Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 477/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Controparte_1
, difese dall'avv. DONATI STEFANO Controparte_2
ATTRICI
e c.f. , difesa dall'avv. LOLLI Controparte_3 C.F._4
MONICA
CONVENUTO
E
P.I. , in persona del Controparte_4 P.IVA_1 procuratore speciale pro tempore, dott. rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_5
MAURIZIO ROMAGNOLI
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le attrici hanno citato in giudizio per chiedere il risarcimento del Controparte_3 danno patito a causa dell'aggressione subita ad opera del cane di proprietà della convenuta in data 28.5.2020 presso l'abitazione di nonna paterna Persona_1 Parte di e e madre di e sita in via Fratelli Parte_3 CP_1 Controparte_3
Morelli 67, Castel Bolognese.
1
in forza della polizza n. 109995048 “Casa Senza Confini” Controparte_4 decorrente dal 13.01.2020 e con scadenza il 14.01.2021.
2. Costituitasi tardivamente, la terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza in questione, poiché, posto che conviveva con la convenuta presso Parte_1
l'abitazione teatro del sinistro, in comproprietà tra e la sorella Controparte_1
l'oggetto dell'assicurazione comprende i danni causati a terzi e le Controparte_3 condizioni contrattuali chiariscono che “Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione prestata con il presente Settore di garanzie: a) il coniuge, convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente, i genitori,
i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente”. La convivenza emergerebbe dalla prima richiesta di risarcimento danni formulata dagli attori, indirizzata alla convenuta e alla compagnia, laddove il sinistro veniva CP_3 così descritto: “alle ore 15.30 circa del 28.5.2020 le clienti rientravano a casa come da abitudine, quando improvvisamente venivano attaccate dal cane, razza Rottweiller, di Sua proprietà, uscito dal recinto”, nonché dalla scheda di pronto soccorso relativa all'accesso dell'attrice , ove si riferisce “In data odierna, località Parte_1
Castel Bolognese, Via Fratelli Morelli, 67, alle ore 15.30, la signora e le sue figlie sono state attaccate dal rotvaller della cognata. Il cane della sorella del suo compagno con cui loro vivono ha attaccato lei e le sue figlie uscendo dal recinto”. Infine, ha eccepito il concorso colposo delle attrici nella causazione del danno. CP_4
3. La causa è stata istruita oralmente, con l'audizione dei testi e Persona_1
nonché con l'interrogatorio formale di , e Testimone_1 Parte_1 mediante l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona delle attrici. Non è stato disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'ordinanza della Polizia Municipale del Comune di Castel Bolognese con cui si ordinava a di Controparte_3 Parte tenere il cane nel box per tutto il periodo in cui e erano Parte_3 domiciliate in via F.lli Morelli perché l'istante non ha provato di non essersi potuta procurare il documento prima del giudizio e perché si tratta di un documento non indispensabile ai fini della conoscenza dei fatti di causa.
4. La domanda proposta dalle attrici nei confronti di è senz'altro Controparte_3 fondata, non avendo questa contestato i fatti allegati dai quali discende senza dubbio la responsabilità della stessa per i danni subiti dalle attrici ex art. 2052 c.c.
5. Relativamente al quantum del danno, le valutazioni del CTU sono del tutto condivisibili e pacifiche tra le parti, non essendo stata presentata alcuna osservazione rispetto alle medesime.
2 6. Va, inoltre, precisato che non è ravvisabile alcun concorso di colpa in capo alle attrici ex art. 1227 c.c. a carico delle attrice, concorso di colpa la cui specifica allegazione e prova – allegazione e prova, cioè, di un comportamento negligente delle danneggiate
– incombeva in capo all'assicurazione; onere di allegazione e prova che non è stato minimamente assolto.
7. Di conseguenza, la convenuta va condannata al risarcimento dei Controparte_3 seguenti danni:
a) ad : ITP al 75% per giorni 15; ITP al 50% per giorni 10; ITP al Parte_1
25% per giorni 5, per un totale di € 2.012,50; danno biologico permanente al 2,5 % per 3.429,50, oltre danno morale al 25%, per un totale di € 6.299,37 e oltre spese sanitarie per € 376,92, oltre spese di negoziazione assistite come da doc. 8 di parte attrice, oltre devalutazione alla data del sinistro e rivalutazione con interessi legali sino alla data della decisione (cfr. SU 1712/1995);
b) a ITP al 75% per giorni 15; ITP al 50% per giorni 5 per € 1.581,25; Parte_2 danno biologico permanente 1% per € 1.741,60, compreso danno morale al 25%, per un totale di € 3.322,85 oltre devalutazione alla data del sinistro e rivalutazione con interessi legali sino alla data della decisione (cfr. SU 1712/1995);
c) a ITP al 75% per giorni 5; ITP al 50% per giorni 5, per un totale Parte_3 di € 718,75; danno biologico permanente 0,5% per € 870,80 compreso danno morale al 25%, per un totale di € 1.589,55 oltre devalutazione alla data del sinistro e rivalutazione con interessi legali sino alla data della decisione (cfr. SU 1712/1995).
Esclusa la personalizzazione non essendo stata allegata alcuna circostanza che possa giustificarla (cfr. Cass. 7513/2018).
Non può essere accolta la richiesta di applicazione di interessi ex art. 1284, comma 4,
c.c. dal giorno della domanda perché, sino alla liquidazione effettuata con la presente sentenza, non si tratta di obbligazioni pecuniarie.
8. Occorre a questo punto passare all'esame della domanda di manleva proposta da nei confronti della propria compagnia assicurativa. Controparte_3
9. Va premesso che le dichiarazioni rese da circa il fatto che essa Parte_1 vivesse in via Fratelli Morelli 67, abitazione nella quale è avvenuto il sinistro, alla
Polizia Municipale (doc. 6 prodotto dalla terza chiamata), in sede di accesso in PS (doc.
5 prodotto dalla terza chiamata) e, infine, contenute nella missivaa a firma del legale avv. Donati indirizzata a e alla stessa compagnia assicurativa non Controparte_3 hanno valore di prova legale. Le dichiarazioni rese alla Polizia e in sede di accesso al
PS, infatti, sono rese a soggetti che non sono parte del presente giudizio, sicché, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, c.c., ultimo periodo, anche a volerle qualificare come dichiarazioni confessorie, esse sarebbero comunque liberamente apprezzabili dal
3 giudice. Quanto al contenuto della richiesta di risarcimento del danno, inviata anche alla compagnia assicurativa, deve escludersi che quanto riferito dalla Parte_1 avesse valore di confessione. La convivenza o meno presso l'abitazione di via Fratelli Morelli 67, infatti, è un fatto neutro rispetto ad , poiché essa non è Parte_1 parte del contratto di assicurazione e ha soltanto un interesse di mero fatto a che l'assicurazione sia condannata a manlevare la propria assicurata Controparte_3
Quindi, solamente a una anologa dichiarazione resa da potrebbe Controparte_3 essere attribuito valore confessorio.
10. Ciò chiarito, e prima di esaminare le risultanza istruttorie, in punto di diritto va premesso che “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01). Ancora, occorre osservare che, nel caso di specie, l'assicuratore contesta che il rischio avveratosi rientri tra quelli inclusi, spiegando quindi una mera difesa (“In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.”, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 (Rv. 649135 - 01). L'eccezione di tardività di tale attività difensiva siccome contenuta nella comparsa depositata tardivamente è perciò senz'altro infondata.
11. Ancora, e a fronte della contestazione dell'assicurazione, da quanto sopra detto consegue che spetta all'assicurata provare che il rischio avveratosi rientrasse tra quelli ricompresi nel contratto assicurativo.
12. Vanno adesso prese in esame le risultanze dell'istruttoria orale svolta.
13. nonna paterna di e ha dichiarato che, Persona_1 Pt_3 Parte_2 all'epoca dei fatti, il nucleo familiare delle attrici viveva in Via Turati 82 con Per_2
“che abita in via turati 82 al piano terra. Dall'11 maggio fino a metà luglio
[...] hanno convissuto con la nonna al piano terra, poi si sono trasferiti al piano superiore.
Sono due appartamenti separati, quello al piano terra e quello al piano primo. Prima di maggio 2020 e le figlie stavano in via del donatore. Si sono spostati a maggio Pt_1 in via turati perché in via del donatore erano in affitto, hanno dato la disdetta e si sono trasferiti momentaneamente al piano terra di via turati in attesa che fossero terminati 4 dei lavoretti nell'abitazione definitiva del piano primo di via turati” (cfr. verb. ud. 12.12.2023).
14. amico d'infanzia di padre delle attrici Testimone_1 Controparte_1 Parte e ha così dichiarato: “non ricordo quando hanno restituito le chiavi di via Pt_3 del Donatore;
so che hanno lasciato la casa di via del Donatore più o meno nei primi di maggio, li ho aiutati io con il trasloco e sono andati a vivere in via Turati dalla nonna credo si sono trasferiti lì in attesa che finissero i lavori di Per_2 Per_2 ristrutturazione al primo piano di via Turati;
poi si sono trasferiti nell'immobile al primo piano, una volta finita la ristrutturazione;
si sono trasferiti al primo piano a in estate, sicuramente dopo giugno, non ricordo con precisione, intorno a fine giugno/luglio” (cfr. verb. ud. 1.2.2024).
15. Le dichiarazioni dei testimoni si pongono in evidente contrasto con quanto dichiarato da sia alla Polizia Municipale in data 30.5.2020, sia agli Parte_1 operatori del PS e, infine, dallo stesso avv. Donati nella richiesta di risarcimento del danno. In ciascuna di tali occasioni, infatti, ha riferito di essere Parte_1 stata aggredita dal cane mentre rientrava a casa, specificando, nel corso delle dichiarazioni resa alla Polizia Municipale, che “al momento viviamo qui” ndr, in via F.lli Morelli “perché stiamo traslocando”.
16. Deve però osservarsi che, ai fini dell'operatività della polizza, non appare in realtà dirimente comprendere se effettivamente i testimoni abbiano dichiarato il vero quando hanno riferito che, nel maggio 2020, e le figlie abitavano in via Parte_1
Turati al piano terra dalla nonna e non in via F.lli Morelli 67 Persona_2 unitamente a e alla madre di lei La nozione di Controparte_3 Persona_1 convivente contemplata dall'art. 65 delle condizioni generali di assicurazione non può infatti spingersi sino a ricomprendere al suo interno i soggetti che convivano in modo del tutto occasionale e transitorio con il soggetto assicurato. Si tratta, infatti, di un significante al quale va attribuito il significato desumibile dalla comune esperienza, e, nell'accezione comune, è indubbio che per convivente non si intende chi, semplicemente, abiti sotto il medesimo tetto in via saltuaria;
per convivente, quindi, sia secondo il senso letterale delle parole sia in base all'art. 1370 c.c., non può che intendersi chi abiti in modo continuativo e stabile con l'assicurato.
17. Nel caso di specie, anche ritenendo inattendibili le dichiarazioni rese dai testimoni in contrasto con quanto precedentemente dichiarato dalla , dalle Parte_1 dichiarazioni delle quali non vi è ragione di dubitare si desume che il nucleo familiare della si è trasferito in via Turati 82 al primo piano, trasloco avvenuto a fine Parte_1 giugno/inizio luglio come dichiarato dal teste e confermato dalla Tes_1
dopo aver lasciato la casa di via del Donatore in data 11.5.2020 (cfr. doc. Per_1
12 parte attrice). Tant'è che e le figlie non risultano residenti Parte_1 anagraficamente in via F.lli Morelli nel periodo di riferimento (cfr. doc. 6 di parte 5 convenuta). Di conseguenza, al più, la e le figlie avrebbero abitato in via Parte_1
F.lli Morelli 67 per circa un mese e mezzo due, tempo strettamente necessario a ultimare i lavori in via Turati;
troppo poco perché si possa discorrere di una vera e propria convivenza.
18. Va quindi accolta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_3 confronti della propria compagnia assicurativa, che andrà perciò condannata a tenerla indenne da quanto questa sia tenuta a pagare in favore delle attrici nei limiti di franchigia e massimale contrattuale.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza: va condannata alla Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore delle attrici e va condannata alla CP_4 refusione delle spese di lite in favore di Le spese vanno liquidate ai Controparte_3 minimi in ragione della scarsa complessità della controversia. Le spese di CTU vanno poste a carico delle convenute in parti uguali tra loro nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione così provvede:
Parte a) accerta la responsabilità di relativamente al sinistro occorso a Controparte_3
e e ad , condannandola per l'effetto al pagamento Parte_3 Parte_1 dei seguenti importi:
a. € 6.299,37 e oltre spese sanitarie per € 376,92, oltre spese di negoziazione assistita come indicato in motivazione, oltre devalutazione alla data del sinistro e rivalutazione con interessi legali come in motivazione in favore di
[...]
; Parte_1
b. € 3.322,85 oltre devalutazione alla data del sinistro e rivalutazione con interessi legali come in motivazione in favore di Parte_2
c. €1.589,55 oltre devalutazione alla data del sinistro e rivalutazione con interessi legali come in motivazione in favore di Parte_3
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalle attrici Controparte_3 liquidate in € 2.540 oltre spese vive, 15% oltre iva e cpa se dovute e come per legge;
c) condanna a tenere indenne Controparte_4 [...] da quanto questa è tenuta a pagare in favore delle attrici nei limiti di CP_3 franchigia e massimale contrattuale;
d) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_4 da liquidate in € 2.540 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per Controparte_3 legge;
e) pone le spese di CTU a carico delle convenute.
6 Si comunichi.
29.4.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna
Antonini, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
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