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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 168-bis, comma 4, c.p., il quale prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato può essere concessa una sola volta Corte costituzionale, 17 marzo 2026, n. 30 Procedura penale: sono incostituzionali gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), c.p.p., là dove non prevedono che non può partecipare al giudizio di rinvio il giudice dell'esecuzione che si è pronunciato sulla sussistenza del bis in idem Corte costituzionale, 10 marzo 2026, n. 27 Procedura penale: il provvedimento che nega l'accesso alla giustizia riparativa è appellabile o ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza Corte di cassazione, …
Leggi di più… - 2. Overturning in appello e obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentaleAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 30 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2025, n. 25531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25531 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - CI AI TO D'AU NI LI - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: AU CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ZI NU TU;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. VITO GALBO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione;
conclusioni ribadite con memoria e note di replica. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29/11/2024, ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trapani del 08/05/2023, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, ed ha dichiarato LL CE responsabile del reato ascritto (artt. 633, 639-bis cod. pen.) condannandolo alla pena di euro 800,00 di multa.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, LL CE, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente in relazione agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. in ordine all’elemento soggettivo del reato;
il ricorrente aveva ricevuto il terreno da tale TE, pastore come lui, ignorando totalmente chi fosse l’effettivo proprietario del bene.
2.2.Violazione di legge in relazione all’art. 597 cod. proc. pen. perché pur in presenza di sentenza assolutoria in primo grado la Corte di appello aveva omesso di rinnovare l’istruttoria dibattimentale giungendo a valutare diversamente le prove dichiarative decisive.
2.3.Violazione di legge in relazione all’art. 639-bis cod. pen. avendo ritenuto il reato ascritto procedibile d’ufficio; il bene deve essere qualificabile come pubblico;
nel caso di specie non è stata in alcun modo provata la natura pubblica del bene, né la sua destinazione a finalità pubbliche.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso.
4.La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replica alle conclusioni scritte della Procura generale con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2.Deve in ordine logico essere affrontato il secondo motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 25531 Anno 2025 Presidente: MP CINO Relatore: NU TU ZI Data Udienza: 13/06/2025 3.Il motivo è fondato in considerazione della intervenuta violazione da parte della Corte di appello del disposto di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
4.Il caso di specie si caratterizza quale overturning in appello, con condanna del ricorrente alla pena di giustizia per l’imputazione allo stesso ascritta in rubrica a esito della impugnazione della sentenza di proscioglimento da parte del Pubblico Ministero. La Corte di appello è all’evidenza giunta alla decisione sulla base di una diversa considerazione e valutazione delle prove dichiarative, senza tuttavia rispettare la previsione evocata in ricorso dalla difesa, essendosi limitata a provvedere solo in ordine alla richiesta di esame ex art. 507 cod. proc. pen. introdotta dal ricorrente in appello (ritenendola non necessaria) senza provvedere alla necessaria rinnovazione istruttoria.
5.In tal senso, si deve ricordare che è anche rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264 – 01). Si è in tal senso, osservato, con argomentazioni che pienamente si condividono e che si devono ritenere applicabili al caso di specie che: “ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (ex plurimis: Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987 - 01; Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018 Ud. (dep. 28/11/2018), Rv. 274593 - 01)”. (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264 – 01). D’altra parte già le Sezioni Unite di questa Corte avevano rilevato che la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487-01). In tal senso si deve anche ribadire che: “la disposizione in argomento costituisce espressione di un principio direttamente desumibile dall'art. 6 CEDU, che connota strutturalmente il giusto processo ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ED ha, infatti, affermato in plurime sentenze che non assicura l'equità del processo un giudizio di appello, che, dopo una assoluzione dell'imputato in primo grado, si concluda con una sentenza di condanna, se le prove dichiarative poste a fondamento della sentenza siano le stesse che hanno condotto il giudice di primo grado a pronunciare sentenza di assoluzione e non siano state nuovamente assunte davanti al giudice di appello. Secondo il principio costantemente affermato dalla Corte ED, pertanto, integra la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione la 2 sentenza di appello che conduca ad una radicale modifica peggiorativa della decisione di primo grado, in assenza di qualsivoglia attività istruttoria, in quanto «qualora un giudice d'appello sia chiamato ad esaminare un caso in relazione ai fatti di causa e alla legge, e a fare una valutazione completa della questione relativa alla colpevolezza o all'innocenza del ricorrente, non può, per una questione di giusto processo, adeguatamente stabilire questi problemi senza una valutazione diretta delle prove» (ex plurimis: Corte ED, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania;
4 giugno 2013, Kostecki c. Polonia;
Corte ED, 28 febbraio 2017, MA c. Moldavia;
Corte ED, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia;
Corte ED, 5 marzo 2013, NO c. Romania;
Corte ED, 24 novembre 1986, Unterpertinger c. Austria;
Corte ED, 7 luglio 1989, Bricmont c. Belgio). Secondo l'affermazione ricorrente della Corte europea, infatti, «coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità» (Corte ED, 27 novembre 2007, Popovici c. Moldavia, § 68) La valutazione dell'attendibilità di un testimone («the assessment of the trustworthiness of a witness») è un compito complesso, che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate («by a mere reading of his or her recorded words»), anche nella ipotesi in cui né l'imputato, né il suo difensore abbiano sollecitato una nuova escussione dei testimoni (Corte ED, 15 settembre 2015, Moinescu c. Romania;
Corte ED, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania;
e, ancor prima, Corte ED, 9 aprile 2013, n. 17520/04, Flueras c. Romania;
Corte ED, 8 marzo 2007, Dkilà c. Romania;
Corte ED, 19 febbraio 1996, BO c. Norvegia)” Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264 – 01).
6. In conclusione, deve essere rilevata la violazione del disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, mentre gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così è deciso, 13/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZI NU TU CINO MP 3
udita la relazione svolta dal Consigliere ZI NU TU;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. VITO GALBO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione;
conclusioni ribadite con memoria e note di replica. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29/11/2024, ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trapani del 08/05/2023, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, ed ha dichiarato LL CE responsabile del reato ascritto (artt. 633, 639-bis cod. pen.) condannandolo alla pena di euro 800,00 di multa.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, LL CE, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente in relazione agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. in ordine all’elemento soggettivo del reato;
il ricorrente aveva ricevuto il terreno da tale TE, pastore come lui, ignorando totalmente chi fosse l’effettivo proprietario del bene.
2.2.Violazione di legge in relazione all’art. 597 cod. proc. pen. perché pur in presenza di sentenza assolutoria in primo grado la Corte di appello aveva omesso di rinnovare l’istruttoria dibattimentale giungendo a valutare diversamente le prove dichiarative decisive.
2.3.Violazione di legge in relazione all’art. 639-bis cod. pen. avendo ritenuto il reato ascritto procedibile d’ufficio; il bene deve essere qualificabile come pubblico;
nel caso di specie non è stata in alcun modo provata la natura pubblica del bene, né la sua destinazione a finalità pubbliche.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso.
4.La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replica alle conclusioni scritte della Procura generale con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2.Deve in ordine logico essere affrontato il secondo motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 25531 Anno 2025 Presidente: MP CINO Relatore: NU TU ZI Data Udienza: 13/06/2025 3.Il motivo è fondato in considerazione della intervenuta violazione da parte della Corte di appello del disposto di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
4.Il caso di specie si caratterizza quale overturning in appello, con condanna del ricorrente alla pena di giustizia per l’imputazione allo stesso ascritta in rubrica a esito della impugnazione della sentenza di proscioglimento da parte del Pubblico Ministero. La Corte di appello è all’evidenza giunta alla decisione sulla base di una diversa considerazione e valutazione delle prove dichiarative, senza tuttavia rispettare la previsione evocata in ricorso dalla difesa, essendosi limitata a provvedere solo in ordine alla richiesta di esame ex art. 507 cod. proc. pen. introdotta dal ricorrente in appello (ritenendola non necessaria) senza provvedere alla necessaria rinnovazione istruttoria.
5.In tal senso, si deve ricordare che è anche rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264 – 01). Si è in tal senso, osservato, con argomentazioni che pienamente si condividono e che si devono ritenere applicabili al caso di specie che: “ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (ex plurimis: Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987 - 01; Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018 Ud. (dep. 28/11/2018), Rv. 274593 - 01)”. (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264 – 01). D’altra parte già le Sezioni Unite di questa Corte avevano rilevato che la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487-01). In tal senso si deve anche ribadire che: “la disposizione in argomento costituisce espressione di un principio direttamente desumibile dall'art. 6 CEDU, che connota strutturalmente il giusto processo ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ED ha, infatti, affermato in plurime sentenze che non assicura l'equità del processo un giudizio di appello, che, dopo una assoluzione dell'imputato in primo grado, si concluda con una sentenza di condanna, se le prove dichiarative poste a fondamento della sentenza siano le stesse che hanno condotto il giudice di primo grado a pronunciare sentenza di assoluzione e non siano state nuovamente assunte davanti al giudice di appello. Secondo il principio costantemente affermato dalla Corte ED, pertanto, integra la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione la 2 sentenza di appello che conduca ad una radicale modifica peggiorativa della decisione di primo grado, in assenza di qualsivoglia attività istruttoria, in quanto «qualora un giudice d'appello sia chiamato ad esaminare un caso in relazione ai fatti di causa e alla legge, e a fare una valutazione completa della questione relativa alla colpevolezza o all'innocenza del ricorrente, non può, per una questione di giusto processo, adeguatamente stabilire questi problemi senza una valutazione diretta delle prove» (ex plurimis: Corte ED, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania;
4 giugno 2013, Kostecki c. Polonia;
Corte ED, 28 febbraio 2017, MA c. Moldavia;
Corte ED, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia;
Corte ED, 5 marzo 2013, NO c. Romania;
Corte ED, 24 novembre 1986, Unterpertinger c. Austria;
Corte ED, 7 luglio 1989, Bricmont c. Belgio). Secondo l'affermazione ricorrente della Corte europea, infatti, «coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità» (Corte ED, 27 novembre 2007, Popovici c. Moldavia, § 68) La valutazione dell'attendibilità di un testimone («the assessment of the trustworthiness of a witness») è un compito complesso, che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate («by a mere reading of his or her recorded words»), anche nella ipotesi in cui né l'imputato, né il suo difensore abbiano sollecitato una nuova escussione dei testimoni (Corte ED, 15 settembre 2015, Moinescu c. Romania;
Corte ED, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania;
e, ancor prima, Corte ED, 9 aprile 2013, n. 17520/04, Flueras c. Romania;
Corte ED, 8 marzo 2007, Dkilà c. Romania;
Corte ED, 19 febbraio 1996, BO c. Norvegia)” Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264 – 01).
6. In conclusione, deve essere rilevata la violazione del disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, mentre gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così è deciso, 13/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZI NU TU CINO MP 3