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1 ottobre 1967
1 ottobre 1967
Art. 6. Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate
Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.
Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina", fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634 .
Al Teatro dell'Opera di Roma e' riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.
Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.
Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina", fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634 .
Al Teatro dell'Opera di Roma e' riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 24/10/1985 n. 722 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 24 ottobre 1985 · 4.092173
[…] attivita\' che, l\'ente, dal momento che gli enti autonomi lirici sono stati istituiti proprio per la diffusione dell\'arte musicale e l\'educazione musicale della collettivita\' (arg. ex artt. 5 e 6 della legge n. 800/1967, teste\', citata), sicche\' la convenzione pone in atto cio\' che in sostanza e\' gia\' oggetto delle finalita\' dell\'ente - escludono che sui contributi in
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Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2022, n. 20519Provvedimento: […] L'art. 1 del d.l. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla I. 26 gennaio 2001 n. 6, al comma 1 ha disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall'art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e, al comma 3, ha previsto che « La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità......Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.». […]Leggi di più...
- diritto di autore su opere digitali·
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