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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DO SA Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa IA OR EN Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 117/2023 all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza dell'08/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Proietti Parte_1
Lupi
- Appellante -
e
rappresentata e difesa dall'Avv.ta Eliana Bernardini. Controparte_1
(già , Controparte_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Romoli.
- Appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, sez. lavoro n.
1304/2022 pubblicata in data 13/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc il signor conveniva in Parte_1 giudizio le società ed il Controparte_1 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione lavoro, chiedendo al
[...]
Tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del contratto di appalto di servizi o forniture eventualmente stipulato tra la
[...]
e il e, per l'effetto, stante la nullità del contratto di CP_1 CP_3 lavoro stipulato con la - costituente illecita intermediazione di CP_1 manodopera in violazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 276/2003 - accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze del;
in ogni caso accertare e dichiarare il CP_3 diritto ad essere inquadrato nel livello A2 del CCNL del Settore e, per l'effetto, condannare le società convenute al pagamento, in solido, della somma di € 33.718,84 a titolo di differenze retributive o, in via subordinata, condannare la società al pagamento della suddetta somma, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.Il ricorrente deduceva a sostegno della propria tesi di essere stato assunto in data 7 gennaio 2019 dalla con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato, inquadrato al livello C2 del CCNL del Settore Servizi ANPIT con la qualifica di commesso;
di aver in realtà lavorato in favore delle società convenute le mansioni di RE di Supermercato presso il punto vendita di Nettuno, via Carlo TA n. 22, con l'orario di lavoro ivi indicato;
di essere stato assoggettato alle specifiche direttive impartite dal signor , Capo Area del (società appaltante); Persona_1 CP_3 di aver redatto i turni di lavoro sulla base delle direttive del signor Per_1 che gli diceva le ore di lavoro che doveva sviluppare in base agli incassi settimanali per i dipendenti del punto vendita e di avere le chiavi del punto vendita, unitamente ad altri due dipendenti;
di aver sempre lavorato per il che gestisce il Supermercato sito in Nettuno, via Carlo CP_3
TA e che la si era limitata a corrispondere la retribuzione, CP_1 mettendo a disposizione le proprie energie lavorative, trattandosi di attività
2 lavorativa svolta sotto la direzione del;
che, quindi, si era CP_3 costituito il rapporto di lavoro sin dall'origine con il CP_3
(appaltante/utilizzatore) e che il contratto di lavoro con la società
[...] era nullo per illecita interposizione di manodopera;
lamentava, CP_1 altresì, di essere stato retribuito in maniera inadeguata e insufficiente rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato, in violazione dell'articolo
36 della Costituzione e di essere creditore della somma di € 26.685,73, come da conteggio allegato al ricorso.
3.La società si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente la nullità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto.
La società ha sostenuto che il signor era stato assunto il 7 Parte_1 gennaio 2019 con contratto a tempo indeterminato (CCNL Anpit, 36 ore settimanali) come commesso di vendita, inquadrato nel livello C2, e che le mansioni dallo stesso svolte ben rientravano in tale livello;
ha, infine, precisato che il signor è un suo dipendente, non del Persona_1
. CP_3
4.Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso anche il
[...] il quale dichiarava di aver stipulato in data 1° Controparte_4 settembre 2018 un contratto di appalto con la per la gestione CP_5 del supermercato di Nettuno, in via Carlo TA 22; ha poi specificato di aver subappaltato tale servizio al Ulisse, il quale, a sua volta, lo CP_3 aveva ulteriormente subappaltato alla , consorziata di CP_1 quest'ultimo; che insussistente era la dedotta intermediazione di manodopera in quanto tutti i dipendenti del punto vendita facevano riferimento a tale ultima società ed al coordinatore/responsabile signor
Persona_1
5.Istruita documentalmente la causa e deferito il giuramento decisorio nei confronti dei rappresentanti legali delle società convenute, il Tribunale di
Velletri respingeva il ricorso.
6.In motivazione, quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento di una illecita intermediazione di manodopera, il Tribunale ha rilevato che l'unica circostanza dedotta dal ricorrente a fondamento del ricorso era di
3 aver osservato le direttive impartite dal signor quale capo Area Per_1 del , laddove tale circostanza era risultata radicalmente Parte_2 infondata in quanto era un dipendente della e Persona_1 CP_1 non del (circostanza non contestata dal ricorrente); ha, poi, CP_3 evidenziato che a nulla rilevava il verbale di conciliazione del 21.3.2019 tra il ricorrente e le convenute, tenuto conto che nelle premesse del verbale alla società consortile veniva espressamente riconosciuta la qualità di CP_3 appaltante;
quanto, poi, alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori, il Tribunale ha negato il riconoscimento dell'inquadramento del ricorrente quale RE di Supermercato di cui al livello A2 del CCNL Terziario Anpit per mancanza di sufficienti allegazioni in punto di mansioni effettivamente svolte, neanche descritte in ricorso, essendo quindi precluso al giudice di operare il necessario raffronto tra le mansioni svolte in concreto (neanche desumibili dai documenti di causa) e quelle descritte dalla declaratoria contrattuale, evidenziando peraltro che il richiesto inquadramento in A2 è riconosciuto ai lavoratori in possesso di conoscenze altamente specializzate. Ha, pertanto, rilevato l'impossibilità di accertare l'eventuale spettanza in favore del ricorrente del credito rivendicato a titolo di differenze retributive, laddove in sede di giuramento decisorio i legali rappresentanti delle società convenute avevano dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti di causa (giuramento che non poteva essere qualificato de veritate, non vertendo su fatti propri della persona fisica del l.r.).
7. ha interposto appello censurando la sentenza di prime Parte_1 cure sulla base di diversi distinti motivi di gravame, nello specifico:
I) Erroneità della sentenza che ha ritenuto sussistere un difetto allegatorio quanto alle mansioni del ricorrente;
II) Violazione dell'art. 239, 1° comma c.p.c. per non avere dato atto della mancata risposta al giuramento decisorio del l.r.p.t. della CP_1 all'udienza del 7.4.2022;
III) Violazione dell'art. 239, I comma c.p.c., per non aver considerato le dichiarazioni dei sottoposti a giuramento come rifiuto a prestarlo;
4 IV) Erronea interpretazione delle prove documentali ed omessa valutazione di quanto dedotto dalla nella memoria di costituzione;
CP_1
V) Erroneo rigetto della domanda di accertamento della interposizione fittizia di manodopera in favore del Controparte_6
VI) Erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo, l'appellante contesta il rigetto della domanda per presunta carenza di allegazione delle mansioni, deducendo di aver fornito tutte le informazioni necessarie nel ricorso, identificando le mansioni con quelle di
"RE di Supermercato", che ricomprende tutte le attività da lui effettivamente svolte.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia violato l'art. 239, comma 1, c.p.c. poiché il giudice, all'udienza del 7 aprile
2022, stante l'assenza senza giustificazione della signora , non Parte_3 avrebbe potuto rinviare l'udienza al 26 aprile 2022 per lo stesso incombente, concedendo tacitamente una giustificazione alla controparte.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che la sentenza impugnata abbia violato l'art. 239, comma 1, c.p.c., in quanto le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società appellate avrebbero dovuto essere considerate come rifiuto di prestare il giuramento decisorio, con conseguente ammissione dei fatti;
ciò in quanto il giuramento deferito era un giuramento "de veritate"
(su fatti propri del dichiarante); nello specifico evidenzia come le dichiarazioni sia del Signor ) sia della Signora Tes_1 CP_3 Parte_3 [...]
siano inveritiere e contraddittorie rispetto a documenti in atti. CP_1
Con il quarto motivo, l'appellante contesta l'erronea valutazione delle prove e la mancata disamina delle mansioni svolte. Sostiene che la documentazione prodotta e le ammissioni di nella propria memoria (alle Controparte_1 pagine 9, 10 e 11) confermano il suo diritto all'inquadramento come RE di Supermercato (livello A2 CCNL);
Con il quinto motivo, l'appellante contesta l'erronea valutazione operata in primo grado rispetto alla domanda di interposizione di manodopera, sostenendo che la documentazione depositata in primo grado (fogli relativi ai turni) avrebbe invece dimostrato l'illecita interposizione di manodopera da
5 parte del ed evidenziando come lo stesso verbale di CP_3 conciliazione tra le parti comproverebbe ciò.
Con il sesto motivo l'appellante lamenta, infine, l'erronea condanna alle spese, che avrebbero dovuto essere compensate stante l'assoluta novità giurisprudenziale della vicenda.
8.Si sono costituite le società appellate le quali hanno chiesto il rigetto del gravame.
9.All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note – nelle quali l'appellante ha svolto adeguate difese a contrasto delle avverse memorie e gli appellati si sono riportati alle conclusione dei rispettivi atti introduttivi - la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
10.L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
11.Infondato è il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza che ha ritenuto carenti le allegazioni svolte in ricorso in punto di mansioni svolte.
Preliminarmente richiama la Corte il procedimento logico-giuridico che consente la determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, il quale consta di tre fasi imprescindibili: accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti nel contratto collettivo ed, infine, raffronto tra il risultato della prima indagine e di quanto emerso dai testi normativi della seconda.
Ciò coerentemente con quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, tra cui sent. n. 26234 del 2008, “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio
6 di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione” (nello stesso senso, tra le tante, Cass. sent. n. 28284 del 2009, sent. n. 26233 del 2008, sent. n. 17896 del 2007).
Come espresso dal giudice di legittimità con la sent. n. 8025 del
21.05.2003 “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.”
In motivazione la Suprema Corte ha precisato come “…. non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale…” (v. anche Cass. sent. n. 8552 del 2018).
Nel caso di specie rileva il Collegio come l'odierno appellante, in punto di mansioni svolte, ha solo affermato nell'atto introduttivo quanto segue ”il
[... ricorrente redigeva i turni di lavoro sulla base delle direttive del Signor
Capo Area del , che diceva le ore di lavoro che Per_1 CP_3 doveva sviluppare il ricorrente in base agli incassi settimanali per tutti i dipendenti del punto vendita” (oltre alla circostanza, del tutto ininfluente, di avere le chiavi del supermercato, unitamente al altri due dipendenti), allegazioni che non consentono – per come correttamente rilevato dal primo giudice – di svolgere quel raffronto tra le mansioni svolte e quelle previste dalla declaratoria contrattuale invocata, peraltro neanche riportata in ricorso.
A ciò si aggiunga che l'odierno appellante non ha in alcun modo indicato i peculiari profili dell'attività eseguita che ne consentano la sussunzione
7 nell'ambito della declaratoria contrattuale del livello A2 (Impiegato direttivo), qualifica dallo stesso invocata.
Né è sufficiente l'affermazione relativa allo svolgimento dell'attività di
RE del , in mancanza di indicazione delle attività Parte_4 concretamente svolte;
neanche, poi, è dirimente la documentazione prodotta dal – non idonea a suffragare l'inquadramento dello Parte_1 stesso nel livello A2 - evidenziando il Collegio che i documenti allegati
(peraltro in maniera confusa e con numerazione non corrispondente a quella indicata nell'indice) sono solo dei fogli di presenza che contengono le ore lavorate giornalmente dai dipendenti del punto vendita e non i turni elaborati dallo stesso in merito agli altri dipendenti.
Ai sensi della declaratoria contrattuale del livello A2 del CCNL di categoria – art. 193 – in tale livello (RE d'importante Area Aziendale, anche senza rappresentanza) è ricompreso, invero, “il Lavoratore in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità richieste dalla riga 1b della Tabella A/1 dell'art. 190 del presente CCNL, che si differenzia dal livello Quadro solo per l'assenza di formali deleghe
(Gestionali e/o di Rappresentanza). Egli, essendo in possesso delle necessarie elevatissime competenze intersettoriali, comunque acquisite, al fine di realizzare gli obiettivi aziendali, svolge con continuità compiti di gestione, sovrintendenza, conduzione, coordinamento e controllo dei relativi responsabili sottoposti.
Gestisce le necessarie risorse e, nell'ambito delle proprie funzioni, assicura l'efficienza e i risultati dell'intera area coordinata, che comprende normalmente da 10 a 50 sottoposti. Risponde direttamente al Legale Rappresentante o al Vertice tecnico, amministrativo o commerciale dell'Azienda” (v. CCNL in atti).
La declaratoria descrive poi diverse figure che possono essere ricondotte ad un inquadramento direttivo (RE Amministrativo, RE Finanziario ed Assicurativo, RE Controllo di Gestione, RE Vendite, RE
Commerciale, Responsabile di Filiale e di Agenzia), ma comuni sono i requisiti di professionalità minimi che il lavoratore deve avere per essere
8 inquadrato in tale livello, quale la responsabilità di gestione e l'autonomo coordinamento dell'intera struttura, circostanze neanche dedotte dall'odierno appellante, laddove nemmeno sussiste nel caso di specie il requisito dimensionale indicato dalla norma contrattuale, essendo ravvisabile dai fogli presenza in atti che i soggetti addetti al punto vendita ove il operava erano in ogni caso meno di 10. Parte_1
12.Passando ad esaminare il secondo motivo di gravame, evidenzia la Corte come non può ravvisare alcuna violazione da parte del Tribunale del disposto di cui all'art. 239, primo comma, c.c. (ai sensi del quale La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso), per aver il primo giudice omesso di dare atto della mancata risposta del l.r. della società signora all'udienza del 7.4.2022, Controparte_1 Persona_2 che aveva omesso di depositate a quella data idonea documentazione che comprovasse l'impedimento.
Ciò in quanto a quell'udienza, per come risultante dal verbale in atti, il difensore della società rappresentava l'impedimento della signora Parte_3
a comparire per quell'udienza - riservandosi di depositare la relativa documentazione - e che il Tribunale rinviava alla successiva udienza del
26.4.2022 per il giuramento decisorio, autorizzando la parte a depositare tale documentazione (poi prodotta dal difensore della società in via telematica il 21.4.2022 e valutata, evidentemente, dal Tribunale come idonea a giustificare il disposto rinvio).
13.Nè il Tribunale ha violato il disposto del medesimo art. 239, primo comma, cpc per non aver ritenuto quale giuramento de veritate le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società appellate di non essere a conoscenza dei fatti di causa, dichiarazioni che avrebbero, quindi, dovuto essere considerate secondo l'appellante come rifiuto di prestare il giuramento decisorio, con conseguente ammissione dei fatti.
Si evidenzia, al riguardo, che mentre nel giuramento de veritate la
9 dichiarazione del giurante di ignorare o di non ricordare i fatti equivale a rifiuto di giurare, con conseguente soccombenza del giurante in ordine ai fatti che hanno formato oggetto del giuramento, in quello de notitia la medesima dichiarazione importa semplice giuramento in senso negativo, con conseguente decisione del punto controverso in senso favorevole al giurante (in tal senso Cass. sent. n. 154 del 1969) e che correttamente il primo giudice ha ritenuto che il giuramento decisorio deferito al l.r. della non poteva configurarsi quale giuramento de veritate, non CP_1 vertendo su fatti propri della persona fisica del l.r., bensì su fatti inerenti l'attività della persona giuridica.
Per come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 5118 del 1984, erroneamente richiamata dall'appellante, Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una società si considera de veritate se verte su un fatto proprio del rappresentante, de notitia (o de scientia) se riguarda fatti dei quali il rappresentante abbia potuto avere conoscenza in tale sua veste, con la conseguenza che, nel secondo caso, la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare ma semplice giuramento in senso favorevole al giurante, contrariamente a quanto avviene nel giuramento de veritate, in cui una siffatta dichiarazione deve considerarsi come rifiuto di prestarlo, con effetti sfavorevoli per colui al quale è deferito;
per come ancora chiarito dalla Suprema Corte, poi, Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una persona giuridica su fatti inerenti all'attività della stessa non può configurarsi come giuramento "de veritate" se non quando verta su fatti propri della persona fisica che nella detta qualità è chiamato a prestarlo (Cass. sent. n. 21080 del 2005).
E, nel caso di specie, i capitoli del giuramento vertevano tutti su fatti inerenti il rapporto di lavoro del signor (v. l'atto di deferimento Parte_1 di giuramento decisorio in atti) e non su circostanze proprie della persona fisica della signora . Parte_3
14.Quanto, poi, al quarto motivo di gravame neanche lo stesso merita accoglimento, tenuto conto che quanto riconosciuto dalla a Controparte_1 pagine 10 della memoria difensiva di primo grado in punto di mansioni
10 svolte dal (Le mansioni del lavoratore consistevano Parte_1 nell'elaborazione dei turni settimanali dei colleghi del punto vendita, nella comunicazione degli ordini, nell'organizzazione del carico e scarico merci e degli ordini per il rifornimento del magazzino. Non aveva mansioni di gestione di politiche aziendali di vendita o acquisto. Egli rispondeva direttamente al sig. dipendente e non Persona_1 Controparte_1 del come erroneamente indicato dal Ricorrente, mentre il CP_3
manteneva la supervisione e la funzione di controllo qualità CP_3 del servizio, essendo esso l'appaltatore diretto della Committente) non comprova, in ogni caso, gli assunti del lavoratore in ordine al diritto ad essere inquadrato nel livello A2 del CCNL di categoria, non essendo tali mansioni riconducibili tra quelle previste dalla declaratoria contrattuale propria di tale livello, la quale prevede, quale connotazione caratterizzante il livello, La responsabilità della gestione e del diretto e autonomo coordinamento dell'intera struttura o servizi. Esplica attività che esigono elevatissimi livelli professionali e richiedono adeguate capacità di gestione, coordinamento, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, garantendo il raggiungimento dei risultati organizzativi ed economici previsti, nonché il rispetto, nell'ambito gestito, delle disposizioni legali applicabili (v. CCNL in atti), circostanze neanche dedotte dall'appellante.
Né il ha censurato la sentenza gravata in punto di omessa Parte_1 pronuncia sulla domanda ad essere inquadrato in una qualifica diversa ed inferiore a quella richiesta (ed implicitamente inclusa in quest'ultima, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia), dovendo tale vizio essere specificamente denunciato in appello e potendo il giudice pronunciare sul riconoscimento di una qualifica intermedia solo ove ciò sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (“La domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta,
11 purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia. Pertanto, incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che abbia rigettato la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, omettendo l'esame della domanda implicitamente proposta in relazione alla qualifica intermedia. Tale vizio deve essere specificamente denunciato in appello, potendo, il giudice di appello, pronunciare sul riconoscimento della qualifica intermedia solo ove ciò sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione ed incorrendo, invece, nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in caso di pronuncia sulla domanda non espressamente riproposta e da intendersi rinunciata ex art. 346 cod. proc. civ” – Cass. sent. n. 3863 del 2008).
15.Altresì infondata è la quinta doglianza di erroneo rigetto della domanda con la quale il aveva chiesto accertarsi che il fosse il Parte_1 CP_3 reale utilizzatore delle sue prestazioni lavorative, nonché che lo stesso fosse solo formalmente alle dipendenze della società Controparte_1
Per come correttamente evidenziato dal primo giudice l'unica circostanza posta a fondamento di tale domanda da parte del era che lo Parte_1 stesso era assoggettato alle puntuali e specifiche direttiva impartite dal signor , Capo Area del , circostanza poi Persona_1 CP_3 rivelatasi non vera alla luce della deduzione della - non CP_1 contestata dal - che il signor era in realtà un Parte_1 Per_1 dipendente di tale ultima società.
Né può comprovare l'assunto del lavoratore il verbale di conciliazione del
21.3.2019 (peraltro relativo ad un rapporto di lavoro attinente ad un periodo precedente e diverso da quello per cui è causa), riportando espressamente il verbale che la società rivestiva la qualità di CP_3 appaltante della attività svolte dalla intendendo in tale Controparte_1 veste supervisionare la risoluzione del contenzioso o i fogli presenza prodotti in atti, risultando da tali fogli che gli stesse ereano sottoscritti dal committente (e che, quindi, gli stessi venivano inviati al CP_5 CP_3
per essere trasmessi al committente).
[...]
12 16.In ordine, infine, alla statuizione in punto di spese, le stesse sono state poste dal Tribunale a carico della parte ricorrente in applicazione delle regole della soccombenza, laddove nessuna “assoluta novità giurisprudenziale della vicenda” è ravvisabile nel caso di specie.
17.Le spese di lite del presente grado di giudizio – liquidate come in dispositivo
– seguono pure le regole della soccombenza.
18.Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 in favore di ognuna delle parti appellate, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 08/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
IA OR EN DO SA
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DO SA Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa IA OR EN Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 117/2023 all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza dell'08/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Proietti Parte_1
Lupi
- Appellante -
e
rappresentata e difesa dall'Avv.ta Eliana Bernardini. Controparte_1
(già , Controparte_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Romoli.
- Appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, sez. lavoro n.
1304/2022 pubblicata in data 13/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc il signor conveniva in Parte_1 giudizio le società ed il Controparte_1 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione lavoro, chiedendo al
[...]
Tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del contratto di appalto di servizi o forniture eventualmente stipulato tra la
[...]
e il e, per l'effetto, stante la nullità del contratto di CP_1 CP_3 lavoro stipulato con la - costituente illecita intermediazione di CP_1 manodopera in violazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 276/2003 - accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze del;
in ogni caso accertare e dichiarare il CP_3 diritto ad essere inquadrato nel livello A2 del CCNL del Settore e, per l'effetto, condannare le società convenute al pagamento, in solido, della somma di € 33.718,84 a titolo di differenze retributive o, in via subordinata, condannare la società al pagamento della suddetta somma, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.Il ricorrente deduceva a sostegno della propria tesi di essere stato assunto in data 7 gennaio 2019 dalla con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato, inquadrato al livello C2 del CCNL del Settore Servizi ANPIT con la qualifica di commesso;
di aver in realtà lavorato in favore delle società convenute le mansioni di RE di Supermercato presso il punto vendita di Nettuno, via Carlo TA n. 22, con l'orario di lavoro ivi indicato;
di essere stato assoggettato alle specifiche direttive impartite dal signor , Capo Area del (società appaltante); Persona_1 CP_3 di aver redatto i turni di lavoro sulla base delle direttive del signor Per_1 che gli diceva le ore di lavoro che doveva sviluppare in base agli incassi settimanali per i dipendenti del punto vendita e di avere le chiavi del punto vendita, unitamente ad altri due dipendenti;
di aver sempre lavorato per il che gestisce il Supermercato sito in Nettuno, via Carlo CP_3
TA e che la si era limitata a corrispondere la retribuzione, CP_1 mettendo a disposizione le proprie energie lavorative, trattandosi di attività
2 lavorativa svolta sotto la direzione del;
che, quindi, si era CP_3 costituito il rapporto di lavoro sin dall'origine con il CP_3
(appaltante/utilizzatore) e che il contratto di lavoro con la società
[...] era nullo per illecita interposizione di manodopera;
lamentava, CP_1 altresì, di essere stato retribuito in maniera inadeguata e insufficiente rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato, in violazione dell'articolo
36 della Costituzione e di essere creditore della somma di € 26.685,73, come da conteggio allegato al ricorso.
3.La società si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente la nullità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto.
La società ha sostenuto che il signor era stato assunto il 7 Parte_1 gennaio 2019 con contratto a tempo indeterminato (CCNL Anpit, 36 ore settimanali) come commesso di vendita, inquadrato nel livello C2, e che le mansioni dallo stesso svolte ben rientravano in tale livello;
ha, infine, precisato che il signor è un suo dipendente, non del Persona_1
. CP_3
4.Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso anche il
[...] il quale dichiarava di aver stipulato in data 1° Controparte_4 settembre 2018 un contratto di appalto con la per la gestione CP_5 del supermercato di Nettuno, in via Carlo TA 22; ha poi specificato di aver subappaltato tale servizio al Ulisse, il quale, a sua volta, lo CP_3 aveva ulteriormente subappaltato alla , consorziata di CP_1 quest'ultimo; che insussistente era la dedotta intermediazione di manodopera in quanto tutti i dipendenti del punto vendita facevano riferimento a tale ultima società ed al coordinatore/responsabile signor
Persona_1
5.Istruita documentalmente la causa e deferito il giuramento decisorio nei confronti dei rappresentanti legali delle società convenute, il Tribunale di
Velletri respingeva il ricorso.
6.In motivazione, quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento di una illecita intermediazione di manodopera, il Tribunale ha rilevato che l'unica circostanza dedotta dal ricorrente a fondamento del ricorso era di
3 aver osservato le direttive impartite dal signor quale capo Area Per_1 del , laddove tale circostanza era risultata radicalmente Parte_2 infondata in quanto era un dipendente della e Persona_1 CP_1 non del (circostanza non contestata dal ricorrente); ha, poi, CP_3 evidenziato che a nulla rilevava il verbale di conciliazione del 21.3.2019 tra il ricorrente e le convenute, tenuto conto che nelle premesse del verbale alla società consortile veniva espressamente riconosciuta la qualità di CP_3 appaltante;
quanto, poi, alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori, il Tribunale ha negato il riconoscimento dell'inquadramento del ricorrente quale RE di Supermercato di cui al livello A2 del CCNL Terziario Anpit per mancanza di sufficienti allegazioni in punto di mansioni effettivamente svolte, neanche descritte in ricorso, essendo quindi precluso al giudice di operare il necessario raffronto tra le mansioni svolte in concreto (neanche desumibili dai documenti di causa) e quelle descritte dalla declaratoria contrattuale, evidenziando peraltro che il richiesto inquadramento in A2 è riconosciuto ai lavoratori in possesso di conoscenze altamente specializzate. Ha, pertanto, rilevato l'impossibilità di accertare l'eventuale spettanza in favore del ricorrente del credito rivendicato a titolo di differenze retributive, laddove in sede di giuramento decisorio i legali rappresentanti delle società convenute avevano dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti di causa (giuramento che non poteva essere qualificato de veritate, non vertendo su fatti propri della persona fisica del l.r.).
7. ha interposto appello censurando la sentenza di prime Parte_1 cure sulla base di diversi distinti motivi di gravame, nello specifico:
I) Erroneità della sentenza che ha ritenuto sussistere un difetto allegatorio quanto alle mansioni del ricorrente;
II) Violazione dell'art. 239, 1° comma c.p.c. per non avere dato atto della mancata risposta al giuramento decisorio del l.r.p.t. della CP_1 all'udienza del 7.4.2022;
III) Violazione dell'art. 239, I comma c.p.c., per non aver considerato le dichiarazioni dei sottoposti a giuramento come rifiuto a prestarlo;
4 IV) Erronea interpretazione delle prove documentali ed omessa valutazione di quanto dedotto dalla nella memoria di costituzione;
CP_1
V) Erroneo rigetto della domanda di accertamento della interposizione fittizia di manodopera in favore del Controparte_6
VI) Erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo, l'appellante contesta il rigetto della domanda per presunta carenza di allegazione delle mansioni, deducendo di aver fornito tutte le informazioni necessarie nel ricorso, identificando le mansioni con quelle di
"RE di Supermercato", che ricomprende tutte le attività da lui effettivamente svolte.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia violato l'art. 239, comma 1, c.p.c. poiché il giudice, all'udienza del 7 aprile
2022, stante l'assenza senza giustificazione della signora , non Parte_3 avrebbe potuto rinviare l'udienza al 26 aprile 2022 per lo stesso incombente, concedendo tacitamente una giustificazione alla controparte.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che la sentenza impugnata abbia violato l'art. 239, comma 1, c.p.c., in quanto le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società appellate avrebbero dovuto essere considerate come rifiuto di prestare il giuramento decisorio, con conseguente ammissione dei fatti;
ciò in quanto il giuramento deferito era un giuramento "de veritate"
(su fatti propri del dichiarante); nello specifico evidenzia come le dichiarazioni sia del Signor ) sia della Signora Tes_1 CP_3 Parte_3 [...]
siano inveritiere e contraddittorie rispetto a documenti in atti. CP_1
Con il quarto motivo, l'appellante contesta l'erronea valutazione delle prove e la mancata disamina delle mansioni svolte. Sostiene che la documentazione prodotta e le ammissioni di nella propria memoria (alle Controparte_1 pagine 9, 10 e 11) confermano il suo diritto all'inquadramento come RE di Supermercato (livello A2 CCNL);
Con il quinto motivo, l'appellante contesta l'erronea valutazione operata in primo grado rispetto alla domanda di interposizione di manodopera, sostenendo che la documentazione depositata in primo grado (fogli relativi ai turni) avrebbe invece dimostrato l'illecita interposizione di manodopera da
5 parte del ed evidenziando come lo stesso verbale di CP_3 conciliazione tra le parti comproverebbe ciò.
Con il sesto motivo l'appellante lamenta, infine, l'erronea condanna alle spese, che avrebbero dovuto essere compensate stante l'assoluta novità giurisprudenziale della vicenda.
8.Si sono costituite le società appellate le quali hanno chiesto il rigetto del gravame.
9.All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note – nelle quali l'appellante ha svolto adeguate difese a contrasto delle avverse memorie e gli appellati si sono riportati alle conclusione dei rispettivi atti introduttivi - la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
10.L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
11.Infondato è il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza che ha ritenuto carenti le allegazioni svolte in ricorso in punto di mansioni svolte.
Preliminarmente richiama la Corte il procedimento logico-giuridico che consente la determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, il quale consta di tre fasi imprescindibili: accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti nel contratto collettivo ed, infine, raffronto tra il risultato della prima indagine e di quanto emerso dai testi normativi della seconda.
Ciò coerentemente con quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, tra cui sent. n. 26234 del 2008, “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio
6 di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione” (nello stesso senso, tra le tante, Cass. sent. n. 28284 del 2009, sent. n. 26233 del 2008, sent. n. 17896 del 2007).
Come espresso dal giudice di legittimità con la sent. n. 8025 del
21.05.2003 “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.”
In motivazione la Suprema Corte ha precisato come “…. non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale…” (v. anche Cass. sent. n. 8552 del 2018).
Nel caso di specie rileva il Collegio come l'odierno appellante, in punto di mansioni svolte, ha solo affermato nell'atto introduttivo quanto segue ”il
[... ricorrente redigeva i turni di lavoro sulla base delle direttive del Signor
Capo Area del , che diceva le ore di lavoro che Per_1 CP_3 doveva sviluppare il ricorrente in base agli incassi settimanali per tutti i dipendenti del punto vendita” (oltre alla circostanza, del tutto ininfluente, di avere le chiavi del supermercato, unitamente al altri due dipendenti), allegazioni che non consentono – per come correttamente rilevato dal primo giudice – di svolgere quel raffronto tra le mansioni svolte e quelle previste dalla declaratoria contrattuale invocata, peraltro neanche riportata in ricorso.
A ciò si aggiunga che l'odierno appellante non ha in alcun modo indicato i peculiari profili dell'attività eseguita che ne consentano la sussunzione
7 nell'ambito della declaratoria contrattuale del livello A2 (Impiegato direttivo), qualifica dallo stesso invocata.
Né è sufficiente l'affermazione relativa allo svolgimento dell'attività di
RE del , in mancanza di indicazione delle attività Parte_4 concretamente svolte;
neanche, poi, è dirimente la documentazione prodotta dal – non idonea a suffragare l'inquadramento dello Parte_1 stesso nel livello A2 - evidenziando il Collegio che i documenti allegati
(peraltro in maniera confusa e con numerazione non corrispondente a quella indicata nell'indice) sono solo dei fogli di presenza che contengono le ore lavorate giornalmente dai dipendenti del punto vendita e non i turni elaborati dallo stesso in merito agli altri dipendenti.
Ai sensi della declaratoria contrattuale del livello A2 del CCNL di categoria – art. 193 – in tale livello (RE d'importante Area Aziendale, anche senza rappresentanza) è ricompreso, invero, “il Lavoratore in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità richieste dalla riga 1b della Tabella A/1 dell'art. 190 del presente CCNL, che si differenzia dal livello Quadro solo per l'assenza di formali deleghe
(Gestionali e/o di Rappresentanza). Egli, essendo in possesso delle necessarie elevatissime competenze intersettoriali, comunque acquisite, al fine di realizzare gli obiettivi aziendali, svolge con continuità compiti di gestione, sovrintendenza, conduzione, coordinamento e controllo dei relativi responsabili sottoposti.
Gestisce le necessarie risorse e, nell'ambito delle proprie funzioni, assicura l'efficienza e i risultati dell'intera area coordinata, che comprende normalmente da 10 a 50 sottoposti. Risponde direttamente al Legale Rappresentante o al Vertice tecnico, amministrativo o commerciale dell'Azienda” (v. CCNL in atti).
La declaratoria descrive poi diverse figure che possono essere ricondotte ad un inquadramento direttivo (RE Amministrativo, RE Finanziario ed Assicurativo, RE Controllo di Gestione, RE Vendite, RE
Commerciale, Responsabile di Filiale e di Agenzia), ma comuni sono i requisiti di professionalità minimi che il lavoratore deve avere per essere
8 inquadrato in tale livello, quale la responsabilità di gestione e l'autonomo coordinamento dell'intera struttura, circostanze neanche dedotte dall'odierno appellante, laddove nemmeno sussiste nel caso di specie il requisito dimensionale indicato dalla norma contrattuale, essendo ravvisabile dai fogli presenza in atti che i soggetti addetti al punto vendita ove il operava erano in ogni caso meno di 10. Parte_1
12.Passando ad esaminare il secondo motivo di gravame, evidenzia la Corte come non può ravvisare alcuna violazione da parte del Tribunale del disposto di cui all'art. 239, primo comma, c.c. (ai sensi del quale La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso), per aver il primo giudice omesso di dare atto della mancata risposta del l.r. della società signora all'udienza del 7.4.2022, Controparte_1 Persona_2 che aveva omesso di depositate a quella data idonea documentazione che comprovasse l'impedimento.
Ciò in quanto a quell'udienza, per come risultante dal verbale in atti, il difensore della società rappresentava l'impedimento della signora Parte_3
a comparire per quell'udienza - riservandosi di depositare la relativa documentazione - e che il Tribunale rinviava alla successiva udienza del
26.4.2022 per il giuramento decisorio, autorizzando la parte a depositare tale documentazione (poi prodotta dal difensore della società in via telematica il 21.4.2022 e valutata, evidentemente, dal Tribunale come idonea a giustificare il disposto rinvio).
13.Nè il Tribunale ha violato il disposto del medesimo art. 239, primo comma, cpc per non aver ritenuto quale giuramento de veritate le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società appellate di non essere a conoscenza dei fatti di causa, dichiarazioni che avrebbero, quindi, dovuto essere considerate secondo l'appellante come rifiuto di prestare il giuramento decisorio, con conseguente ammissione dei fatti.
Si evidenzia, al riguardo, che mentre nel giuramento de veritate la
9 dichiarazione del giurante di ignorare o di non ricordare i fatti equivale a rifiuto di giurare, con conseguente soccombenza del giurante in ordine ai fatti che hanno formato oggetto del giuramento, in quello de notitia la medesima dichiarazione importa semplice giuramento in senso negativo, con conseguente decisione del punto controverso in senso favorevole al giurante (in tal senso Cass. sent. n. 154 del 1969) e che correttamente il primo giudice ha ritenuto che il giuramento decisorio deferito al l.r. della non poteva configurarsi quale giuramento de veritate, non CP_1 vertendo su fatti propri della persona fisica del l.r., bensì su fatti inerenti l'attività della persona giuridica.
Per come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 5118 del 1984, erroneamente richiamata dall'appellante, Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una società si considera de veritate se verte su un fatto proprio del rappresentante, de notitia (o de scientia) se riguarda fatti dei quali il rappresentante abbia potuto avere conoscenza in tale sua veste, con la conseguenza che, nel secondo caso, la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare ma semplice giuramento in senso favorevole al giurante, contrariamente a quanto avviene nel giuramento de veritate, in cui una siffatta dichiarazione deve considerarsi come rifiuto di prestarlo, con effetti sfavorevoli per colui al quale è deferito;
per come ancora chiarito dalla Suprema Corte, poi, Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una persona giuridica su fatti inerenti all'attività della stessa non può configurarsi come giuramento "de veritate" se non quando verta su fatti propri della persona fisica che nella detta qualità è chiamato a prestarlo (Cass. sent. n. 21080 del 2005).
E, nel caso di specie, i capitoli del giuramento vertevano tutti su fatti inerenti il rapporto di lavoro del signor (v. l'atto di deferimento Parte_1 di giuramento decisorio in atti) e non su circostanze proprie della persona fisica della signora . Parte_3
14.Quanto, poi, al quarto motivo di gravame neanche lo stesso merita accoglimento, tenuto conto che quanto riconosciuto dalla a Controparte_1 pagine 10 della memoria difensiva di primo grado in punto di mansioni
10 svolte dal (Le mansioni del lavoratore consistevano Parte_1 nell'elaborazione dei turni settimanali dei colleghi del punto vendita, nella comunicazione degli ordini, nell'organizzazione del carico e scarico merci e degli ordini per il rifornimento del magazzino. Non aveva mansioni di gestione di politiche aziendali di vendita o acquisto. Egli rispondeva direttamente al sig. dipendente e non Persona_1 Controparte_1 del come erroneamente indicato dal Ricorrente, mentre il CP_3
manteneva la supervisione e la funzione di controllo qualità CP_3 del servizio, essendo esso l'appaltatore diretto della Committente) non comprova, in ogni caso, gli assunti del lavoratore in ordine al diritto ad essere inquadrato nel livello A2 del CCNL di categoria, non essendo tali mansioni riconducibili tra quelle previste dalla declaratoria contrattuale propria di tale livello, la quale prevede, quale connotazione caratterizzante il livello, La responsabilità della gestione e del diretto e autonomo coordinamento dell'intera struttura o servizi. Esplica attività che esigono elevatissimi livelli professionali e richiedono adeguate capacità di gestione, coordinamento, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, garantendo il raggiungimento dei risultati organizzativi ed economici previsti, nonché il rispetto, nell'ambito gestito, delle disposizioni legali applicabili (v. CCNL in atti), circostanze neanche dedotte dall'appellante.
Né il ha censurato la sentenza gravata in punto di omessa Parte_1 pronuncia sulla domanda ad essere inquadrato in una qualifica diversa ed inferiore a quella richiesta (ed implicitamente inclusa in quest'ultima, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia), dovendo tale vizio essere specificamente denunciato in appello e potendo il giudice pronunciare sul riconoscimento di una qualifica intermedia solo ove ciò sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (“La domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta,
11 purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia. Pertanto, incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che abbia rigettato la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, omettendo l'esame della domanda implicitamente proposta in relazione alla qualifica intermedia. Tale vizio deve essere specificamente denunciato in appello, potendo, il giudice di appello, pronunciare sul riconoscimento della qualifica intermedia solo ove ciò sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione ed incorrendo, invece, nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in caso di pronuncia sulla domanda non espressamente riproposta e da intendersi rinunciata ex art. 346 cod. proc. civ” – Cass. sent. n. 3863 del 2008).
15.Altresì infondata è la quinta doglianza di erroneo rigetto della domanda con la quale il aveva chiesto accertarsi che il fosse il Parte_1 CP_3 reale utilizzatore delle sue prestazioni lavorative, nonché che lo stesso fosse solo formalmente alle dipendenze della società Controparte_1
Per come correttamente evidenziato dal primo giudice l'unica circostanza posta a fondamento di tale domanda da parte del era che lo Parte_1 stesso era assoggettato alle puntuali e specifiche direttiva impartite dal signor , Capo Area del , circostanza poi Persona_1 CP_3 rivelatasi non vera alla luce della deduzione della - non CP_1 contestata dal - che il signor era in realtà un Parte_1 Per_1 dipendente di tale ultima società.
Né può comprovare l'assunto del lavoratore il verbale di conciliazione del
21.3.2019 (peraltro relativo ad un rapporto di lavoro attinente ad un periodo precedente e diverso da quello per cui è causa), riportando espressamente il verbale che la società rivestiva la qualità di CP_3 appaltante della attività svolte dalla intendendo in tale Controparte_1 veste supervisionare la risoluzione del contenzioso o i fogli presenza prodotti in atti, risultando da tali fogli che gli stesse ereano sottoscritti dal committente (e che, quindi, gli stessi venivano inviati al CP_5 CP_3
per essere trasmessi al committente).
[...]
12 16.In ordine, infine, alla statuizione in punto di spese, le stesse sono state poste dal Tribunale a carico della parte ricorrente in applicazione delle regole della soccombenza, laddove nessuna “assoluta novità giurisprudenziale della vicenda” è ravvisabile nel caso di specie.
17.Le spese di lite del presente grado di giudizio – liquidate come in dispositivo
– seguono pure le regole della soccombenza.
18.Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 in favore di ognuna delle parti appellate, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 08/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
IA OR EN DO SA
13