TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5571 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19133/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE UD dott. EF NT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa promossa da:
(C.F. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. , residente in [...], rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Gianluca Marzulli (C.F. ) e dall'avv. Matteo Portaluri (C.F. C.F._3
) del Foro di Torino C.F._4
ATTORI OPPONENTE Contro con sede legale in Napoli, via Santa Brigida Controparte_1
39 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Barla (C.F.: P.IVA_1 C.F._5
) del Foro di Torino
[...]
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: contenzioso bancario
CONCLUSIONI Parte attrice opponente:
“in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la non titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo alla
/o la carenza di legittimazione attiva della stessa Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023); in via principale:
- alla luce dell'esdebitazione intervenuta con decreto del Tribunale di Torino in data 5 marzo 2018 col quale sono stati dichiarati inesigibili nei confronti del sig. i debiti concorsuali del Parte_2
Fallimento della società non soddisfatti Parte_3 integralmente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. nei confronti della Parte_2
e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e CP_1 Controparte_1 comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023);
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti di fideiussione stipulati in data 22 febbraio 2007 tra i sig.ri e e la per Pt_1 Parte_2 Controparte_2 contrarietà a norme imperative e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023); in via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità parziale ex art. 1419, comma primo, c.c. dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in data 22 febbraio 2007 tra i sig.ri e e la Pt_1 Parte_2 Controparte_2 in riferimento agli artt. 2, 6, e 8, e accertare e dichiarare la riviviscenza del termine
[...] semestrale di cui all'art. 1957 c.c. nei suddetti contratti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza della dall'azione nei confronti dei Controparte_1 sig.ri e , revocando e comunque privando di ogni effetto giuridico il decreto Pt_1 Parte_2 ingiuntivo n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023);
- a seguito della chiusura del e Parte_4 dell'estinzione della Società, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. e dal Parte_1 sig. nei confronti della e, per Parte_2 Controparte_1
l'effetto, dichiarare nullo, revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023); in via istruttoria:
….. in ogni caso:
- dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023), notificato al sig. in Parte_1 data 14 settembre 2023 e al sig. in data 22 settembre 2023, e, per l'effetto, accertare e Parte_1 dichiarare che il sig. e il sig. nulla devono alla Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
- con vittoria di onorari e spese di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali”.
Parte convenuta opposta:
“in via principale: respingersi l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5453/2023, r.g. n. 15321/2023, del 7 settembre 2023 del UD del Tribunale di Torino e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto opposto;
in via subordinata: dichiararsi comunque tenuti e condannarsi e a pagare a Parte_2 Parte_1 [...] in solido tra loro, la complessiva somma di euro Controparte_1
341.007,74, oltre spese e interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dalle singole scadenze al saldo e comunque entro i limiti di cui alla Legge 108/96, ovvero la diversa somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e iva come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 8 1) Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5453/2023, il Tribunale di Torino ha ingiunto a e , quali fideiussori di di Pt_2 Parte_1 Parte_3 pagare in solido la somma di euro 341.007,74, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo della complessiva esposizione debitoria della società. Nella rappresentazione della banca, il titolo del credito è costituito dalle fideiussioni “omnibus” prestate dai due attori il 22 febbraio 2007 a garanzia delle obbligazioni assunte da Parte_3 nei confronti della , fino alla concorrenza dell'importo di euro 550.000, ed CP_2 Controparte_2 inoltre nessuno dei due garanti sarebbe qualificabile come consumatore, perché era Parte_2 socio accomandatario e era socio accomandante della società. Parte_1
2) Gli attori propongono opposizione per i seguenti motivi:
- non ha fornito prova di essere titolare del credito, sia perché ha prodotto solo gli avvisi CP_1 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle cessioni, da Controparte_3
e e da questa a sé, ma non i relativi contratti, sia perché dalla
[...] Controparte_4 lettura dei soli avvisi di cessione pubblicati in G.U. non è possibile evincere che tra i crediti ceduti sia compreso anche quello azionato in sede monitoria;
- il Tribunale di Pinerolo, con sentenza del 19 giugno 2012, ha dichiarato il fallimento di nonché del socio illimitatamente Parte_3 responsabile , e quest'ultimo, dopo la chiusura del fallimento da parte del Parte_2
Tribunale di Torino con provvedimento in data 17 agosto 2016, ha ottenuto l'esdebitazione e quindi l'inesigibilità nei suoi confronti dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente;
- pertanto, il suo debito verso la banca è estinto;
- il contratto di fideiussione, anche se stipulato nel 2007, è stato redatto utilizzando il modello
“07/2002”, e quindi un modello che, essendo antecedente all'indagine condotta dalla Banca d'Italia nel settembre 2004, è colpito dalla nullità con cui la stessa autorità di vigilanza, con noto provvedimento 55/2014, ha sanzionato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, a norma degli artt. 2 e 14 della L. n. 287/1990, in quanto contrastante con la disciplina a tutela della libera concorrenza;
- nello specifico, il contratto tra le parti prevede tutte le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia e tra queste in particolare la deroga all'art. 1957 c.c.;
- nella fattispecie, e i suoi danti causa non hanno Controparte_1 agito nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., posto che la revoca degli affidamenti alla risale al 30 dicembre 2008, ma sino Parte_3 all'insinuazione al passivo della società da parte della Controparte_3 avvenuta nell'anno 2012, nessuna istanza è stata mossa né nei confronti della
[...] né nei confronti dei garanti;
Parte_3
- la cancellazione della società, a seguito della chiusura del fallimento, ha determinato di fatto l'estinzione del debito del debitore principale, e quindi anche della fideiussione, “in applicazione del principio di accessorietà della garanzia rispetto al debito garantito”, che
“comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta”. pagina 3 di 8 3) La convenuta contesta la domanda e deduce che:
- gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono sufficienti a dimostrare l'inclusione dei crediti in esame nel perimetro di quelli ceduti, e in ogni caso produce dichiarazione della cedente in ordine al fatto che i crediti azionati in via monitoria Controparte_2 rientrano tra quelli ceduti a;
CP_4
- l'esdebitazione di non avrebbe ad oggetto anche i suoi debiti personali, posto Parte_2 che, ai sensi dell'art. 142 co. 4 L.F., una volta disposta l'esdebitazione del fallito, “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso”;
- parte attrice non ha offerto le prove necessarie a dimostrare la nullità del contratto per conformità allo schema ABI;
- in ogni caso, il contratto all'art. 7 prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio […]”;
- questa clausola vale a qualificare l'impegno degli opponenti in termini di garanzia autonoma, o comunque, in ogni caso, essa consente di adempiere agli oneri previsti dall'art. 1957 c.c. anche con l'invio di semplice richiesta scritta;
- nella fattispecie, l'onere di attivarsi, quantomeno stragiudizialmente, entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale risulta soddisfatto, sia dalle raccomandate inviate da a , a e a , datate Controparte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_2
30 dicembre 2008 e ritirate rispettivamente il 5 gennaio 2009, 9 gennaio 2009 e 5 gennaio 2009, sia dalla precisazione del credito trasmessa il 12.6.2009 al commissario della procedura di concordato preventivo cui la società era stata ammessa con decreto 28/5/2009 del Tribunale di
Pinerolo.
4) All'esito della prima udienza di discussione, negata la provvisoria esecutività ed esperita senza successo la mediazione obbligatoria, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza cartolare del 1.12.2025 per il trattenimento in decisione.
5) In ordine alla titolarità del credito in capo ad è vero che l'onere della prova della cessione CP_1 ricade sul cessionario che azioni il credito, e che non basta ad assolverlo il mero adempimento formale della pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB. Questo perché la legge ricollega a tale formalità unicamente l'effetto di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non certo di esentarlo dal fornire la prova della titolarità del credito. Pertanto, di fronte ad operazioni di cessioni di credito in blocco, se il debitore contesta la legittimazione del cessionario questi deve fornire la prova di aver acquistato il credito (cfr. Cass. Sent. 4116/2016, Ord. 24798/2020). Tale prova può anche ricavarsi dall'avviso pubblicato in G.U., ma solo se lo stesso contiene tutti gli elementi necessari a dimostrare senza incertezza che il credito contestato è incluso tra quelli oggetto di cessione (cfr. Cass. Ord. 3405/2024, Ord. 21821/2023). In caso contrario, la prova dovrà essere fornita con altri strumenti.
pagina 4 di 8 Nella fattispecie, la convenuta ha prodotto anche dichiarazione di (doc. 16 Controparte_2 convenuta) che attesta esplicitamente che il credito in esame è stato ceduto ad con CP_4
l'operazione di cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 Gennaio 2017 n.
6. Questo atto, che costituisce prova atipica ammissibile e la cui valutazione è soggetta al libero apprezzamento del giudice (cfr. Cass. Sent. 17392/2015, Ord. 12179/2018, Ord. 9507/2023), appare sicuramente attendibile, non essendovi serie ragioni per dubitare della sua veridicità, posto che contiene riferimenti precisi e inequivocabili al credito in esame. In aggiunta, il suo valore indiziario trova conferma anche nel fatto oggettivo che la convenuta ha piena disponibilità di tutta la documentazione inerente al rapporto controverso. Una volta accertato il trasferimento da ad con la suddetta Controparte_2 CP_4 operazione, è indubbia anche la successiva cessione ad posto che l'avviso della seconda CP_1 cessione pubblicato in G.U. (doc. 13 convenuta) fa riferimento appunto a tutti i crediti ceduti da
[...]
con la cessione in blocco pubblicata in G.U. del 14 Gennaio 2017 n. 6, e quindi Controparte_2 include con certezza anche il rapporto oggetto del presente giudizio. Di conseguenza, la contestazione in esame è infondata.
6) Nel merito, ai fini della decisione, occorre distinguere le posizioni dei due opponenti.
7) Per quanto riguarda , egli è fallito personalmente in quanto socio illimitatamente Parte_2 responsabile di , a norma dell'art. 147 l. fall. Parte_3
Di conseguenza, il suo patrimonio personale è stato sottoposto a liquidazione non solo per la soddisfazione dei debiti della società di cui egli rispondeva personalmente, ma anche per quella dei suoi debiti personali, secondo le disposizioni dell'art. 148 l. fall. Successivamente, come già ricordato, egli ha ottenuto l'esdebitazione, cioè “il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti” (art. 142 l. fall.). Questo comporta l'inesigibilità di tutti i crediti che avrebbero dovuto essere insinuati nella massa passiva del socio, quindi sia dei debiti della società di cui egli rispondeva illimitatamente sia dei suoi debiti personali, con esclusione solo di quelli espressamente indicati nell'art. 142 co. 3 l. fall. (ipotesi che non riguardano la vicenda in esame). L'esdebitazione, infine, riguarda anche i crediti anteriori all'apertura della procedura concorsuale che non abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo, seppure con i limiti previsti dall'art. 144 l. fall., e quindi solo per la parte eccedente la percentuale con cui nel concorso sono stati soddisfatti i crediti di pari grado. Così inquadrata la questione, nella vicenda in esame, è indubbio che il credito azionato da nei CP_1 confronti di sia un suo credito personale, che trova titolo nel rapporto fideiussorio, e Parte_2 anteriore alla dichiarazione di fallimento. Esso quindi rientra nel perimetro di quelli coperti dal beneficio dell'esdebitazione. Non è noto se in concreto la banca lo abbia insinuato nella massa passiva del socio, ma questo al massimo produrrebbe gli effetti di cui al citato art. 144 l. fall., e comunque avrebbe dovuto essere allegato e provato dalla stessa creditrice. Di conseguenza, il credito in esame è ormai inesigibile nei confronti di . Parte_2
pagina 5 di 8 8) Contrariamente a quanto ritiene la convenuta, nei confronti dello stesso debitore non ha alcun rilievo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 142 l. fall., che fa salvi i diritti dei coobbligati e dei fideiussori. Infatti, come già osservato, il credito che è divenuto inesigibile per effetto dell'esdebitazione non è solo quello verso la società di cui egli rispondeva quale accomandatario, ma anche quello personale sorto dal rapporto fideiussorio. La norma in esame, al più, nella fattispecie serve ad escludere che possa ritenersi estinto anche il rapporto con , il quale appunto è un coobbligato del debitore fallito esdebitato. Parte_1
9) Per quanto riguarda la posizione di quest'ultimo, a ben vedere appare irrilevante ogni questione sulla nullità delle clausole conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia. Infatti, è noto che sul tema le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute con la sentenza n. 41994/2021, stabilendo il principio per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall' Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) e articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge succitata e dell'articolo 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La ricaduta operativa di questo, secondo la Corte, è che “l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673)”. Quindi, nella fattispecie, anche ipotizzando la nullità delle clausole conformi al modello ABI, e in particolare della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., il contratto resterebbe valido nelle restanti clausole, tra cui quella prevista all'art. 7 e che stabilisce l'obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta”, clausola la cui astratta liceità è stata espressamente dichiarata dallo stesso provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia. Risulta allora applicabile nel caso di specie il principio di diritto individuato dalla Cassazione nella sentenza n. 7345/1995 (e più volte confermato nella stessa giurisprudenza di legittimità), in forza del quale “la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore «a semplice richiesta» o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”. Nella fattispecie, dalla documentazione in atti emerge non solo che il 30.12.2008 la banca ha comunicato a debitore principale e garanti la revoca di tutti gli affidamenti e intimato il pagamento dei debiti maturati fino a quella data (cfr. docc. 8,9 e 10 convenuta), ma anche che il 12.6.2009, quindi nei 6 mesi dalla revoca, ha precisato il proprio credito nel concordato preventivo che era stato aperto nei confronti della società (cfr. doc. 16 convenuta). Quindi, da un lato la creditrice ha intimato il pagamento ai garanti, in forma scritta, contestualmente alla revoca dell'affidamento, e questo soddisfa l'obbligo di agire entro 6 mesi nei confronti del fideiussore, dall'altro ha agito entro 6 mesi dalla scadenza anche nei confronti del debitore principale, tenuto conto del fatto che l'apertura del concordato preventivo impedisce ogni azione individuale (art. pagina 6 di 8 168 l. fall.) e che, quindi, la precisazione del credito equivale all'azione a tutela dello stesso richiesta dall'art. 1957 c.c. per evitare la decadenza. Pertanto, anche ipotizzando la nullità delle clausole conformi allo schema ABI, la parte creditrice avrebbe comunque rispettato le prescrizioni dell'art. 1957 c.c. e non sarebbe incorsa in decadenza.
10) Infine, è infondata anche la tesi per cui la cancellazione della società, a seguito della chiusura del fallimento, avrebbe determinato di fatto l'estinzione del debito/del debitore principale, e quindi anche della fideiussione, “in applicazione del principio di accessorietà della garanzia rispetto al debito garantito”. In realtà, non è corretto affermare che la chiusura del fallimento e la cancellazione della società comportino l'estinzione del debito principale, perché la chiusura del fallimento semplicemente riespande il diritto dei creditori di agire individualmente, e la cancellazione della società trasmette i debiti ai soci, nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione. Quindi, nessuna delle due fattispecie produce di per sé un qualche effetto estintivo dei debiti. D'altra parte, a conferma di questo interviene anche la previsione del già citato istituto della esdebitazione, che costituisce proprio il quid pluris necessario ad assicurare la liberazione dai debiti non soddisfatti. Peraltro, come già ricordato, l'art. 142 l. fall. prevede espressamente che neppure la liberazione del fallito determina l'estinzione del debito dei fideiussori. Di conseguenza, è da escludere che la chiusura del fallimento abbia liberato dai suoi Parte_1 obblighi di garante.
11) In conclusione, per tutto quanto sin qui osservato, l'opposizione deve essere accolta per la posizione di e respinta per quella di . Parte_2 Parte_1
Per quest'ultimo, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
12) Le spese seguono le rispettive soccombenze, e sono liquidate in dispositivo in misura compresa tra i parametri minimi e quelli medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della quasi integrale sovrapposizione dei motivi di opposizione formulati dai due debitori e dell'assenza di attività istruttoria diversa da quella documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza od eccezione:
- in accoglimento dell'opposizione di , accerta che il credito di Parte_2 [...]
inesigibile nei suoi confronti in ragione dell'intervenuta Controparte_1 esdebitazione, e per l'effetto, limitatamente alla sua posizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5453/2023 emesso da questo Tribunale il 7 settembre 2023;
- respinge integralmente l'opposizione di , e per l'effetto, limitatamente alla sua Parte_1 posizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5453/2023 emesso da questo Tribunale il 7 settembre 2023;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 16.000, oltre Iva, cpa e rimborso Parte_2 forfettario;
pagina 7 di 8 - condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 16.000, oltre Iva, cpa e rimborso
[...] forfettario;
Torino, 23.12.2025
Il UD EF NT
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE UD dott. EF NT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa promossa da:
(C.F. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. , residente in [...], rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Gianluca Marzulli (C.F. ) e dall'avv. Matteo Portaluri (C.F. C.F._3
) del Foro di Torino C.F._4
ATTORI OPPONENTE Contro con sede legale in Napoli, via Santa Brigida Controparte_1
39 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Barla (C.F.: P.IVA_1 C.F._5
) del Foro di Torino
[...]
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: contenzioso bancario
CONCLUSIONI Parte attrice opponente:
“in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la non titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo alla
/o la carenza di legittimazione attiva della stessa Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023); in via principale:
- alla luce dell'esdebitazione intervenuta con decreto del Tribunale di Torino in data 5 marzo 2018 col quale sono stati dichiarati inesigibili nei confronti del sig. i debiti concorsuali del Parte_2
Fallimento della società non soddisfatti Parte_3 integralmente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. nei confronti della Parte_2
e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e CP_1 Controparte_1 comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023);
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti di fideiussione stipulati in data 22 febbraio 2007 tra i sig.ri e e la per Pt_1 Parte_2 Controparte_2 contrarietà a norme imperative e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023); in via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità parziale ex art. 1419, comma primo, c.c. dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in data 22 febbraio 2007 tra i sig.ri e e la Pt_1 Parte_2 Controparte_2 in riferimento agli artt. 2, 6, e 8, e accertare e dichiarare la riviviscenza del termine
[...] semestrale di cui all'art. 1957 c.c. nei suddetti contratti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza della dall'azione nei confronti dei Controparte_1 sig.ri e , revocando e comunque privando di ogni effetto giuridico il decreto Pt_1 Parte_2 ingiuntivo n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023);
- a seguito della chiusura del e Parte_4 dell'estinzione della Società, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. e dal Parte_1 sig. nei confronti della e, per Parte_2 Controparte_1
l'effetto, dichiarare nullo, revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023); in via istruttoria:
….. in ogni caso:
- dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5453 emesso dal Tribunale di Torino in data 7 settembre 2023 (R.G: n. 15321/2023), notificato al sig. in Parte_1 data 14 settembre 2023 e al sig. in data 22 settembre 2023, e, per l'effetto, accertare e Parte_1 dichiarare che il sig. e il sig. nulla devono alla Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
- con vittoria di onorari e spese di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali”.
Parte convenuta opposta:
“in via principale: respingersi l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5453/2023, r.g. n. 15321/2023, del 7 settembre 2023 del UD del Tribunale di Torino e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto opposto;
in via subordinata: dichiararsi comunque tenuti e condannarsi e a pagare a Parte_2 Parte_1 [...] in solido tra loro, la complessiva somma di euro Controparte_1
341.007,74, oltre spese e interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dalle singole scadenze al saldo e comunque entro i limiti di cui alla Legge 108/96, ovvero la diversa somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e iva come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 8 1) Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5453/2023, il Tribunale di Torino ha ingiunto a e , quali fideiussori di di Pt_2 Parte_1 Parte_3 pagare in solido la somma di euro 341.007,74, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo della complessiva esposizione debitoria della società. Nella rappresentazione della banca, il titolo del credito è costituito dalle fideiussioni “omnibus” prestate dai due attori il 22 febbraio 2007 a garanzia delle obbligazioni assunte da Parte_3 nei confronti della , fino alla concorrenza dell'importo di euro 550.000, ed CP_2 Controparte_2 inoltre nessuno dei due garanti sarebbe qualificabile come consumatore, perché era Parte_2 socio accomandatario e era socio accomandante della società. Parte_1
2) Gli attori propongono opposizione per i seguenti motivi:
- non ha fornito prova di essere titolare del credito, sia perché ha prodotto solo gli avvisi CP_1 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle cessioni, da Controparte_3
e e da questa a sé, ma non i relativi contratti, sia perché dalla
[...] Controparte_4 lettura dei soli avvisi di cessione pubblicati in G.U. non è possibile evincere che tra i crediti ceduti sia compreso anche quello azionato in sede monitoria;
- il Tribunale di Pinerolo, con sentenza del 19 giugno 2012, ha dichiarato il fallimento di nonché del socio illimitatamente Parte_3 responsabile , e quest'ultimo, dopo la chiusura del fallimento da parte del Parte_2
Tribunale di Torino con provvedimento in data 17 agosto 2016, ha ottenuto l'esdebitazione e quindi l'inesigibilità nei suoi confronti dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente;
- pertanto, il suo debito verso la banca è estinto;
- il contratto di fideiussione, anche se stipulato nel 2007, è stato redatto utilizzando il modello
“07/2002”, e quindi un modello che, essendo antecedente all'indagine condotta dalla Banca d'Italia nel settembre 2004, è colpito dalla nullità con cui la stessa autorità di vigilanza, con noto provvedimento 55/2014, ha sanzionato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, a norma degli artt. 2 e 14 della L. n. 287/1990, in quanto contrastante con la disciplina a tutela della libera concorrenza;
- nello specifico, il contratto tra le parti prevede tutte le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia e tra queste in particolare la deroga all'art. 1957 c.c.;
- nella fattispecie, e i suoi danti causa non hanno Controparte_1 agito nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., posto che la revoca degli affidamenti alla risale al 30 dicembre 2008, ma sino Parte_3 all'insinuazione al passivo della società da parte della Controparte_3 avvenuta nell'anno 2012, nessuna istanza è stata mossa né nei confronti della
[...] né nei confronti dei garanti;
Parte_3
- la cancellazione della società, a seguito della chiusura del fallimento, ha determinato di fatto l'estinzione del debito del debitore principale, e quindi anche della fideiussione, “in applicazione del principio di accessorietà della garanzia rispetto al debito garantito”, che
“comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta”. pagina 3 di 8 3) La convenuta contesta la domanda e deduce che:
- gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono sufficienti a dimostrare l'inclusione dei crediti in esame nel perimetro di quelli ceduti, e in ogni caso produce dichiarazione della cedente in ordine al fatto che i crediti azionati in via monitoria Controparte_2 rientrano tra quelli ceduti a;
CP_4
- l'esdebitazione di non avrebbe ad oggetto anche i suoi debiti personali, posto Parte_2 che, ai sensi dell'art. 142 co. 4 L.F., una volta disposta l'esdebitazione del fallito, “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso”;
- parte attrice non ha offerto le prove necessarie a dimostrare la nullità del contratto per conformità allo schema ABI;
- in ogni caso, il contratto all'art. 7 prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio […]”;
- questa clausola vale a qualificare l'impegno degli opponenti in termini di garanzia autonoma, o comunque, in ogni caso, essa consente di adempiere agli oneri previsti dall'art. 1957 c.c. anche con l'invio di semplice richiesta scritta;
- nella fattispecie, l'onere di attivarsi, quantomeno stragiudizialmente, entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale risulta soddisfatto, sia dalle raccomandate inviate da a , a e a , datate Controparte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_2
30 dicembre 2008 e ritirate rispettivamente il 5 gennaio 2009, 9 gennaio 2009 e 5 gennaio 2009, sia dalla precisazione del credito trasmessa il 12.6.2009 al commissario della procedura di concordato preventivo cui la società era stata ammessa con decreto 28/5/2009 del Tribunale di
Pinerolo.
4) All'esito della prima udienza di discussione, negata la provvisoria esecutività ed esperita senza successo la mediazione obbligatoria, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza cartolare del 1.12.2025 per il trattenimento in decisione.
5) In ordine alla titolarità del credito in capo ad è vero che l'onere della prova della cessione CP_1 ricade sul cessionario che azioni il credito, e che non basta ad assolverlo il mero adempimento formale della pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB. Questo perché la legge ricollega a tale formalità unicamente l'effetto di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non certo di esentarlo dal fornire la prova della titolarità del credito. Pertanto, di fronte ad operazioni di cessioni di credito in blocco, se il debitore contesta la legittimazione del cessionario questi deve fornire la prova di aver acquistato il credito (cfr. Cass. Sent. 4116/2016, Ord. 24798/2020). Tale prova può anche ricavarsi dall'avviso pubblicato in G.U., ma solo se lo stesso contiene tutti gli elementi necessari a dimostrare senza incertezza che il credito contestato è incluso tra quelli oggetto di cessione (cfr. Cass. Ord. 3405/2024, Ord. 21821/2023). In caso contrario, la prova dovrà essere fornita con altri strumenti.
pagina 4 di 8 Nella fattispecie, la convenuta ha prodotto anche dichiarazione di (doc. 16 Controparte_2 convenuta) che attesta esplicitamente che il credito in esame è stato ceduto ad con CP_4
l'operazione di cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 Gennaio 2017 n.
6. Questo atto, che costituisce prova atipica ammissibile e la cui valutazione è soggetta al libero apprezzamento del giudice (cfr. Cass. Sent. 17392/2015, Ord. 12179/2018, Ord. 9507/2023), appare sicuramente attendibile, non essendovi serie ragioni per dubitare della sua veridicità, posto che contiene riferimenti precisi e inequivocabili al credito in esame. In aggiunta, il suo valore indiziario trova conferma anche nel fatto oggettivo che la convenuta ha piena disponibilità di tutta la documentazione inerente al rapporto controverso. Una volta accertato il trasferimento da ad con la suddetta Controparte_2 CP_4 operazione, è indubbia anche la successiva cessione ad posto che l'avviso della seconda CP_1 cessione pubblicato in G.U. (doc. 13 convenuta) fa riferimento appunto a tutti i crediti ceduti da
[...]
con la cessione in blocco pubblicata in G.U. del 14 Gennaio 2017 n. 6, e quindi Controparte_2 include con certezza anche il rapporto oggetto del presente giudizio. Di conseguenza, la contestazione in esame è infondata.
6) Nel merito, ai fini della decisione, occorre distinguere le posizioni dei due opponenti.
7) Per quanto riguarda , egli è fallito personalmente in quanto socio illimitatamente Parte_2 responsabile di , a norma dell'art. 147 l. fall. Parte_3
Di conseguenza, il suo patrimonio personale è stato sottoposto a liquidazione non solo per la soddisfazione dei debiti della società di cui egli rispondeva personalmente, ma anche per quella dei suoi debiti personali, secondo le disposizioni dell'art. 148 l. fall. Successivamente, come già ricordato, egli ha ottenuto l'esdebitazione, cioè “il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti” (art. 142 l. fall.). Questo comporta l'inesigibilità di tutti i crediti che avrebbero dovuto essere insinuati nella massa passiva del socio, quindi sia dei debiti della società di cui egli rispondeva illimitatamente sia dei suoi debiti personali, con esclusione solo di quelli espressamente indicati nell'art. 142 co. 3 l. fall. (ipotesi che non riguardano la vicenda in esame). L'esdebitazione, infine, riguarda anche i crediti anteriori all'apertura della procedura concorsuale che non abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo, seppure con i limiti previsti dall'art. 144 l. fall., e quindi solo per la parte eccedente la percentuale con cui nel concorso sono stati soddisfatti i crediti di pari grado. Così inquadrata la questione, nella vicenda in esame, è indubbio che il credito azionato da nei CP_1 confronti di sia un suo credito personale, che trova titolo nel rapporto fideiussorio, e Parte_2 anteriore alla dichiarazione di fallimento. Esso quindi rientra nel perimetro di quelli coperti dal beneficio dell'esdebitazione. Non è noto se in concreto la banca lo abbia insinuato nella massa passiva del socio, ma questo al massimo produrrebbe gli effetti di cui al citato art. 144 l. fall., e comunque avrebbe dovuto essere allegato e provato dalla stessa creditrice. Di conseguenza, il credito in esame è ormai inesigibile nei confronti di . Parte_2
pagina 5 di 8 8) Contrariamente a quanto ritiene la convenuta, nei confronti dello stesso debitore non ha alcun rilievo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 142 l. fall., che fa salvi i diritti dei coobbligati e dei fideiussori. Infatti, come già osservato, il credito che è divenuto inesigibile per effetto dell'esdebitazione non è solo quello verso la società di cui egli rispondeva quale accomandatario, ma anche quello personale sorto dal rapporto fideiussorio. La norma in esame, al più, nella fattispecie serve ad escludere che possa ritenersi estinto anche il rapporto con , il quale appunto è un coobbligato del debitore fallito esdebitato. Parte_1
9) Per quanto riguarda la posizione di quest'ultimo, a ben vedere appare irrilevante ogni questione sulla nullità delle clausole conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia. Infatti, è noto che sul tema le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute con la sentenza n. 41994/2021, stabilendo il principio per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall' Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) e articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge succitata e dell'articolo 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La ricaduta operativa di questo, secondo la Corte, è che “l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673)”. Quindi, nella fattispecie, anche ipotizzando la nullità delle clausole conformi al modello ABI, e in particolare della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., il contratto resterebbe valido nelle restanti clausole, tra cui quella prevista all'art. 7 e che stabilisce l'obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta”, clausola la cui astratta liceità è stata espressamente dichiarata dallo stesso provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia. Risulta allora applicabile nel caso di specie il principio di diritto individuato dalla Cassazione nella sentenza n. 7345/1995 (e più volte confermato nella stessa giurisprudenza di legittimità), in forza del quale “la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore «a semplice richiesta» o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”. Nella fattispecie, dalla documentazione in atti emerge non solo che il 30.12.2008 la banca ha comunicato a debitore principale e garanti la revoca di tutti gli affidamenti e intimato il pagamento dei debiti maturati fino a quella data (cfr. docc. 8,9 e 10 convenuta), ma anche che il 12.6.2009, quindi nei 6 mesi dalla revoca, ha precisato il proprio credito nel concordato preventivo che era stato aperto nei confronti della società (cfr. doc. 16 convenuta). Quindi, da un lato la creditrice ha intimato il pagamento ai garanti, in forma scritta, contestualmente alla revoca dell'affidamento, e questo soddisfa l'obbligo di agire entro 6 mesi nei confronti del fideiussore, dall'altro ha agito entro 6 mesi dalla scadenza anche nei confronti del debitore principale, tenuto conto del fatto che l'apertura del concordato preventivo impedisce ogni azione individuale (art. pagina 6 di 8 168 l. fall.) e che, quindi, la precisazione del credito equivale all'azione a tutela dello stesso richiesta dall'art. 1957 c.c. per evitare la decadenza. Pertanto, anche ipotizzando la nullità delle clausole conformi allo schema ABI, la parte creditrice avrebbe comunque rispettato le prescrizioni dell'art. 1957 c.c. e non sarebbe incorsa in decadenza.
10) Infine, è infondata anche la tesi per cui la cancellazione della società, a seguito della chiusura del fallimento, avrebbe determinato di fatto l'estinzione del debito/del debitore principale, e quindi anche della fideiussione, “in applicazione del principio di accessorietà della garanzia rispetto al debito garantito”. In realtà, non è corretto affermare che la chiusura del fallimento e la cancellazione della società comportino l'estinzione del debito principale, perché la chiusura del fallimento semplicemente riespande il diritto dei creditori di agire individualmente, e la cancellazione della società trasmette i debiti ai soci, nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione. Quindi, nessuna delle due fattispecie produce di per sé un qualche effetto estintivo dei debiti. D'altra parte, a conferma di questo interviene anche la previsione del già citato istituto della esdebitazione, che costituisce proprio il quid pluris necessario ad assicurare la liberazione dai debiti non soddisfatti. Peraltro, come già ricordato, l'art. 142 l. fall. prevede espressamente che neppure la liberazione del fallito determina l'estinzione del debito dei fideiussori. Di conseguenza, è da escludere che la chiusura del fallimento abbia liberato dai suoi Parte_1 obblighi di garante.
11) In conclusione, per tutto quanto sin qui osservato, l'opposizione deve essere accolta per la posizione di e respinta per quella di . Parte_2 Parte_1
Per quest'ultimo, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
12) Le spese seguono le rispettive soccombenze, e sono liquidate in dispositivo in misura compresa tra i parametri minimi e quelli medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della quasi integrale sovrapposizione dei motivi di opposizione formulati dai due debitori e dell'assenza di attività istruttoria diversa da quella documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza od eccezione:
- in accoglimento dell'opposizione di , accerta che il credito di Parte_2 [...]
inesigibile nei suoi confronti in ragione dell'intervenuta Controparte_1 esdebitazione, e per l'effetto, limitatamente alla sua posizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5453/2023 emesso da questo Tribunale il 7 settembre 2023;
- respinge integralmente l'opposizione di , e per l'effetto, limitatamente alla sua Parte_1 posizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5453/2023 emesso da questo Tribunale il 7 settembre 2023;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 16.000, oltre Iva, cpa e rimborso Parte_2 forfettario;
pagina 7 di 8 - condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 16.000, oltre Iva, cpa e rimborso
[...] forfettario;
Torino, 23.12.2025
Il UD EF NT
pagina 8 di 8