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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 21/07/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 925/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 925/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 17/07/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scuncio giusta procura in atti e con Parte_1
questi elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Isernia (IS), via Kennedy n.93
APPELLANTE nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Mike Matticoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia al C.so
Garibaldi n. 381
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 476/2021 emessa dal Giudice di Pace di Isernia in data 13.4.2021 depositata in cancelleria in pari data, mai notificata, nel giudizio recante R.G. n.
20/2021
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.07.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto ricorso in appello avverso Parte_1
l'ordinanza n. 476/21, resa nel procedimento iscritto al NRG 20/2021, con cui il Giudice di Pace di
Isernia – dr.ssa Lucia Sorrentino – ha convalidato il verbale n° 1697/2020, in forza della mancata partecipazione all'udienza da parte dell'opponente senza giustificato motivo.
In particolare, l'appellante ha rappresentato che non debba trovare applicazione l'art. 23 l.n. 689/81 ma l'art. 7 d.lgs. 150/2011 secondo cui “b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.”.
Con il presente gravame, appunto, l'appellante intende sostenere che, quand'anche non presente alla prima udienza senza aver addotto legittimi impedimenti (circostanza non contestata neanche in sede di gravame), l'autorità che ha emesso il provvedimento non avrebbe depositato tempestivamente la documentazione di cui al comma 7, non essendosi costituita tempestivamente, ossia dieci giorni prima dell'udienza, sicchè il giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare nel merito i motivi di ricorso avverso il verbale n. 1697/2020 elevato dal . Controparte_1
Nel merito ha, poi, riproposto i motivi di impugnazione già proposti nel ricorso avanti il Giudice di
Pace.
Si è costituito il contestando in fatto e in diritto le argomentazioni di Controparte_1
parte appellante e chiedendo: “nel merito, accertare e dichiarare inammissibile e/o infondato, il ricorso in appello depositato dal sig. e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di convalida Parte_1
cron. 476/2021 resa nel procedimento iscritto al NRG 20/2021 e, conseguentemente, confermare il verbale di contestazione n° 1697/2020;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del Parte_1
doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025.
Quanto al primo motivo di impugnazione, va evidenziato che, sebbene il giudice di prime cure abbia erroneamente fatto richiamo all'ormai abrogato art. 23 l.n. 689/81, la sostanza del provvedimento non potrà essere diversa.
pagina 2 di 5 Anziché l'art. 23 l.n. 689/81, infatti, troverà applicazione l'art. 7, comma 9 lett. B) d.lgs. 150/2011 che prevede, appunto, che “b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.”.
Nel proprio atto di gravame, parte appellante sostiene che l'autorità convenuta in primo grado e odierna appellata non si sia costituita tempestivamente, decadendo, quindi, dal diritto di produrre documentazione, ivi compresa la documentazione di cui al comma 7 citata nella norma sopra richiamata.
Tale assunto è infondato e non può essere accolto.
Come sancito dai giudici di legittimità, infatti, “nel procedimento di opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare” (Cass. n.
31108/2021).
E, ancora più espressamente: “il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione” (Cass. n. 15887/2019).
Deve, quindi, ritenersi che alcuna omissione possa essere imputata al Controparte_1
che ha provveduto al deposito della documentazione di cui al comma 7 dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, non essendo previsto alcun termine perentorio per il deposito della citata documentazione e non potendosi legare tale termine a quello previsto, invece, per la tempestiva costituzione dell'amministrazione in giudizio.
Ne deriva, pertanto, che non può trovare applicazione la deroga al principio generale sancito dall'art. 7 comma 9 d.lgs. 150/2011 secondo cui, l'assenza dell'opponente o del difensore senza addurre legittimo impedimento, determina la convalida del provvedimento opposto. Non ricorre, nel caso di specie, la pagina 3 di 5 deroga legata all'ipotesi per cui, pur in assenza dell'opponente o del difensore, l'autorità che abbia emanato il provvedimento non abbia provveduto al deposito dei documenti di cui al comma 7. Da ciò scaturisce, conseguentemente, la conferma del provvedimento emesso dal Giudice di prime cure, seppure emendato dal riferimento all'art. 23 l.n. 689/81 anziché all'art. 7 comma 9 lett. B) d.lgs.
150/2011.
L'applicazione della norma citata e la legittimità del deposito effettuato dal convenuto in CP_1
primo grado determina l'assorbimento delle questioni di merito proposte da parte ricorrente in primo grado e riproposte in sede di gravame, non essendo il giudice tenuto ad entrare nel merito del ricorso laddove l'opponente e il difensore non si siano presentati senza addurre legittimi impedimenti, considerato peraltro, che nel caso di specie non ricorre né la deroga derivante dal mancato deposito della documentazione (come sopra visto), né quella derivante dall'ipotesi in cui l'illegittimità del provvedimento impugnato risulti dalla documentazione allegata dall'opponente.
A tale ultimo riguardo, infatti, va evidenziato che i motivi di ricorso proposti in primo grado presuppongono accertamenti di fatti di natura impeditiva rispetto alla pretesa del che non CP_1
possono ricavarsi dalla documentazione prodotta dall'opponente.
In altre parole, quindi, la documentazione proposta dall'opponente non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'illegittimità del provvedimento impugnato e a costituire, quindi, motivo di eccezione alla regola generale della convalida del provvedimento, specie alla luce delle difese poste in esser dal e dei documenti da questi prodotti (es. certificato di omologazione e di Controparte_1
taratura del dispositivo, verbale di contestazione e fotogrammi e rilevamento dell'infrazione).
Ne deriva il rigetto dell'appello con conferma del provvedimento emesso dal giudice di prime cure.
Le spese di lite del presente giudizio sono da porsi a carico di parte appellante, soccombente, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma il provvedimento n. Parte_1
476/2021 emesso dal Giudice di Pace di Isernia in data 13.4.2021;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore del , che si liquidano in € 462,00 oltre IVA se dovuta, Controparte_1
CPA e spese generali come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. pagina 4 di 5 - Isernia, lì 21/07/2025. Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 925/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 17/07/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scuncio giusta procura in atti e con Parte_1
questi elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Isernia (IS), via Kennedy n.93
APPELLANTE nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Mike Matticoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia al C.so
Garibaldi n. 381
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 476/2021 emessa dal Giudice di Pace di Isernia in data 13.4.2021 depositata in cancelleria in pari data, mai notificata, nel giudizio recante R.G. n.
20/2021
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.07.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto ricorso in appello avverso Parte_1
l'ordinanza n. 476/21, resa nel procedimento iscritto al NRG 20/2021, con cui il Giudice di Pace di
Isernia – dr.ssa Lucia Sorrentino – ha convalidato il verbale n° 1697/2020, in forza della mancata partecipazione all'udienza da parte dell'opponente senza giustificato motivo.
In particolare, l'appellante ha rappresentato che non debba trovare applicazione l'art. 23 l.n. 689/81 ma l'art. 7 d.lgs. 150/2011 secondo cui “b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.”.
Con il presente gravame, appunto, l'appellante intende sostenere che, quand'anche non presente alla prima udienza senza aver addotto legittimi impedimenti (circostanza non contestata neanche in sede di gravame), l'autorità che ha emesso il provvedimento non avrebbe depositato tempestivamente la documentazione di cui al comma 7, non essendosi costituita tempestivamente, ossia dieci giorni prima dell'udienza, sicchè il giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare nel merito i motivi di ricorso avverso il verbale n. 1697/2020 elevato dal . Controparte_1
Nel merito ha, poi, riproposto i motivi di impugnazione già proposti nel ricorso avanti il Giudice di
Pace.
Si è costituito il contestando in fatto e in diritto le argomentazioni di Controparte_1
parte appellante e chiedendo: “nel merito, accertare e dichiarare inammissibile e/o infondato, il ricorso in appello depositato dal sig. e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di convalida Parte_1
cron. 476/2021 resa nel procedimento iscritto al NRG 20/2021 e, conseguentemente, confermare il verbale di contestazione n° 1697/2020;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del Parte_1
doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025.
Quanto al primo motivo di impugnazione, va evidenziato che, sebbene il giudice di prime cure abbia erroneamente fatto richiamo all'ormai abrogato art. 23 l.n. 689/81, la sostanza del provvedimento non potrà essere diversa.
pagina 2 di 5 Anziché l'art. 23 l.n. 689/81, infatti, troverà applicazione l'art. 7, comma 9 lett. B) d.lgs. 150/2011 che prevede, appunto, che “b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.”.
Nel proprio atto di gravame, parte appellante sostiene che l'autorità convenuta in primo grado e odierna appellata non si sia costituita tempestivamente, decadendo, quindi, dal diritto di produrre documentazione, ivi compresa la documentazione di cui al comma 7 citata nella norma sopra richiamata.
Tale assunto è infondato e non può essere accolto.
Come sancito dai giudici di legittimità, infatti, “nel procedimento di opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare” (Cass. n.
31108/2021).
E, ancora più espressamente: “il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione” (Cass. n. 15887/2019).
Deve, quindi, ritenersi che alcuna omissione possa essere imputata al Controparte_1
che ha provveduto al deposito della documentazione di cui al comma 7 dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, non essendo previsto alcun termine perentorio per il deposito della citata documentazione e non potendosi legare tale termine a quello previsto, invece, per la tempestiva costituzione dell'amministrazione in giudizio.
Ne deriva, pertanto, che non può trovare applicazione la deroga al principio generale sancito dall'art. 7 comma 9 d.lgs. 150/2011 secondo cui, l'assenza dell'opponente o del difensore senza addurre legittimo impedimento, determina la convalida del provvedimento opposto. Non ricorre, nel caso di specie, la pagina 3 di 5 deroga legata all'ipotesi per cui, pur in assenza dell'opponente o del difensore, l'autorità che abbia emanato il provvedimento non abbia provveduto al deposito dei documenti di cui al comma 7. Da ciò scaturisce, conseguentemente, la conferma del provvedimento emesso dal Giudice di prime cure, seppure emendato dal riferimento all'art. 23 l.n. 689/81 anziché all'art. 7 comma 9 lett. B) d.lgs.
150/2011.
L'applicazione della norma citata e la legittimità del deposito effettuato dal convenuto in CP_1
primo grado determina l'assorbimento delle questioni di merito proposte da parte ricorrente in primo grado e riproposte in sede di gravame, non essendo il giudice tenuto ad entrare nel merito del ricorso laddove l'opponente e il difensore non si siano presentati senza addurre legittimi impedimenti, considerato peraltro, che nel caso di specie non ricorre né la deroga derivante dal mancato deposito della documentazione (come sopra visto), né quella derivante dall'ipotesi in cui l'illegittimità del provvedimento impugnato risulti dalla documentazione allegata dall'opponente.
A tale ultimo riguardo, infatti, va evidenziato che i motivi di ricorso proposti in primo grado presuppongono accertamenti di fatti di natura impeditiva rispetto alla pretesa del che non CP_1
possono ricavarsi dalla documentazione prodotta dall'opponente.
In altre parole, quindi, la documentazione proposta dall'opponente non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'illegittimità del provvedimento impugnato e a costituire, quindi, motivo di eccezione alla regola generale della convalida del provvedimento, specie alla luce delle difese poste in esser dal e dei documenti da questi prodotti (es. certificato di omologazione e di Controparte_1
taratura del dispositivo, verbale di contestazione e fotogrammi e rilevamento dell'infrazione).
Ne deriva il rigetto dell'appello con conferma del provvedimento emesso dal giudice di prime cure.
Le spese di lite del presente giudizio sono da porsi a carico di parte appellante, soccombente, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma il provvedimento n. Parte_1
476/2021 emesso dal Giudice di Pace di Isernia in data 13.4.2021;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore del , che si liquidano in € 462,00 oltre IVA se dovuta, Controparte_1
CPA e spese generali come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. pagina 4 di 5 - Isernia, lì 21/07/2025. Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
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