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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13287/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 13287/2024, promossa da:
Parte_1
PARTE ATTRICE contro
[...]
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Il Giudice dott.ssa Claudia Turco, vista l'ordinanza resa all'udienza del 11.3.2025 con cui si è disposta la trattazione scritta per l'udienza del 10.6.2025; viste le note conclusive e le richieste per l'udienza depositate delle parti;
ha pronunziato la seguente sentenza.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13287/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Brambille
Parte Attrice – opposta
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Billitteri Controparte_1
Parte convenuta – opponente e nei confronti di
Controparte_1
Convenuto – contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/73, notificato in data 23.4.2024,
l' procedeva all'esecuzione forzata di un credito Parte_1
complessivo di euro 7.696,31 (relativo alle cartelle di pagamento nn. 29620120006176609000,
29620120006576004001, 29620130057311224000, 29620150010152405000,
29620170011622975000, 29620230055947271000, agli avvisi di addebito nn.
59620220003110040000, 59620230003213838000, 59620230004550311000, all'avviso di intimazione n. 29620239012725923000, oltre interessi, sanzioni e spese) nei confronti di
(debitore esecutato) e di (terzo pignorato). Controparte_1 Controparte_1
pagina 2 di 8 Con ricorso ex artt. 615 c. 2 e 617 cpc, presentava opposizione all'esecuzione Controparte_1
ed ai relativi atti, deducendo: a) la nullità del pignoramento per la mancata indicazione del dettaglio del debito asseritamente dovuto nonché dei contenuti e degli avvisi previsti ai sensi dell'art. 543 cpc;
b) l'inesistenza della pretesa creditizia per mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento (cartelle di pagamento, avvisi di addebito); c) la prescrizione del credito relativo alle cartelle notificate negli anni 2012, 2013 e 2015 (nn. 29620120006176609000,
29620120006576004001, 29620130057311224000, 29620150010152405000); d) la mancanza degli elementi essenziali del pignoramento presso terzi, previsti ex art. 543 cpc, e) il superamento del limite di impignorabilità ex art. 545 cpc.
Con decreto del 7.5.2024, il Giudice dell'esecuzione sospendeva il pignoramento inaudita altera parte.
Con ordinanza del 31.7.2024, il GE, ritenuta la parziale fondatezza dell'opposizione, limitatamente ai motivi sub b, c, ed e, dichiarava l'inefficacia del pignoramento per la parte eccedente i limiti mensili indicati all'art. 72-ter DPR 602/1973 e sospendeva per la restante parte la procedura esecutiva.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 22.10.2024 l' introduceva la fase di CP_2 merito del presente giudizio di opposizione.
In particolare, parte attrice eccepiva
- il difetto di giurisdizione del GO (“quanto meno per il Bollo auto 2008 e la Tari relativa all'anno 2018”), in quanto la domanda volta ad accertare la legittimità dell'atto di pignoramento in caso di omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento, intimazioni, avvisi di addebito) rientra nella giurisdizione del Giudice tributario;
.
- l'inammissibilità dell'opposizione per la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, correttamente notificata, deducendo in ogni caso l'avvenuta notifica degli atti presupposti al pignoramento (cartelle, intimazioni di pagamento).
Quanto alla violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72-ter DPR 602/1973, l' CP_2
deduceva la pignorabilità per intero dei crediti del debitore verso il terzo pignorato, stante la natura prevalentemente imprenditoriale e organizzativa della prestazione di agente svolta dal in favore della “ . CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 8 Contestava, poi, l'eccezione di prescrizione del credito, decorrendo ex novo il termine di prescrizione dalla notifica degli atti interruttivi della eccepita prescrizione (cartella n.
29620230055947271000, relativa alla TARI 2018, e intimazione di pagamento n.
29620239012725923000, relativa alle cartelle notificate negli anni 2012, 2013, 2015), non potendo più eccepirsi l'eventuale prescrizione maturata in precedenza.
Ad ogni modo, parte attrice osservava che i termini di prescrizione erano rimasti sospesi tra l'8.03.2020 ed il 31.8.2021, in virtù della sospensione dell'attività di riscossione prevista dal legislatore secondo il combinato disposto dell'art. 12 d. lgs. 159/2015 e dell'art. 68 d.l.
18/2020.
Infine, quanto all'asserito difetto di specificità del credito, parte attrice osservava che “come correttamente ritenuto dal decidente nella fase cautelare, l'atto di pignoramento contiene tutti gli elementi per far comprendere la pretesa impositiva”.
Conclusivamente l' chiedeva il rigetto dell'opposizione con la declaratoria di legittimità CP_2 del pignoramento n. 29684202400001841/001 notificato a . Controparte_1
L'opponente si costituiva in giudizio, deducendo: a) la sussistenza della giurisdizione del GE sulla cognizione degli atti esecutivi successivi alla cartella di pagamento;
b) l'impignorabilità delle somme dovutegli dal terzo pignorato per le quote mensili eccedenti i limiti ex art. 72-ter
DPR 602/73, alla luce della prevalenza (nel rapporto di agenzia in esame) dell'elemento collaborativo su quello imprenditoriale-organizzativo.
Con successive note, le parti reiteravano le proprie domande ed eccezioni e l'opponente osservava la mancata produzione nel presente giudizio dell'atto di pignoramento, con preclusione di qualsiasi accertamento nel merito.
Frattanto, il terzo pignorato non si costituiva e deve essere dichiarato Controparte_1
contumace.
La causa veniva poi rinviata per la decisione all'udienza del 10.6.2025, disposta nelle forme della trattazione scritta, e decisa nel termine di cui al comma 3 dell'art. 281 sexies cpc.
Così riassunti i temi della decisione, occorre preliminarmente rilevare che dalla mancata produzione in giudizio dell'atto di pignoramento da parte dell' non possono CP_2
discendere effetti preclusivi per le statuizioni da adottare. Tra i poteri istruttori del Giudice di merito del giudizio di opposizione, infatti, rientra anche l'accesso al fascicolo telematico della fase sommaria-cautelare. pagina 4 di 8 Tanto premesso, il rilievo sul difetto di giurisdizione è fondato, limitatamente ai crediti di natura tributaria posti in esecuzione (nel caso di specie, ci si riferisce solo alla TARI 2018, non essendo stato posto in esecuzione alcun credito riconducibile all'omesso versamento del bollo auto per l'anno 2008).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di esecuzione forzata tributaria,
l'opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto l'atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notifica della cartella (atto presupposto) deve essere proposta dinnanzi al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 c. 1 e 19 d. lgs. 546/1992 e art. 57 DPR 602/1973 (cfr. SS. UU.
7822/2020).
In altri termini, in caso di omessa notifica dell'atto presupposto, il pignoramento presso terzi assume valore equipollente ad una valida notifica, essendo il primo atto con il quale l'amministrazione esattoriale mette a conoscenza il debitore della pretesa tributaria. In questi casi, dunque, la reazione del debitore non può avere natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma ha natura impugnatoria e rientra nella cognizione del Giudice tributario. (“l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e, pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, ex plurimis, Cass. 11481/2018).
pagina 5 di 8 Rileva in proposito il principio affermato dalle SS.UU. secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr.
Cass. SU 21642/2021; SU 16986/2022; Cass. civ. sez. 3, n. 32539/2024).
Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda dell'opponente volta a paralizzare l'esecuzione coattiva relativa all'esazione della TARI del 2018 (cartella n.
29620230055947271000).
Per quanto concerne gli ulteriori crediti posti in esecuzione, relativi all'omesso versamento di sanzioni amministrative e contributi previdenziali, parte attrice rileva che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento precluderebbe la proposizione dell'opposizione in sede esecutiva.
Tale assunto non può essere condiviso.
Tale eccezione è infondata, atteso che l'intimazione di pagamento non risulta tra gli atti suscettibili di impugnazione elencati all'art. 65 d.lgs. 175/2024 (e prima ancora dall'art. 19
D.lgs 546/1992), né ricorre l'ipotesi di cui al comma terzo della predetta norma, secondo cui:
“Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, non essendo stata dedotta dall'opponente il difetto di notifica delle cartelle di pagamento o la nullità di tali notifiche. Non può dunque prodursi alcuna decadenza dall'impugnazione per inosservanza dei termini di cui all'art. 67 d.lgs.
pagina 6 di 8 145/2024 (già previsto dall'art. 21 d.lgs 546/1992), al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, né determinarsi per tale via il consolidamento del credito tributario.
Ad ogni modo, la documentazione offerta consente di accertare che le cartelle di pagamento riportate nel pignoramento sono state correttamente notificate: la cartella n.
29620170011622975000 a mezzo pec il 15.7.2022; le cartelle nn. 29620130057311224000 e
29620150010152405000 sono state notificate al familiare convivente e personalmente al sig.
, rispettivamente, il 14.11.2013 ed il 3.7.2015; le cartelle nn. 29620120006176609000 e CP_1
29620120006576004001 sono state notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 15.5.12.
L'intimazione di pagamento è stata notificata il 28.6.2023 a mezzo pec.
Tuttavia, i crediti portati nelle cartelle nn. 29620120006176609000, 29620120006576004001,
29620130057311224000 e 29620150010152405000, tutti relativi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per un totale di euro 1.030,48, risultano prescritti in data anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 28.6.2023. Ed infatti va rilevato il decorso del termine quinquennale tra la notifica delle predette cartelle (effettuata, rispettivamente, il 15.5.2012 per le prime due cartelle, il 14.11.2013 ed il 3.7.2015 per le restanti) e la notifica dell'intimazione di pagamento (28.6.2023), senza che siano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
A tal riguardo, a nulla rileva la sospensione dell'attività di riscossione disposta dal legislatore nel periodo “covid”, dal 08.03.2020 al 31.8.2021 (combinato disposto art. 12 d. lgs. 159/2015 e art. 68 d.l. 18/2020). Infatti, delle quattro cartelle summenzionate, le prime tre (nn.
29620120006176609000, 29620120006576004001, 29620130057311224000) erano già prescritte alla data del 08.03.2020, in quanto notificate il 15.5.2012 ed il 14.11.2013. La cartella
29620150010152405000 (notificata il 3.7.2015), pur incontrando il predetto periodo di sospensione della riscossione, si è ugualmente prescritta dopo il 27.12.2021, per il completamento del termine quinquennale.
Infine, quanto alla contestazione sull'applicabilità caso in esame dei limiti di pignorabilità ex art. 72-bis DPR 602/1973, occorre osservare che il relativo accertamento risulta già effettuato dal GE con una statuizione avente valore conclusivo e parzialmente estintivo del pignoramento – e non meramente sommario – che avrebbe dovuto essere impugnata in altra forma trattandosi di provvedimento di estinzione (parziale) dell'esecuzione.
pagina 7 di 8 La questione, dunque, è inammissibile in questa sede.
Del tutto infondati, poi, sono gli argomenti dell'opponente circa gli asseriti vizi formali dell'atto di pignoramento, peraltro non riproposti in questa sede dal , sicché la CP_1 legittimità formale del pignoramento deve ritenersi ormai pacifica.
Stante la parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare per 1/2 le spese di lite che, per la restante quota di 1/2 vanno poste a carico di nella misura CP_2 liquidata in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo parametri compresi tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda volta ad accertare la legittimità de pignoramento per il credito derivante dall'omesso versamento della TARI 2018;
- dichiara l'illegittimità del pignoramento per l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle nn. 29620120006176609000, 29620120006576004001,
29620130057311224000 e 29620150010152405000;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna a rifondere all'opponente la restante quota di ½ delle CP_2 Controparte_1
spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 2.000,00 per compensi, erip
145,50 per spese prenotate a debito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Si comunichi.
Palermo, 2 luglio 2025
Il Giudice
Claudia Turco
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 13287/2024, promossa da:
Parte_1
PARTE ATTRICE contro
[...]
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Il Giudice dott.ssa Claudia Turco, vista l'ordinanza resa all'udienza del 11.3.2025 con cui si è disposta la trattazione scritta per l'udienza del 10.6.2025; viste le note conclusive e le richieste per l'udienza depositate delle parti;
ha pronunziato la seguente sentenza.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13287/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Brambille
Parte Attrice – opposta
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Billitteri Controparte_1
Parte convenuta – opponente e nei confronti di
Controparte_1
Convenuto – contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/73, notificato in data 23.4.2024,
l' procedeva all'esecuzione forzata di un credito Parte_1
complessivo di euro 7.696,31 (relativo alle cartelle di pagamento nn. 29620120006176609000,
29620120006576004001, 29620130057311224000, 29620150010152405000,
29620170011622975000, 29620230055947271000, agli avvisi di addebito nn.
59620220003110040000, 59620230003213838000, 59620230004550311000, all'avviso di intimazione n. 29620239012725923000, oltre interessi, sanzioni e spese) nei confronti di
(debitore esecutato) e di (terzo pignorato). Controparte_1 Controparte_1
pagina 2 di 8 Con ricorso ex artt. 615 c. 2 e 617 cpc, presentava opposizione all'esecuzione Controparte_1
ed ai relativi atti, deducendo: a) la nullità del pignoramento per la mancata indicazione del dettaglio del debito asseritamente dovuto nonché dei contenuti e degli avvisi previsti ai sensi dell'art. 543 cpc;
b) l'inesistenza della pretesa creditizia per mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento (cartelle di pagamento, avvisi di addebito); c) la prescrizione del credito relativo alle cartelle notificate negli anni 2012, 2013 e 2015 (nn. 29620120006176609000,
29620120006576004001, 29620130057311224000, 29620150010152405000); d) la mancanza degli elementi essenziali del pignoramento presso terzi, previsti ex art. 543 cpc, e) il superamento del limite di impignorabilità ex art. 545 cpc.
Con decreto del 7.5.2024, il Giudice dell'esecuzione sospendeva il pignoramento inaudita altera parte.
Con ordinanza del 31.7.2024, il GE, ritenuta la parziale fondatezza dell'opposizione, limitatamente ai motivi sub b, c, ed e, dichiarava l'inefficacia del pignoramento per la parte eccedente i limiti mensili indicati all'art. 72-ter DPR 602/1973 e sospendeva per la restante parte la procedura esecutiva.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 22.10.2024 l' introduceva la fase di CP_2 merito del presente giudizio di opposizione.
In particolare, parte attrice eccepiva
- il difetto di giurisdizione del GO (“quanto meno per il Bollo auto 2008 e la Tari relativa all'anno 2018”), in quanto la domanda volta ad accertare la legittimità dell'atto di pignoramento in caso di omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento, intimazioni, avvisi di addebito) rientra nella giurisdizione del Giudice tributario;
.
- l'inammissibilità dell'opposizione per la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, correttamente notificata, deducendo in ogni caso l'avvenuta notifica degli atti presupposti al pignoramento (cartelle, intimazioni di pagamento).
Quanto alla violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72-ter DPR 602/1973, l' CP_2
deduceva la pignorabilità per intero dei crediti del debitore verso il terzo pignorato, stante la natura prevalentemente imprenditoriale e organizzativa della prestazione di agente svolta dal in favore della “ . CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 8 Contestava, poi, l'eccezione di prescrizione del credito, decorrendo ex novo il termine di prescrizione dalla notifica degli atti interruttivi della eccepita prescrizione (cartella n.
29620230055947271000, relativa alla TARI 2018, e intimazione di pagamento n.
29620239012725923000, relativa alle cartelle notificate negli anni 2012, 2013, 2015), non potendo più eccepirsi l'eventuale prescrizione maturata in precedenza.
Ad ogni modo, parte attrice osservava che i termini di prescrizione erano rimasti sospesi tra l'8.03.2020 ed il 31.8.2021, in virtù della sospensione dell'attività di riscossione prevista dal legislatore secondo il combinato disposto dell'art. 12 d. lgs. 159/2015 e dell'art. 68 d.l.
18/2020.
Infine, quanto all'asserito difetto di specificità del credito, parte attrice osservava che “come correttamente ritenuto dal decidente nella fase cautelare, l'atto di pignoramento contiene tutti gli elementi per far comprendere la pretesa impositiva”.
Conclusivamente l' chiedeva il rigetto dell'opposizione con la declaratoria di legittimità CP_2 del pignoramento n. 29684202400001841/001 notificato a . Controparte_1
L'opponente si costituiva in giudizio, deducendo: a) la sussistenza della giurisdizione del GE sulla cognizione degli atti esecutivi successivi alla cartella di pagamento;
b) l'impignorabilità delle somme dovutegli dal terzo pignorato per le quote mensili eccedenti i limiti ex art. 72-ter
DPR 602/73, alla luce della prevalenza (nel rapporto di agenzia in esame) dell'elemento collaborativo su quello imprenditoriale-organizzativo.
Con successive note, le parti reiteravano le proprie domande ed eccezioni e l'opponente osservava la mancata produzione nel presente giudizio dell'atto di pignoramento, con preclusione di qualsiasi accertamento nel merito.
Frattanto, il terzo pignorato non si costituiva e deve essere dichiarato Controparte_1
contumace.
La causa veniva poi rinviata per la decisione all'udienza del 10.6.2025, disposta nelle forme della trattazione scritta, e decisa nel termine di cui al comma 3 dell'art. 281 sexies cpc.
Così riassunti i temi della decisione, occorre preliminarmente rilevare che dalla mancata produzione in giudizio dell'atto di pignoramento da parte dell' non possono CP_2
discendere effetti preclusivi per le statuizioni da adottare. Tra i poteri istruttori del Giudice di merito del giudizio di opposizione, infatti, rientra anche l'accesso al fascicolo telematico della fase sommaria-cautelare. pagina 4 di 8 Tanto premesso, il rilievo sul difetto di giurisdizione è fondato, limitatamente ai crediti di natura tributaria posti in esecuzione (nel caso di specie, ci si riferisce solo alla TARI 2018, non essendo stato posto in esecuzione alcun credito riconducibile all'omesso versamento del bollo auto per l'anno 2008).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di esecuzione forzata tributaria,
l'opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto l'atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notifica della cartella (atto presupposto) deve essere proposta dinnanzi al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 c. 1 e 19 d. lgs. 546/1992 e art. 57 DPR 602/1973 (cfr. SS. UU.
7822/2020).
In altri termini, in caso di omessa notifica dell'atto presupposto, il pignoramento presso terzi assume valore equipollente ad una valida notifica, essendo il primo atto con il quale l'amministrazione esattoriale mette a conoscenza il debitore della pretesa tributaria. In questi casi, dunque, la reazione del debitore non può avere natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma ha natura impugnatoria e rientra nella cognizione del Giudice tributario. (“l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e, pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, ex plurimis, Cass. 11481/2018).
pagina 5 di 8 Rileva in proposito il principio affermato dalle SS.UU. secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr.
Cass. SU 21642/2021; SU 16986/2022; Cass. civ. sez. 3, n. 32539/2024).
Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda dell'opponente volta a paralizzare l'esecuzione coattiva relativa all'esazione della TARI del 2018 (cartella n.
29620230055947271000).
Per quanto concerne gli ulteriori crediti posti in esecuzione, relativi all'omesso versamento di sanzioni amministrative e contributi previdenziali, parte attrice rileva che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento precluderebbe la proposizione dell'opposizione in sede esecutiva.
Tale assunto non può essere condiviso.
Tale eccezione è infondata, atteso che l'intimazione di pagamento non risulta tra gli atti suscettibili di impugnazione elencati all'art. 65 d.lgs. 175/2024 (e prima ancora dall'art. 19
D.lgs 546/1992), né ricorre l'ipotesi di cui al comma terzo della predetta norma, secondo cui:
“Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, non essendo stata dedotta dall'opponente il difetto di notifica delle cartelle di pagamento o la nullità di tali notifiche. Non può dunque prodursi alcuna decadenza dall'impugnazione per inosservanza dei termini di cui all'art. 67 d.lgs.
pagina 6 di 8 145/2024 (già previsto dall'art. 21 d.lgs 546/1992), al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, né determinarsi per tale via il consolidamento del credito tributario.
Ad ogni modo, la documentazione offerta consente di accertare che le cartelle di pagamento riportate nel pignoramento sono state correttamente notificate: la cartella n.
29620170011622975000 a mezzo pec il 15.7.2022; le cartelle nn. 29620130057311224000 e
29620150010152405000 sono state notificate al familiare convivente e personalmente al sig.
, rispettivamente, il 14.11.2013 ed il 3.7.2015; le cartelle nn. 29620120006176609000 e CP_1
29620120006576004001 sono state notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 15.5.12.
L'intimazione di pagamento è stata notificata il 28.6.2023 a mezzo pec.
Tuttavia, i crediti portati nelle cartelle nn. 29620120006176609000, 29620120006576004001,
29620130057311224000 e 29620150010152405000, tutti relativi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per un totale di euro 1.030,48, risultano prescritti in data anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 28.6.2023. Ed infatti va rilevato il decorso del termine quinquennale tra la notifica delle predette cartelle (effettuata, rispettivamente, il 15.5.2012 per le prime due cartelle, il 14.11.2013 ed il 3.7.2015 per le restanti) e la notifica dell'intimazione di pagamento (28.6.2023), senza che siano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
A tal riguardo, a nulla rileva la sospensione dell'attività di riscossione disposta dal legislatore nel periodo “covid”, dal 08.03.2020 al 31.8.2021 (combinato disposto art. 12 d. lgs. 159/2015 e art. 68 d.l. 18/2020). Infatti, delle quattro cartelle summenzionate, le prime tre (nn.
29620120006176609000, 29620120006576004001, 29620130057311224000) erano già prescritte alla data del 08.03.2020, in quanto notificate il 15.5.2012 ed il 14.11.2013. La cartella
29620150010152405000 (notificata il 3.7.2015), pur incontrando il predetto periodo di sospensione della riscossione, si è ugualmente prescritta dopo il 27.12.2021, per il completamento del termine quinquennale.
Infine, quanto alla contestazione sull'applicabilità caso in esame dei limiti di pignorabilità ex art. 72-bis DPR 602/1973, occorre osservare che il relativo accertamento risulta già effettuato dal GE con una statuizione avente valore conclusivo e parzialmente estintivo del pignoramento – e non meramente sommario – che avrebbe dovuto essere impugnata in altra forma trattandosi di provvedimento di estinzione (parziale) dell'esecuzione.
pagina 7 di 8 La questione, dunque, è inammissibile in questa sede.
Del tutto infondati, poi, sono gli argomenti dell'opponente circa gli asseriti vizi formali dell'atto di pignoramento, peraltro non riproposti in questa sede dal , sicché la CP_1 legittimità formale del pignoramento deve ritenersi ormai pacifica.
Stante la parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare per 1/2 le spese di lite che, per la restante quota di 1/2 vanno poste a carico di nella misura CP_2 liquidata in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo parametri compresi tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda volta ad accertare la legittimità de pignoramento per il credito derivante dall'omesso versamento della TARI 2018;
- dichiara l'illegittimità del pignoramento per l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle nn. 29620120006176609000, 29620120006576004001,
29620130057311224000 e 29620150010152405000;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna a rifondere all'opponente la restante quota di ½ delle CP_2 Controparte_1
spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 2.000,00 per compensi, erip
145,50 per spese prenotate a debito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Si comunichi.
Palermo, 2 luglio 2025
Il Giudice
Claudia Turco
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