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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3980 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv.Angelo Francesco Callea (C.F. C.F._1 C.F._2
) in forza di procura in calce al presente atto e domiciliato presso il suo studio in Cosenza alla
[...]
Via De Franco (Pal. SLP)
Ricorrente
Nei confronti
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Ciro il P.IVA_2
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F.
E
FAX 0984/489329 - PEC: ove si C.F._3 Email_1
dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e (C.F. - FAX Testimone_1 C.F._4
0984/489331 - PEC t) giusta procura generale alle liti per Email_3
notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente Persona_1 domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis c. 6 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento e l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 della legge n.
104/92 e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della predetta prestazione e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico – legale utile per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento del requisito sanitario fondante il diritto alla prestazione richiesta (Indennità di accompagnamento) e il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione nonchè ai benefici ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta come da dispositivo in calce unitamente alla contestuale presente motivazione.
***
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
4.10.2024, data deposito atto di dissenso 18.9.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 17.10.2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché la declaratoria dello status ex art. 3 comma 3 legge n. 104/92.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione – indennità di accompagnamento- alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis,
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Ulteriormente, per quanto concerne il capo di domanda relativo all'accertamento del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 se ne rileva l'inammissibilità siccome non oggetto di istanza per ATPO avendo, invero, il ricorrente richiesto soltanto l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento – allegando i relativi presupposti e rassegnando le conclusioni che si trascrivono: 1)- dichiarare che, a causa delle predette patologie invalidanti, l'istante ha diritto ad ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100%, nonché l'indennità di accompagnamento ai sensi della L 18/80 e succ. mod. ed int. non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, avendo necessità continua di assistenza;
2)- dichiarare il diritto dell'istante a percepire i benefici di cui sopra, con decorrenza dal 30.06.2023, data di presentazione della domanda, ovvero dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima;
3)- condannare l' in p.l.r.p.t. al pagamento dei ratei maturati e maturandi non riscossi oltre CP_1
rivalutazione monetaria ed interessi dal 121 giorno al soddisfo.
Pertanto, posto che il procedimento ex art. 445-bis cod.proc.civ. si configura, dunque, come procedimento di natura contenziosa bifasico, in cui l'oggetto del giudizio resta identico nelle due fasi, nel caso di specie avendo parte ricorrente limitato l'istanza all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della fruizione dell'indennità di accompagnamento, non appare ammissibile in questa sede la domanda relativa alla declaratoria della sussistenza del requisito ex art. 3 comma 3 della legge n.
104/92 non proposta nell'istanza per ATPO.
Nel resto, il ricorso si rivela fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Valga rilevare che il ctu nominato nel procedimento per ATPO ha ritenuto insussistente il requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento ritenendo che il ricorrente a seguito delle proprie condizioni cliniche è “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – grave 100%, senza necessità di APC, a far data dal 27.05.2022”.
Orbene, ritiene il giudice che alla luce delle valutazioni medico legali del CTU sussistano i requisiti sanitari atti a fondare il diritto all'indennità di accompagnamento per le seguenti ragioni di natura eminentemente giuridica.
Valga anzitutto osservare che Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30733 del 21/12/2017).
Nel caso di specie, ritiene il giudice di disattendere le conclusioni del CTU (che ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento) alla luce dell'insegnamento consolidato della SC che qui di seguito si riporta sinteticamente (da ultimo, Cass. n.
7032/2023). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 19 settembre 1991, n. 9785),
l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 28 luglio 2015, n. 15882,
28 maggio 2009, n. 12521, e 27 giugno 2003, n. 10281; Cass., sez. VI-L, 23 dicembre 2010, n. 26092).
L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana. In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano «il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma,
Cost.), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980). Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n.
25255). Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto. Dev'essere confermato anche l'indirizzo che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001, n. 15303). Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n.
13362). In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio 2017, n. 2600). Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, il ctu, nella breve relazione ex art. 195 c.p.c. sulle osservazioni critiche di parte attrice, ha affermato che Le osservazioni sopra riportate fanno riferimento, dal punto di vista medico-legale, alla necessità quotidiana o pluriquotidiana di svuotare la sacca di stomia e riposizionarne una pulita. Tale procedura viene solitamente appresa in sede ospedaliera o clinica e, abitualmente, può essere svolta autonomamente dal paziente. E' certamente possibile che nel caso in esame, così come in altri casi, il paziente non riesca a compiere tale operazione in maniera autonoma ed abbia al riguardo bisogno di aiuto. Tale aiuto, necessario anche più volte durante la giornata in relazione alle condizioni dell'alvo ( ad esempio in caso di diarrea andrà compiuto più volte al giorno ), si risolve nell'ambito di pochi minuti, ma è tipicamente una prestazione infermieristica. L'Avvocato di parte ricorrente specifica una condizione giuridica che il sottoscritto non è in grado di valutare. Tale competenza è certamente del Giudice al quale il sottoscritto può soltanto suggerire le proprie considerazioni al riguardo, sopra espresse.
Sulla base di tali accertamenti peritali, ritiene il giudice integrato il requisito della mancanza di autosufficienza siccome la procedura di svuotamento della sacca di stomia e di riposizionamento di sacca pulita è certamente atto necessario e fondamentale contraddistinto da cadenza quotidiana che lo stesso ctu rappresenta come atto per il compimento del quale il ricorrente necessita dell'aiuto di un terzo, considerando peraltro l'età avanzata del ricorrente (nato nel 1941) e le precarie condizioni generali psicofisiche per come accertate dallo stesso consulente.
Pur trattandosi di un solo atto, deve affermarsi che si tratta di atto quotidiano e fondamentale, stante la sua necessarietà e la sua cadenza quotidiana nonchè la sua inerenza costante al ricorrente e deve ritenersi che per l'età del ricorrente nonché per le sue precarie condizioni di salute, il compimento di tale atto implica la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera da parte di un terzo per l'impossibilità di compimento autonomo da parte del ricorrente di attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto.
Pertanto, ne risulta integrato il requisito sanitario fondante il diritto all'indennità di accompagnamento con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.5.2023) avendo il ctu rilevato il confezionamento di stomia nell'aprile del 2023.
Nel resto, per come sopra rilevato, è inammissibile la domanda di accertamento del diritto alla prestazione nonché quella relativa al requisito ex art. 3 comma 3 legge n. 104/92. Le spese di lite, considerata la peculiarità della controversia e la declaratoria di inammissibilità di cui sopra, sono integralmente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - dichiara che parte ricorrente si trova sin dalla data della domanda amministrativa
(30/05/2023) nelle condizioni sanitarie previste per conseguire l'indennità di accompagnamento ex art. 1, Legge n. 18/80;
2. - dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e di condanna al pagamento;
3. - dichiara inammissibile il capo di domanda relativo all'accertamento del requisito ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92;
4. - compensa le spese di lite.
Cosenza,10.04.2025 Il Giudice
dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3980 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv.Angelo Francesco Callea (C.F. C.F._1 C.F._2
) in forza di procura in calce al presente atto e domiciliato presso il suo studio in Cosenza alla
[...]
Via De Franco (Pal. SLP)
Ricorrente
Nei confronti
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Ciro il P.IVA_2
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F.
E
FAX 0984/489329 - PEC: ove si C.F._3 Email_1
dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e (C.F. - FAX Testimone_1 C.F._4
0984/489331 - PEC t) giusta procura generale alle liti per Email_3
notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente Persona_1 domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis c. 6 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento e l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 della legge n.
104/92 e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della predetta prestazione e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico – legale utile per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento del requisito sanitario fondante il diritto alla prestazione richiesta (Indennità di accompagnamento) e il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione nonchè ai benefici ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta come da dispositivo in calce unitamente alla contestuale presente motivazione.
***
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
4.10.2024, data deposito atto di dissenso 18.9.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 17.10.2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché la declaratoria dello status ex art. 3 comma 3 legge n. 104/92.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione – indennità di accompagnamento- alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis,
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Ulteriormente, per quanto concerne il capo di domanda relativo all'accertamento del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 se ne rileva l'inammissibilità siccome non oggetto di istanza per ATPO avendo, invero, il ricorrente richiesto soltanto l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento – allegando i relativi presupposti e rassegnando le conclusioni che si trascrivono: 1)- dichiarare che, a causa delle predette patologie invalidanti, l'istante ha diritto ad ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100%, nonché l'indennità di accompagnamento ai sensi della L 18/80 e succ. mod. ed int. non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, avendo necessità continua di assistenza;
2)- dichiarare il diritto dell'istante a percepire i benefici di cui sopra, con decorrenza dal 30.06.2023, data di presentazione della domanda, ovvero dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima;
3)- condannare l' in p.l.r.p.t. al pagamento dei ratei maturati e maturandi non riscossi oltre CP_1
rivalutazione monetaria ed interessi dal 121 giorno al soddisfo.
Pertanto, posto che il procedimento ex art. 445-bis cod.proc.civ. si configura, dunque, come procedimento di natura contenziosa bifasico, in cui l'oggetto del giudizio resta identico nelle due fasi, nel caso di specie avendo parte ricorrente limitato l'istanza all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della fruizione dell'indennità di accompagnamento, non appare ammissibile in questa sede la domanda relativa alla declaratoria della sussistenza del requisito ex art. 3 comma 3 della legge n.
104/92 non proposta nell'istanza per ATPO.
Nel resto, il ricorso si rivela fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Valga rilevare che il ctu nominato nel procedimento per ATPO ha ritenuto insussistente il requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento ritenendo che il ricorrente a seguito delle proprie condizioni cliniche è “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – grave 100%, senza necessità di APC, a far data dal 27.05.2022”.
Orbene, ritiene il giudice che alla luce delle valutazioni medico legali del CTU sussistano i requisiti sanitari atti a fondare il diritto all'indennità di accompagnamento per le seguenti ragioni di natura eminentemente giuridica.
Valga anzitutto osservare che Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30733 del 21/12/2017).
Nel caso di specie, ritiene il giudice di disattendere le conclusioni del CTU (che ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento) alla luce dell'insegnamento consolidato della SC che qui di seguito si riporta sinteticamente (da ultimo, Cass. n.
7032/2023). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 19 settembre 1991, n. 9785),
l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 28 luglio 2015, n. 15882,
28 maggio 2009, n. 12521, e 27 giugno 2003, n. 10281; Cass., sez. VI-L, 23 dicembre 2010, n. 26092).
L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana. In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano «il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma,
Cost.), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980). Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n.
25255). Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto. Dev'essere confermato anche l'indirizzo che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001, n. 15303). Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n.
13362). In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio 2017, n. 2600). Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, il ctu, nella breve relazione ex art. 195 c.p.c. sulle osservazioni critiche di parte attrice, ha affermato che Le osservazioni sopra riportate fanno riferimento, dal punto di vista medico-legale, alla necessità quotidiana o pluriquotidiana di svuotare la sacca di stomia e riposizionarne una pulita. Tale procedura viene solitamente appresa in sede ospedaliera o clinica e, abitualmente, può essere svolta autonomamente dal paziente. E' certamente possibile che nel caso in esame, così come in altri casi, il paziente non riesca a compiere tale operazione in maniera autonoma ed abbia al riguardo bisogno di aiuto. Tale aiuto, necessario anche più volte durante la giornata in relazione alle condizioni dell'alvo ( ad esempio in caso di diarrea andrà compiuto più volte al giorno ), si risolve nell'ambito di pochi minuti, ma è tipicamente una prestazione infermieristica. L'Avvocato di parte ricorrente specifica una condizione giuridica che il sottoscritto non è in grado di valutare. Tale competenza è certamente del Giudice al quale il sottoscritto può soltanto suggerire le proprie considerazioni al riguardo, sopra espresse.
Sulla base di tali accertamenti peritali, ritiene il giudice integrato il requisito della mancanza di autosufficienza siccome la procedura di svuotamento della sacca di stomia e di riposizionamento di sacca pulita è certamente atto necessario e fondamentale contraddistinto da cadenza quotidiana che lo stesso ctu rappresenta come atto per il compimento del quale il ricorrente necessita dell'aiuto di un terzo, considerando peraltro l'età avanzata del ricorrente (nato nel 1941) e le precarie condizioni generali psicofisiche per come accertate dallo stesso consulente.
Pur trattandosi di un solo atto, deve affermarsi che si tratta di atto quotidiano e fondamentale, stante la sua necessarietà e la sua cadenza quotidiana nonchè la sua inerenza costante al ricorrente e deve ritenersi che per l'età del ricorrente nonché per le sue precarie condizioni di salute, il compimento di tale atto implica la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera da parte di un terzo per l'impossibilità di compimento autonomo da parte del ricorrente di attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto.
Pertanto, ne risulta integrato il requisito sanitario fondante il diritto all'indennità di accompagnamento con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.5.2023) avendo il ctu rilevato il confezionamento di stomia nell'aprile del 2023.
Nel resto, per come sopra rilevato, è inammissibile la domanda di accertamento del diritto alla prestazione nonché quella relativa al requisito ex art. 3 comma 3 legge n. 104/92. Le spese di lite, considerata la peculiarità della controversia e la declaratoria di inammissibilità di cui sopra, sono integralmente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - dichiara che parte ricorrente si trova sin dalla data della domanda amministrativa
(30/05/2023) nelle condizioni sanitarie previste per conseguire l'indennità di accompagnamento ex art. 1, Legge n. 18/80;
2. - dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e di condanna al pagamento;
3. - dichiara inammissibile il capo di domanda relativo all'accertamento del requisito ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92;
4. - compensa le spese di lite.
Cosenza,10.04.2025 Il Giudice
dott. ssa Fedora Cavalcanti