CASS
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2025, n. 33526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33526 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14290/2023 R.G., proposto DA “Autostrade per l’Italia S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Trimarchi, con studio in Roma, e dall’Avv. Giuseppe Pizzonia, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: pizzonia@cert.virtax.it), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO Consorzio di Bonifica della Romagna, con sede in Cesena, in persona del Presidente del Comitato Amministrativo pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal Comitato Amministrativo il 25 luglio 2023, n. 751, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele De Fina, con studio in Bologna, e dall’Avv. Sergio Vacirca, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec per CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO RETE AUTOSTRADALE Civile Sent. Sez. 5 Num. 33526 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/12/2025 2 notifiche e comunicazioni: micheledefina@ordine- avvocatibopec.it; sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE E “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 10 gennaio 2023, n. 65/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avv. Michele De Fina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L’“Autostrade per l’Italia S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 10 gennaio 2023, n. 65/10/2023, che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento n. 20180911038577358 notificato l’11 maggio 2018 dalla “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna, con riguardo ai contributi relativi all’anno 2018 per l’importo di € 50.923,10, 3 in relazione ai tratti autostradali allocati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Consorzio di Bonifica della Romagna e della “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì l’11 aprile 2019, n. 108/1/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente - sul presupposto: a) che la motivazione della decisione di prime cure era congrua, giacché essa «reca, infatti, tutti gli elementi necessari e i dati idonei a consentire la conoscenza dell’iter argomentativo dei primi giudici senza che possa configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente»; b) che l’atto impositivo era congruamente motivato, atteso che « gli immobili di cui si discute sono ricompresi nel piano di classificazione approvato dalla Regione e scontano l’imposizione in ragione della circostanza, non contestabile, che i reflui vengono immessi nel reticolo dei canali di bonifica gestiti dal Consorzio resistente»; c) che, in adesione alla tesi dell’ente impositore: «È evidente (…) il beneficio tratto dalle opere di bonifica giacché detti immobili scolano le acque nei canali di bonifica e sono difesi idraulicamente dai medesimi. Lo scolo avviene direttamente ovvero con immissione delle scoline autostradali nei canali di bonifica, mentre in alcuni casi avviene indirettamente, ovvero attraverso scoli stradali e interpoderali, immissari dei canali di bonifica. In entrambe le ipotesi le acque provenienti dalla rete autostradale scolano nei canali di bonifica e tramite questi sono veicolate fino al recapito finale. (…) la circostanza che la rete viaria sia provvista di sistemi di raccolta 4 delle acque sulla carreggiata (caditoie, canaletti e fossi di guardia della rete stradale, peraltro obbligatori per la sicurezza dell’arteria autostradale) non elide il fatto che dette acque meteoriche, provenienti dalla rete viaria, siano poi recapitate nella rete di bonifica gestita dal Consorzio per essere poi convogliate verso il ricettore finale (…)»; d) che «gli indici di beneficio, in applicazione delle indicazioni delle linee Guida della Regione Emilia Romagna, tengono conto tra l’altro della circostanza che il suolo stradale presenta un grado di impermeabilizzazione di trenta volte superiore a quello dei terreni agricoli e che non essendovi di fatto infiltrazione d’acqua nel terreno, la pioggia che cade sulla rete autostradale arriva tutta e con tempi di corrivazione rapidissimi ai canali di bonifica, gravati pertanto di un estremo carico idraulico»; e) che neppure «può condividersi l’affermazione che l’autostrada non abbia alcuno sbocco nel territorio circostante (compreso il perimetro consortile), ma semplicemente lo attraversi, rimanendo da esso separata mediante appositi sistemi di isolamento, dal momento che non viene dimostrata l’esistenza in proprietà della ricorrente di una autonoma rete di raccolta e scolo delle acque meteoriche»; f) che «il Consorzio, come rilevato dalla difesa di controparte che il Collegio condivide, “ha compiuto una puntuale verifica della effettiva caratteristica dei beni e delle porzioni di essi al fine di attribuire alle superfici il corretto indice esprimente il grado di permeabilità (indice che, come detto, trova il suo massimo valore per le superfici pavimentate). Pertanto alle aree dei tratti autostradali costituite da rampe inerbite, aiuole, svincoli verdi, ecc., è stato assegnato l’indice di comportamento idraulico pari a 2 indicato nel piano (p.6.2.3.1.) per “giardini e prati”, mentre per le sole aree asfaltate è stato applicato l’indice di comportamento 5 idraulico pari a 30, adottato sulla base di specifiche previsioni di ingegneria idraulica nonché delle disposizioni regionali. (Delibera di Giunta Regionale n.385/2014)”». 3. Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha resistito con controricorso, mentre la “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” è rimasta intimata. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. 5. Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., richiamando precedenti a sé favorevoli della recente giurisprudenza di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, che il controricorrente ha sollevato in relazione alla formazione del giudicato esterno sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia – Romagna il 22 ottobre 2021, n. 1236/9/2021, in controversia vertente tra le stesse parti con riferimento a contributi consortili relativi all’anno 2016. 1.1 In proposito, va rilevato che l’efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, 6 estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. Trib., 12 ottobre 2023, n. 28527; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025, n. 6535). 1.2 Inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2024, n. 13462; Cass., Sez. Trib., 18 febbraio 2025, n. 4126). 1.3 Pertanto, anche con riguardo alla materia dei consorzi di bonifica, ogni giudicato fa stato in relazione alla rispettiva annata, dal momento che l’accertamento della sussistenza o dell’insussistenza del beneficio consortile deve essere rinnovato anno per anno, trattandosi di circostanza intrinsecamente variabile in relazione all’esecuzione e alla 7 perduranza nel tempo delle opere di manutenzione (tra le ultime: Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2025, n. 20679; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, n. 21706). 2. Ciò detto, il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati erroneamente confermati dal giudice di secondo grado i contributi consortili recati dall’impugnato avviso di pagamento, senza tener conto dell’assenza del “beneficio” per la peculiare situazione giuridico-fattuale dell’autostrada. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata negata dal giudice di secondo grado la possibilità di disapplicare il piano di classifica ai fini della determinazione dei contributi consortili. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice di secondo grado la misura dei contributi consortili in ragione dei criteri di calcolo applicati dall’ente impositore. 3. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.1 La ricorrente «ha contestato l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete 8 autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». 3.2 A fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che: «È evidente (…) il beneficio tratto dalle opere di bonifica giacché detti immobili scolano le acque nei canali di bonifica e sono difesi idraulicamente dai medesimi. Lo scolo avviene direttamente ovvero con immissione delle scoline autostradali nei canali di bonifica, mentre in alcuni casi avviene indirettamente, ovvero attraverso scoli stradali e interpoderali, immissari dei canali di bonifica. In entrambe le ipotesi le acque provenienti dalla rete autostradale scolano nei canali di bonifica e tramite questi sono veicolate fino al recapito finale», la censura tende a sollecitare – sotto l’apparenza di una violazione di legge - una revisione del merito ed una rivalutazione delle risultanze probatorie, che sono precluse al giudice di legittimità, deducendo la «carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». Peraltro, gli obblighi posti a carico del proprietario o del concessionario delle strade pubbliche, dei proprietari dei terreni laterali, nonché dei proprietari (tra i quali rientrano anche i consorzi di bonifica) e degli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale, dal codice della strada (artt. 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla manutenzione dei manufatti stradali non escludono la 9 soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada nell’ambito del comprensorio consortile e usufruisca delle opere idrauliche (canali, fossi, impianti) realizzate dal consorzio per la raccolta, lo scolo, il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche (secondo l’individuazione fattane, nella specie, dall’art. 3, comma 3, della legge reg. Emilia – Romagna 2 agosto 1984, n. 42). A tale proposito, sulla scorta dell’accertamento del giudice di appello che «gli indici di beneficio, in applicazione delle indicazioni delle linee Guida della Regione Emilia - Romagna, tengono conto tra l’altro della circostanza che il suolo stradale presenta un grado di impermeabilizzazione di trenta volte superiore a quello dei terreni agricoli e che non essendovi di fatto infiltrazione d’acqua nel terreno, la pioggia che cade sulla rete autostradale arriva tutta e con tempi di corrivazione rapidissimi ai canali di bonifica, gravati pertanto di un estremo carico idraulico», è condivisibile l’assunto del controricorrente, secondo cui «(…) la circostanza che la rete viaria sia provvista di sistemi di raccolta delle acque sulla carreggiata (caditoie, canaletti e fossi di guardia della rete stradale) non elimina certo il fatto che dette acque provenienti dalla medesima per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche recapitano nella rete di bonifica, al pari di quanto avviene ordinariamente ad un fondo in cui siano presenti fossi poderali o interpoderali che raccolgono le acque che vengono poi allontanate attraverso la rete di bonifica». Peraltro, come è stato significativamente rilevato dalla sentenza impugnata: «Nemmeno può condividersi l’affermazione che l’autostrada non abbia alcuno sbocco nel territorio circostante (compreso il perimetro consortile), ma semplicemente lo attraversi, rimanendo da esso separata 10 mediante appositi sistemi di isolamento, dal momento che non viene dimostrata l’esistenza in proprietà della ricorrente di una autonoma rete di raccolta e scolo delle acque meteoriche». 3.3 In tal senso, questa Corte ha affermato, in analoghe fattispecie, che la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli non esclude che le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dal consorzio nel comprensorio di bonifica, arrechino benefici diretti al corpo autostradale (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756). Nel solco di tale indirizzo, si può conclusivamente affermare che, in materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche (ivi comprese le società concessionarie di autostrade) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall’osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade ai sensi dell’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali. 11 3.4 Per cui, va confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4016). Dunque, tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, 12 anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 3.5 Inoltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070). 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che: «Con il sesto motivo si domanda la disapplicazione del Piano di Classifica formato ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 546. Il motivo è inammissibile avendo dovuto formare a suo tempo l’oggetto di autonoma impugnazione. In ogni caso si è già rilevato che si palesa indimostrato l’assunto dell’inesistenza di un beneficio diretto delle opere consortili di bonifica». 4.2 Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale già menzionato sulla debenza dei contributi consortili in relazione alla collocazione del fondo all’interno del comprensorio di bonifica, il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano di 13 classifica, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9099). 4.3 Tuttavia, nella specie, come è stato rilevato dal controricorrente, «la sentenza gravata non ha negato – in violazione dell’art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992 – la sussistenza in capo al giudice tributario del potere di disapplicare un atto generale, qual è il piano di classifica, ma – sulla base di un accertamento di fatto – facendo applicazione della regola processuale in ordine al riparto della prova in materia di contributi di bonifica, ha escluso che la società ricorrente abbia adempiuto all’onere di specifica contestazione del piano di classifica al fine del superamento della presunzione di esistenza del beneficio di bonifica accertato nel medesimo». In ogni caso, il consorzio di bonifica ha prodotto in giudizio il piano di classifica, per cui è stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato;
ciò in quanto il presupposto dell'obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell'art. 860 cod. civ.., e dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Cosicché, quando l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava 14 sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431). Tuttavia, il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, è finalizzata non alla disapplicazione di un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), bensì alla eliminazione della rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, consentendo di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2008, n. 26009 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079). Quindi, alla luce di quanto stabilito da questa Corte, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio. 4.4 A ben vedere, la contribuente non ha trascritto nel ricorso i rilievi specifici rivolti al piano di classifica, limitandosi ad affermare che il piano di classifica se illegittimo può essere disapplicato dal giudice di merito, senza rappresentare i motivi 15 di illiceità del piano che avrebbe prospettato nel giudizio di merito. Piuttosto, la contestazione secondo la quale l’autostrada sarebbe autosufficiente, dovendo rispettare non meglio precisati standard di legge, non attinge la legittimità del piano di classifica, ma è diretta a contestare la sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale è ubicata l’autostrada inclusa nel piano di classifica. 5. Il terzo motivo è infondato. 5.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, «il Consorzio, ai fini dell’applicazione del tributo dovuto, ha assimilato indistintamente la categoria Autovia SP (piattaforma stradale + scarpate a verde + pertinenze) di tutte le particelle dell’Autostrada che attraversano il territorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna alla partita speciale strade tranne per poche particelle ove in catasto sono riportate con categoria agricola. Dall’individuazione di ogni singola particella sugli estratti dei fogli di mappa catastali interessati è emerso in maniera chiara ed evidente che la maggior parte delle particelle accatastate con qualità Autovia SP, totalmente valutate come appartenenti alla partita speciale strade nel calcolo del beneficio per il tributo da parte del Consorzio, altro non sono che le scarpate dell’autostrada ovvero le scarpate costituiscono la maggiore superfice della particella. … È ovvio che tali particelle, con riferimento all’intero tratto autostradale rientrante nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica “della Romagna”, vanno ricalcolate valutando come partita speciale strade la giusta superfice occupata dall’autostrada e come terreni la restante parte. … AL (vedi partitari fabbricato/terreni allegati aggiornati) viene fuori che il tributo dovuto dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. risulta € 16.324,10». 16 5.2 In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2024, n. 28116; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2025, n. 28088), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia 17 operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585). 5.3 Nella specie, a ben vedere, la censura attinge l’erronea applicazione dei criteri estimativi per la determinazione dei contributi consortili, involgendo un riesame dell’apprezzamento tecnico dei fatti accertati, che è irrimediabilmente sottratto al sindacato del giudice di legittimità. 5.4 In proposito, richiamando un recente arresto di questa Corte, il quale ha ribadito che, in tema di tributi indiretti, sono questioni puramente estimative (c.d. “estimative semplici”), di natura fattuale, quelle inerenti la determinazione del valore imponibile basato su operazioni di carattere tecnico, quali quelle che attengano alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo e all’espletamento di questo;
sono, per contro, questioni di estimazione complessa, che coinvolgono questioni 18 di diritto, quelle che comportano un'operazione giuridica di interpretazione ed applicazione di leggi, atti e negozi giuridici concernenti l'imposta presa in considerazione e non si risolvono, perciò, in un mero giudizio di valore, come quando sono dedotti vizi del procedimento di accertamento, ovvero quando l'apprezzamento dei fatti accertati involga la risoluzione di una questione di diritto sull'imposizione tributaria, attraverso la determinazione dei criteri giuridici che debbono presiedere alla predetta imposizione (in termini: Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2025, n. 1190 – sulla scia della risalente, ma non superata, Cass., Sez., Un., 18 giugno 1976, n. 2424), la controversa attribuzione dell’“indice di comportamento idraulico” ad un fondo per la liquidazione pecuniaria del beneficio consortile rientra, a pieno titolo, tra le questioni puramente estimative, integranti un apprezzamento di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, trattandosi di valutazioni di carattere tecnico attinenti alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo ed all’espletamento di questo e dunque al complessivo giudizio di valore espletato. 5.4 Laddove, il giudice di appello ha dato ampiamente conto della propria valutazione, argomentando che «il Consorzio, come rilevato dalla difesa di controparte che il Collegio condivide, “ha compiuto una puntuale verifica della effettiva caratteristica dei beni e delle porzioni di essi al fine di attribuire alle superfici il corretto indice esprimente il grado di permeabilità (indice che, come detto, trova il suo massimo valore per le superfici pavimentate). Pertanto alle aree dei tratti autostradali costituite da rampe inerbite, aiuole, svincoli verdi, ecc., è stato assegnato l’indice di comportamento 19 idraulico pari a 2 indicato nel piano (p. 6.2.3.1.) per “giardini e prati”, mentre per le sole aree asfaltate è stato applicato l’indice di comportamento idraulico pari a 30, adottato sulla base di specifiche previsioni di ingegneria idraulica nonché delle disposizioni regionali (Delibera di Giunta Regionale n.385/2014)”». 6. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 7. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: - nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
- nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non vi è luogo ad alcuna liquidazione, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.300,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 20 Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla
RICORRENTE CONTRO Consorzio di Bonifica della Romagna, con sede in Cesena, in persona del Presidente del Comitato Amministrativo pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal Comitato Amministrativo il 25 luglio 2023, n. 751, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele De Fina, con studio in Bologna, e dall’Avv. Sergio Vacirca, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec per CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO RETE AUTOSTRADALE Civile Sent. Sez. 5 Num. 33526 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/12/2025 2 notifiche e comunicazioni: micheledefina@ordine- avvocatibopec.it; sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE E “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 10 gennaio 2023, n. 65/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avv. Michele De Fina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L’“Autostrade per l’Italia S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 10 gennaio 2023, n. 65/10/2023, che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento n. 20180911038577358 notificato l’11 maggio 2018 dalla “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna, con riguardo ai contributi relativi all’anno 2018 per l’importo di € 50.923,10, 3 in relazione ai tratti autostradali allocati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Consorzio di Bonifica della Romagna e della “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì l’11 aprile 2019, n. 108/1/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente - sul presupposto: a) che la motivazione della decisione di prime cure era congrua, giacché essa «reca, infatti, tutti gli elementi necessari e i dati idonei a consentire la conoscenza dell’iter argomentativo dei primi giudici senza che possa configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente»; b) che l’atto impositivo era congruamente motivato, atteso che « gli immobili di cui si discute sono ricompresi nel piano di classificazione approvato dalla Regione e scontano l’imposizione in ragione della circostanza, non contestabile, che i reflui vengono immessi nel reticolo dei canali di bonifica gestiti dal Consorzio resistente»; c) che, in adesione alla tesi dell’ente impositore: «È evidente (…) il beneficio tratto dalle opere di bonifica giacché detti immobili scolano le acque nei canali di bonifica e sono difesi idraulicamente dai medesimi. Lo scolo avviene direttamente ovvero con immissione delle scoline autostradali nei canali di bonifica, mentre in alcuni casi avviene indirettamente, ovvero attraverso scoli stradali e interpoderali, immissari dei canali di bonifica. In entrambe le ipotesi le acque provenienti dalla rete autostradale scolano nei canali di bonifica e tramite questi sono veicolate fino al recapito finale. (…) la circostanza che la rete viaria sia provvista di sistemi di raccolta 4 delle acque sulla carreggiata (caditoie, canaletti e fossi di guardia della rete stradale, peraltro obbligatori per la sicurezza dell’arteria autostradale) non elide il fatto che dette acque meteoriche, provenienti dalla rete viaria, siano poi recapitate nella rete di bonifica gestita dal Consorzio per essere poi convogliate verso il ricettore finale (…)»; d) che «gli indici di beneficio, in applicazione delle indicazioni delle linee Guida della Regione Emilia Romagna, tengono conto tra l’altro della circostanza che il suolo stradale presenta un grado di impermeabilizzazione di trenta volte superiore a quello dei terreni agricoli e che non essendovi di fatto infiltrazione d’acqua nel terreno, la pioggia che cade sulla rete autostradale arriva tutta e con tempi di corrivazione rapidissimi ai canali di bonifica, gravati pertanto di un estremo carico idraulico»; e) che neppure «può condividersi l’affermazione che l’autostrada non abbia alcuno sbocco nel territorio circostante (compreso il perimetro consortile), ma semplicemente lo attraversi, rimanendo da esso separata mediante appositi sistemi di isolamento, dal momento che non viene dimostrata l’esistenza in proprietà della ricorrente di una autonoma rete di raccolta e scolo delle acque meteoriche»; f) che «il Consorzio, come rilevato dalla difesa di controparte che il Collegio condivide, “ha compiuto una puntuale verifica della effettiva caratteristica dei beni e delle porzioni di essi al fine di attribuire alle superfici il corretto indice esprimente il grado di permeabilità (indice che, come detto, trova il suo massimo valore per le superfici pavimentate). Pertanto alle aree dei tratti autostradali costituite da rampe inerbite, aiuole, svincoli verdi, ecc., è stato assegnato l’indice di comportamento idraulico pari a 2 indicato nel piano (p.6.2.3.1.) per “giardini e prati”, mentre per le sole aree asfaltate è stato applicato l’indice di comportamento 5 idraulico pari a 30, adottato sulla base di specifiche previsioni di ingegneria idraulica nonché delle disposizioni regionali. (Delibera di Giunta Regionale n.385/2014)”». 3. Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha resistito con controricorso, mentre la “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” è rimasta intimata. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. 5. Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., richiamando precedenti a sé favorevoli della recente giurisprudenza di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, che il controricorrente ha sollevato in relazione alla formazione del giudicato esterno sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia – Romagna il 22 ottobre 2021, n. 1236/9/2021, in controversia vertente tra le stesse parti con riferimento a contributi consortili relativi all’anno 2016. 1.1 In proposito, va rilevato che l’efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, 6 estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. Trib., 12 ottobre 2023, n. 28527; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025, n. 6535). 1.2 Inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2024, n. 13462; Cass., Sez. Trib., 18 febbraio 2025, n. 4126). 1.3 Pertanto, anche con riguardo alla materia dei consorzi di bonifica, ogni giudicato fa stato in relazione alla rispettiva annata, dal momento che l’accertamento della sussistenza o dell’insussistenza del beneficio consortile deve essere rinnovato anno per anno, trattandosi di circostanza intrinsecamente variabile in relazione all’esecuzione e alla 7 perduranza nel tempo delle opere di manutenzione (tra le ultime: Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2025, n. 20679; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, n. 21706). 2. Ciò detto, il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati erroneamente confermati dal giudice di secondo grado i contributi consortili recati dall’impugnato avviso di pagamento, senza tener conto dell’assenza del “beneficio” per la peculiare situazione giuridico-fattuale dell’autostrada. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata negata dal giudice di secondo grado la possibilità di disapplicare il piano di classifica ai fini della determinazione dei contributi consortili. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice di secondo grado la misura dei contributi consortili in ragione dei criteri di calcolo applicati dall’ente impositore. 3. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.1 La ricorrente «ha contestato l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete 8 autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». 3.2 A fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che: «È evidente (…) il beneficio tratto dalle opere di bonifica giacché detti immobili scolano le acque nei canali di bonifica e sono difesi idraulicamente dai medesimi. Lo scolo avviene direttamente ovvero con immissione delle scoline autostradali nei canali di bonifica, mentre in alcuni casi avviene indirettamente, ovvero attraverso scoli stradali e interpoderali, immissari dei canali di bonifica. In entrambe le ipotesi le acque provenienti dalla rete autostradale scolano nei canali di bonifica e tramite questi sono veicolate fino al recapito finale», la censura tende a sollecitare – sotto l’apparenza di una violazione di legge - una revisione del merito ed una rivalutazione delle risultanze probatorie, che sono precluse al giudice di legittimità, deducendo la «carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». Peraltro, gli obblighi posti a carico del proprietario o del concessionario delle strade pubbliche, dei proprietari dei terreni laterali, nonché dei proprietari (tra i quali rientrano anche i consorzi di bonifica) e degli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale, dal codice della strada (artt. 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla manutenzione dei manufatti stradali non escludono la 9 soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada nell’ambito del comprensorio consortile e usufruisca delle opere idrauliche (canali, fossi, impianti) realizzate dal consorzio per la raccolta, lo scolo, il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche (secondo l’individuazione fattane, nella specie, dall’art. 3, comma 3, della legge reg. Emilia – Romagna 2 agosto 1984, n. 42). A tale proposito, sulla scorta dell’accertamento del giudice di appello che «gli indici di beneficio, in applicazione delle indicazioni delle linee Guida della Regione Emilia - Romagna, tengono conto tra l’altro della circostanza che il suolo stradale presenta un grado di impermeabilizzazione di trenta volte superiore a quello dei terreni agricoli e che non essendovi di fatto infiltrazione d’acqua nel terreno, la pioggia che cade sulla rete autostradale arriva tutta e con tempi di corrivazione rapidissimi ai canali di bonifica, gravati pertanto di un estremo carico idraulico», è condivisibile l’assunto del controricorrente, secondo cui «(…) la circostanza che la rete viaria sia provvista di sistemi di raccolta delle acque sulla carreggiata (caditoie, canaletti e fossi di guardia della rete stradale) non elimina certo il fatto che dette acque provenienti dalla medesima per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche recapitano nella rete di bonifica, al pari di quanto avviene ordinariamente ad un fondo in cui siano presenti fossi poderali o interpoderali che raccolgono le acque che vengono poi allontanate attraverso la rete di bonifica». Peraltro, come è stato significativamente rilevato dalla sentenza impugnata: «Nemmeno può condividersi l’affermazione che l’autostrada non abbia alcuno sbocco nel territorio circostante (compreso il perimetro consortile), ma semplicemente lo attraversi, rimanendo da esso separata 10 mediante appositi sistemi di isolamento, dal momento che non viene dimostrata l’esistenza in proprietà della ricorrente di una autonoma rete di raccolta e scolo delle acque meteoriche». 3.3 In tal senso, questa Corte ha affermato, in analoghe fattispecie, che la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli non esclude che le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dal consorzio nel comprensorio di bonifica, arrechino benefici diretti al corpo autostradale (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756). Nel solco di tale indirizzo, si può conclusivamente affermare che, in materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche (ivi comprese le società concessionarie di autostrade) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall’osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade ai sensi dell’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali. 11 3.4 Per cui, va confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4016). Dunque, tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, 12 anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 3.5 Inoltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070). 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che: «Con il sesto motivo si domanda la disapplicazione del Piano di Classifica formato ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 546. Il motivo è inammissibile avendo dovuto formare a suo tempo l’oggetto di autonoma impugnazione. In ogni caso si è già rilevato che si palesa indimostrato l’assunto dell’inesistenza di un beneficio diretto delle opere consortili di bonifica». 4.2 Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale già menzionato sulla debenza dei contributi consortili in relazione alla collocazione del fondo all’interno del comprensorio di bonifica, il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano di 13 classifica, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9099). 4.3 Tuttavia, nella specie, come è stato rilevato dal controricorrente, «la sentenza gravata non ha negato – in violazione dell’art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992 – la sussistenza in capo al giudice tributario del potere di disapplicare un atto generale, qual è il piano di classifica, ma – sulla base di un accertamento di fatto – facendo applicazione della regola processuale in ordine al riparto della prova in materia di contributi di bonifica, ha escluso che la società ricorrente abbia adempiuto all’onere di specifica contestazione del piano di classifica al fine del superamento della presunzione di esistenza del beneficio di bonifica accertato nel medesimo». In ogni caso, il consorzio di bonifica ha prodotto in giudizio il piano di classifica, per cui è stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato;
ciò in quanto il presupposto dell'obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell'art. 860 cod. civ.., e dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Cosicché, quando l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava 14 sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431). Tuttavia, il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, è finalizzata non alla disapplicazione di un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), bensì alla eliminazione della rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, consentendo di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2008, n. 26009 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079). Quindi, alla luce di quanto stabilito da questa Corte, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio. 4.4 A ben vedere, la contribuente non ha trascritto nel ricorso i rilievi specifici rivolti al piano di classifica, limitandosi ad affermare che il piano di classifica se illegittimo può essere disapplicato dal giudice di merito, senza rappresentare i motivi 15 di illiceità del piano che avrebbe prospettato nel giudizio di merito. Piuttosto, la contestazione secondo la quale l’autostrada sarebbe autosufficiente, dovendo rispettare non meglio precisati standard di legge, non attinge la legittimità del piano di classifica, ma è diretta a contestare la sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale è ubicata l’autostrada inclusa nel piano di classifica. 5. Il terzo motivo è infondato. 5.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, «il Consorzio, ai fini dell’applicazione del tributo dovuto, ha assimilato indistintamente la categoria Autovia SP (piattaforma stradale + scarpate a verde + pertinenze) di tutte le particelle dell’Autostrada che attraversano il territorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna alla partita speciale strade tranne per poche particelle ove in catasto sono riportate con categoria agricola. Dall’individuazione di ogni singola particella sugli estratti dei fogli di mappa catastali interessati è emerso in maniera chiara ed evidente che la maggior parte delle particelle accatastate con qualità Autovia SP, totalmente valutate come appartenenti alla partita speciale strade nel calcolo del beneficio per il tributo da parte del Consorzio, altro non sono che le scarpate dell’autostrada ovvero le scarpate costituiscono la maggiore superfice della particella. … È ovvio che tali particelle, con riferimento all’intero tratto autostradale rientrante nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica “della Romagna”, vanno ricalcolate valutando come partita speciale strade la giusta superfice occupata dall’autostrada e come terreni la restante parte. … AL (vedi partitari fabbricato/terreni allegati aggiornati) viene fuori che il tributo dovuto dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. risulta € 16.324,10». 16 5.2 In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2024, n. 28116; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2025, n. 28088), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia 17 operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585). 5.3 Nella specie, a ben vedere, la censura attinge l’erronea applicazione dei criteri estimativi per la determinazione dei contributi consortili, involgendo un riesame dell’apprezzamento tecnico dei fatti accertati, che è irrimediabilmente sottratto al sindacato del giudice di legittimità. 5.4 In proposito, richiamando un recente arresto di questa Corte, il quale ha ribadito che, in tema di tributi indiretti, sono questioni puramente estimative (c.d. “estimative semplici”), di natura fattuale, quelle inerenti la determinazione del valore imponibile basato su operazioni di carattere tecnico, quali quelle che attengano alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo e all’espletamento di questo;
sono, per contro, questioni di estimazione complessa, che coinvolgono questioni 18 di diritto, quelle che comportano un'operazione giuridica di interpretazione ed applicazione di leggi, atti e negozi giuridici concernenti l'imposta presa in considerazione e non si risolvono, perciò, in un mero giudizio di valore, come quando sono dedotti vizi del procedimento di accertamento, ovvero quando l'apprezzamento dei fatti accertati involga la risoluzione di una questione di diritto sull'imposizione tributaria, attraverso la determinazione dei criteri giuridici che debbono presiedere alla predetta imposizione (in termini: Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2025, n. 1190 – sulla scia della risalente, ma non superata, Cass., Sez., Un., 18 giugno 1976, n. 2424), la controversa attribuzione dell’“indice di comportamento idraulico” ad un fondo per la liquidazione pecuniaria del beneficio consortile rientra, a pieno titolo, tra le questioni puramente estimative, integranti un apprezzamento di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, trattandosi di valutazioni di carattere tecnico attinenti alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo ed all’espletamento di questo e dunque al complessivo giudizio di valore espletato. 5.4 Laddove, il giudice di appello ha dato ampiamente conto della propria valutazione, argomentando che «il Consorzio, come rilevato dalla difesa di controparte che il Collegio condivide, “ha compiuto una puntuale verifica della effettiva caratteristica dei beni e delle porzioni di essi al fine di attribuire alle superfici il corretto indice esprimente il grado di permeabilità (indice che, come detto, trova il suo massimo valore per le superfici pavimentate). Pertanto alle aree dei tratti autostradali costituite da rampe inerbite, aiuole, svincoli verdi, ecc., è stato assegnato l’indice di comportamento 19 idraulico pari a 2 indicato nel piano (p. 6.2.3.1.) per “giardini e prati”, mentre per le sole aree asfaltate è stato applicato l’indice di comportamento idraulico pari a 30, adottato sulla base di specifiche previsioni di ingegneria idraulica nonché delle disposizioni regionali (Delibera di Giunta Regionale n.385/2014)”». 6. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 7. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: - nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
- nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non vi è luogo ad alcuna liquidazione, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.300,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 20 Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla