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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 17/02/2026, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2496/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
PERINELLI IO, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13199/2025 depositato il 10/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TK3CR6500075 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO DI RECUPER n. TK3CR6500075 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1325/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 a r.l. ha proposto impugnazione avverso l'atto n. TK3CR6500075/2024, con il quale, relativamente agli anni 2018 e 2019, è stato recuperato il credito R&S ritenuto inesistente, indicato per l'anno di imposta 2017 nel Modello Redditi Società di Capitali ed utilizzato in compensazione con F24 negli anni di imposta 2018 e 2019 per un totale di € 310.996,38, oltre sanzioni al 100%.
La ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1. INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE. ESISTENZA DI UN'ATTIVITA' DI R&S ATTESTATA,
CONFERMATA E BREVETTATA. ILLOGICITA' DELL'ATTO DI RECUPERO. L'ANNULLAMENTO
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TK3036502781/2023;
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 D.L. N. 73/2022, CONVERTITO, CON
MODIFICHE, DALLA L. N. 122/2022 NONCHÉ DEL D.P.C.M. DEL 15 SETTEMBRE 2023. NULLITA'
DELL'ATTO DI RECUPERO;
3. SUI COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI (€ 448.837,31).
Società_2 S.R.L. AL PROGETTO DI R&S;
3.1. SULL'ONERE PROBATORIO IN MATERIA DI FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTI.
INCONSISTENZA DELL'IMPIANTO PROBATORIO OFFERTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE;
3.2. SULL'ASSENZA DI PRESUNZIONI GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI. VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C E DELL'ART. 7, COMMA 5 BIS, D.LGS. N. 546/1992;
3.3. SULL'OGGETTO DEI CONTRATTI STIPULATI DALLA Ricorrente_1 S.R.L. E DALLA Società_2 S.R.L. – LA SOSTANZIALE DIVERSITA' DELLE PRESTAZIONI RESE DALLE DUE SOCIETA' – SUB LETT. A);
3.4. SULLA CAUSALE DELLE FATTURE CONTABILIZZATE COME COSTO DI R&S DALLE DUE
SOCIETÀ – SUB LETT. B)
3.5. SUI PROSPETTI ANALITICI ALLEGATI ALLE STESSE FATTURE – SUB LETT. C);
3.6. SULLA MANCATA ESIBIZIONE DI SCAMBI DI E-MAIL FRA Società_2 S.R.L. E LA Ricorrente_1 S. R.L. – SUB LETT. D);
4. SULLA EFFETTIVITA' DELLE PRESTAZIONI RESE DALLA Società_2 S.R.L;
5. SUI COSTI PER L'AMMINISTRATORE (€ 50.580,23). INERENZA DEL COSTO RISPETTO ALL'ATTIVITA'
DI RICERCA E SVILUPPO;
6. SUI COSTI PER LE CONSULENZE ESTERNE (€ 14.000,00). INERENZA DEL COSTO RISPETTO
ALL'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO;
7. SUI COSTI PER IL PERSONALE TECNICO (€ 84.778,57). INERENZA DEL COSTO RISPETTO
ALL'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell' avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP2 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente ha impugnato l'atto n. TK3CR6500075/2024 con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione i crediti relativi al progetto di R&S indicati per l'anno di imposta 2017 nel Modello Redditi
Società di Capitali, utilizzati in compensazione con F24 negli anni 2018 e 2019 per un totale di € 310.996,38, applicando la sanzione del 100% prevista dall'art. 13 del D.P.R. 471/97.
2.I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti tendono, sotto diversi profili, a confutare la tesi dell'ufficio della fittizietà dei rapporti intrattenuti dalla ricorrente con la Società_2. In particolare, secondo la prospettazione dell'ufficio, le due società avrebbero attuato una reciproca fatturazione circolare contabilizzando costi per operazioni inesistenti imputate alla R&S generando così crediti inesistenti di cui entrambe le società avrebbero illegittimamente usufruito.
3.Della questione si è già occupata questa Corte di Giustizia Tributaria nella sentenza 13141/2025 emessa a seguito di ricorso proposto dalla Società_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK3036502781 avente ad oggetto ires-altro 2017.
Si legge nella già menzionata sentenza che: “Questa Corte ritiene che l'impianto accusatorio formalizzato in danno della contribuente, sia fondato su indizi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza ed
è inidoneo a supportare un'accusa di inesistenza oggettiva dell'operazione.
Il ragionamento dell'Ufficio si fonda su valutazioni meramente formali (mancanza di documentazione extracontabile / asserita genericità delle fatture / reciproca fatturazione) del tutto slegate dal contesto economico-imprenditoriale all'interno del quale si colloca la fattispecie oggetto di indagine.
Si fonda altresì su forzature logiche nella ricostruzione dei fatti che, tuttavia, non trovano riscontro negli atti della verifica e che, anzi, vengono smentite dal carteggio documentale prodotto dalla ricorrente nel presente giudizio.
Da un punto di vista metodologico, manca un approfondimento in ordine alle specifiche attività di impresa svolte dalle due imprese (Ricorrente_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l.). È vero che entrambe le società operano nel medesimo macro settore della “vendita di vernici altamente tecnologiche”; ma è risultato provato che:
-la Ricorrente_1 S.r.l. produce e fabbrica vernici e paste coloranti (cod. ateco 20.3 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti) destinati a comporre sistemi tintometrici;
-la Società_2 S.r.l. vende vernici (cod. ateco 46.73.4 - Vendita all'ingrosso di vernici ed affini) predispone e realizza la formula colorimetrica, mediante miscelazione delle paste coloranti per ottenere il colore finale.
Secondo questo Organo Giudicante, manca un approfondimento in ordine ai rapporti intercorsi tra le due società nell'anno posto a verifica.
È risultato provato, e non specificamente contestato, che la collaborazione tra Ricorrente_1 S.r.l. e la Società_2 S.r.l. è stata finalizzata a integrare le rispettive attività e specializzazioni, al fine di innovare i processi e i prodotti, così da aumentare il valore aggiunto delle società. L'obbiettivo della Ricorrente_1 S.r.l. era quello di mettere a punto un sistema tintometrico (con formula tintometrica) che permettesse l'applicazione delle sue vernici su qualsiasi superficie utilizzando sempre le medesime basi vernicianti, alle quali aggiungere solo ed esclusivamente il binder o convertitore specifico
(vernice incolore) per il tipo di superfice da verniciare e il colore. La collaborazione con la Società_2 S.r.l. ha permesso alla Ricorrente_1 S.r.l. di sviluppare (e brevettare) il Brevetto_1. Detta invenzione ha consentito alla Ricorrente_1 S.r.l. di produrre vernici di migliaia di colori differenti, utilizzabili nei più svariati settori (es. automobili, edilizia, mezzi pesanti).
Nel corso del giudizio, è stato dimostrato che la Ricorrente_1 S.r.l. non avrebbe potuto sviluppare detto sistema in house, con le risorse umane e impiantistiche di cui disponeva.
In particolare: è stato dimostrato che la Ricorrente_1 S.r.l., nel 2017, non disponeva di “coloristi”, cioè di professionisti con doti oculari particolari capaci di riprodurre fedelmente un dato colore.
Per contro, è stato dimostrato che dette professionalità figuravano tra i dipendenti della Società_2 S. r.l. E' stato dimostrato che la Ricorrente_1 S.r.l., nel 2017, non disponeva di locali idonei e delle necessarie autorizzazioni per svolgere l'attività di "Produzione di mastici, pitture, cere, inchiostri ed affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h” [ Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g ] ex D.LGS. 152/2006, dunque per lo svolgimento a livello industriale di prove per la creazione del colore richiesto ( il contratto di che trattasi ha riguardato la riproduzione di oltre 30.000 colori). Per contro, è stato dimostrato che dette autorizzazioni erano in possesso della Società_2 S.r.l., la quale, pertanto, era nelle condizioni, normative oltre che tecnico-professionali, di portare a termine l'imponente attività di creazione colore affidata dalla Ricorrente_1 S.r.l. È stato dimostrato che l'esecuzione del "Contratto di prestazione di servizi", del 07/11/2016 non poteva che avvenire se non attraverso incontri fisici quotidiani tra i rappresentati della Ricorrente_1 S.r.l. e la Società_2 S.r.l. presso la sede dell'una o dell'altra società. In quelle occasioni:
-la Ricorrente_1 S.r.l., talvolta, ove riscontrava delle non conformità sui lamierini verniciati li restituiva alla Società_2 S.r.l. al fine di farli rielaborare;
-la Società_2 S.r.l. consegnava i lamierini (supporti metallici rettangolari) con, da una parte, il colore riprodotto e, dall'altra, la formula con i pigmenti utilizzati (le basi coloranti) e le relative quantità (in grammi o in percentuale). Questo modus operandi, oltre che necessitato dalla tipologia di servizio reso dalla Società_2 S.r.l. essendo assolutamente necessario che i colori e i prodotti realizzati fossero consegnati fisicamente sui supporti di prova relativi (cc.dd. “lamierini” con allegata formula tintometrica), era agevolato dalla vicinanza geografica delle sedi delle due società.
Nel quadro così delineato, perde qualsivoglia significato probatorio la asserita mancanza di e-mail.
La mancanza di e-mail, peraltro, ha una sua giustificazione giuridica specifica, posto che l'accesso alle informazioni concernenti il contratto era precluso, per ragioni di riservatezza e di tutela del segreto industriale, ai dipendenti non strettamente interessati alla collaborazione per l'espletamento dell'incarico stesso (art. 5 del Contrato –Riservatezza-).
Il quadro fattuale sopra riassunto è risultato confermato dalle dichiarazioni rese ex artt. 391-bis e 391-ter cpp dal Sig. Nominativo_1 (dipendente della Ricorrente_1) e dal Sig. Nominativo_2 (dipendente della Società_2 S.r.l.). In sostanza, dette dichiarazioni costituiscono ulteriore prova circa:
- l'effettività delle prestazioni fatturate dalla Società_2 S.r.l., di cui al contratto di servizio del 07/11/2016;
- di come l'assenza della documentazione extracontabile richiesta dall'Ufficio (e- mail) si giustifichi con gli incontri quotidiani tra i rappresentanti e i preposti delle due aziende, in occasioni dei quali avveniva la consegna dell'oggetto della prestazione contrattata: il lamierino con la riproduzione del colore e l'indicazione della formula colorimetrica;
- come l'applicazione su scala industriale dell'invenzione della Ricorrente_1 S.r.l. non poteva aversi senza l'imprescindibile contributo dei coloristi specializzati della Società_2. Il quadro fattuale sopra riassunto fa perdere di significato probatorio anche all'ulteriore elemento della c.d. fatturazione reciproca, giacché i progetti di R&S e sviluppo portati avanti dalle due società erano differenti, sia per oggetto che per finalità”.
4.A sua volta la Società_2 ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale veniva contestata l'inesistenza delle prestazioni sottese alle fatture emesse dalla Società_1. Il ricorso veniva accolto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma la quale, con sentenza n.
1780/2025, ha così stabilito: “Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle seguenti assorbenti considerazioni. Uno dei presupposti fondanti dell'asserita inesistenza delle operazioni per le prestazioni rese in favore di Società_2 S.r.l. è stato l'asserita identità della materia tecnica delle prestazioni rese dalla Ricorrente_1 S.r.l. La ricorrente si è premurata di ottenere certificazione ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 73/2022 che contiene, fra gli altri, specifico richiamo e verifica dei costi sostenuti dalla Società_2 S.r.l., ivi compresi i costi sostenuti per l'attività svolta da Ricorrente_1 S.r.l oggetto dell'avviso di accertamento impugnato in questa sede. […] Nella fattispecie la ricorrente ha diffusamente argomentato in ricorso in relazione al progetto di cui trattasi e alla sua diversificazione rispetto all'altro che vede le due società a parti inverse”.
5.Questa Corte condivide le motivazioni delle già menzionate sentenze che fa proprie.
Deve osservarsi che l'ufficio non ha provato, come era suo onere, l'inesistenza dei rapporti tra la Società_2 S.r.l. e la Ricorrente_1 S.r.l. Per contro la società ricorrente ha fornito tale prova depositando i contratti stipulati, le fatture emesse ed i relativi pagamenti.
In particolare l'effettività delle prestazioni si ricava dalla circostanza che, nel contratto, il prezzo non era stabilito in modo globale ma con riferimento ai singoli pezzi prodotti.
L'assenza di specifica documentazione sul progetto elaborato ben si giustifica con il fatto che le due società collaboravano da anni ed avevano sedi vicine fisicamente talché la maggior parte degli incontri avvenivano in presenza anche perché era necessario scambiare i pezzi verniciati (lamierini). Le attività di R&S sono state poi asseverate ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.L. 73/2022.
Infine l'effettività di tale attività è dimostrata dal fatto che la Ricorrente_1 S.r.l., a seguito della domanda presentata il 05.12.2019, ha ottenuto dall'UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi attestato di brevetto in data 08.02.2022 per relativo proprio al progetto oggetto di giudizio.
Deduce l'ufficio sul punto che “Controparte in realtà non ha dimostrato nei fatti questa dichiarazione, ossia che il brevetto era stato ottenuto in ragione delle prestazioni rese dalla Società_2; il brevetto potrebbe anche essere stato sviluppato grazie anche alle proprie risorse interne”.
Di ciò non vi è tuttavia prova. La Società_1, per contro, ha dimostrato di essersi dovuta avvalere della collaborazione della Società_2 perché non disponeva dei locali per poter procedere alle verniciature e né del personale specializzato (cd. coloratori).
6.In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'avviso impugnato deve essere annullato.
7.La peculiarità ed opinabilità della fattispecie consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Spese compensate. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026. Il Relatore Antonio Perinelli La
Presidente Donatella Ferranti
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
PERINELLI IO, Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13199/2025 depositato il 10/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TK3CR6500075 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO DI RECUPER n. TK3CR6500075 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1325/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 a r.l. ha proposto impugnazione avverso l'atto n. TK3CR6500075/2024, con il quale, relativamente agli anni 2018 e 2019, è stato recuperato il credito R&S ritenuto inesistente, indicato per l'anno di imposta 2017 nel Modello Redditi Società di Capitali ed utilizzato in compensazione con F24 negli anni di imposta 2018 e 2019 per un totale di € 310.996,38, oltre sanzioni al 100%.
La ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1. INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE. ESISTENZA DI UN'ATTIVITA' DI R&S ATTESTATA,
CONFERMATA E BREVETTATA. ILLOGICITA' DELL'ATTO DI RECUPERO. L'ANNULLAMENTO
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TK3036502781/2023;
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 D.L. N. 73/2022, CONVERTITO, CON
MODIFICHE, DALLA L. N. 122/2022 NONCHÉ DEL D.P.C.M. DEL 15 SETTEMBRE 2023. NULLITA'
DELL'ATTO DI RECUPERO;
3. SUI COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI (€ 448.837,31).
Società_2 S.R.L. AL PROGETTO DI R&S;
3.1. SULL'ONERE PROBATORIO IN MATERIA DI FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTI.
INCONSISTENZA DELL'IMPIANTO PROBATORIO OFFERTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE;
3.2. SULL'ASSENZA DI PRESUNZIONI GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI. VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C E DELL'ART. 7, COMMA 5 BIS, D.LGS. N. 546/1992;
3.3. SULL'OGGETTO DEI CONTRATTI STIPULATI DALLA Ricorrente_1 S.R.L. E DALLA Società_2 S.R.L. – LA SOSTANZIALE DIVERSITA' DELLE PRESTAZIONI RESE DALLE DUE SOCIETA' – SUB LETT. A);
3.4. SULLA CAUSALE DELLE FATTURE CONTABILIZZATE COME COSTO DI R&S DALLE DUE
SOCIETÀ – SUB LETT. B)
3.5. SUI PROSPETTI ANALITICI ALLEGATI ALLE STESSE FATTURE – SUB LETT. C);
3.6. SULLA MANCATA ESIBIZIONE DI SCAMBI DI E-MAIL FRA Società_2 S.R.L. E LA Ricorrente_1 S. R.L. – SUB LETT. D);
4. SULLA EFFETTIVITA' DELLE PRESTAZIONI RESE DALLA Società_2 S.R.L;
5. SUI COSTI PER L'AMMINISTRATORE (€ 50.580,23). INERENZA DEL COSTO RISPETTO ALL'ATTIVITA'
DI RICERCA E SVILUPPO;
6. SUI COSTI PER LE CONSULENZE ESTERNE (€ 14.000,00). INERENZA DEL COSTO RISPETTO
ALL'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO;
7. SUI COSTI PER IL PERSONALE TECNICO (€ 84.778,57). INERENZA DEL COSTO RISPETTO
ALL'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell' avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP2 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente ha impugnato l'atto n. TK3CR6500075/2024 con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione i crediti relativi al progetto di R&S indicati per l'anno di imposta 2017 nel Modello Redditi
Società di Capitali, utilizzati in compensazione con F24 negli anni 2018 e 2019 per un totale di € 310.996,38, applicando la sanzione del 100% prevista dall'art. 13 del D.P.R. 471/97.
2.I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti tendono, sotto diversi profili, a confutare la tesi dell'ufficio della fittizietà dei rapporti intrattenuti dalla ricorrente con la Società_2. In particolare, secondo la prospettazione dell'ufficio, le due società avrebbero attuato una reciproca fatturazione circolare contabilizzando costi per operazioni inesistenti imputate alla R&S generando così crediti inesistenti di cui entrambe le società avrebbero illegittimamente usufruito.
3.Della questione si è già occupata questa Corte di Giustizia Tributaria nella sentenza 13141/2025 emessa a seguito di ricorso proposto dalla Società_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK3036502781 avente ad oggetto ires-altro 2017.
Si legge nella già menzionata sentenza che: “Questa Corte ritiene che l'impianto accusatorio formalizzato in danno della contribuente, sia fondato su indizi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza ed
è inidoneo a supportare un'accusa di inesistenza oggettiva dell'operazione.
Il ragionamento dell'Ufficio si fonda su valutazioni meramente formali (mancanza di documentazione extracontabile / asserita genericità delle fatture / reciproca fatturazione) del tutto slegate dal contesto economico-imprenditoriale all'interno del quale si colloca la fattispecie oggetto di indagine.
Si fonda altresì su forzature logiche nella ricostruzione dei fatti che, tuttavia, non trovano riscontro negli atti della verifica e che, anzi, vengono smentite dal carteggio documentale prodotto dalla ricorrente nel presente giudizio.
Da un punto di vista metodologico, manca un approfondimento in ordine alle specifiche attività di impresa svolte dalle due imprese (Ricorrente_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l.). È vero che entrambe le società operano nel medesimo macro settore della “vendita di vernici altamente tecnologiche”; ma è risultato provato che:
-la Ricorrente_1 S.r.l. produce e fabbrica vernici e paste coloranti (cod. ateco 20.3 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti) destinati a comporre sistemi tintometrici;
-la Società_2 S.r.l. vende vernici (cod. ateco 46.73.4 - Vendita all'ingrosso di vernici ed affini) predispone e realizza la formula colorimetrica, mediante miscelazione delle paste coloranti per ottenere il colore finale.
Secondo questo Organo Giudicante, manca un approfondimento in ordine ai rapporti intercorsi tra le due società nell'anno posto a verifica.
È risultato provato, e non specificamente contestato, che la collaborazione tra Ricorrente_1 S.r.l. e la Società_2 S.r.l. è stata finalizzata a integrare le rispettive attività e specializzazioni, al fine di innovare i processi e i prodotti, così da aumentare il valore aggiunto delle società. L'obbiettivo della Ricorrente_1 S.r.l. era quello di mettere a punto un sistema tintometrico (con formula tintometrica) che permettesse l'applicazione delle sue vernici su qualsiasi superficie utilizzando sempre le medesime basi vernicianti, alle quali aggiungere solo ed esclusivamente il binder o convertitore specifico
(vernice incolore) per il tipo di superfice da verniciare e il colore. La collaborazione con la Società_2 S.r.l. ha permesso alla Ricorrente_1 S.r.l. di sviluppare (e brevettare) il Brevetto_1. Detta invenzione ha consentito alla Ricorrente_1 S.r.l. di produrre vernici di migliaia di colori differenti, utilizzabili nei più svariati settori (es. automobili, edilizia, mezzi pesanti).
Nel corso del giudizio, è stato dimostrato che la Ricorrente_1 S.r.l. non avrebbe potuto sviluppare detto sistema in house, con le risorse umane e impiantistiche di cui disponeva.
In particolare: è stato dimostrato che la Ricorrente_1 S.r.l., nel 2017, non disponeva di “coloristi”, cioè di professionisti con doti oculari particolari capaci di riprodurre fedelmente un dato colore.
Per contro, è stato dimostrato che dette professionalità figuravano tra i dipendenti della Società_2 S. r.l. E' stato dimostrato che la Ricorrente_1 S.r.l., nel 2017, non disponeva di locali idonei e delle necessarie autorizzazioni per svolgere l'attività di "Produzione di mastici, pitture, cere, inchiostri ed affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h” [ Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g ] ex D.LGS. 152/2006, dunque per lo svolgimento a livello industriale di prove per la creazione del colore richiesto ( il contratto di che trattasi ha riguardato la riproduzione di oltre 30.000 colori). Per contro, è stato dimostrato che dette autorizzazioni erano in possesso della Società_2 S.r.l., la quale, pertanto, era nelle condizioni, normative oltre che tecnico-professionali, di portare a termine l'imponente attività di creazione colore affidata dalla Ricorrente_1 S.r.l. È stato dimostrato che l'esecuzione del "Contratto di prestazione di servizi", del 07/11/2016 non poteva che avvenire se non attraverso incontri fisici quotidiani tra i rappresentati della Ricorrente_1 S.r.l. e la Società_2 S.r.l. presso la sede dell'una o dell'altra società. In quelle occasioni:
-la Ricorrente_1 S.r.l., talvolta, ove riscontrava delle non conformità sui lamierini verniciati li restituiva alla Società_2 S.r.l. al fine di farli rielaborare;
-la Società_2 S.r.l. consegnava i lamierini (supporti metallici rettangolari) con, da una parte, il colore riprodotto e, dall'altra, la formula con i pigmenti utilizzati (le basi coloranti) e le relative quantità (in grammi o in percentuale). Questo modus operandi, oltre che necessitato dalla tipologia di servizio reso dalla Società_2 S.r.l. essendo assolutamente necessario che i colori e i prodotti realizzati fossero consegnati fisicamente sui supporti di prova relativi (cc.dd. “lamierini” con allegata formula tintometrica), era agevolato dalla vicinanza geografica delle sedi delle due società.
Nel quadro così delineato, perde qualsivoglia significato probatorio la asserita mancanza di e-mail.
La mancanza di e-mail, peraltro, ha una sua giustificazione giuridica specifica, posto che l'accesso alle informazioni concernenti il contratto era precluso, per ragioni di riservatezza e di tutela del segreto industriale, ai dipendenti non strettamente interessati alla collaborazione per l'espletamento dell'incarico stesso (art. 5 del Contrato –Riservatezza-).
Il quadro fattuale sopra riassunto è risultato confermato dalle dichiarazioni rese ex artt. 391-bis e 391-ter cpp dal Sig. Nominativo_1 (dipendente della Ricorrente_1) e dal Sig. Nominativo_2 (dipendente della Società_2 S.r.l.). In sostanza, dette dichiarazioni costituiscono ulteriore prova circa:
- l'effettività delle prestazioni fatturate dalla Società_2 S.r.l., di cui al contratto di servizio del 07/11/2016;
- di come l'assenza della documentazione extracontabile richiesta dall'Ufficio (e- mail) si giustifichi con gli incontri quotidiani tra i rappresentanti e i preposti delle due aziende, in occasioni dei quali avveniva la consegna dell'oggetto della prestazione contrattata: il lamierino con la riproduzione del colore e l'indicazione della formula colorimetrica;
- come l'applicazione su scala industriale dell'invenzione della Ricorrente_1 S.r.l. non poteva aversi senza l'imprescindibile contributo dei coloristi specializzati della Società_2. Il quadro fattuale sopra riassunto fa perdere di significato probatorio anche all'ulteriore elemento della c.d. fatturazione reciproca, giacché i progetti di R&S e sviluppo portati avanti dalle due società erano differenti, sia per oggetto che per finalità”.
4.A sua volta la Società_2 ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale veniva contestata l'inesistenza delle prestazioni sottese alle fatture emesse dalla Società_1. Il ricorso veniva accolto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma la quale, con sentenza n.
1780/2025, ha così stabilito: “Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle seguenti assorbenti considerazioni. Uno dei presupposti fondanti dell'asserita inesistenza delle operazioni per le prestazioni rese in favore di Società_2 S.r.l. è stato l'asserita identità della materia tecnica delle prestazioni rese dalla Ricorrente_1 S.r.l. La ricorrente si è premurata di ottenere certificazione ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 73/2022 che contiene, fra gli altri, specifico richiamo e verifica dei costi sostenuti dalla Società_2 S.r.l., ivi compresi i costi sostenuti per l'attività svolta da Ricorrente_1 S.r.l oggetto dell'avviso di accertamento impugnato in questa sede. […] Nella fattispecie la ricorrente ha diffusamente argomentato in ricorso in relazione al progetto di cui trattasi e alla sua diversificazione rispetto all'altro che vede le due società a parti inverse”.
5.Questa Corte condivide le motivazioni delle già menzionate sentenze che fa proprie.
Deve osservarsi che l'ufficio non ha provato, come era suo onere, l'inesistenza dei rapporti tra la Società_2 S.r.l. e la Ricorrente_1 S.r.l. Per contro la società ricorrente ha fornito tale prova depositando i contratti stipulati, le fatture emesse ed i relativi pagamenti.
In particolare l'effettività delle prestazioni si ricava dalla circostanza che, nel contratto, il prezzo non era stabilito in modo globale ma con riferimento ai singoli pezzi prodotti.
L'assenza di specifica documentazione sul progetto elaborato ben si giustifica con il fatto che le due società collaboravano da anni ed avevano sedi vicine fisicamente talché la maggior parte degli incontri avvenivano in presenza anche perché era necessario scambiare i pezzi verniciati (lamierini). Le attività di R&S sono state poi asseverate ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.L. 73/2022.
Infine l'effettività di tale attività è dimostrata dal fatto che la Ricorrente_1 S.r.l., a seguito della domanda presentata il 05.12.2019, ha ottenuto dall'UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi attestato di brevetto in data 08.02.2022 per relativo proprio al progetto oggetto di giudizio.
Deduce l'ufficio sul punto che “Controparte in realtà non ha dimostrato nei fatti questa dichiarazione, ossia che il brevetto era stato ottenuto in ragione delle prestazioni rese dalla Società_2; il brevetto potrebbe anche essere stato sviluppato grazie anche alle proprie risorse interne”.
Di ciò non vi è tuttavia prova. La Società_1, per contro, ha dimostrato di essersi dovuta avvalere della collaborazione della Società_2 perché non disponeva dei locali per poter procedere alle verniciature e né del personale specializzato (cd. coloratori).
6.In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'avviso impugnato deve essere annullato.
7.La peculiarità ed opinabilità della fattispecie consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Spese compensate. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026. Il Relatore Antonio Perinelli La
Presidente Donatella Ferranti