Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3894/19 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Giovanni Castori e Andrea Mesiano)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Ruggero Maria Gentile)
PARTE APPELLATA
E
[...]
Controparte_2
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 9742/19
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9742/19, ha rigettato la domanda proposta da ontro , ed – nella Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 CP_1 loro rispettiva qualità di responsabile civile, conducente ed assicuratore per la r.c.a. del ciclomotore Free targato 632R4 – tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente verificatosi in data 26/09/1998, alle ore 19,00 circa, in località
RE NO (Roma), via Vicariello;
ha revocato la provvisionale concessa ed ha condannato il lla restituzione di quanto eventualmente versato da Pt_1 CP_1 in esecuzione della stessa;
ha compensato per metà le spese di lite ed ha
[...] condannato a rifondere ad la rimanente metà; ha posto Parte_1 CP_1 le spese di ctu a carico della parte che le aveva anticipate.
l'esclusiva e totale responsabilità del signor in qualità di conducente Controparte_2 del ciclomotore Piaggio Free tg. 632R4, di proprietà della signora , Controparte_2 nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i signori
[...]
e , in solido con la in persona del legale CP_2 Controparte_2 CP_1 rappresentante pro tempore, a risarcire in misura integrale al sig. il Parte_1 danno biologico patito e patiendo, a seguito ed a causa del sinistro de quo nella misura come accertata in primo grado in forza dell'elaborato peritale in atti o che sarà ritenuta equa dal Collegio giudicante, oltre interessi legali, compensativi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari oltre
IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario nella qualità di nuovo difensore”.
Si è costituita che ha chiesto (cfr. comparsa di costituzione e risposta) il CP_1 rigetto delle domande e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
e , regolarmente citati in giudizio, sono Controparte_2 Controparte_2 rimasti contumaci.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 6 febbraio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così come si narra negli atti (cfr. atto di appello e sentenza) – alla cui integrale lettura si rimanda -, l'attore a esposto che il 26 settembre 1998, ore 19.00 – Pt_1 all'epoca minorenne – stava percorrendo, in sella alla propria bicicletta, in RE NO (loc. Vicarello) la via Mosca/via Settevene Palo, quando veniva urtato dal ciclomotore Piaggio Free, tg. 632R4, di proprietà della signora e Controparte_2 condotto dal signor . Ha, poi, precisato che, a seguito dell'urto, era Controparte_2 caduto a terra riportando lesioni per le quali era stato prima trasportato al P.S. dell'Ospedale di Bracciano e successivamente, per la gravità delle stesse, trasferito presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma. Ha, così, concluso chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per le lesioni subite. Il giudizio, a seguito della costituzione dell che eccepiva CP_1 preliminarmente, la prescrizione del credito e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e nella contumacia di e , pur ritualmente Controparte_2 Controparte_2 evocati in giudizio, istruito mediante l'escussione dei testi (teste e Tes_1
l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore, è stato definito con la sentenza impugnata.
Il Primo Giudice ha rigettato la domanda del osì motivando: “La denuncia di Pt_1 sinistro, priva di data di inoltro all'assicuratore, è stata redatta da Controparte_2 e indica quale conducente nella stessa è indicato quale luogo del Controparte_2 sinistro “RE – via Mosca” e la dinamica del sinistro è descritta in questi termini: “Mentre proseguivano affiancati mio figlio con il ciclomotore e la controparte con la bicicletta probabilmente a causa di uno scarto il ciclomotore toccava leggermente il manubrio della bicicletta facendogli perdere il controllo e il Pt_1 cadeva a terra battendo la testa”. Ha, poi, precisato che la stessa, essendo stata sottoscritta solo dalla responsabile civile ( ) “di per sé, non riveste una valenza CP_2 probatoria significativa”.
Con riferimento alla testimonianza resa dall' ha ritenuto la stessa Tes_1 inattendibile in quanto, sotto un primo profilo, “appare ragionevole dubitare della credibilità di un soggetto che, pur avvertendo l'estrema gravità del sinistro (avendo dichiarato che il ragazzo era privo di conoscenza), si allontana dai luoghi senza sentire
l'esigenza di rendere una dichiarazione ufficiale”.
Ha puntualizzato, altresì, che: “i dubbi sulla credibilità sono corroborati dalla mancata indicazione di tale teste in una corrispondenza ultradecennale tra le parti e
l'assicuratore: invero, il teste non è mai menzionato né nella denuncia di sinistro, né la cospicua corrispondenza.. intercorsa tra il difensore dell'attore e l'assicuratore”.
Ha evidenziato, sotto altro profilo “la grave discrepanza sul luogo del sinistro, indicato nell'atto di citazione in via Vicarello, nella denuncia di sinistro in via Mosca e nella deposizione testimoniale in via di Settevene Palo. Peraltro, non viene mai indicato il civico, sicché è impossibile un'univoca individuazione del luogo del sinistro.
Ha concluso sul punto ritenendo inutilizzabile la deposizione testimoniale dell' Tes_1
Lo stesso Giudice ha ritenuto che: “non può essere trascurata la circostanza che dal referto di P.S. (…) depositato da parte attrice si evince solo un trauma alla testa senza che siano riportati ulteriori ecchimosi o graffi o escoriazioni sul corpo, come sarebbe ragionevole aspettarsi da una caduta sulla bici”.
In conclusione, ha osservato che “dalle superiori considerazioni, discende che, a fronte della contestazione della storicità dell'evento, parte attrice non ha soddisfatto il suo onere probatorio, non residuando ulteriori riscontri in merito al sinistro, oltre alla denuncia di sinistro, non vincolante nei confronti dell'assicuratore, e la deposizione testimoniale, ritenuta inattendibile”.
L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi.
Con il primo motivo, “Erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto in relazione alla storicità del sinistro ed al luogo del sinistro ed omessa ed erronea valutazione dei mezzi di prova” il a ritenuto errata la decisione del Tribunale Pt_1 in quanto la denuncia di sinistro conteneva tutta una serie di elementi che dimostravano che il sinistro c'era stato, le modalità con le quali si era verificato e le conseguenze che aveva avuto.
La denuncia di sinistro, per l'appellante, seppure sottoscritta dalla sola responsabile civile ( ), costituiva confessione stragiudiziale (nel nostro caso resa dal CP_2 responsabile al proprio assicuratore) che produceva una presunzione iuris che poteva essere vinta dall' soltanto se fosse stata fornita dalla Compagnia una prova CP_1 contraria.
Relativamente al luogo del sinistro l'appellante (criticando la decisione del primo
Giudice) ha precisato che non poteva esserci contraddittorietà (tra quanto dichiarato in citazione, nella denuncia di sinistro e nella testimonianza resa dall' in Tes_1 quanto anche il teste vrebbe confermato come "Vicarello" non è una via ma Tes_1 una località di RE NO, attraversata da via Mosca e da via Settevene che sono l'una il prolungamento dell'altra. Con il secondo motivo, “Erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto in relazione alle lesioni riportate dall'appellante ed omessa ed erronea valutazione dei mezzi di prova con riferimento alla produzione documentale di entrambe le parti e all'esame della CTU”, il ha censurato la sentenza per non avere il Giudice Pt_1 tenuto nella giusta considerazione i referti medici e le risultanze della ctu dalle quali risulterebbe il nesso causale tra il sinistro e l'evento dannoso.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non sono fondate.
Orbene, l'oggetto del giudizio – pacifico il fatto della caduta del dalla Pt_1 bicicletta e le lesioni subite - è l'accertamento (e quindi la prova) del nesso causale tra la condotta del conducente del ciclomotore – assicurato all'epoca dei fatti con l' – e la caduta dalla bicicletta del CP_1 Pt_1
Ciò che deve essere accertato, così come considerato dal primo giudice che ha evidenziato nella specie la mancanza di una relazione di sinistro stradale nonostante la gravità del sinistro e l'agire in giudizio dopo oltre quindici anni, è la storicità dell'evento, e dunque se l'appellante abbia fornito, tenuto conto delle risultanze istruttorie, la prova della responsabilità del Cavaliere (conducente del ciclomotore) nella causazione del sinistro.
Risulta non contestato (per stessa ammissione dell'appellante) che la denuncia di sinistro è stata sottoscritta dalla sola responsabile civile ( , madre del CP_2 CP_2 conducente del ciclomotore); la stessa – pertanto – così come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado “non riveste una valenza probatoria significativa” alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale “va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”.(Cass. Sez. U, Sentenza n. 10311/2006; conforme anche
Ordinanza n. 25770/2019).
In applicazione di tale principio, quindi, la denuncia di sinistro – o meglio, la valenza probatoria – deve essere valutata unitamente a tutte le altre risultanze probatorie.
Risultanze probatorie, però, insufficienti.
Infatti, sul luogo del sinistro non risulta intervenuta (non vi è documentazione in tal senso) alcuna autorità (Polizia Locale, Carabinieri, ecc.), né è stata superata l'eccezione di parte appellata (per la quale non è stata fornita la prova) della presenza sul luogo dell'incidente di alcuna autoambulanza.
Con riferimento alla dinamica del sinistro non vi è corrispondenza tra la descrizione riferita dalla responsabile civile e quella del teste che come ritenuto (cfr. Tes_1 sentenza) recano delle circostanze contrastanti.
La ha, infatti, nella denuncia di sinistro, così descritto l'accaduto: “mentre CP_2 proseguivano affiancati mio figlio con il ciclomotore e la controparte con la bicicletta probabilmente a causa di uno scarto il ciclomotore toccava leggermente il manubrio della bicicletta facendogli perdere il controllo e il cadeva a terra battendo la Pt_1 testa” mentre l' ha dichiarato di aver “visto che mentre la sorpassava, il Tes_1 conducente del ciclomotore colpiva da dietro la bicicletta facendo cadere a terra il ragazzo”.
Il Primo Giudice correttamente ha richiamato il principio (Sentenza della
Cassazione n. 7623/2016) secondo cui “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. anche Cass. ordinanza 21239/2019).
Talché, la testimonianza ai fini dell'attendibilità, deve essere vagliata Tes_2 Tes_1 alla luce di tutte le circostanze che sono emerse dal giudizio. Invero, la stessa è incongruente rispetto alla dinamica descritta dalla responsabile civile.
Inoltre, correttamente il Tribunale ha ritenuto che è “ragionevole dubitare della credibilità di un soggetto che, pur avvertendo l'estrema gravità del sinistro (avendo dichiarato che il ragazzo era privo di conoscenza), si allontana dai luoghi senza sentire
l'esigenza di rendere una dichiarazione ufficiale” e che “i dubbi sulla credibilità sono corroborati dalla mancata indicazione di tale teste in una corrispondenza ultradecennale tra le parti e l'assicuratore: invero, il teste non è mai menzionato né nella denuncia di sinistro, né la cospicua corrispondenza.. intercorsa tra il difensore dell'attore e l'assicuratore”.
Né appare verosimile che l'TI si sia immediatamente fermato (“mi sono subito fermato per andare a prestare soccorso al ciclista”), ma di non avere richiesto l'intervento di alcuna autorità perché altre persone (della cui presenza, comunque, non vi è prova) lo avevano già fatto.
Dalla non univoca dinamica del sinistro (collisione laterale secondo la responsabile civile, tamponamento secondo l' , così come dall'assenza dell'intervento Tes_1 dell'autoambulanza e di autorità di p.s., oltre che della mancata presenza di testimoni
(oltre a quella asserita dell' discende che l'appellante non ha soddisfatto Tes_1
l'onere probatorio.
Onere questo, circa la dimostrazione del nesso causale tra la condotta del conducente del ciclomotore e la caduta dell'appellante, che non può essere CP_2 supplito dalla mancata risposta all'interrogatorio formale dell'appellato
(riconnettendosi a tale comportamento soltanto una presunzione semplice da valutare unitamente ad ogni altro elemento di prova cfr. Cass. 32846/2024), né dalle conclusioni della CTU la quale “non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
Quanto sostenuto dal CTU (“le predette lesioni (del risultano Pt_1 compatibili con la dinamica del sinistro descritta nella citazione attorea”) nulla aggiunge, infatti, alla carenza di prova relativa alla causa della caduta dell'appellante dalla bicicletta;
né di alcuna rilevanza potrebbe apparire la compatibilità, anche se solo astrattamente, delle lesioni con il fatto descritto. Alla luce di tutte le ragioni evidenziate la decisione gravata va confermata e l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano - a favore della sola appellata costituita , - CP_1 come da dispositivo, nella misura minima in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado. Mentre nessuna pronuncia va resa in favore delle restanti parti appellate stante la contumacia. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in CP_1
€.4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; nulla per le parti appellate contumaci;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino