TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/12/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/12/2025 nella causa n. 658/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 308/2022, pubblicata in data 05/12/2022 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni” e vertente tra
(C.F./P.IVA: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza dell'avv. C.F._2
TINESSA PASQUALE
- appellanti - e C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BONITO GIUSEPPE
- appellato - nonché
e Controparte_2 CP_3
- contumaci - Conclusioni All'udienza del 04/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. 2 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto in parte la domanda proposta dagli odierni appellanti, e , quali terzi trasportati, unitamente Parte_1 Parte_2 al conducente, , sulla […] autovettura Citroen targ. DS330SF di CP_3 proprietà di e condotta da , assicurata con la Parte_1 CP_3 Controparte_4
[…], volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi […] il giorno 27.12.2019, alle ore 8.00 circa in Rotondi (AV) all'incrocio di Via Libertà con la Via P.R. Formato […], ove […] l'autovettura Citroen targ. DS330SF di proprietà di e condotta da , assicurata con la Parte_1 CP_3
, veniva a collisione con la vettura Audi A4 tg. CA176JT, di proprietà Controparte_5 di e condotta da , assicurata con […]. Controparte_2 Parte_3 CP_6
A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata dovendosi dichiararsi la concorrente responsabilità dei conducenti le autovetture coinvolte nel sinistro ex art. 2054 c.c.
[…] Dalla descrizione compiuta dai testi non emergono elementi che possano escludere il concorso di colpa dell'attore e ciò per le ragioni che si vanno ad esporre […] la ricostruzione dei fatti offerta dalle parti e descritta dai testi e la disamina di tutte le prove documentali raccolte, evidenzia una responsabilità che alla fine ricade su entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente. Non v'è certezza in ordine all'esatta dinamica del sinistro […] La condotta di guida dei conducenti non è risultata rispettosa dei Canoni del Codice della Strada […] Acclarata la sussistenza di un'ipotesi di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., può adesso affrontarsi la tematica del risarcimento dei danni materiali e delle lesioni subiti dagli occupanti l'auto Citroen. […] Può altresì procedersi a quantificazione del danno alla persona, il cui obbligo risarcitorio incombe sulla convenuta. Dalla documentazione in atti e dalla consulenza a firma del consulente dott. Per_1
– alla quale l'Ufficio può fare riferimento giacchè dettagliata e
[...] condivisibile – è emerso che in conseguenza del sinistro avvenuto in data
27.12.2019 gli attori hanno tutti riportato lesioni meglio descritte nella richiamata consulenza. Gli attori sono stati sottoposti a visita peritale prima dal fiduciario della Compagnia e quindi dal consulente dell'Ufficio; nelle relazioni in atti risulta
3 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
che gli esperti hanno visionato la documentazione medica offerta ricostruendo il susseguirsi della certificazione prodotta. Hanno pertanto espresso un giudizio positivo per quanto concerne la sussistenza del nesso causale. Trattasi di giudizi condivisibili, espressi all'esito della visita ed esaminata la documentazione medica;
tali risultanze non sono state inoltre confutate nelle repliche alla bozza. Sotto il profilo della quantificazione del danno subito, possono dunque applicarsi le tabelle fissate dall'art. 139 cod. ass. trattandosi di danni c.d. micro-permanenti ossia al di sotto della percentuale di invalidità permanente del 9%, così come aggiornate, per gli anni 2017/2018, con il D.M. 17 luglio 2017 pubblicato nella G.U. Serie Generale
n. 196 del 23/8/017. Ne consegue che tale danno è quantificato per , Parte_1 quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale in giorni 10 al 75%, quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25% in giorni 20.
Danno biologico permanente nella percentuale dell'1%. Spese mediche per euro
275,00. Devesi altresì precisare che la quantificazione postumi dott. è pari al
4% - quantificazione postumi dott. è pari all'1%. Parte attrice Per_3 Parte_1 ha diritto al seguente risarcimento: euro 732,84 per postumi invalidanti permanenti, € 356,18 a titolo di ITP al 75% (5gg) + € 474,90 a titolo di ITP al 50%
(gg. 15), + € 237,45 a titolo di ITP al 25% (gg. 20), spese mediche euro 275,00.
Totale euro 2.076,37 che scendono ad euro 1.038,18 per effetto del concorso oltre interessi nella misura legale sull'importo rivalutato anno per anno dalla data del sinistro sino alla presente decisione e quindi i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo. Proseguendo, tale danno è quantificato per , quanto al Parte_2 danno biologico da invalidità temporanea parziale in giorni 10 al 75%, quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 20, quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25% in giorni 20. Danno biologico permanente nella percentuale dell'1,5%. Spese mediche per euro 345,00.
Devesi altresì precisare che la quantificazione postumi dott. è pari al 4% - quantificazione postumi dott. è pari al 1,5%. Parte attrice ha Per_3 Parte_2 diritto al seguente risarcimento: euro 1.211,64 per postumi invalidanti permanenti, € 365,18 a titolo di ITP al 75% (5gg) + € 474,90 a titolo di ITP al 50%
(gg15) + € 237,45 a titolo di ITP al 25% (gg 20). Spese mediche euro 345.00. Totale euro 2.625,17 che scendono ad euro 1.312,58 oltre interessi nella misura legale sull'importo rivalutato anno per anno dalla data del sinistro sino alla presente decisione e quindi i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo […] Nulla può poi essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e per postumi incidenti sulla capacità lavorativa specifica, non avendo l'attore proposto sul punto alcuna domanda né allegato nulla in tal senso. Altrettanto a dirsi per il danno morale.
[…]. Avverso tale decisione, proponevano appello e Parte_1 Pt_2
, evidenziando che […] l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private
[...]
4 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
D.lgs. n. 209/2005 stabilisce che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro […], e pertanto chiedendo, in riforma della sentenza impugnata di […] sentir condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di: - e per la causale di cui in narrativa, della somma residua Parte_1 di euro 4.161,82, per il ristoro delle lesioni subite, per il danno patrimoniale e biologico da invalidità permanente, per l'inabilità temporanea totale e parziale, per il danno morale a seguito del sinistro per cui è causa, oltre interessi di mora dalla data della domanda al soddisfo;
- della somma residua di euro Parte_2
3.856,42, per il ristoro delle lesioni subite per il danno patrimoniale e biologico da invalidità permanente, per l'inabilità temporanea totale e parziale, per danno morale a seguito del sinistro per cui è causa, oltre interessi di mora dalla data della domanda al soddisfo […] con vittoria di spese di lite. Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso la
[...] unica appellata costituitasi. Controparte_1
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, fondato, seppure entro i limiti e con le precisazioni di cui in seguito, deve ritenersi l'appello così come proposto. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza
5 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui Il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile, in virtù del principio generale della solidarietà fra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., essendo tenuto, a tal fine, solo ad indicare la sua qualità di trasportato, quale causa petendi della domanda, senza necessità di utilizzare formule sacramentali. (Cass. Sez. 3, 13/11/2024, n. 29336, Rv. 672574 - 01) Ne deriva che, come efficacemente sostenuto in appello, alcuna riduzione della misura del risarcimento avrebbe potuto operare il GDP in funzione della diversa gravità delle colpe dei corresponsabili o della diseguale efficienza causale delle stesse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria. Ciò impone la riforma della sentenza gravata, nella parte in cui ha ridotto della metà la misura del risarcimento dovuto per il danno alla persona, da riconoscersi, in applicazione dei principi sin qui esposti, per l'intero in favore di entrambi i terzi trasportati odierni appellanti, seppure nella misura (complessiva) già individuata nella medesima sentenza, l'atto di appello recando compiute e specifiche censure soltanto circa la - illegittimamente avutasi - decurtazione del danno, e non anche circa la quantificazione dello stesso (v. atto di appello). A diverse soluzioni non può indurre il generico ed indeterminato richiamo alle domande non accolte nella sentenza ex art. 346 c.p.c. di cui all'atto di appello (v. ivi testualmente: …Preliminarmente ed in ossequio al principio dell'effetto devolutivo dell'appello, si ripropongono tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio, insistendo per il loro accoglimento e che abbiansi qui per brevità integralmente riportati e trascritti…), avendo parimenti condivisa giurisprudenza chiarito che In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse;
tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22311 del 15/10/2020) Alla stregua di quanto precede, dunque, in parziale accoglimento dell'appello, deve riformarsi la sentenza appellata, condannando gli appellati e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in solido in favore di , per i danni di cui all'atto di Parte_1
6 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi appello, della somma complessiva di € 2.067,37, nonché in favore di Pt_2
, per i danni di cui all'atto di appello, della somma complessiva di €
[...]
2.652,17, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro sino alla presente pronuncia e quindi oltre soltanto gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, esclusivi gli interessi sugli interessi, con la contestuale conferma per il resto della sentenza gravata, non impugnata - nemmeno in sede incidentale - sotto altri profili, e il correlato assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile in corso di causa. Sulle spese Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse dovranno porsi a carico degli appellati a tale titolo condannati, e Controparte_1
, ferma la relativa liquidazione – in applicazione delle Controparte_2 tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della presente controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 308/2022, pubblicata in data 05/12/2022 e non notificata nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di
[...] [...]
e , rimasti contumaci, respinta ogni altra CP_2 CP_3 istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'appello, così come proposto;
riforma in parte la sentenza impugnata, e per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e , al pagamento in solido in favore di Controparte_2 Pt_1
, per i danni di cui all'atto di appello, della somma complessiva di €
[...]
2.067,37, nonché in favore di , per i danni di cui all'atto di Parte_2 appello, della somma complessiva di € 2.652,17, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro sino alla presente pronuncia e quindi oltre soltanto gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, esclusivi gli interessi sugli interessi, conferma
7 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
per il resto la sentenza impugnata;
condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione in favore di e delle spese Parte_1 Parte_2 del giudizio, liquidate in € 174,00 per spese vive, € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Tinessa Pasquale;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 04/12/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
8
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/12/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/12/2025 nella causa n. 658/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 308/2022, pubblicata in data 05/12/2022 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni” e vertente tra
(C.F./P.IVA: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza dell'avv. C.F._2
TINESSA PASQUALE
- appellanti - e C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BONITO GIUSEPPE
- appellato - nonché
e Controparte_2 CP_3
- contumaci - Conclusioni All'udienza del 04/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. 2 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto in parte la domanda proposta dagli odierni appellanti, e , quali terzi trasportati, unitamente Parte_1 Parte_2 al conducente, , sulla […] autovettura Citroen targ. DS330SF di CP_3 proprietà di e condotta da , assicurata con la Parte_1 CP_3 Controparte_4
[…], volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi […] il giorno 27.12.2019, alle ore 8.00 circa in Rotondi (AV) all'incrocio di Via Libertà con la Via P.R. Formato […], ove […] l'autovettura Citroen targ. DS330SF di proprietà di e condotta da , assicurata con la Parte_1 CP_3
, veniva a collisione con la vettura Audi A4 tg. CA176JT, di proprietà Controparte_5 di e condotta da , assicurata con […]. Controparte_2 Parte_3 CP_6
A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata dovendosi dichiararsi la concorrente responsabilità dei conducenti le autovetture coinvolte nel sinistro ex art. 2054 c.c.
[…] Dalla descrizione compiuta dai testi non emergono elementi che possano escludere il concorso di colpa dell'attore e ciò per le ragioni che si vanno ad esporre […] la ricostruzione dei fatti offerta dalle parti e descritta dai testi e la disamina di tutte le prove documentali raccolte, evidenzia una responsabilità che alla fine ricade su entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente. Non v'è certezza in ordine all'esatta dinamica del sinistro […] La condotta di guida dei conducenti non è risultata rispettosa dei Canoni del Codice della Strada […] Acclarata la sussistenza di un'ipotesi di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., può adesso affrontarsi la tematica del risarcimento dei danni materiali e delle lesioni subiti dagli occupanti l'auto Citroen. […] Può altresì procedersi a quantificazione del danno alla persona, il cui obbligo risarcitorio incombe sulla convenuta. Dalla documentazione in atti e dalla consulenza a firma del consulente dott. Per_1
– alla quale l'Ufficio può fare riferimento giacchè dettagliata e
[...] condivisibile – è emerso che in conseguenza del sinistro avvenuto in data
27.12.2019 gli attori hanno tutti riportato lesioni meglio descritte nella richiamata consulenza. Gli attori sono stati sottoposti a visita peritale prima dal fiduciario della Compagnia e quindi dal consulente dell'Ufficio; nelle relazioni in atti risulta
3 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
che gli esperti hanno visionato la documentazione medica offerta ricostruendo il susseguirsi della certificazione prodotta. Hanno pertanto espresso un giudizio positivo per quanto concerne la sussistenza del nesso causale. Trattasi di giudizi condivisibili, espressi all'esito della visita ed esaminata la documentazione medica;
tali risultanze non sono state inoltre confutate nelle repliche alla bozza. Sotto il profilo della quantificazione del danno subito, possono dunque applicarsi le tabelle fissate dall'art. 139 cod. ass. trattandosi di danni c.d. micro-permanenti ossia al di sotto della percentuale di invalidità permanente del 9%, così come aggiornate, per gli anni 2017/2018, con il D.M. 17 luglio 2017 pubblicato nella G.U. Serie Generale
n. 196 del 23/8/017. Ne consegue che tale danno è quantificato per , Parte_1 quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale in giorni 10 al 75%, quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25% in giorni 20.
Danno biologico permanente nella percentuale dell'1%. Spese mediche per euro
275,00. Devesi altresì precisare che la quantificazione postumi dott. è pari al
4% - quantificazione postumi dott. è pari all'1%. Parte attrice Per_3 Parte_1 ha diritto al seguente risarcimento: euro 732,84 per postumi invalidanti permanenti, € 356,18 a titolo di ITP al 75% (5gg) + € 474,90 a titolo di ITP al 50%
(gg. 15), + € 237,45 a titolo di ITP al 25% (gg. 20), spese mediche euro 275,00.
Totale euro 2.076,37 che scendono ad euro 1.038,18 per effetto del concorso oltre interessi nella misura legale sull'importo rivalutato anno per anno dalla data del sinistro sino alla presente decisione e quindi i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo. Proseguendo, tale danno è quantificato per , quanto al Parte_2 danno biologico da invalidità temporanea parziale in giorni 10 al 75%, quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 20, quanto al danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25% in giorni 20. Danno biologico permanente nella percentuale dell'1,5%. Spese mediche per euro 345,00.
Devesi altresì precisare che la quantificazione postumi dott. è pari al 4% - quantificazione postumi dott. è pari al 1,5%. Parte attrice ha Per_3 Parte_2 diritto al seguente risarcimento: euro 1.211,64 per postumi invalidanti permanenti, € 365,18 a titolo di ITP al 75% (5gg) + € 474,90 a titolo di ITP al 50%
(gg15) + € 237,45 a titolo di ITP al 25% (gg 20). Spese mediche euro 345.00. Totale euro 2.625,17 che scendono ad euro 1.312,58 oltre interessi nella misura legale sull'importo rivalutato anno per anno dalla data del sinistro sino alla presente decisione e quindi i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo […] Nulla può poi essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e per postumi incidenti sulla capacità lavorativa specifica, non avendo l'attore proposto sul punto alcuna domanda né allegato nulla in tal senso. Altrettanto a dirsi per il danno morale.
[…]. Avverso tale decisione, proponevano appello e Parte_1 Pt_2
, evidenziando che […] l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private
[...]
4 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
D.lgs. n. 209/2005 stabilisce che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro […], e pertanto chiedendo, in riforma della sentenza impugnata di […] sentir condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di: - e per la causale di cui in narrativa, della somma residua Parte_1 di euro 4.161,82, per il ristoro delle lesioni subite, per il danno patrimoniale e biologico da invalidità permanente, per l'inabilità temporanea totale e parziale, per il danno morale a seguito del sinistro per cui è causa, oltre interessi di mora dalla data della domanda al soddisfo;
- della somma residua di euro Parte_2
3.856,42, per il ristoro delle lesioni subite per il danno patrimoniale e biologico da invalidità permanente, per l'inabilità temporanea totale e parziale, per danno morale a seguito del sinistro per cui è causa, oltre interessi di mora dalla data della domanda al soddisfo […] con vittoria di spese di lite. Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso la
[...] unica appellata costituitasi. Controparte_1
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, fondato, seppure entro i limiti e con le precisazioni di cui in seguito, deve ritenersi l'appello così come proposto. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza
5 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui Il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile, in virtù del principio generale della solidarietà fra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., essendo tenuto, a tal fine, solo ad indicare la sua qualità di trasportato, quale causa petendi della domanda, senza necessità di utilizzare formule sacramentali. (Cass. Sez. 3, 13/11/2024, n. 29336, Rv. 672574 - 01) Ne deriva che, come efficacemente sostenuto in appello, alcuna riduzione della misura del risarcimento avrebbe potuto operare il GDP in funzione della diversa gravità delle colpe dei corresponsabili o della diseguale efficienza causale delle stesse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria. Ciò impone la riforma della sentenza gravata, nella parte in cui ha ridotto della metà la misura del risarcimento dovuto per il danno alla persona, da riconoscersi, in applicazione dei principi sin qui esposti, per l'intero in favore di entrambi i terzi trasportati odierni appellanti, seppure nella misura (complessiva) già individuata nella medesima sentenza, l'atto di appello recando compiute e specifiche censure soltanto circa la - illegittimamente avutasi - decurtazione del danno, e non anche circa la quantificazione dello stesso (v. atto di appello). A diverse soluzioni non può indurre il generico ed indeterminato richiamo alle domande non accolte nella sentenza ex art. 346 c.p.c. di cui all'atto di appello (v. ivi testualmente: …Preliminarmente ed in ossequio al principio dell'effetto devolutivo dell'appello, si ripropongono tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio, insistendo per il loro accoglimento e che abbiansi qui per brevità integralmente riportati e trascritti…), avendo parimenti condivisa giurisprudenza chiarito che In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse;
tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22311 del 15/10/2020) Alla stregua di quanto precede, dunque, in parziale accoglimento dell'appello, deve riformarsi la sentenza appellata, condannando gli appellati e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in solido in favore di , per i danni di cui all'atto di Parte_1
6 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi appello, della somma complessiva di € 2.067,37, nonché in favore di Pt_2
, per i danni di cui all'atto di appello, della somma complessiva di €
[...]
2.652,17, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro sino alla presente pronuncia e quindi oltre soltanto gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, esclusivi gli interessi sugli interessi, con la contestuale conferma per il resto della sentenza gravata, non impugnata - nemmeno in sede incidentale - sotto altri profili, e il correlato assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile in corso di causa. Sulle spese Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse dovranno porsi a carico degli appellati a tale titolo condannati, e Controparte_1
, ferma la relativa liquidazione – in applicazione delle Controparte_2 tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della presente controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 308/2022, pubblicata in data 05/12/2022 e non notificata nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di
[...] [...]
e , rimasti contumaci, respinta ogni altra CP_2 CP_3 istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'appello, così come proposto;
riforma in parte la sentenza impugnata, e per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e , al pagamento in solido in favore di Controparte_2 Pt_1
, per i danni di cui all'atto di appello, della somma complessiva di €
[...]
2.067,37, nonché in favore di , per i danni di cui all'atto di Parte_2 appello, della somma complessiva di € 2.652,17, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro sino alla presente pronuncia e quindi oltre soltanto gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, esclusivi gli interessi sugli interessi, conferma
7 Tribunale di Avellino n. 658/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
per il resto la sentenza impugnata;
condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione in favore di e delle spese Parte_1 Parte_2 del giudizio, liquidate in € 174,00 per spese vive, € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Tinessa Pasquale;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 04/12/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
8