Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5571
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Inesigibilità del credito per esdebitazione

    Il giudice ha ritenuto che il credito azionato rientrasse nel perimetro dei debiti coperti dal beneficio dell'esdebitazione, rendendolo inesigibile nei confronti del debitore Parte_1.

  • Rigettato
    Inesigibilità del credito per esdebitazione

    Il giudice ha ritenuto che l'esdebitazione del socio illimitatamente responsabile non si estende ai coobbligati e fideiussori, e che il credito è divenuto inesigibile solo nei confronti del debitore fallito, non dei suoi coobbligati.

  • Rigettato
    Nullità del contratto di fideiussione per contrasto con norme imperative

    Il giudice ha ritenuto che, anche in caso di nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI, il contratto resterebbe valido nelle altre clausole, in particolare quella che prevede il pagamento a semplice richiesta scritta, e che la banca avrebbe comunque rispettato i termini di cui all'art. 1957 c.c.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione per mancato rispetto del termine semestrale

    Il giudice ha ritenuto che la comunicazione di revoca degli affidamenti e l'intimazione di pagamento ai garanti, unitamente alla precisazione del credito nel concordato preventivo, abbiano soddisfatto l'onere di agire entro 6 mesi, evitando la decadenza.

  • Rigettato
    Legittimazione attiva del creditore

    Il giudice ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla banca attraverso una dichiarazione della cedente e la documentazione prodotta, che includeva avvisi di cessione in Gazzetta Ufficiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5571
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5571
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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