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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6862 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 14220/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14220/2024 r.g.a.c. A (P.Iva ) in persona Parte_1 P.IVA_1 appres in virtù di procura alle liti agli atti dall'Avv. Francesco Valentino presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Dei Mille n. 16 OPPONENTE E del legale rappr.te p.t., codice fiscale e CP_1
, rappresentata e difesa, in forza di pro- P.IVA_2 cura alleg ente all'atto di precetto notificato alla debitrice in data 17.6.2024, dall'avv. Francesco Romanelli, pres- so il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Via A. d'Iser- nia, 8 OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 07/07/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. TO La ha proposto op- Parte_1 posizione 2024 chiesto ed ottenuto dalla con il quale veniva intimato il CP_1 pagamento de .420,74 a titolo di corrispettivo per l'attività svolta in favore dell'opponente di cui al ricorso mo- nitorio. Deduceva di aver ricevuto in data 04.06.2024 notifica di atto di precetto, fondato sul suddetto decreto ingiuntivo, reso ese- cutivo il 31.05.2024. Premessa la nullità o inefficacia del predetto provvedimen- to monitorio per omessa notifica, e l'infondatezza, nel merito,
1 dell'avversa pretesa, l'opponente formulava contestuale richiesta di rimessione in termini e di sospensione dell'esecutorietà del de- creto ingiuntivo opposto, di cui chiedeva la revoca, con vittoria di spese, con attribuzio Si è costituita la che ha contestato le av- CP_1 verse deduzioni, concl o dell'opposizione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. _____________________________________________
Preliminarmente va disattesa l'eccezione con la quale parte opponente allega l'esistenza di vizi della notificazione del decre- to ingiuntivo opposto. L'opponente sostiene infatti che il provvedimento monito- rio non le sarebbe mai stato notificato, poiché in data 23.03.2024 avrebbe ricevuto una notifica a mezzo pec del decreto ingiuntivo che, tuttavia, non conteneva il relativo ricorso: afferma in parti- colare, che “la notifica comprendeva in realtà il decreto ingiunti- vo, la relazione di notifica, la procura alle liti ed un file denomi- nato “Allegato senza titolo 00183.dat” che non è possibile aprire con nessun programma”. Si verterebbe quindi, all'evidenza, in una ipotesi di nullità della notificazione del reso decreto ingiuntivo. Parte opposta ha resistito all'avversa deduzione producen- do, sia in sede di deposito dell'istanza ex art.647 c.p.c. che nella presente sede, una ricevuta informatica, firmata digitalmente, de- nominata “CONSEGNA: NT [0292] Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994”, nella quale si legge che “Il giorno 22/03/2024 alle ore 18:25:09 (+0100) il messaggio "NT [0292] proveniente da " ed indirizzato Email_1 nella casella di Email_2 de ricevuta informatica è allegato, tra
Email_3
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e appare perfettamente leggibile e conforme al formato “.pdf” come disci- plinato dalla vigente normativa processuale, nonché il file
“12653205s.pdf.pdf”, contenente il reso provvedimento monito-
2 rio, oltre alla procura alle liti rilasciata al costituito difensore ed alla relazione di notifica. La predetta ricevuta informatica attest 024, presso l'indirizzo di PEC " Email_5
, che è il medesimo indicato da part
[...] ato un messaggio che rispetta tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di notificazione telematica di atti giu- diziari, e che rappresenta una notificazione completa e perfetta- mente intellegibile del decreto ingiuntivo opposto. Non sussistendo, quindi, il lamentato vizio della notifica- zione del decreto ingiuntivo, l'opposizione è inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di cui agli artt.641 e 657 c.p.c. Non resta, pertanto, che adottare la relativa declaratoria, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo. Il comportamento dell'opponente merita altresì la chiesta con- danna ex art. 96 cpc la quale può essere determinata in una somma pari alle spese liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compenso, ol- tre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
- letto l'art.96 c.p.c. condanna l'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di €.3.000,00. Napoli, 07/07/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14220/2024 r.g.a.c. A (P.Iva ) in persona Parte_1 P.IVA_1 appres in virtù di procura alle liti agli atti dall'Avv. Francesco Valentino presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Dei Mille n. 16 OPPONENTE E del legale rappr.te p.t., codice fiscale e CP_1
, rappresentata e difesa, in forza di pro- P.IVA_2 cura alleg ente all'atto di precetto notificato alla debitrice in data 17.6.2024, dall'avv. Francesco Romanelli, pres- so il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Via A. d'Iser- nia, 8 OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 07/07/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. TO La ha proposto op- Parte_1 posizione 2024 chiesto ed ottenuto dalla con il quale veniva intimato il CP_1 pagamento de .420,74 a titolo di corrispettivo per l'attività svolta in favore dell'opponente di cui al ricorso mo- nitorio. Deduceva di aver ricevuto in data 04.06.2024 notifica di atto di precetto, fondato sul suddetto decreto ingiuntivo, reso ese- cutivo il 31.05.2024. Premessa la nullità o inefficacia del predetto provvedimen- to monitorio per omessa notifica, e l'infondatezza, nel merito,
1 dell'avversa pretesa, l'opponente formulava contestuale richiesta di rimessione in termini e di sospensione dell'esecutorietà del de- creto ingiuntivo opposto, di cui chiedeva la revoca, con vittoria di spese, con attribuzio Si è costituita la che ha contestato le av- CP_1 verse deduzioni, concl o dell'opposizione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. _____________________________________________
Preliminarmente va disattesa l'eccezione con la quale parte opponente allega l'esistenza di vizi della notificazione del decre- to ingiuntivo opposto. L'opponente sostiene infatti che il provvedimento monito- rio non le sarebbe mai stato notificato, poiché in data 23.03.2024 avrebbe ricevuto una notifica a mezzo pec del decreto ingiuntivo che, tuttavia, non conteneva il relativo ricorso: afferma in parti- colare, che “la notifica comprendeva in realtà il decreto ingiunti- vo, la relazione di notifica, la procura alle liti ed un file denomi- nato “Allegato senza titolo 00183.dat” che non è possibile aprire con nessun programma”. Si verterebbe quindi, all'evidenza, in una ipotesi di nullità della notificazione del reso decreto ingiuntivo. Parte opposta ha resistito all'avversa deduzione producen- do, sia in sede di deposito dell'istanza ex art.647 c.p.c. che nella presente sede, una ricevuta informatica, firmata digitalmente, de- nominata “CONSEGNA: NT [0292] Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994”, nella quale si legge che “Il giorno 22/03/2024 alle ore 18:25:09 (+0100) il messaggio "NT [0292] proveniente da " ed indirizzato Email_1 nella casella di Email_2 de ricevuta informatica è allegato, tra
Email_3
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e appare perfettamente leggibile e conforme al formato “.pdf” come disci- plinato dalla vigente normativa processuale, nonché il file
“12653205s.pdf.pdf”, contenente il reso provvedimento monito-
2 rio, oltre alla procura alle liti rilasciata al costituito difensore ed alla relazione di notifica. La predetta ricevuta informatica attest 024, presso l'indirizzo di PEC " Email_5
, che è il medesimo indicato da part
[...] ato un messaggio che rispetta tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di notificazione telematica di atti giu- diziari, e che rappresenta una notificazione completa e perfetta- mente intellegibile del decreto ingiuntivo opposto. Non sussistendo, quindi, il lamentato vizio della notifica- zione del decreto ingiuntivo, l'opposizione è inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di cui agli artt.641 e 657 c.p.c. Non resta, pertanto, che adottare la relativa declaratoria, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo. Il comportamento dell'opponente merita altresì la chiesta con- danna ex art. 96 cpc la quale può essere determinata in una somma pari alle spese liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compenso, ol- tre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
- letto l'art.96 c.p.c. condanna l'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di €.3.000,00. Napoli, 07/07/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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