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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10408/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. BRANCALEONE ALESSIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. TRINCA MARIANNA) Controparte_1
(Avv. PIRAS MARIANTONIETTA Controparte_2
e Avv. DOA ALESSANDRO)
resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 18/04/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 29120229004065903000, notificata in data
18/10/2022, limitatamente all'avviso di addebito n. 59120120000414519000, di cui dichiara prescritti i crediti;
◊compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
◊condanna l alla rifusione delle spese di Controparte_3
lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.865,00, oltre spese forfettarie, IVA
(se dovuta) e CPA, come per legge. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
Alessio Brancaleone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l proponendo Controparte_3 CP_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229004065903000,
notificata a mezzo p.e.c. in data 18/10/2022, limitatamente all'avviso di addebito n.
59120120000414519000, notificato in data 16/06/2012, avente ad oggetto il recupero dei contributi fissi e a percentuale dal novembre 2005 al dicembre 2011
dovuti alla Gestione Commercianti, con cui è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 17.316,71, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, la nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto proveniente da indirizzo p.e.c. del mittente ( t) non registrato in alcuno Email_1
dei Pubblici Registri (Registro IPA, ReGinde, INIPEC, etc.…), la nullità
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000
(omessa allegazione atti presupposti), la mancanza dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti, la decadenza, ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999,
dal potere di procedere alla riscossione mediante ruolo a cagione della tardiva iscrizione, nonché l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica dell'avviso di addebito opposto, domandandone l'annullamento.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_3
dell'opposizione – in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/99 - ed il proprio difetto di legittimazione passiva,
rilevando la propria estraneità alla fase relativa alla notifica dell'avviso di addebito opposto. Deduceva, inoltre, la regolarità della notifica a mezzo p.e.c. dell'intimazione di pagamento opposta e negava il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva,
allegando, con riferimento al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito in oggetto, di avere interrotto il decorso del termine prescrizionale tramite la notificazione, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 8.06.2017, dell'avviso di intimazione n. 291201690000657357000, riferito allo stesso avviso, tenendo conto,
altresì, del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale anti-Covid.
Si costituiva in giudizio anche l evidenziando la ritualità della notifica CP_2
dell'avviso di addebito opposto ed eccependo la tardività dell'opposizione e il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle contestazioni in ordine a tutti i vizi di regolarità della procedura di riscossione, e all'asserita nullità
dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000
(omessa allegazione atti presupposti).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito della sentenza nel
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fascicolo telematico.
◊
Il ricorso merita di essere accolto.
Va innanzitutto disattesa, poiché infondata, l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo casella p.e.c. non presente nei pubblici elenchi. Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità, è ormai consolidata nel ritenere che “In tema di notificazione a mezzo PEC,
l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai
pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario
di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di
notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del
soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario,
ma non anche del mittente” (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. Civ.,
n. 564/2024).
La Corte di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che “Una diversa conclusione
sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e
solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il
contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in
concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati
sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta
regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio
subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne
consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del
processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o
altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879
del 2021).
Nel caso di specie, l'indirizzo PEC del mittente (proveniente dall' indirizzo t non) reca la univoca indicazione Email_2
dell'agente della riscossione, non risultando oggettivamente non idonea ad ingenerare nel destinatario dubbi sulla effettiva provenienza del messaggio;
peraltro,
parte ricorrente nulla ha dedotto circa l'oggettiva impossibilità di riferire il suddetto indirizzo all'agente di riscossione né ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della atto opposto non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come CP_3
presente nei pubblici registri ( t) ma da uno Email_3
diverso (…), relativamente al quale però è evidente a provenienza dall' CP_3
”.
[...]
Non sussiste neppure l'ulteriore causa di nullità derivante dall'omessa allegazione all'intimazione di pagamento degli atti presupposti: sempre la Suprema Corte (ord. n.
21065/2022) ha da ultimo ribadito che: “l'intimazione di pagamento è
normativamente prevista dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere
preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un
avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro
cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato
con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni
dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello
ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della
insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto
1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli
tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al
contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in
genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da
quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla
cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento
Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante
parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere
edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione”.
Sempre in via preliminare va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell , - da far valere Controparte_4
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.). E
poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n.18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata presentata tempestivamente.
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente. Deve, infatti, rilevarsi, come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di Controparte_5
quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n.
7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti
previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione
tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della
prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dagli Enti
convenuti per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito di addebito.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Come già osservato, il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.). Questa
opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n.8061).
Nel caso di specie, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito impugnato, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione dello stesso, ovvero la prescrizione dei crediti in esso portati.
Sulla scorta di quanto precede, va esaminata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito di cui alla presente controversia. e l'eccezione di prescrizione dei crediti in esso portati.
Orbene, parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica del suddetto avviso di addebito, effettuata a mezzo del servizio postale, poiché eseguita in assenza di successivo invio della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.) prevista dall'art. 7,
comma 6, L. n. 890/1982 e senza alcuna indicazione, all'interno della busta di
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro spedizione, del numero dell'avviso di addebito (obbligatorio ai fini dell'identificazione del documento notificato).
I motivi sono infondati.
Al riguardo, si osserva, quanto agli atti notificati a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che si applica il D.P.R. 655/1982 e non la Legge n. 890/1982,
perché l'Ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario (Cass. civ., ordinanza n. 2339/2021).
Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sent. 12083,
10232,7184 e 3254 del 2016, nonché Cass. 1304/2017), secondo cui in tutti i casi di notifica postale eseguita direttamente dall'ufficio non si applicano le regole procedurali della Legge 890/1982, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Ebbene, con riferimento all'avviso di addebito n. 59120120000414519000, dalla documentazione versata in atti risulta che lo stesso è stato notificato direttamente dall'Ente impositore mediante spedizione a mezzo del servizio postale e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 16/06/2012. Inoltre, risulta provata la riferibilità della raccomandata all'avviso di addebito in oggetto. Ed invero,
l'avviso in questione è stato notificato a mezzo raccomandata A.R. n. 65009593473-
8, numero puntualmente riportato sul fronte dell'avviso stesso (cfr. all.
2-3 memoria
CP_ di const. .
Stante la regolare notifica del titolo contestato, si ritiene inammissibile nel presente giudizio l'eccezione sollevata da parte ricorrente riguardante la carenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, costituendo tale doglianza causa di opposizione nel termine – come è noto perentorio – di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Parimenti, si ritiene inammissibile l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.Lgs. n.
46/1999, in quanto la stessa andava proposta entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Invero, qualora si deduca il mancato rispetto dei termini di decadenza, si controverte nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Civ., I
sez.
3.5.2001 n. 6232).
In ogni caso - come evidenziato dall in memoria di costituzione - il verificarsi CP_2
dell'asserita decadenza non determinerebbe il venir meno del diritto dell'Istituto al recupero del debito contributivo.
Posto che, “in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla
cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il
rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza
CP_ dell per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini
altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in
sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando
soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo” (Cfr. Cassazione
Civile, Sezione Lavoro n. 14025/15).
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo, semmai, far valere in questa sede come in effetti ha fatto eventi estintivi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de qua.
Orbene, l'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di
seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1991 n. 103, convertito, con mod., dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa
ogni aliquota di contribuzione 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di
denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria …”.
Quanto al termine di prescrizione quinquennale applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine pacificamente perentorio
per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare la c.d. “conversione”
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale), in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. .Infatti, si è ritenuto che tale ultima norma si
applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la suddetta
cartella avendo natura di atto amministrativo è priva di efficacia di giudicato”
(Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690).
Orbene, la doglianza relativa alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito opposto va ritenuta fondata.
Invero, detto atto risulta regolarmente notificato, senza che nel quinquennio successivo sia stato posto alcun atto idoneo ad interrompere i termini prescrizionali.
Va rilevata l'inidoneità della notifica della intimazione di pagamento n.
291201690000657357000 ad interrompere i termini prescrizionali, atteso che,
dall'esame della documentazione prodotta, risulta effettuata ai sensi dell'art. 140
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro c.p.c , con invio della relativa raccomandata A.R., per il tramite del , Parte_2
operatore postale privato.
Sul punto va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.lgs. n. 58/2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, per gli atti di natura amministrativa (cfr. Sez.Un.
8416/2019), fra i quali vanno anche annoverati gli atti tributari e le cartelle di pagamento impositive del pagamento dei crediti.
In particolare, la Cass. n. 15360/2020 ha affermato il principio secondo il quale in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del D.lgs.
n. 261/1999 e succ. mod., è valida la notifica compiuta tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 261 del 1999.
Inoltre, a seguito delle numerose ma non uniformi pronunzie giurisprudenziali, la
Suprema Corte a SS.UU., con sentenze n. 299 e n. 300 del 10/01/2020, ha definitivamente chiarito che “è nulla, non inesistente, la notificazione di atto
giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel
periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della Direttiva n. 2008/6/CE e il regime
introdotto dalla L. n. 124 del 2017”, in quanto l'operatore privato, non munito della dovuta licenza, che proceda alla notifica dell'atto, non può di fatto conferire certezza legale alla data di consegna in cui la stessa avviene.
Nel caso di specie, la C.A.D. non è stata ricevuta dal ricorrente, ma è ritornata al mittente per compiuta giacenza, apparendo evidente che, la mancanza di certezza cronologica sull'invio della raccomandata informativa della giacenza, posta la non disponibilità permanente dell'atto depositato, non può che determinare la nullità del procedimento, sanabile solo con il ritiro presso la casa comunale dell'atto medesimo.
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ritiro, appunto, che nel caso di specie non è avvenuto.
Pertanto, in assenza di prova circa l'esistenza di una licenza individuale, ai sensi all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 261, in capo all'operatore di poste private nel periodo precedente alla data di notifica dell'atto (avvenuta in data 08/06/2017), la notifica dell'intimazione di pagamento n.29120169000657357000 va ritenuta nulla.
Ciò posto, deve rilevarsi che in carenza di tempestivi atti interruttivi tra la notifica dell'avviso di addebito n. 59120120000414519000, avvenuta in data 16/06/2012 e la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (avvenuta in data
18/10/2022) il credito portato nell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, va dichiarato prescritto, essendo abbondantemente maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità dell'
[...]
in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite Controparte_3
tra la ricorrente e l' CP_2
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, dichiarandone la distrazione in favore dell'Avv. Alessio Brancaleone, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 29/05/2025.
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10408/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. BRANCALEONE ALESSIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. TRINCA MARIANNA) Controparte_1
(Avv. PIRAS MARIANTONIETTA Controparte_2
e Avv. DOA ALESSANDRO)
resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 18/04/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 29120229004065903000, notificata in data
18/10/2022, limitatamente all'avviso di addebito n. 59120120000414519000, di cui dichiara prescritti i crediti;
◊compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
◊condanna l alla rifusione delle spese di Controparte_3
lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.865,00, oltre spese forfettarie, IVA
(se dovuta) e CPA, come per legge. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
Alessio Brancaleone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l proponendo Controparte_3 CP_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229004065903000,
notificata a mezzo p.e.c. in data 18/10/2022, limitatamente all'avviso di addebito n.
59120120000414519000, notificato in data 16/06/2012, avente ad oggetto il recupero dei contributi fissi e a percentuale dal novembre 2005 al dicembre 2011
dovuti alla Gestione Commercianti, con cui è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 17.316,71, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, la nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto proveniente da indirizzo p.e.c. del mittente ( t) non registrato in alcuno Email_1
dei Pubblici Registri (Registro IPA, ReGinde, INIPEC, etc.…), la nullità
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000
(omessa allegazione atti presupposti), la mancanza dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti, la decadenza, ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999,
dal potere di procedere alla riscossione mediante ruolo a cagione della tardiva iscrizione, nonché l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica dell'avviso di addebito opposto, domandandone l'annullamento.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_3
dell'opposizione – in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/99 - ed il proprio difetto di legittimazione passiva,
rilevando la propria estraneità alla fase relativa alla notifica dell'avviso di addebito opposto. Deduceva, inoltre, la regolarità della notifica a mezzo p.e.c. dell'intimazione di pagamento opposta e negava il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva,
allegando, con riferimento al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito in oggetto, di avere interrotto il decorso del termine prescrizionale tramite la notificazione, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 8.06.2017, dell'avviso di intimazione n. 291201690000657357000, riferito allo stesso avviso, tenendo conto,
altresì, del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale anti-Covid.
Si costituiva in giudizio anche l evidenziando la ritualità della notifica CP_2
dell'avviso di addebito opposto ed eccependo la tardività dell'opposizione e il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle contestazioni in ordine a tutti i vizi di regolarità della procedura di riscossione, e all'asserita nullità
dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000
(omessa allegazione atti presupposti).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito della sentenza nel
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro fascicolo telematico.
◊
Il ricorso merita di essere accolto.
Va innanzitutto disattesa, poiché infondata, l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo casella p.e.c. non presente nei pubblici elenchi. Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità, è ormai consolidata nel ritenere che “In tema di notificazione a mezzo PEC,
l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai
pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario
di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di
notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del
soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario,
ma non anche del mittente” (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. Civ.,
n. 564/2024).
La Corte di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che “Una diversa conclusione
sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e
solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il
contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in
concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati
sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta
regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio
subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne
consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del
processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o
altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879
del 2021).
Nel caso di specie, l'indirizzo PEC del mittente (proveniente dall' indirizzo t non) reca la univoca indicazione Email_2
dell'agente della riscossione, non risultando oggettivamente non idonea ad ingenerare nel destinatario dubbi sulla effettiva provenienza del messaggio;
peraltro,
parte ricorrente nulla ha dedotto circa l'oggettiva impossibilità di riferire il suddetto indirizzo all'agente di riscossione né ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della atto opposto non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come CP_3
presente nei pubblici registri ( t) ma da uno Email_3
diverso (…), relativamente al quale però è evidente a provenienza dall' CP_3
”.
[...]
Non sussiste neppure l'ulteriore causa di nullità derivante dall'omessa allegazione all'intimazione di pagamento degli atti presupposti: sempre la Suprema Corte (ord. n.
21065/2022) ha da ultimo ribadito che: “l'intimazione di pagamento è
normativamente prevista dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere
preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un
avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro
cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato
con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni
dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello
ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della
insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto
1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli
tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al
contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in
genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del
25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da
quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla
cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento
Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante
parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere
edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione”.
Sempre in via preliminare va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell , - da far valere Controparte_4
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.). E
poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n.18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata presentata tempestivamente.
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente. Deve, infatti, rilevarsi, come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di Controparte_5
quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n.
7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti
previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione
tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della
prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Mal si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dagli Enti
convenuti per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito di addebito.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Come già osservato, il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.). Questa
opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 31/03/2007, n.8061).
Nel caso di specie, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito impugnato, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione dello stesso, ovvero la prescrizione dei crediti in esso portati.
Sulla scorta di quanto precede, va esaminata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito di cui alla presente controversia. e l'eccezione di prescrizione dei crediti in esso portati.
Orbene, parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica del suddetto avviso di addebito, effettuata a mezzo del servizio postale, poiché eseguita in assenza di successivo invio della raccomandata informativa (c.d. C.A.D.) prevista dall'art. 7,
comma 6, L. n. 890/1982 e senza alcuna indicazione, all'interno della busta di
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro spedizione, del numero dell'avviso di addebito (obbligatorio ai fini dell'identificazione del documento notificato).
I motivi sono infondati.
Al riguardo, si osserva, quanto agli atti notificati a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che si applica il D.P.R. 655/1982 e non la Legge n. 890/1982,
perché l'Ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario (Cass. civ., ordinanza n. 2339/2021).
Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sent. 12083,
10232,7184 e 3254 del 2016, nonché Cass. 1304/2017), secondo cui in tutti i casi di notifica postale eseguita direttamente dall'ufficio non si applicano le regole procedurali della Legge 890/1982, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Ebbene, con riferimento all'avviso di addebito n. 59120120000414519000, dalla documentazione versata in atti risulta che lo stesso è stato notificato direttamente dall'Ente impositore mediante spedizione a mezzo del servizio postale e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 16/06/2012. Inoltre, risulta provata la riferibilità della raccomandata all'avviso di addebito in oggetto. Ed invero,
l'avviso in questione è stato notificato a mezzo raccomandata A.R. n. 65009593473-
8, numero puntualmente riportato sul fronte dell'avviso stesso (cfr. all.
2-3 memoria
CP_ di const. .
Stante la regolare notifica del titolo contestato, si ritiene inammissibile nel presente giudizio l'eccezione sollevata da parte ricorrente riguardante la carenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, costituendo tale doglianza causa di opposizione nel termine – come è noto perentorio – di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Parimenti, si ritiene inammissibile l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.Lgs. n.
46/1999, in quanto la stessa andava proposta entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Invero, qualora si deduca il mancato rispetto dei termini di decadenza, si controverte nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Civ., I
sez.
3.5.2001 n. 6232).
In ogni caso - come evidenziato dall in memoria di costituzione - il verificarsi CP_2
dell'asserita decadenza non determinerebbe il venir meno del diritto dell'Istituto al recupero del debito contributivo.
Posto che, “in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla
cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il
rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza
CP_ dell per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini
altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in
sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando
soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo” (Cfr. Cassazione
Civile, Sezione Lavoro n. 14025/15).
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo, semmai, far valere in questa sede come in effetti ha fatto eventi estintivi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de qua.
Orbene, l'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di
seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1991 n. 103, convertito, con mod., dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa
ogni aliquota di contribuzione 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di
denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria …”.
Quanto al termine di prescrizione quinquennale applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine pacificamente perentorio
per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare la c.d. “conversione”
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale), in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. .Infatti, si è ritenuto che tale ultima norma si
applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la suddetta
cartella avendo natura di atto amministrativo è priva di efficacia di giudicato”
(Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690).
Orbene, la doglianza relativa alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito opposto va ritenuta fondata.
Invero, detto atto risulta regolarmente notificato, senza che nel quinquennio successivo sia stato posto alcun atto idoneo ad interrompere i termini prescrizionali.
Va rilevata l'inidoneità della notifica della intimazione di pagamento n.
291201690000657357000 ad interrompere i termini prescrizionali, atteso che,
dall'esame della documentazione prodotta, risulta effettuata ai sensi dell'art. 140
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro c.p.c , con invio della relativa raccomandata A.R., per il tramite del , Parte_2
operatore postale privato.
Sul punto va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.lgs. n. 58/2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, per gli atti di natura amministrativa (cfr. Sez.Un.
8416/2019), fra i quali vanno anche annoverati gli atti tributari e le cartelle di pagamento impositive del pagamento dei crediti.
In particolare, la Cass. n. 15360/2020 ha affermato il principio secondo il quale in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del D.lgs.
n. 261/1999 e succ. mod., è valida la notifica compiuta tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 261 del 1999.
Inoltre, a seguito delle numerose ma non uniformi pronunzie giurisprudenziali, la
Suprema Corte a SS.UU., con sentenze n. 299 e n. 300 del 10/01/2020, ha definitivamente chiarito che “è nulla, non inesistente, la notificazione di atto
giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel
periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della Direttiva n. 2008/6/CE e il regime
introdotto dalla L. n. 124 del 2017”, in quanto l'operatore privato, non munito della dovuta licenza, che proceda alla notifica dell'atto, non può di fatto conferire certezza legale alla data di consegna in cui la stessa avviene.
Nel caso di specie, la C.A.D. non è stata ricevuta dal ricorrente, ma è ritornata al mittente per compiuta giacenza, apparendo evidente che, la mancanza di certezza cronologica sull'invio della raccomandata informativa della giacenza, posta la non disponibilità permanente dell'atto depositato, non può che determinare la nullità del procedimento, sanabile solo con il ritiro presso la casa comunale dell'atto medesimo.
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ritiro, appunto, che nel caso di specie non è avvenuto.
Pertanto, in assenza di prova circa l'esistenza di una licenza individuale, ai sensi all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 261, in capo all'operatore di poste private nel periodo precedente alla data di notifica dell'atto (avvenuta in data 08/06/2017), la notifica dell'intimazione di pagamento n.29120169000657357000 va ritenuta nulla.
Ciò posto, deve rilevarsi che in carenza di tempestivi atti interruttivi tra la notifica dell'avviso di addebito n. 59120120000414519000, avvenuta in data 16/06/2012 e la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (avvenuta in data
18/10/2022) il credito portato nell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, va dichiarato prescritto, essendo abbondantemente maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità dell'
[...]
in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite Controparte_3
tra la ricorrente e l' CP_2
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, dichiarandone la distrazione in favore dell'Avv. Alessio Brancaleone, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 29/05/2025.
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro