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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 3835/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in persona del Giudice unico, dott. Roberto Ricciardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3835 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MONTERA LUDOVICO;
- attore -
E
(C.F. ), in persona del commissario CP_1 P.IVA_1
straordinario p.t., rappresentata e difesa dall'avv. BOCCHINI ROBERTO;
- convenuta -
Nonché
1 (C.F. ), in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. COLARIETI MARINA;
- convenuta -
RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione ad essi allegata;
premesso che con atto di citazione, depositato in data 14 aprile 2016,
ha convenuto in giudizio l Parte_2 CP_1
e la , in proprio e nella qualità di detentore della Controparte_2
azienda agricola “De OS Francesca”, ai fini dell'accertamento del diritto di ottenere le maggiorazioni di cui agli artt. 2 l. 615/1964 e 5 l. 218/1988 e, per l'effetto, della condanna al pagamento delle medesime, oltre al risarcimento del danno per essere stato costretto ad abbattere capi sani ed a procedere al risanamento delle stalle, a seguito degli ordini di abbattimento ricevuti da parte dell;
CP_1
preso atto che l e la si sono CP_1 Controparte_2
regolarmente costituite in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea e, comunque, la sua infondatezza;
osservato che, in istruttoria, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. con ordinanza del 24 Persona_1
novembre 2022;
considerato che la relazione depositata appare immune da vizi logico- giuridici ed è pienamente utilizzabile, quindi, ai fini della decisione;
2 rilevato che il consulente ha preliminarmente ricostruito i fatti di causa, dando atto del corretto espletamento delle attività svolte in azienda – dall'apertura del focolaio fino alla sua chiusura – , nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di profilassi e risanamento dell'allevamento bufalino in corso di focolaio di tubercolosi, compreso il necessario quanto obbligatorio abbattimento dei capi risultati infetti;
che, altresì, ha evidenziato la correttezza dell'operato da parte del servizio veterinario e degli ispettori;
rilevato, ancora, che il consulente ha analizzato le modalità di erogazione del contributo ai fini dell'ottenimento dell'indennità di abbattimento prevista in favore dei proprietari di capi bufalini infetti ed abbattuti in corso di focolaio di tubercolosi, data dalla sommatoria della quota di indennizzo statale e della quota del contributo integrativo regionale;
osservato che, tale liquidazione, è determinata per un importo da aggiungere a quello dell'indennizzo statale, fino al raggiungimento della somma corrispondente all'effettivo valore di mercato per ciascun animale abbattuto e sostituito con altro sano;
che, ad ogni modo, la somma tra ricavi e contribuzioni statali e regionali non può comunque superare il valore di mercato, rilevato dal bollettino
ISMEA;
precisato che ha dato regolarmente Parte_1
esecuzione all'abbattimento dei capi bufalini infetti e ha provveduto alla immediata e completa costituzione con capi sani, avendo per l'effetto diritto, in astratto, alla maggiorazione nella misura del 40% della quota di indennizzo statale;
3 ritenuto, tuttavia, che tale diritto non può essere soddisfatto in concreto, in ragione della non applicabilità di un ulteriore rimborso economico, avendo già percepito l'attore un rimborso pari al valore massimo ammissibile, ossia al valore di mercato dei capi abbattuti;
che, alla luce di tale liquidazione, l'assegnazione dell'ulteriore quota di maggiorazione, in astratto spettante a , Parte_1
risulterebbe superiore al valore effettivo massimo di mercato indicato da
ISMEA;
che, inoltre, tali considerazioni non sono da estendere ai capi infetti della azienda di proprietà di De OS Francesca, non essendo l'attore proprietario della azienda, ossia il soggetto legittimato ex lege a chiedere il rimborso;
ritenuto, pertanto, che ha di fatto Parte_1
percepito l'esatto valore delle maggiorazioni statali spettanti mediante l'erogazione dell'importo totale del contributo integrativo regionale effettuato in suo favore dalla;
CP_1
che nessun danno lamentato è stato patito da parte dell'attore;
che la domanda promossa è integralmente da rigettare;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, come da liquidazione di cui al dispositivo, secondo i parametri medi stabiliti dal
D.M. 55/2014 e ss. mod. per le cause di valore indeterminato – complessità bassa;
P.Q.M.
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della , che liquida in complessivi euro 7.616,00 per CP_1
4 onorari di difesa (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
1.806,00 per la fase istruttoria;
euro 2.905,00 per la fase decisionale;
), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, IVA,
CAP;
CONDANNA altresì parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della , che liquida in complessivi euro Controparte_2
7.616,00 per onorari di difesa (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
1.806,00 per la fase istruttoria;
euro 2.905,00 per la fase decisionale;
), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, IVA,
CAP;
PONE l'integrale pagamento delle spese di consulenza tecnica definitivamente in capo a;
Parte_1
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Salerno, lì 11 febbraio 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
dott. Roberto Ricciardi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in persona del Giudice unico, dott. Roberto Ricciardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3835 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MONTERA LUDOVICO;
- attore -
E
(C.F. ), in persona del commissario CP_1 P.IVA_1
straordinario p.t., rappresentata e difesa dall'avv. BOCCHINI ROBERTO;
- convenuta -
Nonché
1 (C.F. ), in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. COLARIETI MARINA;
- convenuta -
RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione ad essi allegata;
premesso che con atto di citazione, depositato in data 14 aprile 2016,
ha convenuto in giudizio l Parte_2 CP_1
e la , in proprio e nella qualità di detentore della Controparte_2
azienda agricola “De OS Francesca”, ai fini dell'accertamento del diritto di ottenere le maggiorazioni di cui agli artt. 2 l. 615/1964 e 5 l. 218/1988 e, per l'effetto, della condanna al pagamento delle medesime, oltre al risarcimento del danno per essere stato costretto ad abbattere capi sani ed a procedere al risanamento delle stalle, a seguito degli ordini di abbattimento ricevuti da parte dell;
CP_1
preso atto che l e la si sono CP_1 Controparte_2
regolarmente costituite in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea e, comunque, la sua infondatezza;
osservato che, in istruttoria, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. con ordinanza del 24 Persona_1
novembre 2022;
considerato che la relazione depositata appare immune da vizi logico- giuridici ed è pienamente utilizzabile, quindi, ai fini della decisione;
2 rilevato che il consulente ha preliminarmente ricostruito i fatti di causa, dando atto del corretto espletamento delle attività svolte in azienda – dall'apertura del focolaio fino alla sua chiusura – , nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di profilassi e risanamento dell'allevamento bufalino in corso di focolaio di tubercolosi, compreso il necessario quanto obbligatorio abbattimento dei capi risultati infetti;
che, altresì, ha evidenziato la correttezza dell'operato da parte del servizio veterinario e degli ispettori;
rilevato, ancora, che il consulente ha analizzato le modalità di erogazione del contributo ai fini dell'ottenimento dell'indennità di abbattimento prevista in favore dei proprietari di capi bufalini infetti ed abbattuti in corso di focolaio di tubercolosi, data dalla sommatoria della quota di indennizzo statale e della quota del contributo integrativo regionale;
osservato che, tale liquidazione, è determinata per un importo da aggiungere a quello dell'indennizzo statale, fino al raggiungimento della somma corrispondente all'effettivo valore di mercato per ciascun animale abbattuto e sostituito con altro sano;
che, ad ogni modo, la somma tra ricavi e contribuzioni statali e regionali non può comunque superare il valore di mercato, rilevato dal bollettino
ISMEA;
precisato che ha dato regolarmente Parte_1
esecuzione all'abbattimento dei capi bufalini infetti e ha provveduto alla immediata e completa costituzione con capi sani, avendo per l'effetto diritto, in astratto, alla maggiorazione nella misura del 40% della quota di indennizzo statale;
3 ritenuto, tuttavia, che tale diritto non può essere soddisfatto in concreto, in ragione della non applicabilità di un ulteriore rimborso economico, avendo già percepito l'attore un rimborso pari al valore massimo ammissibile, ossia al valore di mercato dei capi abbattuti;
che, alla luce di tale liquidazione, l'assegnazione dell'ulteriore quota di maggiorazione, in astratto spettante a , Parte_1
risulterebbe superiore al valore effettivo massimo di mercato indicato da
ISMEA;
che, inoltre, tali considerazioni non sono da estendere ai capi infetti della azienda di proprietà di De OS Francesca, non essendo l'attore proprietario della azienda, ossia il soggetto legittimato ex lege a chiedere il rimborso;
ritenuto, pertanto, che ha di fatto Parte_1
percepito l'esatto valore delle maggiorazioni statali spettanti mediante l'erogazione dell'importo totale del contributo integrativo regionale effettuato in suo favore dalla;
CP_1
che nessun danno lamentato è stato patito da parte dell'attore;
che la domanda promossa è integralmente da rigettare;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, come da liquidazione di cui al dispositivo, secondo i parametri medi stabiliti dal
D.M. 55/2014 e ss. mod. per le cause di valore indeterminato – complessità bassa;
P.Q.M.
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della , che liquida in complessivi euro 7.616,00 per CP_1
4 onorari di difesa (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
1.806,00 per la fase istruttoria;
euro 2.905,00 per la fase decisionale;
), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, IVA,
CAP;
CONDANNA altresì parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della , che liquida in complessivi euro Controparte_2
7.616,00 per onorari di difesa (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
1.806,00 per la fase istruttoria;
euro 2.905,00 per la fase decisionale;
), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, IVA,
CAP;
PONE l'integrale pagamento delle spese di consulenza tecnica definitivamente in capo a;
Parte_1
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Salerno, lì 11 febbraio 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
dott. Roberto Ricciardi
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