Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 09/03/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
Paolo Novelli Presidente
SS SA IC
RZ de AL IC rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 74264 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:
AR NA, nata l’[...] a [...] e residente in [...], in via Perugia n. 19 (C.F. [...]), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Pasquale La Selva, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, alla via Manzoni n. 94 Uditi, nella pubblica udienza del giorno 3 febbraio 2026, il V.P.G. dott.ssa Licia Centro ed il difensore della convenuta, e con l'assistenza del segretario dott.ssa SS ES;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 15/10/2025, la Procura Regionale presso la Sezione Campania provvedeva a riassumere il giudizio nei riguardi di AR NA, onde sentirla condannare al pagamento, in favore dell’INPS, dell’importo di € 31.449,56, importo dalla stessa indebitamente percepito a titolo SENTENZA - 60/2026 di reddito di cittadinanza, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del doppio grado di giudizio.
Premetteva il Requirente che la II Sez. di Appello, con sentenza n. 210/2025, in accoglimento del gravame proposto da essa Procura contabile avverso la sentenza n.
421/2024 di questa Sezione, che aveva declinato la propria giurisdizione, aveva dichiarato invece sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nella materia dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza, rimettendo la causa innanzi al IC di prime cure per la decisione sul merito.
Il suindicato danno patrimoniale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte dell’odierna convenuta, conseguita alla presentazione di apposita domanda nelle date del 6/8/2019 e del 2/3/2021, in cui la richiedente aveva omesso di dichiarare che il proprio coniuge, AR AR, era detenuto in carcere dal 4/6/2013 al 3/2/2022, essendo stato condannato, con sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli e divenuta irrevocabile il 6/2/2018, per i reati di partecipazione ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in data non antecedente ai 10 anni rispetto alla presentazione della domanda.
Nel rappresentare all’INPS una situazione diversa da quella reale, evidenziava il Requirente, la AR aveva conseguito il beneficio in misura maggiore di quello che le sarebbe spettato, in ragione della diretta influenza di quanto rappresentato falsamente sul calcolo del quantum del contributo, in base alla scala di equivalenza prevista dall’art. 2, comma 4, del D.L. 4/2019, in applicazione dell’art. 3, comma 13, ai sensi del quale “nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo… il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all’art. 7, comma 3”.
La violazione di tale obbligo dichiarativo aveva determinato, ai sensi del successivo art. 7, comma 4, la nascita dell’obbligo di restituzione dell’intero importo indebitamente utilizzato, che esso Requirente aveva quantificato in euro 31.449,56, pari alle somme corrisposte dall’INPS dal settembre 2019 al settembre 2022.
Per tali fatti, la AR era stata indagata per il reato p. e p. dall’art. 640 bis c.p.
(truffa ai danni dello Stato), oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina in materia di reddito di cittadinanza, all’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019.
L’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo era stato dal P.R. declinato in termini di dolo, quale consapevole e volontaria inosservanza di obblighi conosciuti ed accettati dall’odierna convenuta, con la sottoscrizione dell’istanza.
Si costituiva la AR e deduceva che, con sentenza n. 75/2025 del Tribunale di Napoli-Nord, era stato dichiarato nei suoi riguardi il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato; rappresentava che la GdF, nella propria informativa, che aveva dato origine al procedimento penale nonché all’attuale giudizio, si era limitata a prendere atto della materiale assenza di dichiarazione in ordine allo stato detentivo del coniuge, senza specificare quale sarebbe stato il diverso importo che le sarebbe spettato in presenza di tale dichiarazione; evidenziava che anche la Procura contabile non aveva indicato il vantaggio in concreto ottenuto, omettendo di dimostrare la sussistenza di un danno erariale e di un nesso di causalità rispetto all’omessa dichiarazione; deduceva la non corrispondenza tra il concetto di indebito e quello di danno erariale; chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea per insussistenza dell’ipotizzata condotta dolosa e/o gravemente colposa e del nesso di causalità. In subordine chiedeva l’applicazione del potere riduttivo nella misura massima.
Nella pubblica udienza odierna, all’esito del dibattimento, il giudizio veniva riservato per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il thema decidendum è rappresentato dall’accertamento della responsabilità di AR NA per il danno erariale di € 31.449,56, pari a quanto dalla stessa indebitamente percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza, essendo avvenuta l’ammissione al beneficio in parola sulla base della dichiarazione, da parte della percettrice, di circostanze non rispondenti alla sua reale situazione familiare.
2. La domanda è fondata e va accolta.
2.1 Si evince dalla documentazione in atti l’avvenuta indebita percezione, da parte dell’odierna convenuta, del reddito di cittadinanza, in conseguenza della presentazione delle domande, nelle date del 6/8/2019 e del 2/3/2021.
Invero, in esse la richiedente aveva omesso di dichiarare che il proprio coniuge, AR AR, era detenuto in carcere dal 4/6/2013 al 3/2/2022, essendo stato condannato, con sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli e divenuta irrevocabile il 6/2/2018, per i reati di partecipazione ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in data non antecedente ai 10 anni rispetto alla presentazione della domanda.
3. In punto di diritto, l’art. 7, comma 1, prevede la decadenza immediata dal beneficio de quo, e pertanto la revoca del beneficio concesso, in caso di inottemperanza dell’obbligo di comunicazione di qualsiasi fattore che alteri i requisiti economici contemplati dall’art. 2, e la nascita dell’obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Dispone inoltre al riguardo l’art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/2019, che “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
4. Per tali fatti, la AR è stata indagata per il reato p. e p. dall’art. 640 bis c.p.
(truffa ai danni dello Stato), oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina su reddito di cittadinanza, all’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019, sebbene sia stata successivamente prosciolta, con sentenza n. 75/2025 del Tribunale di Napoli-Nord “perché il fatto non costituisce reato”.
Osserva il Collegio che l’illecito amministrativo-contabile, per il quale attualmente si procede, rappresenta una ipotesi di responsabilità dotata di caratteri autonomi rispetto alla fattispecie di reato, per il quale si è proceduto in sede penale, pur avendo con esso in comune gli elementi fattuali.
Ne consegue che il fatto oggetto del presente giudizio ben può essere ritenuto generatore di una responsabilità per danno erariale, sebbene il giudice penale abbia ritenuto che lo stesso non costituisca reato.
Né tantomeno rileva, ai fini dell’accertamento del pregiudizio erariale per indebita percezione del reddito di cittadinanza, la circostanza che non sia stata quantificata la differenza tra il percetto ed il percipiendo, atteso che l’omessa dichiarazione di fatti e circostanze incidenti sulla determinazione del beneficio ne comporta la decadenza e l’obbligo di integrale restituzione.
Nel caso di specie, la convenuta, avendo omesso dii dichiarare lo stato di detenzione del coniuge, risulta aver percepito una somma maggiore di quella ad essa spettante, in ragione della diretta influenza di quanto rappresentato falsamente sul calcolo del quantum del contributo; ciò, in base alla scala di equivalenza prevista dall’art. 2, comma 4, del D.L. 4/2019, in applicazione dell’art. 3, comma 13, ai sensi del quale “nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo… il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all’art. 7, comma 3”.
La violazione di tale obbligo dichiarativo ha quindi determinato, ai sensi del successivo art. 7, comma 4, la nascita dell’obbligo di restituzione dell’intero importo indebitamente utilizzato, che esso Requirente ha correttamente quantificato in euro 31.449,56, pari alle somme corrisposte dall’INPS dal settembre 2019 al settembre 2022.
5. Tale importo costituisce danno erariale, in quanto integrante una pubblica provvidenza indebitamente erogata dallo Stato.
6. Sussiste il nesso di causalità tra la condotta, da qualificarsi come illecita, poiché posta in essere in violazione delle richiamate disposizioni normative, ed il danno erariale, rappresentato dal contributo indebitamente percetto e non restituito.
Ciò, in quanto la AR è erroneamente risultata essere in possesso dei requisiti, onde accedere al beneficio in oggetto, nella misura determinata dall’INPS, proprio in conseguenza e sulla base delle false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione, sicché, ove la stessa avesse dichiarato, come suo obbligo, lo stato di detenzione del coniuge, il reddito di cittadinanza sarebbe stato determinato in [...] misura.
7. Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo-contabile accertato, lo stesso va imputato alla convenuta a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione di chiari obblighi, assunti pattiziamente con l’Amministrazione erogatrice della provvidenza.
Nel caso in esame, la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso è specificamente comprovata dalla volontaria assunzione di responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, sulla base di modelli compilati e sottoscritti personalmente dalla convenuta.
8. In definitiva, la stessa va condannata al risarcimento del danno erariale cagionato all’INPS e quantificato nell’ammontare del contributo indebitamente percetto
(euro 31.449,56).
Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria dal 30 settembre 2022 all’attualità, nonché gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
7. Le spese del giudizio di appello vanno compensate integralmente tra le parti, per essere stata adottata una pronunzia in rito, mentre le spese dell’attuale grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo.
PQM
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:
-condanna la convenuta al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di euro 31.449,56, oltre rivalutazione monetaria dal 30 settembre 2022 all’attualità e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello;
-condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
Il IC estensore
(RZ de AL) Il Presidente
(Paolo Novelli)
Depositata in Segreteria il giorno IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)
(Firma digitale)
09/03/2026
(firma digitale)
(firma digitale)
PER
Il Funzionario dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)