TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 12891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12891 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.SA Marta Ienzi Presidente
dott.SA Filomena Albano Giudice
dott.SA Francesca Cosentino Giudice relatore nella causa civile di primo grado iscritta al n. 554/2023 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria PaSAro, come da procura in atti E_
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Annafranca Coppola, come da procura in atti Controparte_1
Resistente
NONCHE'
Avv. DE LUISE Barbara, n.q. di curatore speciale di , difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_2
intervenuto con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in data
19.7.2010, dalla cui unione era nata la figlia (9.1.2013), che era pendente un procedimento presso il T_
Tribunale per i Minorenni a tutela della minore, che era pure pendente un procedimento per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico del resistente per condotte di violenza psicologica e fisica ai danni della ricorrente ed alla presenza della bambina, che i rapporti padre-figlia erano difficili per i comportamenti unicamente ascrivibili al , chiedeva quanto segue: “ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente CP_1 con obbligo di reciproco rispetto;
2. rispetto alla procedura RG n. 2562/2021 dichiarare inammissibile la domanda ex artt. 330 e 333 cc, per la prof.SA ;
3. collocare la minore presso la E_ T_ madre alla quale assegnare la casa coniugale di Roma, via Paparella, 4; 4. disporre l'affidamento super esclusivo nei confronti della madre come sopra meglio esposto;
5. prevedere al momento una modalità di frequentazione subordinata all'attivazione da parte del padre di un percorso di sostegno individuale e di un percorso di sostegno alla genitorialità in uno spazio protetto, che offrano garanzia alla minore che non deve essere in alcun modo coinvolta ed esposta ai pregiudizi di cui sopra;
6. Attivare qualsiasi forma di sostegno, compresa l'attivazione di una terapia psicologica per la minore ed in ogni caso tutti gli interventi neceSAri a garantire alla minore che la relazione padre-figlia non sia destabilizzante;
7. Laddove sia ritenuto non pregiudizievole per , alla luce di tutto quanto sopra, prevedere quindi che il padre poSA stare con la T_ figlia il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola alle 21.00, durante il periodo scolastico e fino alle 22 durante il periodo non scolastico;
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle 21 nel periodo scolastico e alle 22 quando non c'è scuola;
8. durante le vacanze natalizie: a. Verranno alternate tutte le festività compreso l'08 dicembre di ogni anno, prevedendo che stia T_ alternativamente con ciascun genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
b. durante le vacanze pasquali : in maniera alternata negli anni dall'uscita di scuola del mercoledì santo al
Lunedi in Albis,; c. ad anni alterni, le festività annuali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 settembre (S.
Rosa), 1 novembre e 8 dicembre con pernotto sino al mattino seguente con riaccompagno a scuola;
d. le vacanze estive: 15 giorni durante le vacanze estive, suddivisi in due periodi, da concordare con la madre - che disporrà di un periodo equivalente - entro il precedente 31 maggio;
e. trascorrerà il giorno del T_ proprio compleanno alternativamente negli anni con ciascun genitore e, specificamente, negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre;
9. in via subordinata prevedere l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, ferme tutte le richieste di cui sopra. 10. onerare il al pagamento in CP_1 favore della dell'importo mensile di € 1.100,00 a titolo di mantenimento di alla quale la E_ T_
provvede in maniera esclusiva, oltre al 50% delle spese straordinarie per come previsto dal E_ protocollo del Tribunale di Roma e nella considerazione che sino ad oggi e le spese per garantire la T_ certezza dell'abitazione a siano a totale carico della , per decisione del padre;
11. In merito T_ E_ Con al cane di proprietà del previa assegnazione alla prof.SA , essendo ad esso Controparte_1 E_
molto affezionata, prevedendo che lo stesso venga mantenuto al 50% da entrambi, sia per le spese T_ ordinarie che per quelle straordinarie. In via subordinata: Laddove il Tribunale ritenga di prevedere un assegno di mantenimento inferiore, disporre che il padre sia onerato al pagamento dell'importo di € 800,00 per il mantenimento di , contestualmente onerandolo anche al pagamento del 50% di rata di mutuo T_ della casa familiare. Oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di competenze di legge”.
Si costituiva il che, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, deduceva che quest'ultima aveva CP_1 un disturbo ansioso-depressivo con intenti suicidari, che abusava di alcool unito all'uso di psicofarmaci, che la moglie aveva comportamenti persecutori nei suoi confronti, che era sempre stato lui ad occuparsi della bambina e che la madre aveva condotte ostative al rapporto padre-figlia, e chiedeva al Tribunale quanto segue: “- Affidare in regime di affidamento ESCLUSIVO la minore al padre IG. Parte_2 CP_1
con collocamento presso il Medesimo con abitazione sita in Roma in Viale Aurelio Galleppini n.
[...]
27, con monitoraggio del Servizio sociale per gli incontri con la madre per i quali si rimette al Tribunale;
- Disporre il contributo del mantenimento ordinario della minore che la madre, sig.ra , dovrà E_ versare al padre sig. entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario nella misura di euro 500,00 CP_1 rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- Autorizzare il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del paSAporto della minore contro eventuale dissenso della madre;
in Subordine
- Affidare la minore in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale assegnare la casa coniugale;
- Regime di esercizio del diritto di visita paterno: la minore trascorrerà due fine settimana al mese con ciascun genitore con alternanza di successione;
il fine settimana avrà inizio dal sabato mattina sino al lunedì sera alle ore 21:00;
Il padre terrà con sé la minore: il lunedì dall'uscita da scuola, ore 16:20, o dalle ore 18:20 dopo la scuola di teatro attualmente inserita nelle attività post-scolastiche della bambina, sino alle ore 21; ed il mercoledì dall'uscita da scuola, ore 16:20 alle ore 21:00;
Per le festività natalizie, ad anno alterno, la minore resta con un genitore dalle ore 16:20 del 23 gennaio alle ore 21:00 del 30 dicembre e con l'altro dalle ore 21:00 del 30 dicembre alle ore 21:00 del 6 gennaio;
Le vacanze Pasquali spettano a ciascun genitore con alternanza annuale dalle ore 16:20 del giorno di chiusura scolastica alle ore 21:00 del giorno che precede l'apertura scolastica;
Le festività nazionali sono ripartite equamente con alternanza annuale;
Le festività estive, da intendersi nel mese di agosto, saranno ripartite in 15 giorni per ciascun genitore con alternanza tra la prima e la seconda quindicina che decorre dal 1° agosto al 16 agosto e dal 16 agosto al 1° settembre, con obbligo a dare comunicazione entro il 31 maggio di ciascun anno per eventuali modifiche.
Il compleanno della minore sarà festeggiato, ad anno alterno, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore;
il giorno cade durante la settimana, se il pranzo è impossibilitato da motivi scolastici o di lavoro della minore o del genitore, il pranzo sarà spostato alla prima domenica utile;
Ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno, dal pomeriggio dopo la scuola o per il solo pranzo/ cena;
- Disporre il contributo del mantenimento ordinario della minore che il padre, IG. , dovrà versare alla CP_1 madre IG.ra , entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario nella misura di euro 250,00 E_ rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
”.
Con ordinanza presidenziale dell'11.4.2023 veniva disposto quanto segue: “…- premesso che non sono ammissibili in questo giudizio di separazione, che segue un rito speciale, le seguenti domande: di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del Giudice Tutelare;
di pagamento delle rate del mutuo e di gestione del cane della coppia, dovendosi considerare il difetto di connessione ex art. 40 c.p.c. con le domande oggetto del presente procedimento;
- viste le rispettive richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore
, nata il [...]; - premesso che è pendente presso il Tribunale per i Minorenni un procedimento a T_ tutela della figlia, e che con decreto del detto Tribunale dell'8.11.2022 (in atti) veniva provvisoriamente disposto un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti (che sarebbe iniziato il 4.4.2023, come da note della ricorrente del 31.3.2023), con mandato ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare;
- vista la documentazione depositata dal P.M. in ordine ai procedimenti pendenti a carico delle parti (in particolare per i reati di cui agli artt. 572 e 570 c.p. a carico del , per i reati di cui agli artt. 612bis, 646 e 610 c.p. a CP_1 carico della , che vedono il coniuge come p.o., con richiesta di archiviazione con riguardo ai E_ procedimenti a carico della ricorrente, con richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 572 c.p. a carico del resistente e con avviso ex artt. 408 e 411 c.p.p. per il reato di cui all'art. 570 c.p. pure a carico del
); - vista la relazione dei Servizi Sociali del 21.3.2023, in atti, dalla quale emergeva, tra l'altro, quanto CP_1 segue: entrambi i coniugi risultavano maggiormente concentrati sulla loro conflittualità, con accuse reciproche quanto alla relativa responsabilità; la frequentazione padre-figlia, dall'ottobre 2020, quando la coppia si era separata di fatto, ad oggi, era stata altalenante, alternandosi periodi più intensi ad altri dove vi era stata una sostanziale interruzione;
anche la collaborazione genitoriale aveva vissuto fasi altalenanti, comunque presente solo in modo instabile e solo in occasioni particolari;
la minore aveva sempre rifiutato di pernottare con il padre fino all'estate scorsa, quando la steSA si recava con il padre, e la sua nuova compagna convivente (figura positiva per la bambina, come riferito da entrambi i genitori), presso i nonni paterni nel paese di origine di entrambe le parti, con un significativo miglioramento del contesto padre- figlia;
la frequentazione padre-figlia era tornata ad essere, poi, assidua, occupandosi il padre di accompagnare la figlia a scuola quotidianamente (fino a gennaio scorso), di prenderla dopo scuola due volte alla settimana (lunedì e mercoledì) e restando con lei fino alle 21.00, nonché di tenerla con sé a finesettimana alternati sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00 (con un pernotto avvenuto a febbraio scorso); dalle visite domiciliari emergeva un sereno rapporto della minore con i genitori e con la nuova compagna del padre;
la minore aveva espresso difficoltà a riferire del perché in una occasione non fosse voluta andare dal padre per il weekend o perché non volesse pernottare da lui;
la bambina era stata inserita in un percorso di sostegno psicologico;
- ritenuto, ciò posto, che allo stato, in vista delle pendenza dei procedimenti penali che denotano una elevatissima conflittualità tra le parti, che renderebbe non efficacemente esercitabile un affidamento condiviso (il in sede presidenziale dichiarava anche che CP_1 avrebbe svolto opposizione alle richieste di archiviazione sopra indicate), debba, allo stato, determinarsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, soggetto per il quale non emergono competenze genitoriali deficitarie e che si ritiene di dover mantenere come genitore collocatario della bambina, come fino ad oggi avvenuto senza che siano emerse criticità specifiche per la figlia e data anche la sua età, nonché le sue difficoltà, allo stato, a pernottare dal padre;
- ritenuto, poi, di determinare il diritto di visita per il padre come attualmente vigente e sopra riportato, con inserimento graduale dei pernotti, disponendosi anche che il padre potrà stare con la figlia per 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà alla madre), da concordare entro il 30.5.di ciascun anno, nonché dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, oltre a 3 giorni nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali comprensivo ad anni alterni dei giorni di
Pasqua e di Pasquetta;
- ritenuto di dover mandare ai Servizi Sociali affinché monitorino il nucleo familiare, verifichino la effettiva frequentazione padre-figlia e relazionino entro il 6.10.2023; - ritenuto, conseguentemente al collocamento della bambina presso la madre, di assegnare alla la casa E_ coniugale sita in Roma, via Paparella n. 4; - rilevato, quanto alle condizioni economiche, che entrambi i coniugi sono insegnanti, in particolare, come da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, CU e dichiarazioni dei redditi, in atti: la con un reddito pari ad euro 1.540,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità, E_ risultando la steSA proprietaria della casa coniugale al 70%, sulla quale insiste un mutuo pari ad euro
865,00 mensili che, allo stato, sta pagando lei sola;
il con un reddito pari ad euro 2.040,00 netti CP_1 mensili calcolati su 12 mensilità, risultando lo stesso proprietario al 30% della casa coniugale ed onerato del canone di locazione dove vive pari ad euro 500,00 mensili (cfr. contratto di locazione, in atti, intestato anche alla nuova compagna, che prevede un canone complessivo di euro 1.000,00 mensili); - ritenuto, ciò premesso, di determinare un assegno di mantenimento a carico del per la figlia pari ad euro 650,00 CP_1 mensili, oltre Istat, da versarsi alla moglie entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al Protocollo vigente presso questo Tribunale,
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida la figlia minore alla madre in via esclusiva, con suo collocamento presso la steSA e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla la casa coniugale;
E_
- determina un assegno di mantenimento a carico del per la figlia pari ad euro 650,00 mensili, oltre CP_1
Istat, da versarsi alla moglie entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al Protocollo vigente presso questo Tribunale;
- assegna a parte ricorrente il termine di gg. 40 prima dell'udienza di comparizione davanti al Giudice
Istruttore per il deposito di memoria integrativa (con il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, n.
2,3,4,5,6, c.p.c.), ed assegna a parte resistente il termine sino a 20 giorni prima dell'udienza di comparizione davanti al Giudice Istruttore per la costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167 c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvertendola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il suddetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
- nomina Giudice Istruttore sé stesso;
- fiSA udienza davanti al Giudice Istruttore per il giorno 17.10.2023, che, visto l' art. 127 ter c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 2022, sarà sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato A4, spazio 1,5, carattere 12), dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni, da depositare nel termine perentorio delle ore 8.00 del medesimo giorno dell'udienza, riservato all'esito ogni provvedimento;
- manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva, con relazione da depositarsi entro il
6.10.2023.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali”.
La Corte di Appello di Roma, in sede di reclamo proposto dal , con ordinanza del 30.11.2023, in atti, CP_1 in parziale riforma della suddetta ordinanza disponeva che: “- il padre terrà con sé la figlia il lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21,00 provvedendo alla cena;
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica ore 19,00, assicurando l'adempimento di tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
il giorno del compleanno del padre (dall'uscita da scuola se giorno feriale, per l'intera giornata, dalle ore 10,00 alle 20,00, se giorno festivo) assicurando altrettanto per la madre ove ricadente in giorno di spettanza paterna;
il giorno del compleanno della minore ad anni alterni con la domenica ad esso successiva;
30 giorni complessivi durante l'estate, distribuiti in due periodi di 15 giorni ciascuno, da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno e in difetto di accordo alternando i periodi 1/16 luglio e 1/16 agosto con i periodi 17/31 luglio e 17/31 agosto cominciando con la prima opzione nell'estate 2024; conferma l'alternanza già prevista per le festività scolastiche natalizie e pasquali;
- rigetta nel resto il reclamo…”.
Nel corso del presente procedimento, con ordinanza del 30.4.2024, in atti, il Tribunale per i Minorenni dicharava la propria incompetenza funzionale.
Successivamente, si costituiva il nominato curatore speciale, il quale chiedeva una C.T.U. sulla capacità genitoriale delle parti, nonché la prosecuzione dell'intervento di monitoraggio dei Servizi Sociali e un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con le note di trattazione scritta previste per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025, parte resistente precisava le conclusioni come segue: “1- in via istruttoria, si chiede disporsi urgentemente idonea
CTU per la valutazione delle capacità genitoriali delle parti;
2- nel merito, tenuto conto dell'elevata e perdurante conflittualità genitoriale, come marcatamente evidenziato dalla Corte d'Appello di Roma con
Ordinanza del 30.11.2023 e dal Servizio Sociale del 03.07.2024, revocare il regime di affidamento esclusivo della minore alla sola madre e disporre l'affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente, con limitazione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori;
in difetto, disporre l'affidamento condiviso nominando un coordinatore familiare, con collocamento della minore presso la madre;
- si insiste per la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento ordinario della minore con riduzione da euro
650,00 ad euro 250,00 o a diversa misura proporzionale alla riduzione di reddito netto mensile del padre e al suo effettivo stipendio netto medio mensile;
- Emettere sentenza definitiva di separazione dichiarando i coniugi economicamente autosufficienti;
- Assegnare la casa coniugale alla IG.ra dando atto che E_ la SteSA abbia assunto spontaneamente la volontà di onerare per intero la rata mensile del relativo mutuo, sin dall'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, stante la denuncia sporta nei suoi confronti - Si chiede di confermare le modalità di esercizio del diritto di visita padre-figlia come regolamentato dalla Corte
d'appello di Roma con Ordinanza del 30.11.2023; - Confermare/incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente;
- INCARICARE L' e presso l'abitazione materna per due giorni a settimana;
- CP_3 CP_4
INCARICARE i Servizi Sociali di verificare la qualità del collocamento della minore presso la madre nonché la qualità dell'accudimento, anche medico ove ritenuto opportuno;
- DISPORRE per la IG.ra E_
la verifica presso il SERD-T circa l'abuso di sostanza alcoliche e psicofarmaci ed in caso positivo, di
[...] aderire ai percorsi di disintossicazione;
- Domanda di addebito della causa di separazione a carico della moglie IG.ra . Voglia il Tribunale dichiarare fondata e legittima la richiesta di E_ [...] in via esclusiva alla IG.ra per aver Ella violato i Controparte_5 E_ doveri di cui all'art. 143 c.c. come da Comparsa di costituzione: - All'esito della declaratoria di addebito della causa di separazione alla IG.ra , il IG. propone - Domanda di risarcimento di tutti i danni E_ CP_1 patrimoniali e non patrimoniali, ovvero morali ed esistenziali, subiti e subendi dal IG. a seguito della CP_1 violazione del dovere di fedeltà e lealtà ex art. 143 c.c. per meSA in opera di fatti illeciti civili, coscienti e volontari, imputabili alla sola condotta commissiva della IG.ra nella misura che il Tribunale E_ riterrà di giustizia”. Tardive e, dunque inammissibili, invece, le note depositate dalla ricorrente per l'udienza detta, dovendosi fare riferimento, pertanto, a quelle depositate dalla ricorrente per l'udienza dell'11.9.2024, di seguito riprodotte quanto alle conlusioni: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi riconoscendo l'addebito della steSA al;
CP_1
2. statuire la decadenza della responsabilità genitoriale del;
CP_1
3. confermare il collocamento della minore presso la madre alla quale assegnare la casa coniugale di T_
Roma, via Paparella, 4;
4. disporre l'affidamento super esclusivo o cd. rafforzato nei confronti della madre come sopra meglio esposto;
5. Confermare la frequentazione paterna cosi come prevista dalla ordinanza della Corte di Appello di Roma.;
6. Onerare il padre a comunicare entro le 24 ore prima eventuali assenze e comunque mancanze di prelievi di o comunque rinunce a godere dei periodi con la figlia tramite mail alla , autorizzando la T_ E_ madre a potersi organizzare diversamente con la figlia per quei periodi e giorni, evitando cosi immobilismo;
7. in via subordinata prevedere la conferma dell'affidamento esclusivo, ferme tutte le richieste di cui sopra.
8. Onerare il al pagamento in favore della dell'importo mensile di € 800,00 a titolo di CP_1 E_ mantenimento di alla quale la provvede in maniera esclusiva, oltre al 50% delle spese T_ E_ straordinarie per come previsto dal protocollo del Tribunale di Roma e nella considerazione che sino ad oggi e le spese per garantire la certezza dell'abitazione a siano state a totale carico della T_ T_
, per decisione del padre.; E_ Con 9. In merito al cane di proprietà del previa assegnazione alla prof.SA , Controparte_1 E_ essendo ad esso molto affezionata, prevedendo che lo stesso venga mantenuto al 50% da entrambi, T_ sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie.
10. Comunque contestualmente onerandolo anche al pagamento del 50% di rata di mutuo della casa Con familiare. Oltre al 50% delle spese straordinarie e il 50% delle spese relative al cane di proprietà del
. CP_1
11. Onerare il al pagamento delle spese di giustizia per come meglio si specificherà nella comparsa CP_1 conclusionale anche alla luce dei sub procedimenti di natura del tutto temeraria;
”.
In via preliminare, deve confermarsi l'ordinanza istruttoria emeSA dal G.I., in quanto condivisibile, e devono rigettarsi le ulteriori istanze di accertamenti svolte dalle parti, in quanto ritenute superflue.
Devono, poi, dichiararsi inammissibili le domande della e del relative al pagamento delle E_ CP_1 rate del mutuo ed alla gestione del cane, in quanto istanze non connesse ex art. 40 c.p.c. con quelle inerenti il contenuto neceSArio del presente giudizo di separazione. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c..
Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione, soggetta al rito camerale, e di quelle sottoposte, invece, al rito ordinario come quelle ora dette, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del
17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Quanto alla domanda di separazione, si rileva che il contegno processuale delle parti e la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti. Quanto alla domanda di addebito svolta dalla , deve osservarsi che dalle dichiarazioni della teste E_
, madre della steSA, emergeva la prova di condotte violente del marito verso la moglie, in Testimone_1 particolare nell'occasione della Pasqua del 2019, quando alla domanda “Vero che in quella occasione del periodo Pasquale 2019. il infastidito per quella decisione, si avvicinava alla e mentre le CP_1 E_ ripeteva che "non vali un cazzo, sei una fallita, ti distruggerò" le distorceva l'alluce del piede mentre la steSA stava sul divano con la bambina mentre guardavano i cartoni animati, provocandole un dolore che le bloccava il piede e per cui la prof.SA telefonava alla madre, che nel frattempo si E_ trovava a Roma presso la abitazione della sig.ra , chiedendole aiuto e poco dopo la sig.ra Controparte_6
raggiungeva la figlia presso la residenza di Via Paparella n.4, trovandola in stato di Testimone_1 agitazione e dolorante;
”, la teste rispondeva : “si è vero tutto, mi trovavo a casa dell'altra mia figlia , quando telefonò e con una voce, strozzata in gola che neanche riconoscevo , mi disse se potevo E_ andare a casa sua . Trovai lei e la bambina sul divano , e mia figlia, con gli occhi rossi da pianto , senza parlare, mi mostrò il piede e l'alluce che era nero e gonfio, e poi mi riferì che il marito glielo avevo storto, e ora aveva il piede bloccato e non si poteva muovere. IL camminava freniticamente avanti e dietro CP_1 dalla camera del salone alla camera da letto e continuava a dire “ la vedi la vedi, è una pazza, ora non vuole neanche venire a , è una nullità , non conta un cazzo , la rovinerò fisicamente e poi Parte_3 psicologicamente, fa schifo, non sa fare niente.”. La medesima teste, alla domanda “ Vero che dal 2013 al
2020 il dal 2013 al 2020 spesso ripeteva alla moglie di essere una pazza e minacciava la CP_1 E_ che la avrebbe fatta chiudere in un reparto di pschiatria e che le avrebbe tolto per sempre”, T_ dichiarava: “Sl cap. 4) oltre ad altre volte in cui mia figlia già ebbe a riferirmi che il marito le aveva rivolto queste espressioni, una volta, a Novembre 2013, ero a casa loro per tenere la bambina piccola (aveva dieci mesi) e il entrò a casa sbattendo la porta , mentre io ero in bagno a cambiare la bambina e arrivò in CP_1 bagno, sbattendomi la porta addosso e urlando disse, senza neanche dire buongionro : “questa è una pazza
, la farò rinchiudere in una clinica psichiatrica, la farò marcire li', la devo rovinare , le toglierò la casa, le toglierò la figlia ,le toglierò tutto quello che ha , la distruggerò prima fisicamente e poi psicologicamente “ io ebbi paura e timore anche perché agitava le mani , e chiesi cosa gli aveva fatto mia figlia, ma lui continuò a ripetere le espressioni sopra riportate.”.
Il teste fratello della ricorente, confermava di avere personalmente sentito negli anni Testimone_2 frasi denigratorie simili a quelle sopra riportate nei capitoli di prova pronunciate nei riguardi della sorella dal coniuge.
Ritiene questo Collegio che le condotte addebitate al marito da parte della e contrarie ai doveri E_ matrimoniali siano state provate sia con riguardo ad anni paSAti che fino al periodo immediatamente precedente alla fine della convivenza nel 2020.
Quanto, invece, alla domanda addebito svolta dal nei riguardi della moglie, deve innazitutto rilevarsi CP_1 che i testi hanno deposto con riferimento ad anni paSAti quanto all'assunzione di sostanze alcoliche da parte della e, in ogni caso, circa comportamenti aggressivi o molesti non paragonabili alle E_ condotte del marito ai fini delle domande qui esaminate di addebito. In particolare, il teste , Testimone_3 fratello del resistente, dichiarava, infatti, che la cognata era solita bere molto vino ai pasti, pur potendo riferire solo circa le occasioni conviviali in cui si incontravano più o meno 5 volte l'anno e comunque fino al
2016 (“…Ho visto direttamente la sig ra prendere anche più di quattro bicchieri a pasto. Mia E_ cognata era appassionata di vino (sempre rosso ) più corposo e imbottigliato mentre io e mio padre prendevamo vini di mescita , un po' più leggeri . La bottiglia che andavamo ad acquistare per il pasto era dedicata e riservata tutta a mia cognata e quindi a fine pasto era facile constatare quanto lei ne avesse bevuto, sicuramente quattro ma anche, a volte, sei bicchieri. Adr ciò avvenne dal 2013 , quando nacque
, al 2016, e posso precisare che ci vedevamo circa due volte l'anno a Roma e almeno altre tre volte a T_
e ogni volta c'era il rito dell'acquisto della bottiglia per mia cognata (ricordo che mia madre mi Parte_3 chiamava e mi diceva di andarla ad acquistare)… … si è vero . Capitammo a Roma , io e la mia fidanzata ora mia moglie , da poco nata , dopo alcuni mesi dalla nascita, e io , uscito sul terrazzo a fumare una T_ sigaretta notai le bottiglie , erano dieci , e chiesi : “avete fatto una festa? “ e mia cognata mi rispose che le aveva bevute tutte lei da martedì , ed io , feci un rapido calcolo mentale e pensai che erano due bottiglie al giorno”. Alla domanda “Vero che, in costanza di convivenza coniugale, la IG.ra aggrediva il E_ marito in sua presenza, gli telefonava insistentemente, controllava i suoi spostamenti, gli inviava numerosi meSAggi, e chiedeva che il marito tornasse subito da lei o andasse a fare la spesa per suo conto”, il detto teste rispndeva che “assolutamente si, e accadde subito sin dopo il matrimonio, mio fratello ha sempre fatto tutto lui: sia occuparsi della casa, che della cucina e quando è nata anche della bambina . In T_ mia presenza la lo aggredì, ( sicuramente a Roma, una volta, e due/tre volte a ) , non solo E_ Parte_3 davanti a me ma anche davanti a miei familiari, sempre in momenti conviviali e di festa e dopo averlo aggredito, davanti a noi, lo portò in stanza per continuare . Anche con faceva così , quando la voleva T_ sgridare . Davanti a me . e anche gli altri parenti mi riferivano la steSA cosa, faceva a mio fratello E_ continue telefonate , meSAggi , per conoscere ogni spostamento e spesso le telefonate che faceva davanti a me si concludevano con “comprami una bottiglia di vino”. Ricordo anche che a , quando Parte_3 CP_1 si trovava con noi e con , nel Corso, o a vedere una partita di pallavolo, o al parco giochi , in un piccolo T_ lasso di tempo, circa un'ora , arrivavano tantissime telefonate e meSAggi da parte di mia cognata che invece non usciva spesso da casa .”.
Si rileva che, con riguardo alle reciproche domande di addebito, la Suprema Corte ha affermato che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).” (Cass., ord. del 7.8.2024, n.
22294), nonché che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.” (Cass., ord. del 22.3.2017, n. 7388).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di dover addebitare la separazione al solo . CP_1
Non sussistono, poi, i presupposti per accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dalla ricorrente. Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di CaSAzione, la decadenza di cui all'art. 330 c.c. costituisce una misura eccezionale, riservata a casi di condotte attuali, gravi e abituali, concretamente pregiudizievoli per la salute psicofisica del minore. Non può fondarsi, dunque, sulla mera inadeguatezza del genitore o sulla conflittualità esistente nel nucleo familiare (Cfr., ex multis,
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27171 del 21.10.2024).
In particolare, emergeva dalle varie relazioni in atti dei Servizi Sociali che la coppia genitoriale aveva avuto, nel tempo, un altalenanza nella conflittualità, ciò che aveva enormemente inciso sulla figlia. L'ultima relazione dei Servizi Sociali del 3.7.2024 dava atto di un'avvenuta riacutizzazione della conflittualità per un motivo futile, come l'acquisto da parte del padre per la figlia di un cellulare diverso rispetto a quello pattutito con la madre, fatto anche dettagliatamente esposto nella memoria di costituzione del curatore speciale, con continua triangolazione della ragazzina all'interno della dinamica creatasi tra le parti:
Già con la relazione precedente del 6.10.2023 i Servizi avevano datto atto della triangolazione della figlia, della accesa conflitualità della coppia anche con interventi delle Forze dell'Ordine chiamate dal , CP_1 anche se la frequentazione padre-figlia, all'epoca, era diventata più assidua e resa più facile dal fatto che il padre prendeva la figlia direttamente da scuola invece che presso l'abitazione materna;
inoltre, sia la minore che le parti seguivano i percorsi suggeriti, in particolare sul punto mostrandosi le parti collaborative
(percorso di sostegno alla genitorialità individuale per i genitori, percorso di sostegno psicologico per la minore al quale sia la madre che il padre la avevano accompagnata, anche se in più occasioni il ): CP_1 …
In sostanza, le difficoltà segnalate dai Servizi fin dalla prima relazione del 23.3.2023 non parrebbero ancora ad oggi superate: In presenza di simili criticità, da attribuire a tutte e due le figure genitoriali, incapaci, allo stato di tutelare la figlia minore, che ha compiuto 12 anni a gennaio, dunque che si trova anche in una fase delicata della preadolescenza, ritiene questo Collegio di dover disporre l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, con suo collocamento presso la madre (genitore con il quale vive e presso il quale ha scelto di stare, viste anche le difficoltà al pernottamento presso il padre ed alla frequentazione con il medesimo tuttora presenti, considerato, poi, che negli anni in cui questo processo si è svolto, e durante i quali la coppia è stata sotto Par stretto monitoraggio dei Servizi Sociali e degli psicologi della non sono emersi in alcun modo elementi o sintomi che poSAno deporre per un abuso o anche solo uno sconsiderato uso di sostanze alcoliche da parte della , d'altra parte nemmeno specificamente dedotto come attuale dal nel E_ CP_1 prosieguo del giudizio, né sono stati evidenziati comportamenti denotanti disturbi psichiatrici della ricorrente, dovendosi anche considerare che lo stesso ha sempre richiesto il collocamento della CP_1 minore presso la madre fin dalla comparsa di costituzione e risposta), e con diritto di visita per il padre come già sopra indicato e vigente.
La responsabilità dei genitori deve, conseguentemente, essere limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita della minore, da effettuare nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni. Il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai Servizi affidatari.
Inoltre, si ritiene di dover demandare ai Servizi Sociali affidatari di monitorare che il diritto di visita venga esercitato come disposto nonchè di valutare se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere della minore, informando la competente autorità giudiziaria in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse della figlia.
Ritiene, poi, questo Collegio di dover mandare ai Servizi Sociali affidatari per predisporre gli interventi ritenuti neceSAri o anche solo opportuni per il benessere della minore, quali il S.I.S.M.I.F. o la presa in carico della ragazza presso il T.M.S.R.E.E.. In vista, poi, del collocamento della figlia presso la madre, a quest'ultima può essere assegnata la casa coniugale.
Infine, quanto agli aspetti economici, si osserva che per la ricorrente non vi sono elementi dai quali poter dedurre una differente capacità economica rispetto a quella già accertata in sede presidenziale;
mentre, rispetto alla parte resistente, viene dedotta una riduzione di reddito derivante dalla perdita dell'assegno unico (pari a circa 110,00 euro mensili) e dalla stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo (pari a circa 250,00 euro mensili). Entrambi tali eventi non consentono, tuttavia, di mutare l'ammontare della somma dovuta dal resistente a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, posto che, per il finanziamento, si rammenta che, secondo costante orientamento della CaSAzione, non è possibile attribuire rilevanza alle riduzioni reddituali derivanti dalla volontà dell'obbligato e da suoi precisi atti di disposizione patrimoniali (cfr., ex multibus, Cass., Sez. 1, 3.3.2023 n. 6515), mentre in relazione alla perdita dell'assegno unico, si osserva che la (minima) variazione reddituale non giustifica da sola una riduzione dell'assegno di mantenimento (cfr. anche ordinanza emeSA l'11.3.2024 dal G.I. a definizione del sub- procedimento n. 2: “…rilevato, poi, quanto alla domanda di natura economica: che la attuale diversa modalità indicata dalla Corte D'Appello nella frequentazione tra il padre e la figlia non si ritiene che incida in modo significativo sulla complessiva situazione patrimoniale delle parti, essendo, peraltro, già da questo
Giudice stati previsti i pernotti, seppure gradualmente;
che steSA valutazione debba essere svolta con riferimento alla mancata corresponsione in favore del ricorrente dell'assegno unico pari ad euro 110,00 mensili (dedotta come conseguente all'affidamento esclusivo alla moglie della minore); che, con riferimento all'acquisto di un'autovettura da parte del ricorrente ed al relativo onere economico a suo carico per il finanziamento (dovendosi, peraltro, dare atto che il detto veicolo è stato pagato oltre 20.000,00, come da contratto di finanziamento e certificazione del PRA, in atti), non si poSA considerare detta circostanza come idonea a modificare l'importo statuito per il mantenimento della figlia minore, in quanto l'assunzione di nuove obbligazioni, come quella per l'acquisto di un'autovettura e di quel valore, non può considerarsi prevalente rispetto agli oneri, già a carico del soggetto, per il mantenimento di un figlio minore;
ritenuto, dunque, di dover rigettare anche la domanda di natura economica di modifica dell'ordinanza presidenziale;
…).
Dunque, ritiene questo Collegio di confermare a carico del resistente l'assegno di mantenimento per la figlia minore come vigente per la somma di euro 650,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, valutato come congruo in relazione alle capacità patrimoniali delle parti, ai rispettivi oneri economici ed alle esigenze della figlia, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal resistente alla ricorrente entro il g. 5 di ogni mese).
Le spese di lite, in vista della natura della causa di separazione e della reciproca parziale soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile:
- dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Matera in data 19.7.2010, con addebito a carico del marito;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (Comune , atto n. 00118, parte 2, serie A00, anno 2010); Parte_5 - affida la figlia minore ai Servizi Sociali, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
la responsabilità dei genitori deve, conseguentemente, essere limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita della minore, da effettuare nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni. Il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai Servizi affidatari;
-manda ai Servizi Sociali per quanto ulteriormente indicato in parte motiva;
- assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma a carico del resistente il vigente assegno di mantenimento per la figlia di euro 650,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat come fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi alla ricorrente entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali
Roma, 11.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.SA Francesca Cosentino dott.SA Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Daniele Bravi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.SA Marta Ienzi Presidente
dott.SA Filomena Albano Giudice
dott.SA Francesca Cosentino Giudice relatore nella causa civile di primo grado iscritta al n. 554/2023 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria PaSAro, come da procura in atti E_
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Annafranca Coppola, come da procura in atti Controparte_1
Resistente
NONCHE'
Avv. DE LUISE Barbara, n.q. di curatore speciale di , difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_2
intervenuto con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in data
19.7.2010, dalla cui unione era nata la figlia (9.1.2013), che era pendente un procedimento presso il T_
Tribunale per i Minorenni a tutela della minore, che era pure pendente un procedimento per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico del resistente per condotte di violenza psicologica e fisica ai danni della ricorrente ed alla presenza della bambina, che i rapporti padre-figlia erano difficili per i comportamenti unicamente ascrivibili al , chiedeva quanto segue: “ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente CP_1 con obbligo di reciproco rispetto;
2. rispetto alla procedura RG n. 2562/2021 dichiarare inammissibile la domanda ex artt. 330 e 333 cc, per la prof.SA ;
3. collocare la minore presso la E_ T_ madre alla quale assegnare la casa coniugale di Roma, via Paparella, 4; 4. disporre l'affidamento super esclusivo nei confronti della madre come sopra meglio esposto;
5. prevedere al momento una modalità di frequentazione subordinata all'attivazione da parte del padre di un percorso di sostegno individuale e di un percorso di sostegno alla genitorialità in uno spazio protetto, che offrano garanzia alla minore che non deve essere in alcun modo coinvolta ed esposta ai pregiudizi di cui sopra;
6. Attivare qualsiasi forma di sostegno, compresa l'attivazione di una terapia psicologica per la minore ed in ogni caso tutti gli interventi neceSAri a garantire alla minore che la relazione padre-figlia non sia destabilizzante;
7. Laddove sia ritenuto non pregiudizievole per , alla luce di tutto quanto sopra, prevedere quindi che il padre poSA stare con la T_ figlia il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola alle 21.00, durante il periodo scolastico e fino alle 22 durante il periodo non scolastico;
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle 21 nel periodo scolastico e alle 22 quando non c'è scuola;
8. durante le vacanze natalizie: a. Verranno alternate tutte le festività compreso l'08 dicembre di ogni anno, prevedendo che stia T_ alternativamente con ciascun genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
b. durante le vacanze pasquali : in maniera alternata negli anni dall'uscita di scuola del mercoledì santo al
Lunedi in Albis,; c. ad anni alterni, le festività annuali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 settembre (S.
Rosa), 1 novembre e 8 dicembre con pernotto sino al mattino seguente con riaccompagno a scuola;
d. le vacanze estive: 15 giorni durante le vacanze estive, suddivisi in due periodi, da concordare con la madre - che disporrà di un periodo equivalente - entro il precedente 31 maggio;
e. trascorrerà il giorno del T_ proprio compleanno alternativamente negli anni con ciascun genitore e, specificamente, negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre;
9. in via subordinata prevedere l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, ferme tutte le richieste di cui sopra. 10. onerare il al pagamento in CP_1 favore della dell'importo mensile di € 1.100,00 a titolo di mantenimento di alla quale la E_ T_
provvede in maniera esclusiva, oltre al 50% delle spese straordinarie per come previsto dal E_ protocollo del Tribunale di Roma e nella considerazione che sino ad oggi e le spese per garantire la T_ certezza dell'abitazione a siano a totale carico della , per decisione del padre;
11. In merito T_ E_ Con al cane di proprietà del previa assegnazione alla prof.SA , essendo ad esso Controparte_1 E_
molto affezionata, prevedendo che lo stesso venga mantenuto al 50% da entrambi, sia per le spese T_ ordinarie che per quelle straordinarie. In via subordinata: Laddove il Tribunale ritenga di prevedere un assegno di mantenimento inferiore, disporre che il padre sia onerato al pagamento dell'importo di € 800,00 per il mantenimento di , contestualmente onerandolo anche al pagamento del 50% di rata di mutuo T_ della casa familiare. Oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di competenze di legge”.
Si costituiva il che, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, deduceva che quest'ultima aveva CP_1 un disturbo ansioso-depressivo con intenti suicidari, che abusava di alcool unito all'uso di psicofarmaci, che la moglie aveva comportamenti persecutori nei suoi confronti, che era sempre stato lui ad occuparsi della bambina e che la madre aveva condotte ostative al rapporto padre-figlia, e chiedeva al Tribunale quanto segue: “- Affidare in regime di affidamento ESCLUSIVO la minore al padre IG. Parte_2 CP_1
con collocamento presso il Medesimo con abitazione sita in Roma in Viale Aurelio Galleppini n.
[...]
27, con monitoraggio del Servizio sociale per gli incontri con la madre per i quali si rimette al Tribunale;
- Disporre il contributo del mantenimento ordinario della minore che la madre, sig.ra , dovrà E_ versare al padre sig. entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario nella misura di euro 500,00 CP_1 rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- Autorizzare il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del paSAporto della minore contro eventuale dissenso della madre;
in Subordine
- Affidare la minore in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale assegnare la casa coniugale;
- Regime di esercizio del diritto di visita paterno: la minore trascorrerà due fine settimana al mese con ciascun genitore con alternanza di successione;
il fine settimana avrà inizio dal sabato mattina sino al lunedì sera alle ore 21:00;
Il padre terrà con sé la minore: il lunedì dall'uscita da scuola, ore 16:20, o dalle ore 18:20 dopo la scuola di teatro attualmente inserita nelle attività post-scolastiche della bambina, sino alle ore 21; ed il mercoledì dall'uscita da scuola, ore 16:20 alle ore 21:00;
Per le festività natalizie, ad anno alterno, la minore resta con un genitore dalle ore 16:20 del 23 gennaio alle ore 21:00 del 30 dicembre e con l'altro dalle ore 21:00 del 30 dicembre alle ore 21:00 del 6 gennaio;
Le vacanze Pasquali spettano a ciascun genitore con alternanza annuale dalle ore 16:20 del giorno di chiusura scolastica alle ore 21:00 del giorno che precede l'apertura scolastica;
Le festività nazionali sono ripartite equamente con alternanza annuale;
Le festività estive, da intendersi nel mese di agosto, saranno ripartite in 15 giorni per ciascun genitore con alternanza tra la prima e la seconda quindicina che decorre dal 1° agosto al 16 agosto e dal 16 agosto al 1° settembre, con obbligo a dare comunicazione entro il 31 maggio di ciascun anno per eventuali modifiche.
Il compleanno della minore sarà festeggiato, ad anno alterno, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore;
il giorno cade durante la settimana, se il pranzo è impossibilitato da motivi scolastici o di lavoro della minore o del genitore, il pranzo sarà spostato alla prima domenica utile;
Ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno, dal pomeriggio dopo la scuola o per il solo pranzo/ cena;
- Disporre il contributo del mantenimento ordinario della minore che il padre, IG. , dovrà versare alla CP_1 madre IG.ra , entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario nella misura di euro 250,00 E_ rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
”.
Con ordinanza presidenziale dell'11.4.2023 veniva disposto quanto segue: “…- premesso che non sono ammissibili in questo giudizio di separazione, che segue un rito speciale, le seguenti domande: di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del Giudice Tutelare;
di pagamento delle rate del mutuo e di gestione del cane della coppia, dovendosi considerare il difetto di connessione ex art. 40 c.p.c. con le domande oggetto del presente procedimento;
- viste le rispettive richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore
, nata il [...]; - premesso che è pendente presso il Tribunale per i Minorenni un procedimento a T_ tutela della figlia, e che con decreto del detto Tribunale dell'8.11.2022 (in atti) veniva provvisoriamente disposto un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti (che sarebbe iniziato il 4.4.2023, come da note della ricorrente del 31.3.2023), con mandato ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare;
- vista la documentazione depositata dal P.M. in ordine ai procedimenti pendenti a carico delle parti (in particolare per i reati di cui agli artt. 572 e 570 c.p. a carico del , per i reati di cui agli artt. 612bis, 646 e 610 c.p. a CP_1 carico della , che vedono il coniuge come p.o., con richiesta di archiviazione con riguardo ai E_ procedimenti a carico della ricorrente, con richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 572 c.p. a carico del resistente e con avviso ex artt. 408 e 411 c.p.p. per il reato di cui all'art. 570 c.p. pure a carico del
); - vista la relazione dei Servizi Sociali del 21.3.2023, in atti, dalla quale emergeva, tra l'altro, quanto CP_1 segue: entrambi i coniugi risultavano maggiormente concentrati sulla loro conflittualità, con accuse reciproche quanto alla relativa responsabilità; la frequentazione padre-figlia, dall'ottobre 2020, quando la coppia si era separata di fatto, ad oggi, era stata altalenante, alternandosi periodi più intensi ad altri dove vi era stata una sostanziale interruzione;
anche la collaborazione genitoriale aveva vissuto fasi altalenanti, comunque presente solo in modo instabile e solo in occasioni particolari;
la minore aveva sempre rifiutato di pernottare con il padre fino all'estate scorsa, quando la steSA si recava con il padre, e la sua nuova compagna convivente (figura positiva per la bambina, come riferito da entrambi i genitori), presso i nonni paterni nel paese di origine di entrambe le parti, con un significativo miglioramento del contesto padre- figlia;
la frequentazione padre-figlia era tornata ad essere, poi, assidua, occupandosi il padre di accompagnare la figlia a scuola quotidianamente (fino a gennaio scorso), di prenderla dopo scuola due volte alla settimana (lunedì e mercoledì) e restando con lei fino alle 21.00, nonché di tenerla con sé a finesettimana alternati sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00 (con un pernotto avvenuto a febbraio scorso); dalle visite domiciliari emergeva un sereno rapporto della minore con i genitori e con la nuova compagna del padre;
la minore aveva espresso difficoltà a riferire del perché in una occasione non fosse voluta andare dal padre per il weekend o perché non volesse pernottare da lui;
la bambina era stata inserita in un percorso di sostegno psicologico;
- ritenuto, ciò posto, che allo stato, in vista delle pendenza dei procedimenti penali che denotano una elevatissima conflittualità tra le parti, che renderebbe non efficacemente esercitabile un affidamento condiviso (il in sede presidenziale dichiarava anche che CP_1 avrebbe svolto opposizione alle richieste di archiviazione sopra indicate), debba, allo stato, determinarsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, soggetto per il quale non emergono competenze genitoriali deficitarie e che si ritiene di dover mantenere come genitore collocatario della bambina, come fino ad oggi avvenuto senza che siano emerse criticità specifiche per la figlia e data anche la sua età, nonché le sue difficoltà, allo stato, a pernottare dal padre;
- ritenuto, poi, di determinare il diritto di visita per il padre come attualmente vigente e sopra riportato, con inserimento graduale dei pernotti, disponendosi anche che il padre potrà stare con la figlia per 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà alla madre), da concordare entro il 30.5.di ciascun anno, nonché dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, oltre a 3 giorni nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali comprensivo ad anni alterni dei giorni di
Pasqua e di Pasquetta;
- ritenuto di dover mandare ai Servizi Sociali affinché monitorino il nucleo familiare, verifichino la effettiva frequentazione padre-figlia e relazionino entro il 6.10.2023; - ritenuto, conseguentemente al collocamento della bambina presso la madre, di assegnare alla la casa E_ coniugale sita in Roma, via Paparella n. 4; - rilevato, quanto alle condizioni economiche, che entrambi i coniugi sono insegnanti, in particolare, come da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, CU e dichiarazioni dei redditi, in atti: la con un reddito pari ad euro 1.540,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità, E_ risultando la steSA proprietaria della casa coniugale al 70%, sulla quale insiste un mutuo pari ad euro
865,00 mensili che, allo stato, sta pagando lei sola;
il con un reddito pari ad euro 2.040,00 netti CP_1 mensili calcolati su 12 mensilità, risultando lo stesso proprietario al 30% della casa coniugale ed onerato del canone di locazione dove vive pari ad euro 500,00 mensili (cfr. contratto di locazione, in atti, intestato anche alla nuova compagna, che prevede un canone complessivo di euro 1.000,00 mensili); - ritenuto, ciò premesso, di determinare un assegno di mantenimento a carico del per la figlia pari ad euro 650,00 CP_1 mensili, oltre Istat, da versarsi alla moglie entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al Protocollo vigente presso questo Tribunale,
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida la figlia minore alla madre in via esclusiva, con suo collocamento presso la steSA e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla la casa coniugale;
E_
- determina un assegno di mantenimento a carico del per la figlia pari ad euro 650,00 mensili, oltre CP_1
Istat, da versarsi alla moglie entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al Protocollo vigente presso questo Tribunale;
- assegna a parte ricorrente il termine di gg. 40 prima dell'udienza di comparizione davanti al Giudice
Istruttore per il deposito di memoria integrativa (con il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, n.
2,3,4,5,6, c.p.c.), ed assegna a parte resistente il termine sino a 20 giorni prima dell'udienza di comparizione davanti al Giudice Istruttore per la costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167 c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvertendola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il suddetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
- nomina Giudice Istruttore sé stesso;
- fiSA udienza davanti al Giudice Istruttore per il giorno 17.10.2023, che, visto l' art. 127 ter c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 10, lett. b) del decreto legislativo n. 149 del 2022, sarà sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato A4, spazio 1,5, carattere 12), dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni, da depositare nel termine perentorio delle ore 8.00 del medesimo giorno dell'udienza, riservato all'esito ogni provvedimento;
- manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva, con relazione da depositarsi entro il
6.10.2023.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali”.
La Corte di Appello di Roma, in sede di reclamo proposto dal , con ordinanza del 30.11.2023, in atti, CP_1 in parziale riforma della suddetta ordinanza disponeva che: “- il padre terrà con sé la figlia il lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21,00 provvedendo alla cena;
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica ore 19,00, assicurando l'adempimento di tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
il giorno del compleanno del padre (dall'uscita da scuola se giorno feriale, per l'intera giornata, dalle ore 10,00 alle 20,00, se giorno festivo) assicurando altrettanto per la madre ove ricadente in giorno di spettanza paterna;
il giorno del compleanno della minore ad anni alterni con la domenica ad esso successiva;
30 giorni complessivi durante l'estate, distribuiti in due periodi di 15 giorni ciascuno, da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno e in difetto di accordo alternando i periodi 1/16 luglio e 1/16 agosto con i periodi 17/31 luglio e 17/31 agosto cominciando con la prima opzione nell'estate 2024; conferma l'alternanza già prevista per le festività scolastiche natalizie e pasquali;
- rigetta nel resto il reclamo…”.
Nel corso del presente procedimento, con ordinanza del 30.4.2024, in atti, il Tribunale per i Minorenni dicharava la propria incompetenza funzionale.
Successivamente, si costituiva il nominato curatore speciale, il quale chiedeva una C.T.U. sulla capacità genitoriale delle parti, nonché la prosecuzione dell'intervento di monitoraggio dei Servizi Sociali e un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con le note di trattazione scritta previste per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025, parte resistente precisava le conclusioni come segue: “1- in via istruttoria, si chiede disporsi urgentemente idonea
CTU per la valutazione delle capacità genitoriali delle parti;
2- nel merito, tenuto conto dell'elevata e perdurante conflittualità genitoriale, come marcatamente evidenziato dalla Corte d'Appello di Roma con
Ordinanza del 30.11.2023 e dal Servizio Sociale del 03.07.2024, revocare il regime di affidamento esclusivo della minore alla sola madre e disporre l'affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente, con limitazione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori;
in difetto, disporre l'affidamento condiviso nominando un coordinatore familiare, con collocamento della minore presso la madre;
- si insiste per la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento ordinario della minore con riduzione da euro
650,00 ad euro 250,00 o a diversa misura proporzionale alla riduzione di reddito netto mensile del padre e al suo effettivo stipendio netto medio mensile;
- Emettere sentenza definitiva di separazione dichiarando i coniugi economicamente autosufficienti;
- Assegnare la casa coniugale alla IG.ra dando atto che E_ la SteSA abbia assunto spontaneamente la volontà di onerare per intero la rata mensile del relativo mutuo, sin dall'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, stante la denuncia sporta nei suoi confronti - Si chiede di confermare le modalità di esercizio del diritto di visita padre-figlia come regolamentato dalla Corte
d'appello di Roma con Ordinanza del 30.11.2023; - Confermare/incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente;
- INCARICARE L' e presso l'abitazione materna per due giorni a settimana;
- CP_3 CP_4
INCARICARE i Servizi Sociali di verificare la qualità del collocamento della minore presso la madre nonché la qualità dell'accudimento, anche medico ove ritenuto opportuno;
- DISPORRE per la IG.ra E_
la verifica presso il SERD-T circa l'abuso di sostanza alcoliche e psicofarmaci ed in caso positivo, di
[...] aderire ai percorsi di disintossicazione;
- Domanda di addebito della causa di separazione a carico della moglie IG.ra . Voglia il Tribunale dichiarare fondata e legittima la richiesta di E_ [...] in via esclusiva alla IG.ra per aver Ella violato i Controparte_5 E_ doveri di cui all'art. 143 c.c. come da Comparsa di costituzione: - All'esito della declaratoria di addebito della causa di separazione alla IG.ra , il IG. propone - Domanda di risarcimento di tutti i danni E_ CP_1 patrimoniali e non patrimoniali, ovvero morali ed esistenziali, subiti e subendi dal IG. a seguito della CP_1 violazione del dovere di fedeltà e lealtà ex art. 143 c.c. per meSA in opera di fatti illeciti civili, coscienti e volontari, imputabili alla sola condotta commissiva della IG.ra nella misura che il Tribunale E_ riterrà di giustizia”. Tardive e, dunque inammissibili, invece, le note depositate dalla ricorrente per l'udienza detta, dovendosi fare riferimento, pertanto, a quelle depositate dalla ricorrente per l'udienza dell'11.9.2024, di seguito riprodotte quanto alle conlusioni: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi riconoscendo l'addebito della steSA al;
CP_1
2. statuire la decadenza della responsabilità genitoriale del;
CP_1
3. confermare il collocamento della minore presso la madre alla quale assegnare la casa coniugale di T_
Roma, via Paparella, 4;
4. disporre l'affidamento super esclusivo o cd. rafforzato nei confronti della madre come sopra meglio esposto;
5. Confermare la frequentazione paterna cosi come prevista dalla ordinanza della Corte di Appello di Roma.;
6. Onerare il padre a comunicare entro le 24 ore prima eventuali assenze e comunque mancanze di prelievi di o comunque rinunce a godere dei periodi con la figlia tramite mail alla , autorizzando la T_ E_ madre a potersi organizzare diversamente con la figlia per quei periodi e giorni, evitando cosi immobilismo;
7. in via subordinata prevedere la conferma dell'affidamento esclusivo, ferme tutte le richieste di cui sopra.
8. Onerare il al pagamento in favore della dell'importo mensile di € 800,00 a titolo di CP_1 E_ mantenimento di alla quale la provvede in maniera esclusiva, oltre al 50% delle spese T_ E_ straordinarie per come previsto dal protocollo del Tribunale di Roma e nella considerazione che sino ad oggi e le spese per garantire la certezza dell'abitazione a siano state a totale carico della T_ T_
, per decisione del padre.; E_ Con 9. In merito al cane di proprietà del previa assegnazione alla prof.SA , Controparte_1 E_ essendo ad esso molto affezionata, prevedendo che lo stesso venga mantenuto al 50% da entrambi, T_ sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie.
10. Comunque contestualmente onerandolo anche al pagamento del 50% di rata di mutuo della casa Con familiare. Oltre al 50% delle spese straordinarie e il 50% delle spese relative al cane di proprietà del
. CP_1
11. Onerare il al pagamento delle spese di giustizia per come meglio si specificherà nella comparsa CP_1 conclusionale anche alla luce dei sub procedimenti di natura del tutto temeraria;
”.
In via preliminare, deve confermarsi l'ordinanza istruttoria emeSA dal G.I., in quanto condivisibile, e devono rigettarsi le ulteriori istanze di accertamenti svolte dalle parti, in quanto ritenute superflue.
Devono, poi, dichiararsi inammissibili le domande della e del relative al pagamento delle E_ CP_1 rate del mutuo ed alla gestione del cane, in quanto istanze non connesse ex art. 40 c.p.c. con quelle inerenti il contenuto neceSArio del presente giudizo di separazione. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c..
Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione, soggetta al rito camerale, e di quelle sottoposte, invece, al rito ordinario come quelle ora dette, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del
17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Quanto alla domanda di separazione, si rileva che il contegno processuale delle parti e la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti. Quanto alla domanda di addebito svolta dalla , deve osservarsi che dalle dichiarazioni della teste E_
, madre della steSA, emergeva la prova di condotte violente del marito verso la moglie, in Testimone_1 particolare nell'occasione della Pasqua del 2019, quando alla domanda “Vero che in quella occasione del periodo Pasquale 2019. il infastidito per quella decisione, si avvicinava alla e mentre le CP_1 E_ ripeteva che "non vali un cazzo, sei una fallita, ti distruggerò" le distorceva l'alluce del piede mentre la steSA stava sul divano con la bambina mentre guardavano i cartoni animati, provocandole un dolore che le bloccava il piede e per cui la prof.SA telefonava alla madre, che nel frattempo si E_ trovava a Roma presso la abitazione della sig.ra , chiedendole aiuto e poco dopo la sig.ra Controparte_6
raggiungeva la figlia presso la residenza di Via Paparella n.4, trovandola in stato di Testimone_1 agitazione e dolorante;
”, la teste rispondeva : “si è vero tutto, mi trovavo a casa dell'altra mia figlia , quando telefonò e con una voce, strozzata in gola che neanche riconoscevo , mi disse se potevo E_ andare a casa sua . Trovai lei e la bambina sul divano , e mia figlia, con gli occhi rossi da pianto , senza parlare, mi mostrò il piede e l'alluce che era nero e gonfio, e poi mi riferì che il marito glielo avevo storto, e ora aveva il piede bloccato e non si poteva muovere. IL camminava freniticamente avanti e dietro CP_1 dalla camera del salone alla camera da letto e continuava a dire “ la vedi la vedi, è una pazza, ora non vuole neanche venire a , è una nullità , non conta un cazzo , la rovinerò fisicamente e poi Parte_3 psicologicamente, fa schifo, non sa fare niente.”. La medesima teste, alla domanda “ Vero che dal 2013 al
2020 il dal 2013 al 2020 spesso ripeteva alla moglie di essere una pazza e minacciava la CP_1 E_ che la avrebbe fatta chiudere in un reparto di pschiatria e che le avrebbe tolto per sempre”, T_ dichiarava: “Sl cap. 4) oltre ad altre volte in cui mia figlia già ebbe a riferirmi che il marito le aveva rivolto queste espressioni, una volta, a Novembre 2013, ero a casa loro per tenere la bambina piccola (aveva dieci mesi) e il entrò a casa sbattendo la porta , mentre io ero in bagno a cambiare la bambina e arrivò in CP_1 bagno, sbattendomi la porta addosso e urlando disse, senza neanche dire buongionro : “questa è una pazza
, la farò rinchiudere in una clinica psichiatrica, la farò marcire li', la devo rovinare , le toglierò la casa, le toglierò la figlia ,le toglierò tutto quello che ha , la distruggerò prima fisicamente e poi psicologicamente “ io ebbi paura e timore anche perché agitava le mani , e chiesi cosa gli aveva fatto mia figlia, ma lui continuò a ripetere le espressioni sopra riportate.”.
Il teste fratello della ricorente, confermava di avere personalmente sentito negli anni Testimone_2 frasi denigratorie simili a quelle sopra riportate nei capitoli di prova pronunciate nei riguardi della sorella dal coniuge.
Ritiene questo Collegio che le condotte addebitate al marito da parte della e contrarie ai doveri E_ matrimoniali siano state provate sia con riguardo ad anni paSAti che fino al periodo immediatamente precedente alla fine della convivenza nel 2020.
Quanto, invece, alla domanda addebito svolta dal nei riguardi della moglie, deve innazitutto rilevarsi CP_1 che i testi hanno deposto con riferimento ad anni paSAti quanto all'assunzione di sostanze alcoliche da parte della e, in ogni caso, circa comportamenti aggressivi o molesti non paragonabili alle E_ condotte del marito ai fini delle domande qui esaminate di addebito. In particolare, il teste , Testimone_3 fratello del resistente, dichiarava, infatti, che la cognata era solita bere molto vino ai pasti, pur potendo riferire solo circa le occasioni conviviali in cui si incontravano più o meno 5 volte l'anno e comunque fino al
2016 (“…Ho visto direttamente la sig ra prendere anche più di quattro bicchieri a pasto. Mia E_ cognata era appassionata di vino (sempre rosso ) più corposo e imbottigliato mentre io e mio padre prendevamo vini di mescita , un po' più leggeri . La bottiglia che andavamo ad acquistare per il pasto era dedicata e riservata tutta a mia cognata e quindi a fine pasto era facile constatare quanto lei ne avesse bevuto, sicuramente quattro ma anche, a volte, sei bicchieri. Adr ciò avvenne dal 2013 , quando nacque
, al 2016, e posso precisare che ci vedevamo circa due volte l'anno a Roma e almeno altre tre volte a T_
e ogni volta c'era il rito dell'acquisto della bottiglia per mia cognata (ricordo che mia madre mi Parte_3 chiamava e mi diceva di andarla ad acquistare)… … si è vero . Capitammo a Roma , io e la mia fidanzata ora mia moglie , da poco nata , dopo alcuni mesi dalla nascita, e io , uscito sul terrazzo a fumare una T_ sigaretta notai le bottiglie , erano dieci , e chiesi : “avete fatto una festa? “ e mia cognata mi rispose che le aveva bevute tutte lei da martedì , ed io , feci un rapido calcolo mentale e pensai che erano due bottiglie al giorno”. Alla domanda “Vero che, in costanza di convivenza coniugale, la IG.ra aggrediva il E_ marito in sua presenza, gli telefonava insistentemente, controllava i suoi spostamenti, gli inviava numerosi meSAggi, e chiedeva che il marito tornasse subito da lei o andasse a fare la spesa per suo conto”, il detto teste rispndeva che “assolutamente si, e accadde subito sin dopo il matrimonio, mio fratello ha sempre fatto tutto lui: sia occuparsi della casa, che della cucina e quando è nata anche della bambina . In T_ mia presenza la lo aggredì, ( sicuramente a Roma, una volta, e due/tre volte a ) , non solo E_ Parte_3 davanti a me ma anche davanti a miei familiari, sempre in momenti conviviali e di festa e dopo averlo aggredito, davanti a noi, lo portò in stanza per continuare . Anche con faceva così , quando la voleva T_ sgridare . Davanti a me . e anche gli altri parenti mi riferivano la steSA cosa, faceva a mio fratello E_ continue telefonate , meSAggi , per conoscere ogni spostamento e spesso le telefonate che faceva davanti a me si concludevano con “comprami una bottiglia di vino”. Ricordo anche che a , quando Parte_3 CP_1 si trovava con noi e con , nel Corso, o a vedere una partita di pallavolo, o al parco giochi , in un piccolo T_ lasso di tempo, circa un'ora , arrivavano tantissime telefonate e meSAggi da parte di mia cognata che invece non usciva spesso da casa .”.
Si rileva che, con riguardo alle reciproche domande di addebito, la Suprema Corte ha affermato che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).” (Cass., ord. del 7.8.2024, n.
22294), nonché che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.” (Cass., ord. del 22.3.2017, n. 7388).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di dover addebitare la separazione al solo . CP_1
Non sussistono, poi, i presupposti per accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dalla ricorrente. Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di CaSAzione, la decadenza di cui all'art. 330 c.c. costituisce una misura eccezionale, riservata a casi di condotte attuali, gravi e abituali, concretamente pregiudizievoli per la salute psicofisica del minore. Non può fondarsi, dunque, sulla mera inadeguatezza del genitore o sulla conflittualità esistente nel nucleo familiare (Cfr., ex multis,
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27171 del 21.10.2024).
In particolare, emergeva dalle varie relazioni in atti dei Servizi Sociali che la coppia genitoriale aveva avuto, nel tempo, un altalenanza nella conflittualità, ciò che aveva enormemente inciso sulla figlia. L'ultima relazione dei Servizi Sociali del 3.7.2024 dava atto di un'avvenuta riacutizzazione della conflittualità per un motivo futile, come l'acquisto da parte del padre per la figlia di un cellulare diverso rispetto a quello pattutito con la madre, fatto anche dettagliatamente esposto nella memoria di costituzione del curatore speciale, con continua triangolazione della ragazzina all'interno della dinamica creatasi tra le parti:
Già con la relazione precedente del 6.10.2023 i Servizi avevano datto atto della triangolazione della figlia, della accesa conflitualità della coppia anche con interventi delle Forze dell'Ordine chiamate dal , CP_1 anche se la frequentazione padre-figlia, all'epoca, era diventata più assidua e resa più facile dal fatto che il padre prendeva la figlia direttamente da scuola invece che presso l'abitazione materna;
inoltre, sia la minore che le parti seguivano i percorsi suggeriti, in particolare sul punto mostrandosi le parti collaborative
(percorso di sostegno alla genitorialità individuale per i genitori, percorso di sostegno psicologico per la minore al quale sia la madre che il padre la avevano accompagnata, anche se in più occasioni il ): CP_1 …
In sostanza, le difficoltà segnalate dai Servizi fin dalla prima relazione del 23.3.2023 non parrebbero ancora ad oggi superate: In presenza di simili criticità, da attribuire a tutte e due le figure genitoriali, incapaci, allo stato di tutelare la figlia minore, che ha compiuto 12 anni a gennaio, dunque che si trova anche in una fase delicata della preadolescenza, ritiene questo Collegio di dover disporre l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, con suo collocamento presso la madre (genitore con il quale vive e presso il quale ha scelto di stare, viste anche le difficoltà al pernottamento presso il padre ed alla frequentazione con il medesimo tuttora presenti, considerato, poi, che negli anni in cui questo processo si è svolto, e durante i quali la coppia è stata sotto Par stretto monitoraggio dei Servizi Sociali e degli psicologi della non sono emersi in alcun modo elementi o sintomi che poSAno deporre per un abuso o anche solo uno sconsiderato uso di sostanze alcoliche da parte della , d'altra parte nemmeno specificamente dedotto come attuale dal nel E_ CP_1 prosieguo del giudizio, né sono stati evidenziati comportamenti denotanti disturbi psichiatrici della ricorrente, dovendosi anche considerare che lo stesso ha sempre richiesto il collocamento della CP_1 minore presso la madre fin dalla comparsa di costituzione e risposta), e con diritto di visita per il padre come già sopra indicato e vigente.
La responsabilità dei genitori deve, conseguentemente, essere limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita della minore, da effettuare nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni. Il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai Servizi affidatari.
Inoltre, si ritiene di dover demandare ai Servizi Sociali affidatari di monitorare che il diritto di visita venga esercitato come disposto nonchè di valutare se le condotte dei genitori siano di pregiudizio al benessere della minore, informando la competente autorità giudiziaria in caso si dovessero riscontrare comportamenti contrari all'interesse della figlia.
Ritiene, poi, questo Collegio di dover mandare ai Servizi Sociali affidatari per predisporre gli interventi ritenuti neceSAri o anche solo opportuni per il benessere della minore, quali il S.I.S.M.I.F. o la presa in carico della ragazza presso il T.M.S.R.E.E.. In vista, poi, del collocamento della figlia presso la madre, a quest'ultima può essere assegnata la casa coniugale.
Infine, quanto agli aspetti economici, si osserva che per la ricorrente non vi sono elementi dai quali poter dedurre una differente capacità economica rispetto a quella già accertata in sede presidenziale;
mentre, rispetto alla parte resistente, viene dedotta una riduzione di reddito derivante dalla perdita dell'assegno unico (pari a circa 110,00 euro mensili) e dalla stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo (pari a circa 250,00 euro mensili). Entrambi tali eventi non consentono, tuttavia, di mutare l'ammontare della somma dovuta dal resistente a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, posto che, per il finanziamento, si rammenta che, secondo costante orientamento della CaSAzione, non è possibile attribuire rilevanza alle riduzioni reddituali derivanti dalla volontà dell'obbligato e da suoi precisi atti di disposizione patrimoniali (cfr., ex multibus, Cass., Sez. 1, 3.3.2023 n. 6515), mentre in relazione alla perdita dell'assegno unico, si osserva che la (minima) variazione reddituale non giustifica da sola una riduzione dell'assegno di mantenimento (cfr. anche ordinanza emeSA l'11.3.2024 dal G.I. a definizione del sub- procedimento n. 2: “…rilevato, poi, quanto alla domanda di natura economica: che la attuale diversa modalità indicata dalla Corte D'Appello nella frequentazione tra il padre e la figlia non si ritiene che incida in modo significativo sulla complessiva situazione patrimoniale delle parti, essendo, peraltro, già da questo
Giudice stati previsti i pernotti, seppure gradualmente;
che steSA valutazione debba essere svolta con riferimento alla mancata corresponsione in favore del ricorrente dell'assegno unico pari ad euro 110,00 mensili (dedotta come conseguente all'affidamento esclusivo alla moglie della minore); che, con riferimento all'acquisto di un'autovettura da parte del ricorrente ed al relativo onere economico a suo carico per il finanziamento (dovendosi, peraltro, dare atto che il detto veicolo è stato pagato oltre 20.000,00, come da contratto di finanziamento e certificazione del PRA, in atti), non si poSA considerare detta circostanza come idonea a modificare l'importo statuito per il mantenimento della figlia minore, in quanto l'assunzione di nuove obbligazioni, come quella per l'acquisto di un'autovettura e di quel valore, non può considerarsi prevalente rispetto agli oneri, già a carico del soggetto, per il mantenimento di un figlio minore;
ritenuto, dunque, di dover rigettare anche la domanda di natura economica di modifica dell'ordinanza presidenziale;
…).
Dunque, ritiene questo Collegio di confermare a carico del resistente l'assegno di mantenimento per la figlia minore come vigente per la somma di euro 650,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, valutato come congruo in relazione alle capacità patrimoniali delle parti, ai rispettivi oneri economici ed alle esigenze della figlia, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal resistente alla ricorrente entro il g. 5 di ogni mese).
Le spese di lite, in vista della natura della causa di separazione e della reciproca parziale soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile:
- dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Matera in data 19.7.2010, con addebito a carico del marito;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (Comune , atto n. 00118, parte 2, serie A00, anno 2010); Parte_5 - affida la figlia minore ai Servizi Sociali, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
la responsabilità dei genitori deve, conseguentemente, essere limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre spetterà ai Servizi Sociali affidatari di decidere le scelte maggiormente rilevanti per la vita della minore, da effettuare nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni. Il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai Servizi affidatari;
-manda ai Servizi Sociali per quanto ulteriormente indicato in parte motiva;
- assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma a carico del resistente il vigente assegno di mantenimento per la figlia di euro 650,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat come fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi alla ricorrente entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali
Roma, 11.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.SA Francesca Cosentino dott.SA Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Daniele Bravi