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Sentenza 27 gennaio 2021
Sentenza 27 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2021, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NE LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/10/2019 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza del 4 ottobre 2019, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 19 settembre 2017, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2, comma 1-bis, del n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ometteva di versare, nei termini prescritti, le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai Penale Sent. Sez. 3 Num. 3226 Anno 2021 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 23/10/2020 dipendenti, per complessivi euro 59.145,48 (diverse mensilità tra aprile 2011 e dicembre 2013). La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per le condotte fino al novembre 2011, per essere i reati estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena, quanto alle altre, in quattro mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in ordine alla prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni, quale presupposto per la configurabilità del reato. Si sostiene che i modelli DM 10 in atti non sarebbero sufficienti, in mancanza della testimonianza di conferma dei funzionari Inps, per dimostrare tale effettiva corresponsione, perché vi sarebbe una disposizione (l'art. 44, comma 9, del d.l. n. 269 del 2003), che prevede l'obbligo di presentazione di tali modelli anche in caso di omesso pagamento delle retribuzioni. 2.2. In secondo luogo, si prospetta l'inosservanza dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, sul rilievo che i giudici di primo e secondo grado avrebbero rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria senza considerare che la sostituzione era già stata concessa con decreto penale n. 1357 del 2014, tenuto conto delle modalità dei fatti. CONSIDERATO IN IDIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si sostiene l'insufficienza dei modelli DM 10 ai fini della prova della corresponsione della retribuzione, sul rilievo che tali modelli andrebbero presentati anche in caso di omesso pagamento - è manifestamente infondato. Dalla sentenza impugnata emerge la circostanza, incontestata, che l'imputato aveva denunciato all'Inps, con i relativi modelli DM 10, le somme dovute e poi non versate. Dunque, è pacifico che tali modelli provenivano dall'imputato ed erano stati ricevuti dall'Inps; e ciò è ampiamente sufficiente come prova, non potendo darsi spazio, in senso contrario, al richiamo operato dalla difesa all'art. 44, comma 9, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Dalla semplice lettura di tale disposizione emerge, infatti, che la stessa non prevede espressamente l'obbligo di presentazione dei modelli DM 10 anche in caso di omesso pagamento della retribuzione, perché si riferisce semplicemente alle modalità tecniche per effettuare tale presentazione. Deve dunque richiamarsi, sul 2 punto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781; Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Rv. 265272), secondo cui i modelli DM 10 hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e, dunque, la loro compilazione e presentazione equivale all'attestazione all'ente di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali non sono stati versati i contributi, in mancanza di specifici elementi in contrario. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta, in sostanza, la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, è inammissibile perché consiste nella mera riproposizione di una doglianza già esaminata e motivatamente disattesa dalla Corte d'appello, la quale ha ben evidenziato come il rigetto della richiesta derivasse non solo dalla verificata attitudine del soggetto a commettere reati, ma anche dalla prevedibile insufficiente efficacia dissuasiva della misura sostitutiva nei confronti di una persona che non ha dimostrato ravvedimento nonostante avesse già subito un «trattamento punitivo maggiormente stigmatizzante». 4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2020. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del i d.l. n. 137 del 2020" - la presente ériiirrarap viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza del 4 ottobre 2019, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 19 settembre 2017, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2, comma 1-bis, del n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ometteva di versare, nei termini prescritti, le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai Penale Sent. Sez. 3 Num. 3226 Anno 2021 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 23/10/2020 dipendenti, per complessivi euro 59.145,48 (diverse mensilità tra aprile 2011 e dicembre 2013). La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per le condotte fino al novembre 2011, per essere i reati estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena, quanto alle altre, in quattro mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in ordine alla prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni, quale presupposto per la configurabilità del reato. Si sostiene che i modelli DM 10 in atti non sarebbero sufficienti, in mancanza della testimonianza di conferma dei funzionari Inps, per dimostrare tale effettiva corresponsione, perché vi sarebbe una disposizione (l'art. 44, comma 9, del d.l. n. 269 del 2003), che prevede l'obbligo di presentazione di tali modelli anche in caso di omesso pagamento delle retribuzioni. 2.2. In secondo luogo, si prospetta l'inosservanza dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, sul rilievo che i giudici di primo e secondo grado avrebbero rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria senza considerare che la sostituzione era già stata concessa con decreto penale n. 1357 del 2014, tenuto conto delle modalità dei fatti. CONSIDERATO IN IDIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si sostiene l'insufficienza dei modelli DM 10 ai fini della prova della corresponsione della retribuzione, sul rilievo che tali modelli andrebbero presentati anche in caso di omesso pagamento - è manifestamente infondato. Dalla sentenza impugnata emerge la circostanza, incontestata, che l'imputato aveva denunciato all'Inps, con i relativi modelli DM 10, le somme dovute e poi non versate. Dunque, è pacifico che tali modelli provenivano dall'imputato ed erano stati ricevuti dall'Inps; e ciò è ampiamente sufficiente come prova, non potendo darsi spazio, in senso contrario, al richiamo operato dalla difesa all'art. 44, comma 9, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Dalla semplice lettura di tale disposizione emerge, infatti, che la stessa non prevede espressamente l'obbligo di presentazione dei modelli DM 10 anche in caso di omesso pagamento della retribuzione, perché si riferisce semplicemente alle modalità tecniche per effettuare tale presentazione. Deve dunque richiamarsi, sul 2 punto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781; Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Rv. 265272), secondo cui i modelli DM 10 hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e, dunque, la loro compilazione e presentazione equivale all'attestazione all'ente di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali non sono stati versati i contributi, in mancanza di specifici elementi in contrario. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta, in sostanza, la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, è inammissibile perché consiste nella mera riproposizione di una doglianza già esaminata e motivatamente disattesa dalla Corte d'appello, la quale ha ben evidenziato come il rigetto della richiesta derivasse non solo dalla verificata attitudine del soggetto a commettere reati, ma anche dalla prevedibile insufficiente efficacia dissuasiva della misura sostitutiva nei confronti di una persona che non ha dimostrato ravvedimento nonostante avesse già subito un «trattamento punitivo maggiormente stigmatizzante». 4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2020. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del i d.l. n. 137 del 2020" - la presente ériiirrarap viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente