_1
quota di legittima pari ad euro € 93.025,00 e che 32
proporzionalmente va ridotta la donazione del 19.04.2010 in favore di e Controparte_4 Per_1
B) condanna, per l'effetto, e a Controparte_4 Per_1
retrocedere in favore di i seguenti beni: Parte_1
mansarda a deposito al IV piano - sub 9 e la quota di 1/4 dell'autorimessa al piano seminterrato – sub 2;
C) condanna a corrispondere in favore di Parte_1
e la somma complessiva di euro Controparte_4 Per_1
4625,00 a titolo di conguaglio oltre interessi legali sulla predetta somma a decorrere dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
D) rigetta la domanda di riduzione nei confronti di CP_2
[...]
E) rigetta la domanda di frutti proposta da parte attrice nei
confronti dei donatari nonchè la domanda di frutti/indennità di occupazione avanzata dall'attrice nei confronti delle germane del de cuius, e Controparte_7 CP_8 CP_9
F) rigetta la domanda di riduzione avanzata dall'attrice nei confronti delle donatarie e P_ CP_2 CP_3
relativamente alle donazioni riguardanti i beni usucapiti in virtù della sentenza parziale del 17.2.2020;
G) condanna e al pagamento, in Controparte_4 Per_1
solido tra loro e in favore di delle spese di lite Parte_1
che liquida nella complessiva somma di euro 13.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15 per 33
cento, oltre i.v.a. e c.a., se dovute con attribuzione al procuratore antistatario;
H) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_2
euro 10.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CA come per legge con attribuzione al p rocuratore antistatario;
I) dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra l'attrice e le donatarie , e Controparte_1 CP_2 CP_3
relativamente alle donazioni riguardanti i beni usucapiti e le spese di lite nel rapporto tra l'attrice e le germane CP_7
e in virtù del rigetto della domanda
[...] CP_8 CP_9
di frutti;
F) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, p er due
terzi a carico dei convenuti soccombenti e Controparte_4
e per un terzo a carico dell'attrice, detratto l'acconto Per_1
eventualmente riconosciuto se versato.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3 gennaio
2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi Dott.ssa Marianna Lopiano