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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2024, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5216/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il 7 maggio Parte_1 C.F._1
1980, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Raffaella Pini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, via Cosimo del Fante n. 16, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
, (c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.11.1988, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Spagnolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Milano alla via
Gabrio Serbelloni n. 5 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 13 novembre 2024 tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.,
Conclusioni per Parte_1
Voglia il Tribunale disattesa ogni contraria istanza, anche probatoria, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
A. Nel merito
IN VIA PRINCIPALE
1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
pagina 1 di 13
2. assegnare la casa familiare sita in AD UG (MI) piazza Matteotti n. 4 alla Signora con tutto ciò che l'arreda affinché continui a viverci con la figlia;
Parte_1
3. disporre che i Servizi Sociali competenti monitorino le frequentazioni tra il padre e la minore;
4. disporre che il padre trascorra con : Per_1
- fine settimana alternati, dal venerdì andandola a prendere a scuola fino alla domenica alle ore
19,00;
- il mercoledì andandola a prendere a scuola e riaccompagnandola a scuola la mattina successiva;
- le vacanze natalizie dall'inizio della sospensione scolastica e fino al pomeriggio del 31 dicembre oppure, ad anni alterni con la madre, dal 31 dicembre pomeriggio fino alla ripresa della scuola. Il
Natale 2024 trascorrerà con la madre il primo periodo;
Per_1
- le vacanze pasquali in via alternata con la madre;
- i ponti infra-annuali in via alternata con la madre, secondo un calendario che le parti predisporranno entro il 30 giugno di ogni anno;
- per il periodo estivo, tre settimane (da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno) anche non consecutive ma con la presenza dei nonni paterni;
5. disporre l'obbligo del Signor di partecipare al mantenimento della figlia Parte_2
versando alla madre, con decorrenza dal deposito del ricorso nel presente giudizio, l'importo Per_1 mensile non inferiore a 700,00 euro, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese
e che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. disporre l'obbligo del Signor con decorrenza dal deposito del ricorso nel Controparte_1 presente giudizio di partecipare al pagamento delle spese extra assegno della figlia nella Per_1 misura dell'80% secondo quando previsto dal Protocollo del 7 maggio 2018 adottato dal Tribunale di
Monza e quindi: Spese erogabili senza preventivo accordo - Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti del costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati o da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Spese per le quali è necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure
pagina 2 di 13 dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburante, manutenzione);
7. autorizzare la Signora a percepire in via esclusiva l'intero importo dell'Assegno Parte_1
Unico per la figlia;
Per_1
IN VIA SUBORDINATA nell'ipotesi di trasferimento in Puglia del Signor : CP_1
8. disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla Signora con Persona_1 Parte_1 collocamento prevalente della minore presso la madre;
9. assegnare la casa familiare sita in AD UG (MI) piazza Matteotti n. 4 alla Signora con tutto ciò che l'arreda affinché continui a viverci con la figlia;
Parte_1
10. disporre che i Servizi Sociali competenti monitorino il rispetto delle modalità di frequentazione tra il padre e la minore;
11. disporre che il padre trascorra con : Per_1
- un fine settimana al mese, dal venerdì andandola a prendere a scuola fino alla domenica alle ore
19,00;
- le vacanze natalizie dall'inizio della sospensione scolastica e fino al pomeriggio del 31 dicembre oppure, ad anni alterni con la madre, dal 31 dicembre pomeriggio fino alla ripresa della scuola. Il
Natale 2024 trascorrerà con la madre il primo periodo;
Per_1
- le vacanze pasquali in via alternata con la madre;
- i ponti infra-annuali in via alternata con la madre, secondo un calendario che le parti predisporranno entro il 30 giugno di ogni anno;
- per il periodo estivo, un mese (da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno) con la presenza dei nonni paterni;
12. disporre l'obbligo del Signor di partecipare al mantenimento della figlia Parte_2
versando alla madre, con decorrenza dal deposito del ricorso nel presente giudizio, l'importo Per_1 mensile non inferiore a 900,00 euro, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese
e che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
13. disporre l'obbligo del Signor con decorrenza dal deposito del ricorso nel Controparte_1 presente giudizio di partecipare al pagamento delle spese extra assegno della figlia nella Per_1 misura dell'80% secondo quando previsto dal Protocollo del 7 maggio 2018 adottato dal Tribunale di
Monza e quindi: Spese erogabili senza preventivo accordo - Spese mediche: ticket dovuti in relazione a
pagina 3 di 13 farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti del costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati o da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Spese per le quali è necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburante, manutenzione);
14. autorizzare la Signora a percepire in via esclusiva l'intero importo dell'Assegno Parte_1
Unico per la figlia;
Per_1
B. In via Istruttoria
15. disporre nuova relazione dei Servizi Sociali competenti sul nucleo familiare con particolare riguardo al rispetto da parte del Signor delle modalità di visita di e di esercizio della CP_1 Per_1 responsabilità genitoriale;
16. ordinare al Signor , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio: Controparte_1
- della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su immobili, mobili registrati e quote di società;
- dei contratti di lavoro e di prestazione professionale degli ultimi tre anni;
- delle polizze vita e/o altre polizze di risparmio di cui è titolare e i relativi beneficiari;
17. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 4 di 13 Conclusioni per Controparte_1
- confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati da questo On.le Tribunale con ordinanza del 08 novembre 2023 con eccezione all'importo del mantenimento disposto a carico del resistente in favore della minore;
. rideterminare l'assegno a carico del resistente quale contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di € 200,00 mensili;
. condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza di alcune domande e la temerarietà delle stesse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o allegazioni nuove
e/o diverse eventualmente presentate dalle controparti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 10.07.2023 dopo aver premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione con dalla quale è nata in data [...] la figlia Controparte_1 minore chiedeva che il Tribunale in via d'urgenza e inaudita altera parte ponesse a carico del Per_1 resistente la somma di € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre all'80% delle spese straordinarie e disponesse la percezione integrale dell'assegno unico per la figlia minore da parte della madre;
nel merito, chiedeva l'affido super esclusivo della figlia minore a sé e l'assegnazione della casa familiare, che fossero regolamentate le visite paterne e che fosse determinato il contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre all'80% delle spese e alla percezione integrale dell'assegno unico per la figlia a carico.
Con decreto emesso in data 11.07.2023 il Giudice assegnatario dell'istanza in via di urgenza, ritenuti insussistenti i presupposti per l'emissione di un provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c. inaudita altera parte, fissava l'udienza per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 07.11.2023.
A tale udienza il giudice delegato dichiarava la contumacia del resistente, non comparso né costituito nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, procedeva all'audizione della ricorrente e all'esito si riservava di provvedere. A scioglimento della riserva assunta il Giudice delegato così provvedeva con ordinanza resa in data 08.11.2023: “I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Affida in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici Per_1 presso la madre;
III. Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé un fine settimana ogni due, dal venerdì Per_1 alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 19,00, nonché un giorno nel corso della settimana con possibilità di pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
per quanto riguarda le festività natalizie, per una settimana nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni con la madre;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare con la madre entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
pagina 5 di 13 IV. Dispone che i Servizi Sociali di AD UG verifichino la condizione di benessere di
e a tal fine convochino i genitori e verifichino la condizione della minore anche mediante Per_1 accessi domiciliari sia presso l'abitazione della madre che presso quella del padre, segnalando a questa Autorità Giudiziaria ogni situazione di pregiudizio per la minore;
V. Dispone che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa gli Email_1 accertamenti delegati entro il giorno 19 aprile 2024;
VI. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la Parte_1 occupi con;
Per_1
VII. Pone a carico di l'importo di € 350,00, da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo
[...] al mantenimento della figlia minore con decorrenza dal mese di luglio 2023. Sono comprese Per_1 in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2024 e con riferimento al mese di luglio 2023. Pone altresì a carico di il 50% delle spese Controparte_1 mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o
pagina 6 di 13 sperimentali; nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
VI. Ordina ex art. 213 c.p.c. all' di produrre in giudizio mediante trasmissione all'indirizzo di CP_2 posta elettronica l'estratto conto contributivo di Email_2
(C.F. ) residente in [...] Controparte_1 C.F._3 entro il giorno 19 aprile 2024;
VII. Rigetta le istanze istruttorie orali della ricorrente;
VIII. Fissa per l'esame della relazione dei servizi sociali e della documentazione che precede l'udienza del giorno 9 maggio 2024 alle ore 10,00.”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 09.05.2024 , il quale chiedeva la Controparte_1 conferma dei provvedimenti in essere e la riduzione del contributo al mantenimento dallo stesso dovuto per la figlia minore a € 200,00 mensili.
Alla successiva udienza del 09.05.2024 il Giudice delegato assegnava termine alle parti per la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, dei contratti di finanziamento degli estratti di conto corrente come prescritto dal legislatore della riforma Cartabia, rinviando per l'esame di tale documentazione all'udienza del 26.06.2024.
A tale udienza, a seguito dell'audizione delle parti e dei rispettivi legali, il giudice delegato fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 13.11.2024, disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
A tale udienza, esaminate le difese delle parti e le deduzioni scritte in sostituzione di udienza, il
Giudice trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione.
pagina 7 di 13 II. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di ai genitori. Per_1 deve essere affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto da Per_1 entrambi i genitori, stante il disposto di cui all'art. 337 ter cod. civ. e l'assenza di ragioni contrarie, considerato che l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce la regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole.
Il difensore della ricorrente all'udienza del 26.06.2024, tenuto conto della indagini espletate dai servizi sociali, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di affido esclusivo della figlia minore alla madre con conferma del calendario vigente circa le visite paterne, richiesta cui la difesa del resistente si è associata.
Nella relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di AD UG in data 15.04.2024 è emerso che le parti hanno da subito aderito all'attività svolta dai servizi sociali a tutela della figlia minore e si sono da subito mostrati in grado di anteporre le esigenze di alle proprie istanze Per_1 personali. La stessa osservata nell'ambito di visite domiciliari presso l'abitazione materna e Per_1 paterna, è parsa perfettamente a suo agio in entrambi i contesti familiari e ha dimostrato di considerare entrambe le figure genitoriali come punti di riferimento (“Il sig. e la sig.ra hanno CP_1 Parte_1 aderito puntualmente al percorso di conoscenza presso lo scrivente Servizio, mostrando disponibilità e collaborazione nel lavoro con le operatrici scriventi. Ciascun membro della coppia parentale ha portato la propria personale lettura e i relativi vissuti emotivi rispetto al fallimento del progetto familiare e alle proprie modalità di farvi fronte. Entrambi i genitori sono apparsi autenticamente legati alla figlia di cui hanno saputo ben descrivere caratteristiche e risorse. Come sopra esposto, per quanto
è stato possibile osservare nel circoscritto arco temporale in cui è stata conosciuta, è parsa Per_1 alle scriventi una bambina serena, socievole, curiosa e allegra con abilità e caratteristiche di sviluppo motorie e linguistiche adeguate al corrispettivo stadio evolutivo. Nel corso di entrambe le visite domiciliari la minore è apparsa serena, rispettosa delle indicazioni fornite dall'adulto e volenterosa di cimentarsi in attività ludico/educative nell'ambito delle quali si è mostrata capace di condivisione e scambio, oltre che di concentrazione individuale. La bambina ha mostrato di sapersi muovere autonomamente negli spazi domestici di entrambe le abitazioni che sono state organizzati affinché possa accedere autonomamente ai propri giochi. Il rapporto con entrambi i genitori è apparso disteso
e positivo: ha infatti mostrato di considerare sia la madre che il padre come figure di Per_1 riferimento e di essere serena in compagnia degli stessi.”).
Quanto emerso nella relazione anzi richiamata non pare sconfessato dalle deduzioni della ricorrente nella comparsa conclusionale depositata in data 14.10.2024, nella quale la ricorrente, pur non modificando la propria domanda in punto di affidamento condiviso della figlia minore ai genitori, ha rappresentato che il resistente nel mese di settembre 2024 le avrebbe riferito di essere in procinto di trasferirsi in Puglia, non avrebbe esercitato il diritto di visita rispetto alla figlia minore come statuito dal giudice delegato né avrebbe contribuito al mantenimento della figlia nella misura stabilita nei pagina 8 di 13 provvedimenti provvisori. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse conservato il monitoraggio da parte dei servizi sociali al fine di non esporre la figlia a condizioni di pregiudizio.
Il resistente nella propria memoria di replica ha preso puntualmente posizione rispetto alle deduzioni della ricorrente evidenziando come non vi sia alcuna intenzione da parte sua di trasferirsi in Puglia, come dimostra il fatto che lo stesso in data 30.09.2024 ha stipulato un contratto di lavoro con
[...]
e dal 14.10.2024 è impiegato in regime di somministrazione presso BR TA (v. CP_3 contratto di lavoro prodotto unitamente alla comparsa conclusionale). Prima di concludere tale contratto e al fine di continuare ad avere una fonte di sostentamento e di mantenere, sebbene in misura ridotta, la figlia il resistente nel mese di settembre 2024 ha lavorato come cameriere a Per_1 chiamata, motivo per cui è stato impossibilitato in alcune occasioni a esercitare il diritto di visita come stabilito nei provvedimenti provvisori.
Ritiene il Tribunale che al solo scopo di non alimentare il conflitto tra le parti in spregio agli interessi di e fermo restando l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori sopra motivato, i Per_1 servizi sociali di AD UG debbano proseguire periodicamente il monitoraggio del nucleo familiare convocando le parti presso la sede del servizio al fine di verificare la condizione di benessere della minore, che fino ad ora i genitori hanno saputo garantire non coinvolgendo la figlia nel conflitto genitoriale.
Quanto al diritto di visita paterno, vista la domanda congiunta delle parti sul punto, ritiene il Tribunale di confermare il calendario vigente così come disposto dall'ordinanza emessa in data 08.11.2023 e meglio indicato in parte dispositiva, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali della figlia minore.
III. La casa coniugale deve essere assegnata, come peraltro richiesto da entrambe le parti, a
[...] nella sua qualità di genitore collocatario in misura prevalente della figlia minore (cfr. Parte_1
Cass. Civ., 18.9.2001 n. 11696, Cass. Civ., 18.9.2003 n. 13747, Cass. Civ., 6.7.2004 n. 12309).
IV. Quanto al mantenimento di è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve Per_1 contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass.
Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
pagina 9 di 13 Principiando dalla disamina della condizione reddituale delle parti, nell'anno Parte_1 di imposta 2023 (CU 2024) ha percepito un reddito lordo annuo di € 10.944,51 circa per 181 giorni lavorati ed € 3.768,96 dall' a titolo di NASPI pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici CP_2 mensilità, a circa € 1.044,94 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (CU 2023) ha percepito un reddito lordo annuo di € 17.000,00 circa pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.270,00 netti mensili.
La resistente nel mese di ottobre 2024 è stata assunta come insegnante di sostegno in supplenza per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'IIS Gadda (doc. 37 resistente), dopo avere prestato attività sempre in supplenza presso l'istituto Volta di Lazzate nel mese di gennaio 2024 (doc. 36 ricorrente).
Nei periodi in cui non presta attività lavorativa la ricorrente percepisce l'indennità Naspi, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 26.06.2024.
La ricorrente percepisce la somma di € 418,00 mensili a titolo di assegno unico, di cui € 205,00 riferibili alla figlia Per_1
La ricorrente ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 830,00 quale canone di locazione dell'immobile ove vive con e figlio nato da una precedente unione per il quale riceve Per_1 Per_2 un contributo di € 200,00 dal padre oltre a € 200,00 mensili circa a titolo di assegno unico;
€ 190,00 mensili circa quale retta della scuola materna di oltre alle spese per medicinali, necessarie Per_1 tenuto conto delle condizioni di salute della figlia minore.
nell'anno di imposta 2023 (CU 2024) ha percepito un reddito lordo annuo di € Controparte_1
33.030,07 circa pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.117,98 netti mensili;
il resistente ha quindi dichiarato di avere perso la propria occupazione, senza chiarirne le motivazioni, e di avere reperito una nuova occupazione a tempo determinato nel mese di settembre
2024, come da contratto depositato unitamente alla comparsa conclusionale. In virtù del contratto di cui precede il avrebbe subito una contrazione reddituale e percepirebbe la CP_1
in sede di comparsa conclusionale ha prodotto un contratto di lavoro a tempo Controparte_1 determinato dallo stesso sottoscritto, con termine al 31.12.2024, da cui percepirebbe una retribuzione mensile pari a € 1.610,65. Non risulta dimostrata la circostanza rappresentata da controparte per cui il resistente presterebbe ulteriore attività lavorativa presso un ristorante, non risultando tale circostanza dagli stralci di conversazioni intercorse tra le parti e prodotti dalla ricorrente unitamente agli scritti conclusivi.
Il resistente ha documentato oneri fissi mensili per € 650,00 quale canone di locazione dell'immobile in cui vive (cfr.doc. 6 resistente), che risulta altresì dagli estratti di conto corrente riferiti al resistente e dallo stesso prodotti in data 14.06.2024; per € 233,30 quale rata mensile per rimborsare un finanziamento contratto con Findomestic per l'acquisto dei beni di arredo ed elettrodomestici (cfr. doc.
8 resistente); per € 237,00 quale rata mensile per rimborsare un finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura di sua proprietà (doc. 7 resistente).
Alla luce di quanto precede, precisamente della condizione reddituale delle parti come emersa in seguito alla costituzione del resistente, degli oneri dei quali le stesse sono gravate, dei tempi di permanenza della figlia presso i genitori e della percezione in via integrale dell'assegno unico per la pagina 10 di 13 figlia a carico da parte della madre – la cui metà è riferibile al padre-, pare equo e congruo determinare nella misura di cui in dispositivo il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate.
V. Quanto alla domanda di volta ad ottenere la percezione del 100% Parte_1 dell'assegno unico dovuto per la figlia minore, in virtù della domanda congiunta delle parti sul punto, la stessa merita accoglimento.
VI. Le spese di lite tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande proposte devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 5216/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I. in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici Persona_3 presso la madre;
II. Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé un fine settimana ogni due, dal venerdì Per_1 alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 19,00, nonché un giorno nel corso della settimana con possibilità di pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
per quanto riguarda le festività natalizie, per una settimana nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni con la madre;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare con la madre entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
III. Dispone che i servizi sociali di AD UG proseguano periodicamente il monitoraggio del nucleo familiare convocando le parti presso la sede del servizio al fine di verificare la condizione di benessere della minore, che fino ad ora i genitori hanno saputo garantire non coinvolgendo la figlia nel conflitto genitoriale;
IV. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la Parte_1 occupi con la figlia minore Per_1
V. Pone a carico di l'importo di € 250,00, da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo
[...] al mantenimento della figlia minore con decorrenza dal mese di novembre 2024. Sono Per_1 comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle Controparte_1 spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a pagina 11 di 13 presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
pagina 12 di 13 VI. Dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico per la figlia a carico;
Parte_1
VII. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2024
Il Giudice estensore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5216/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il 7 maggio Parte_1 C.F._1
1980, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Raffaella Pini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, via Cosimo del Fante n. 16, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
, (c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.11.1988, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Spagnolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Milano alla via
Gabrio Serbelloni n. 5 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 13 novembre 2024 tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.,
Conclusioni per Parte_1
Voglia il Tribunale disattesa ogni contraria istanza, anche probatoria, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
A. Nel merito
IN VIA PRINCIPALE
1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
pagina 1 di 13
2. assegnare la casa familiare sita in AD UG (MI) piazza Matteotti n. 4 alla Signora con tutto ciò che l'arreda affinché continui a viverci con la figlia;
Parte_1
3. disporre che i Servizi Sociali competenti monitorino le frequentazioni tra il padre e la minore;
4. disporre che il padre trascorra con : Per_1
- fine settimana alternati, dal venerdì andandola a prendere a scuola fino alla domenica alle ore
19,00;
- il mercoledì andandola a prendere a scuola e riaccompagnandola a scuola la mattina successiva;
- le vacanze natalizie dall'inizio della sospensione scolastica e fino al pomeriggio del 31 dicembre oppure, ad anni alterni con la madre, dal 31 dicembre pomeriggio fino alla ripresa della scuola. Il
Natale 2024 trascorrerà con la madre il primo periodo;
Per_1
- le vacanze pasquali in via alternata con la madre;
- i ponti infra-annuali in via alternata con la madre, secondo un calendario che le parti predisporranno entro il 30 giugno di ogni anno;
- per il periodo estivo, tre settimane (da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno) anche non consecutive ma con la presenza dei nonni paterni;
5. disporre l'obbligo del Signor di partecipare al mantenimento della figlia Parte_2
versando alla madre, con decorrenza dal deposito del ricorso nel presente giudizio, l'importo Per_1 mensile non inferiore a 700,00 euro, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese
e che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. disporre l'obbligo del Signor con decorrenza dal deposito del ricorso nel Controparte_1 presente giudizio di partecipare al pagamento delle spese extra assegno della figlia nella Per_1 misura dell'80% secondo quando previsto dal Protocollo del 7 maggio 2018 adottato dal Tribunale di
Monza e quindi: Spese erogabili senza preventivo accordo - Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti del costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati o da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Spese per le quali è necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure
pagina 2 di 13 dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburante, manutenzione);
7. autorizzare la Signora a percepire in via esclusiva l'intero importo dell'Assegno Parte_1
Unico per la figlia;
Per_1
IN VIA SUBORDINATA nell'ipotesi di trasferimento in Puglia del Signor : CP_1
8. disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla Signora con Persona_1 Parte_1 collocamento prevalente della minore presso la madre;
9. assegnare la casa familiare sita in AD UG (MI) piazza Matteotti n. 4 alla Signora con tutto ciò che l'arreda affinché continui a viverci con la figlia;
Parte_1
10. disporre che i Servizi Sociali competenti monitorino il rispetto delle modalità di frequentazione tra il padre e la minore;
11. disporre che il padre trascorra con : Per_1
- un fine settimana al mese, dal venerdì andandola a prendere a scuola fino alla domenica alle ore
19,00;
- le vacanze natalizie dall'inizio della sospensione scolastica e fino al pomeriggio del 31 dicembre oppure, ad anni alterni con la madre, dal 31 dicembre pomeriggio fino alla ripresa della scuola. Il
Natale 2024 trascorrerà con la madre il primo periodo;
Per_1
- le vacanze pasquali in via alternata con la madre;
- i ponti infra-annuali in via alternata con la madre, secondo un calendario che le parti predisporranno entro il 30 giugno di ogni anno;
- per il periodo estivo, un mese (da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno) con la presenza dei nonni paterni;
12. disporre l'obbligo del Signor di partecipare al mantenimento della figlia Parte_2
versando alla madre, con decorrenza dal deposito del ricorso nel presente giudizio, l'importo Per_1 mensile non inferiore a 900,00 euro, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese
e che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
13. disporre l'obbligo del Signor con decorrenza dal deposito del ricorso nel Controparte_1 presente giudizio di partecipare al pagamento delle spese extra assegno della figlia nella Per_1 misura dell'80% secondo quando previsto dal Protocollo del 7 maggio 2018 adottato dal Tribunale di
Monza e quindi: Spese erogabili senza preventivo accordo - Spese mediche: ticket dovuti in relazione a
pagina 3 di 13 farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti del costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati o da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Spese per le quali è necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburante, manutenzione);
14. autorizzare la Signora a percepire in via esclusiva l'intero importo dell'Assegno Parte_1
Unico per la figlia;
Per_1
B. In via Istruttoria
15. disporre nuova relazione dei Servizi Sociali competenti sul nucleo familiare con particolare riguardo al rispetto da parte del Signor delle modalità di visita di e di esercizio della CP_1 Per_1 responsabilità genitoriale;
16. ordinare al Signor , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio: Controparte_1
- della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su immobili, mobili registrati e quote di società;
- dei contratti di lavoro e di prestazione professionale degli ultimi tre anni;
- delle polizze vita e/o altre polizze di risparmio di cui è titolare e i relativi beneficiari;
17. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 4 di 13 Conclusioni per Controparte_1
- confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati da questo On.le Tribunale con ordinanza del 08 novembre 2023 con eccezione all'importo del mantenimento disposto a carico del resistente in favore della minore;
. rideterminare l'assegno a carico del resistente quale contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di € 200,00 mensili;
. condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza di alcune domande e la temerarietà delle stesse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o allegazioni nuove
e/o diverse eventualmente presentate dalle controparti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 10.07.2023 dopo aver premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione con dalla quale è nata in data [...] la figlia Controparte_1 minore chiedeva che il Tribunale in via d'urgenza e inaudita altera parte ponesse a carico del Per_1 resistente la somma di € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre all'80% delle spese straordinarie e disponesse la percezione integrale dell'assegno unico per la figlia minore da parte della madre;
nel merito, chiedeva l'affido super esclusivo della figlia minore a sé e l'assegnazione della casa familiare, che fossero regolamentate le visite paterne e che fosse determinato il contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre all'80% delle spese e alla percezione integrale dell'assegno unico per la figlia a carico.
Con decreto emesso in data 11.07.2023 il Giudice assegnatario dell'istanza in via di urgenza, ritenuti insussistenti i presupposti per l'emissione di un provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c. inaudita altera parte, fissava l'udienza per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 07.11.2023.
A tale udienza il giudice delegato dichiarava la contumacia del resistente, non comparso né costituito nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, procedeva all'audizione della ricorrente e all'esito si riservava di provvedere. A scioglimento della riserva assunta il Giudice delegato così provvedeva con ordinanza resa in data 08.11.2023: “I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Affida in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici Per_1 presso la madre;
III. Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé un fine settimana ogni due, dal venerdì Per_1 alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 19,00, nonché un giorno nel corso della settimana con possibilità di pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
per quanto riguarda le festività natalizie, per una settimana nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni con la madre;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare con la madre entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
pagina 5 di 13 IV. Dispone che i Servizi Sociali di AD UG verifichino la condizione di benessere di
e a tal fine convochino i genitori e verifichino la condizione della minore anche mediante Per_1 accessi domiciliari sia presso l'abitazione della madre che presso quella del padre, segnalando a questa Autorità Giudiziaria ogni situazione di pregiudizio per la minore;
V. Dispone che i Servizi Sociali incaricati trasmettano a questa Autorità Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa gli Email_1 accertamenti delegati entro il giorno 19 aprile 2024;
VI. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la Parte_1 occupi con;
Per_1
VII. Pone a carico di l'importo di € 350,00, da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo
[...] al mantenimento della figlia minore con decorrenza dal mese di luglio 2023. Sono comprese Per_1 in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2024 e con riferimento al mese di luglio 2023. Pone altresì a carico di il 50% delle spese Controparte_1 mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o
pagina 6 di 13 sperimentali; nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
VI. Ordina ex art. 213 c.p.c. all' di produrre in giudizio mediante trasmissione all'indirizzo di CP_2 posta elettronica l'estratto conto contributivo di Email_2
(C.F. ) residente in [...] Controparte_1 C.F._3 entro il giorno 19 aprile 2024;
VII. Rigetta le istanze istruttorie orali della ricorrente;
VIII. Fissa per l'esame della relazione dei servizi sociali e della documentazione che precede l'udienza del giorno 9 maggio 2024 alle ore 10,00.”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 09.05.2024 , il quale chiedeva la Controparte_1 conferma dei provvedimenti in essere e la riduzione del contributo al mantenimento dallo stesso dovuto per la figlia minore a € 200,00 mensili.
Alla successiva udienza del 09.05.2024 il Giudice delegato assegnava termine alle parti per la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, dei contratti di finanziamento degli estratti di conto corrente come prescritto dal legislatore della riforma Cartabia, rinviando per l'esame di tale documentazione all'udienza del 26.06.2024.
A tale udienza, a seguito dell'audizione delle parti e dei rispettivi legali, il giudice delegato fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 13.11.2024, disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
A tale udienza, esaminate le difese delle parti e le deduzioni scritte in sostituzione di udienza, il
Giudice trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione.
pagina 7 di 13 II. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di ai genitori. Per_1 deve essere affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto da Per_1 entrambi i genitori, stante il disposto di cui all'art. 337 ter cod. civ. e l'assenza di ragioni contrarie, considerato che l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce la regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole.
Il difensore della ricorrente all'udienza del 26.06.2024, tenuto conto della indagini espletate dai servizi sociali, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di affido esclusivo della figlia minore alla madre con conferma del calendario vigente circa le visite paterne, richiesta cui la difesa del resistente si è associata.
Nella relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di AD UG in data 15.04.2024 è emerso che le parti hanno da subito aderito all'attività svolta dai servizi sociali a tutela della figlia minore e si sono da subito mostrati in grado di anteporre le esigenze di alle proprie istanze Per_1 personali. La stessa osservata nell'ambito di visite domiciliari presso l'abitazione materna e Per_1 paterna, è parsa perfettamente a suo agio in entrambi i contesti familiari e ha dimostrato di considerare entrambe le figure genitoriali come punti di riferimento (“Il sig. e la sig.ra hanno CP_1 Parte_1 aderito puntualmente al percorso di conoscenza presso lo scrivente Servizio, mostrando disponibilità e collaborazione nel lavoro con le operatrici scriventi. Ciascun membro della coppia parentale ha portato la propria personale lettura e i relativi vissuti emotivi rispetto al fallimento del progetto familiare e alle proprie modalità di farvi fronte. Entrambi i genitori sono apparsi autenticamente legati alla figlia di cui hanno saputo ben descrivere caratteristiche e risorse. Come sopra esposto, per quanto
è stato possibile osservare nel circoscritto arco temporale in cui è stata conosciuta, è parsa Per_1 alle scriventi una bambina serena, socievole, curiosa e allegra con abilità e caratteristiche di sviluppo motorie e linguistiche adeguate al corrispettivo stadio evolutivo. Nel corso di entrambe le visite domiciliari la minore è apparsa serena, rispettosa delle indicazioni fornite dall'adulto e volenterosa di cimentarsi in attività ludico/educative nell'ambito delle quali si è mostrata capace di condivisione e scambio, oltre che di concentrazione individuale. La bambina ha mostrato di sapersi muovere autonomamente negli spazi domestici di entrambe le abitazioni che sono state organizzati affinché possa accedere autonomamente ai propri giochi. Il rapporto con entrambi i genitori è apparso disteso
e positivo: ha infatti mostrato di considerare sia la madre che il padre come figure di Per_1 riferimento e di essere serena in compagnia degli stessi.”).
Quanto emerso nella relazione anzi richiamata non pare sconfessato dalle deduzioni della ricorrente nella comparsa conclusionale depositata in data 14.10.2024, nella quale la ricorrente, pur non modificando la propria domanda in punto di affidamento condiviso della figlia minore ai genitori, ha rappresentato che il resistente nel mese di settembre 2024 le avrebbe riferito di essere in procinto di trasferirsi in Puglia, non avrebbe esercitato il diritto di visita rispetto alla figlia minore come statuito dal giudice delegato né avrebbe contribuito al mantenimento della figlia nella misura stabilita nei pagina 8 di 13 provvedimenti provvisori. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse conservato il monitoraggio da parte dei servizi sociali al fine di non esporre la figlia a condizioni di pregiudizio.
Il resistente nella propria memoria di replica ha preso puntualmente posizione rispetto alle deduzioni della ricorrente evidenziando come non vi sia alcuna intenzione da parte sua di trasferirsi in Puglia, come dimostra il fatto che lo stesso in data 30.09.2024 ha stipulato un contratto di lavoro con
[...]
e dal 14.10.2024 è impiegato in regime di somministrazione presso BR TA (v. CP_3 contratto di lavoro prodotto unitamente alla comparsa conclusionale). Prima di concludere tale contratto e al fine di continuare ad avere una fonte di sostentamento e di mantenere, sebbene in misura ridotta, la figlia il resistente nel mese di settembre 2024 ha lavorato come cameriere a Per_1 chiamata, motivo per cui è stato impossibilitato in alcune occasioni a esercitare il diritto di visita come stabilito nei provvedimenti provvisori.
Ritiene il Tribunale che al solo scopo di non alimentare il conflitto tra le parti in spregio agli interessi di e fermo restando l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori sopra motivato, i Per_1 servizi sociali di AD UG debbano proseguire periodicamente il monitoraggio del nucleo familiare convocando le parti presso la sede del servizio al fine di verificare la condizione di benessere della minore, che fino ad ora i genitori hanno saputo garantire non coinvolgendo la figlia nel conflitto genitoriale.
Quanto al diritto di visita paterno, vista la domanda congiunta delle parti sul punto, ritiene il Tribunale di confermare il calendario vigente così come disposto dall'ordinanza emessa in data 08.11.2023 e meglio indicato in parte dispositiva, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali della figlia minore.
III. La casa coniugale deve essere assegnata, come peraltro richiesto da entrambe le parti, a
[...] nella sua qualità di genitore collocatario in misura prevalente della figlia minore (cfr. Parte_1
Cass. Civ., 18.9.2001 n. 11696, Cass. Civ., 18.9.2003 n. 13747, Cass. Civ., 6.7.2004 n. 12309).
IV. Quanto al mantenimento di è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve Per_1 contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass.
Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
pagina 9 di 13 Principiando dalla disamina della condizione reddituale delle parti, nell'anno Parte_1 di imposta 2023 (CU 2024) ha percepito un reddito lordo annuo di € 10.944,51 circa per 181 giorni lavorati ed € 3.768,96 dall' a titolo di NASPI pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici CP_2 mensilità, a circa € 1.044,94 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (CU 2023) ha percepito un reddito lordo annuo di € 17.000,00 circa pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.270,00 netti mensili.
La resistente nel mese di ottobre 2024 è stata assunta come insegnante di sostegno in supplenza per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'IIS Gadda (doc. 37 resistente), dopo avere prestato attività sempre in supplenza presso l'istituto Volta di Lazzate nel mese di gennaio 2024 (doc. 36 ricorrente).
Nei periodi in cui non presta attività lavorativa la ricorrente percepisce l'indennità Naspi, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 26.06.2024.
La ricorrente percepisce la somma di € 418,00 mensili a titolo di assegno unico, di cui € 205,00 riferibili alla figlia Per_1
La ricorrente ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 830,00 quale canone di locazione dell'immobile ove vive con e figlio nato da una precedente unione per il quale riceve Per_1 Per_2 un contributo di € 200,00 dal padre oltre a € 200,00 mensili circa a titolo di assegno unico;
€ 190,00 mensili circa quale retta della scuola materna di oltre alle spese per medicinali, necessarie Per_1 tenuto conto delle condizioni di salute della figlia minore.
nell'anno di imposta 2023 (CU 2024) ha percepito un reddito lordo annuo di € Controparte_1
33.030,07 circa pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.117,98 netti mensili;
il resistente ha quindi dichiarato di avere perso la propria occupazione, senza chiarirne le motivazioni, e di avere reperito una nuova occupazione a tempo determinato nel mese di settembre
2024, come da contratto depositato unitamente alla comparsa conclusionale. In virtù del contratto di cui precede il avrebbe subito una contrazione reddituale e percepirebbe la CP_1
in sede di comparsa conclusionale ha prodotto un contratto di lavoro a tempo Controparte_1 determinato dallo stesso sottoscritto, con termine al 31.12.2024, da cui percepirebbe una retribuzione mensile pari a € 1.610,65. Non risulta dimostrata la circostanza rappresentata da controparte per cui il resistente presterebbe ulteriore attività lavorativa presso un ristorante, non risultando tale circostanza dagli stralci di conversazioni intercorse tra le parti e prodotti dalla ricorrente unitamente agli scritti conclusivi.
Il resistente ha documentato oneri fissi mensili per € 650,00 quale canone di locazione dell'immobile in cui vive (cfr.doc. 6 resistente), che risulta altresì dagli estratti di conto corrente riferiti al resistente e dallo stesso prodotti in data 14.06.2024; per € 233,30 quale rata mensile per rimborsare un finanziamento contratto con Findomestic per l'acquisto dei beni di arredo ed elettrodomestici (cfr. doc.
8 resistente); per € 237,00 quale rata mensile per rimborsare un finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura di sua proprietà (doc. 7 resistente).
Alla luce di quanto precede, precisamente della condizione reddituale delle parti come emersa in seguito alla costituzione del resistente, degli oneri dei quali le stesse sono gravate, dei tempi di permanenza della figlia presso i genitori e della percezione in via integrale dell'assegno unico per la pagina 10 di 13 figlia a carico da parte della madre – la cui metà è riferibile al padre-, pare equo e congruo determinare nella misura di cui in dispositivo il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate.
V. Quanto alla domanda di volta ad ottenere la percezione del 100% Parte_1 dell'assegno unico dovuto per la figlia minore, in virtù della domanda congiunta delle parti sul punto, la stessa merita accoglimento.
VI. Le spese di lite tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande proposte devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 5216/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I. in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici Persona_3 presso la madre;
II. Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé un fine settimana ogni due, dal venerdì Per_1 alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 19,00, nonché un giorno nel corso della settimana con possibilità di pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
per quanto riguarda le festività natalizie, per una settimana nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni con la madre;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare con la madre entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
III. Dispone che i servizi sociali di AD UG proseguano periodicamente il monitoraggio del nucleo familiare convocando le parti presso la sede del servizio al fine di verificare la condizione di benessere della minore, che fino ad ora i genitori hanno saputo garantire non coinvolgendo la figlia nel conflitto genitoriale;
IV. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la Parte_1 occupi con la figlia minore Per_1
V. Pone a carico di l'importo di € 250,00, da versarsi a Controparte_1 Parte_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo
[...] al mantenimento della figlia minore con decorrenza dal mese di novembre 2024. Sono Per_1 comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle Controparte_1 spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a pagina 11 di 13 presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
pagina 12 di 13 VI. Dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico per la figlia a carico;
Parte_1
VII. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2024
Il Giudice estensore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
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