Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
Addì _____________
F.A. _________________ Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
REPUBBLICA ITALIANA
______________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N. 9534/2024 R.G.L. Per ___________________
promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA Parte_1
ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliata in via Nicolò Turrisi 38/A.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Il Cancelliere CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Marco Di Gloria che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 03/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 21/06/2024 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire CP_1 dell'assegno d'invalidità civile dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge (disoccupazione, reddito etc..).
Ed invero, riguardo ai requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Per le infermità accertate Parte_1 presenta una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 74% dalla data della istanza amministrativa. Per quanto sopra ha diritto all'assegno mensile di assistenza.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa (27.3.2023).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che la sig.ra è in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa (27.3.2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to GULOTTA ANTONIO WALTER.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 04/06/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano