Articolo 65 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 58Articolo 66
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18 dicembre 1942
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Versione
29 aprile 2003
Art. 65. (( 1. Gli articoli di attualita' di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non e' stata espressamente riservata, purche' si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualita' e' consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilita', la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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