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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12353 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1884/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1884/2023
Oggi 9 settembre 2025 alle ore 9,30 innanzi alla Dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. Rosa Sciatta, per parte opposta in sostituzione dell'Avv. Quattrocchi l'Avv. Adriana Gabriele. Sono presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa (n. tess. e la dott.ssa Persona_1 Num_1 (n. tess. P. 70725). Persona_2 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Sciatta precisa come da note autorizzate del 21.7.2025, l'Avv. Gabriele precisa come da comparsa di costituzione rilevando il ritardo del deposito delle note conclusive di parte opposta. L'Avv. Sciatta contesta l'eccezione di tardività formulata e, comunque, si riporta in questa sede a quanto ivi dedotto. I procuratori delle parti discutono riportandosi alle rispettive memorie autorizzate.
Il giudice riserva la decisione all'esito della camera di conSIlio che segue esonerando le parti dall'attesa.
Alle ore 16,00, all'esito della camera di conSIlio (interrotta solo per la trattazione delle altre udienze sul ruolo), il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia Ferroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1884/2023 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'Avv. Rosa Sciatta e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Roma, Via dell'Amba Aradam 22 in virtù di procura speciale in atti
- opponente - contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._2 Quattrocchi elett.te dom.ta in Roma Via San Tommaso d'Aquino n. 90 in virtù di procura speciale in atti.
- opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.9.2025: per parte opponente (come da memorie del 21.07.25):
“All'Ill.mo Giudice adito, a) nel merito, revocare ex art. 645 c.p.c. l'opposto decreto ingiuntivo n. 13589/2022 (RG n. 65384/2021) provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma in data 28.7.2022, depositato in cancelleria il 1.8.2022, ad istanza di , nei confronti di Controparte_1
successivamente corretto con provvedimento di correzione di errore materiale n. Controparte_2 29866/2022, emesso il 8.11.2022, pubblicato il 11.11.2022 notificato il 7.12.2022, perché nullo, illegittimo ed ingiusto, e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente all'odierna opposta e, per l'effetto, respingere le Parte_1 Controparte_1 domande tutte formulate nel ricorso per ingiunzione;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare nonché disporre la compensazione ex art. 1243 del codice civile del debito astrattamente incombente sul dott. nei confronti della Parte_1 SI.ra per l'importo di Euro 1.539,91 con il credito vantato dal dott. Controparte_1 Parte_1 nei confronti di pari a Euro 4.199,95, e per l'effetto, dichiarare estinto il
[...] Parte_1 debito di Euro 1.539,91 (previa sospensione ex art. 1243 secondo comma c.c.) nonchè accertare e dichiarare l'esistenza del debito della SI.ra nei confronti del dott. di € CP_1 Parte_1 2.660,04 e conseguentemente condannare la SI.ra al pagamento di € 2.660,04 in Controparte_1 favore del dott. o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto. c) condannare la SI.ra al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, nel massimo di legge, oltre spese generali e oneri di legge, nel massimo di legge, e
pagina 2 di 7 al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 1 e 3 c.p.c. nella somma che si riterrà di giustizia in favore dell'opponente.
per parte opposta (come da comparsa di costituzione)
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da controparte siccome infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova e per l'effetto, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il dott. Parte_1 al pagamento in favore della SI.ra della somma di € 8.163,31 a titolo di rimborso Controparte_1 spese straordinarie, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sino al saldo oltre alla somma di € 730,00 per onorari e di € 111,00 per esborsi liquidate in decreto o della diversa somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Oggetto: Opposizione a d.i. Azione di regresso per spese straordinarie nell'interesse della prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 13589/2022 (RG n. 65384/2021) provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma in data 28.7.2022, su istanza della SI.ra , a mezzo del quale Controparte_1 gli veniva ingiunto il pagamento di €. 8.163,31, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione in favore di quest'ultima a titolo di rimborso in via di regresso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla coniuge nell'interesse delle comuni figlie e . CP_3 CP_4
Nel richiedere l'ingiunzione di pagamento allegava che nel giudizio di separazione Controparte_1 iscritto al NRG 42604/2016, con ordinanza presidenziale del 8.3.2017, il Tribunale di Roma aveva disposto, tra le altre cose, che ciascun genitore contribuisse nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figli e che le statuizioni del suddetto provvedimento erano state confermate con sentenza definitiva n. 11614/2021 depositata in data 6 luglio 2021; di avere, dal dicembre 2016 al 2021 fino al deposito del ricorso, sostenuto per le figlie spese di natura straordinaria per complessivi € 22.086,80 avendo il coniuge corrisposto solo la minor somma di €. 2.880,09, a titolo di rimborso pro quota 50% delle spese straordinarie, mediante bonifici mensili effettuati dal 2018 ad agosto 2021, di vantare, dunque, un credito residuo nei confronti del di €. 8.163,30 Pt_1
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, il SI. allegava il difetto di preventiva concertazione in Pt_1 ordine a parte delle spese dedotte dalla SI.ra , rideterminava in euro 8.920,19, Controparte_1 anziché in euro 22.082,90, le spese concordate importo che, ripartito al 50%, determinava un credito della nella minor misura di euro 4.460,10, da cui dovevano essere detratti euro 2.920,19 a CP_1 credito del medesimo residuando il minor importo di euro 1.539,91 (4.460,10 – 2.920,19). Pt_1 Proponeva domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la restituzione di euro 3.026,96, a titolo di spese da lui sostenute ma incluse nell'assegno di mantenimento e, dunque, a carico esclusivo della coniuge, nonché il rimborso in via di regresso del 50% delle spese da lui sostenute nell'interesse delle figlie per complessivi euro 2.345,97 con un conseguente debito della coniuge pari ad euro 1.172,98; chiedeva infine la compensazione del proprio debito con il dedotto contro credito insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 7 Si costituiva la SI.ra contestando le avverse deduzioni ed insistendo per l'accoglimento CP_5 delle conclusioni anch'esse in epigrafe indicate.
Alla prima udienza, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessi alle parti i termini ex art. 183 cpc VI comma, il giudice, in assenza di ulteriori istanze istruttorie, disponeva CTU.
All'esito del deposito della relazione peritale non fatta oggetto di particolari censure tanto che parte opponente non depositava neppure osservazioni, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. per discussione e decisione all'udienza del 9.9.2025 ove le parti precisavano le conclusioni ed il giudice riservava la decisione all'esito della camera di conSIlio.
****
La pretesa monitoria è solo parzialmente fondata e, dunque, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione.
La menzionata pretesa trova pacifico titolo, per i periodi di rispettiva competenza, nei richiamati provvedimenti giudiziali (ordinanza presidenziale del 8.3.2017 nel proc. di separazione NRG 42604/2016 e nella sentenza definitiva n. 11614/2021 depositata in data 6 luglio 2021) che, nello stabilire una contribuzione paritetica dei genitori alle spese straordinarie, ne hanno previsto un regime sostanzialmente coincidente tra loro e con il Protocollo del 2014 adottato in materia da questo Tribunale (cfr Punto 5.5.) della relazione peritale.
Il CTU, nel rispondere esaurientemente ai quesiti del giudice, ha correttamente operato una ricognizione delle numerosissime voci di spesa dedotte dalle parti, indicandone correttamente la natura (ordinarie, straordinarie ed obbligatorie) in conformità alle previsioni dei richiamati titoli giudiziali;
ha correttamente evidenziato al giudice quali spese non fossero sostenute da adeguata documentazione giustificativa e quali fossero riconosciute da parte opponente, ha, infine, evidenziato se vi fosse preventiva richiesta di rimborso, se fosse stato o meno espresso in relazione alle medesime un consenso dal genitore non anticipatario degli esborsi.
Ritiene questo giudice che il CTU abbia proceduto in maniera corretta, come dimostra anche il fatto che nessuna delle parti ha formulato contestazioni in ordine alla metodologia adottata dal CTU e alle risultanze delle operazioni menzionate, posto che parte opponente non ha depositato osservazioni e parte opposta si è limitata a ribadire (condivisibilmente) la necessità che sia il giudice a valutare la validità del dissenso espresso dal genitore non anticipatario delle spese ed, eventualmente, a procedere allo scrutinio in ordine alla rispondenza della spesa all'interesse del minore e alla sua sostenibilità in ragione delle condizioni economiche dei genitori.
In merito alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli la Corte di legittimità ha, infatti, precisato quanto segue “ nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.” (Cass. n.16175/2015; Cass. n. 2467/2016; Cass. n.4060/2016).
Ed, invero, deve osservarsi che il dissenso del genitore non può consistere in una mera “presa di posizione” ma deve, invece, essere congruamente motivato così da consentire l'eventuale sua valutazione da parte del giudice.
Pertanto, ferma la preziosa ricognizione operata dal CTU delle spese, applicando i criteri giurisprudenziali sopra indicati, ritiene questo giudice che per alcune delle spese di cui la ha CP_1 chiesto il rimborso in via di regresso debba procedersi allo scrutinio di cui sopra valutando se il pagina 4 di 7 dissenso, comunque espresso, appaia giustificato o se la spesa debba considerarsi comunque rimborsabile in ragione della rispondenza della stessa ai preminenti bisogni della prole e della sua sostenibilità.
Per quanto riguarda le spese relative alla psicoterapia di , le stesse non sono state assentite dal Parte_2 il quale ha motivato il proprio dissenso affermando di non poterle sostenere senza tuttavia Pt_1 contestarne l'opportunità ed, anzi, riconoscendone l'urgente necessità nella corrispondenza intervenuta con la (cfr all.222). CP_1
Scrive il alla “La spesa più grossa e maggiormente inderogabile è rappresentata Pt_1 CP_1 dalla psicoterapia, che è un'assoluta priorità per , ma che va pensata anche per , che CP_4 CP_3 fa la tozza, ma rischia di stare peggio di , …. Purtroppo rimane il problema economico. CP_4 Dobbiamo pertanto trovare una soluzione sostenibile, anche perché potrebbe costarci tra i 3.000 Euro ed i 10.000 € (mail 29.10.2017).
Sulla rispondenza della relativa spesa all'interesse della minore non è ipotizzabile alcun dubbio posto che è stato lo stesso Tribunale, con ordinanza presidenziale del 3.8.18, a disporre che le (allora) minori intraprendessero percorsi psico – terapeutici, in ragione del contesto familiare altamente conflittuale.
Gli importi di spesa sostenuti per la psicoterapia di ammontano ad € 225 per il 2019, ad € CP_3
1.805 per il 2020, ad € 990 per il 2021 per un importo complessivo di € 3.020 di cui solo la metà, € 1.510, a carico del relativamente ad un intero triennio. Pt_1
Importi che appaiono invero sostenibili già sulla base di quanto dichiarato dal che ipotizzava Pt_1 spese ben più cospicue ma anche in ragione delle condizioni economico – patrimoniali di quest'ultimo come accertate dal Tribunale con la sentenza di separazione (il di professione psichiatra, Pt_1 svolge la sua attività attraverso la Artemis Neurosciences, società di professionisti di cui è socio lavoratore e coamministratore. Il SI. è comproprietario della casa coniugale, immobile in Pt_1 relazione al quale è onerato del mutuo per euro 1.664,34 mensili. E'poi proprietario al 50% con la sorella dell'immobile adibito a studio professionale, di in immobile Monte Porzio Catone, e di un immobile di provenienza ereditaria, utilizzato dalla propria madre come suo domicilio, oltre ad essere nudo proprietario di quattro appartamenti a Bologna e di un fondo agricolo a Savignano. I suoi redditi netti, nel corso del giudizio, sono stati di circa euro 4.600,00 mensili (cfr. dich. dei redditi relativi agli anni di imposta dal 2016 a 2019).
Se è vero che i redditi mensili del hanno subito un lieve decremento nel 2020, gli stessi sono Pt_1 poi tornati già nel 2021 ai livelli precedenti, con la conseguenza che tale occasionale contrazione non può dirsi avere inciso SInificativamente sulla sua capacità di spesa (La dichiarazione Persone fisiche 2020 registra un reddito annuo netto nel 2019 di € 56.521 ed uno mensile di € 4.700,00 (€ 81.316- 24.795); la dichiarazione Persone Fisiche 2021 in riferimento ai redditi 2020 rileva un reddito annuo netto di € 49.869 ed uno mensile di € 4.155,75 (€ 69.794-19.925); il Modello 730/2022 in riferimento ai redditi 2021 (cfr. Modello 730/ 2022 –) rileva un reddito annuo netto di € 56.449 ed uno mensile di € 4.700 (€ 70.311-13.862).
Vi è peraltro da osservare che la spesa per la psicoterapia è particolarmente contenuta (euro 45 a seduta) dovendosene dunque ritenere la assoluta congruità.
Parimenti e per le medesime ragioni (in quanto rispondenti all'interesse prioritario delle figlie e sostenibili) devono considerarsi rimborsabili le spese per la visita ortopedica di (6.17 Tabella CP_4 riepilogativa pag. 158 CTU) per € 100 (3020 .2 50 di competenza , la spesa per n. 2 sedute di Pt_1 osteopatia (6.40) € 130 (€ 65 a carico del , quella per l'ecografia ginecologica (6.113) Pt_1 CP_3
€ 65 (€ 32,50 a carico del , la spesa odontoiatria per (6.131) per € 282 (€ 141,00 di Pt_1 CP_4 competenza , l'acconto prestazione odontoiatrica (6.137) per € 102 (euro 51 di competenza Pt_1
, quella per la visita sportiva (6.138) per € 46,15 (euro 23,08 di competenza , quella Pt_1 Pt_1 pagina 5 di 7 per l'estrazione del dente del giudizio (6.169) per € 302 (euro 151 competenza per la quale Pt_1 risulta, peraltro, certificata l'urgenza. Il tutto complessivamente per una spesa di € 1.028 e, dunque, € 514,30 di competenza del Pt_1
Egualmente rimborsabili devono considerarsi, le spese sportive per il Volley che le ragazze praticano da anni a livello agonistico originariamente assentite dal che giustifica il sopravvenuto Pt_1 dissenso con una contrazione del reddito che, intanto, appare limitato ad un anno e, che, in ogni caso, non è tale da rendere le suddette spese insostenibili. Deve invece essere valorizzato il grande beneficio che la pratica continuativa di uno sport si presume apporti al benessere delle ragazze che risultano, come emerge dagli atti, aver dovuto affrontare problematiche familiari oltremodo stressanti.
Per le restanti spese non riconosciute (viaggi, vacanze ecc.) la valutazione della situazione economica del a fronte di interessi sebbene meritevoli, non prioritari quanto quelli della salute, del Pt_1 benessere psicofisico, non consentono di riconoscerne la rimborsabilità.
Le spese per psicoterapia, mediche e sportive di cui si è detto sono importi che il CTU non ha compreso nella somma riconosciuta a credito della . CP_1
Al credito riconosciuto dal CTU (4.611,10) a favore della andranno dunque aggiunte le CP_1 quote a carico del per le spese di psicoterapia (€ 1.510), per le spese mediche sopra indicate (€ Pt_1 514,30), per le spese per il Volley di cui alle voci 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6,86, 5.138, 6.140, 6.184 della tabella riepilogativa (pag. 158 CTU) per il complessivo importo di €
1.509 di cui la metà € 754,5 di competenza del Pt_1
Il credito vantato dalla ammonta dunque ad € 7.389,9 (4.611,10 + 1.510 + 514,3 + 754,5). CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente che ha chiesto la ripetizione del 100% delle spese per la Tari, per il condominio della ex casa coniugale, per la tessera bus, per l'utenza telefonica e connessione internet in quanto rientranti nelle spese ordinarie, ritiene questo giudice la assoluta correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU. Quanto alla Tari lo stesso ne ha rilevato la debenza per il periodo successivo l'allontanamento del dalla casa coniugale Pt_1 parametrando il dovuto a tre persone anziché a quattro, posto che risulta agli atti che quest'ultimo ha ritardato nello spostare la propria residenza costringendo la coniuge ad attivarsi autonomamente a tal fine;
per le spese condominiali ha rilevato che non vi è prova adeguata della corrispondenza della spesa dedotta al periodo di competenza esclusiva della opposta;
il CTU ha poi correttamente compreso tra le spese dovute quelle per la telefonia ed internet in quanto rientranti nel mantenimento ordinario e, dunque, debbono essere considerate a carico della assegnataria dell'immobile a nulla CP_1 rilevando che il non avesse proceduto alla voltura posto che ciò che rileva è la fruizione del Pt_1 relativo servizio e che tali spese avrebbero comunque dovuto essere sostenute (non essendovi prova del dedotto risparmio di cui parte opposta deduce di aver potuto in ipotesi beneficiare). Le spese per l'assicurazione sanitaria non appaiono rimborsabili in quanto non assentite dalla . CP_1
La domanda riconvenzionale è, dunque, parzialmente fondata e, sulla base delle risultanze della CTU che questo giudice intende fare proprie, può per i titoli dedotti accertarsi un credito in capo al Pt_1 nei confronti della di €.1.770, 42. CP_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. ex art. 1243 secondo comma c.c. per la compensazione giudiziale posto che il controcredito è stato oggetto di accertamento nel presente giudizio e presenta il requisito della liquidità.
Il credito della SI.ra può dunque dichiararsi estinto fino alla concorrenza di € 1.770,42, CP_1 residuando un credito in capo alla medesima nei confronti del pari ad € 5.619,48 oltre interessi Pt_1 di legge dalla domanda al saldo.
pagina 6 di 7 Il decreto ingiuntivo andrà dunque revocato e parte opposta condannata al pagamento della minor somma di € 5.619,48 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
L'esito del giudizio esclude l'accoglimento della condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente.
Il parziale accoglimento della opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite della fase di opposizione.
Le spese del procedimento monitorio, posto che l'importo ingiunto è risultato in parte dovuto dovranno essere poste a carico di parte opponente per la metà dell'importo liquidato a tale titolo in decreto.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata, sono poste a carico delle parti al 50% (in solido nei confronti del consulente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Roma n. 13589/2022 (RG n. 65384/2021); accerta in capo alla SI.ra (C.F. nei confronti di Controparte_1 C.F._2 [...] un credito pari ad € 7.389,90; Parte_1 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale accerta in capo a un Parte_1 credito nei confronti di pari ad € 1.770,42; Controparte_1 dichiara ex art. 1243 c.c. estinto il credito di fino alla concorrenza dell'importo di € Controparte_1
1.770,42 e, per l'effetto, condanna a pagare in favore di il Parte_1 Controparte_1 residuo importo di € 5.619,48 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase di opposizione.
Spese di CTU, nella misura già liquidata, a carico delle parti al 50%.
Pone a carico di parte opponente le spese del procedimento monitorio nella misura di ½ di quanto a tale titolo liquidato in decreto oltre oneri di legge.
Respinge ogni altra domanda.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione al verbale e deposito telematico.
Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1884/2023
Oggi 9 settembre 2025 alle ore 9,30 innanzi alla Dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. Rosa Sciatta, per parte opposta in sostituzione dell'Avv. Quattrocchi l'Avv. Adriana Gabriele. Sono presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa (n. tess. e la dott.ssa Persona_1 Num_1 (n. tess. P. 70725). Persona_2 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Sciatta precisa come da note autorizzate del 21.7.2025, l'Avv. Gabriele precisa come da comparsa di costituzione rilevando il ritardo del deposito delle note conclusive di parte opposta. L'Avv. Sciatta contesta l'eccezione di tardività formulata e, comunque, si riporta in questa sede a quanto ivi dedotto. I procuratori delle parti discutono riportandosi alle rispettive memorie autorizzate.
Il giudice riserva la decisione all'esito della camera di conSIlio che segue esonerando le parti dall'attesa.
Alle ore 16,00, all'esito della camera di conSIlio (interrotta solo per la trattazione delle altre udienze sul ruolo), il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia Ferroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1884/2023 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'Avv. Rosa Sciatta e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Roma, Via dell'Amba Aradam 22 in virtù di procura speciale in atti
- opponente - contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._2 Quattrocchi elett.te dom.ta in Roma Via San Tommaso d'Aquino n. 90 in virtù di procura speciale in atti.
- opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.9.2025: per parte opponente (come da memorie del 21.07.25):
“All'Ill.mo Giudice adito, a) nel merito, revocare ex art. 645 c.p.c. l'opposto decreto ingiuntivo n. 13589/2022 (RG n. 65384/2021) provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma in data 28.7.2022, depositato in cancelleria il 1.8.2022, ad istanza di , nei confronti di Controparte_1
successivamente corretto con provvedimento di correzione di errore materiale n. Controparte_2 29866/2022, emesso il 8.11.2022, pubblicato il 11.11.2022 notificato il 7.12.2022, perché nullo, illegittimo ed ingiusto, e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente all'odierna opposta e, per l'effetto, respingere le Parte_1 Controparte_1 domande tutte formulate nel ricorso per ingiunzione;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare nonché disporre la compensazione ex art. 1243 del codice civile del debito astrattamente incombente sul dott. nei confronti della Parte_1 SI.ra per l'importo di Euro 1.539,91 con il credito vantato dal dott. Controparte_1 Parte_1 nei confronti di pari a Euro 4.199,95, e per l'effetto, dichiarare estinto il
[...] Parte_1 debito di Euro 1.539,91 (previa sospensione ex art. 1243 secondo comma c.c.) nonchè accertare e dichiarare l'esistenza del debito della SI.ra nei confronti del dott. di € CP_1 Parte_1 2.660,04 e conseguentemente condannare la SI.ra al pagamento di € 2.660,04 in Controparte_1 favore del dott. o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto. c) condannare la SI.ra al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, nel massimo di legge, oltre spese generali e oneri di legge, nel massimo di legge, e
pagina 2 di 7 al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 1 e 3 c.p.c. nella somma che si riterrà di giustizia in favore dell'opponente.
per parte opposta (come da comparsa di costituzione)
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da controparte siccome infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova e per l'effetto, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il dott. Parte_1 al pagamento in favore della SI.ra della somma di € 8.163,31 a titolo di rimborso Controparte_1 spese straordinarie, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sino al saldo oltre alla somma di € 730,00 per onorari e di € 111,00 per esborsi liquidate in decreto o della diversa somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Oggetto: Opposizione a d.i. Azione di regresso per spese straordinarie nell'interesse della prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 13589/2022 (RG n. 65384/2021) provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma in data 28.7.2022, su istanza della SI.ra , a mezzo del quale Controparte_1 gli veniva ingiunto il pagamento di €. 8.163,31, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione in favore di quest'ultima a titolo di rimborso in via di regresso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla coniuge nell'interesse delle comuni figlie e . CP_3 CP_4
Nel richiedere l'ingiunzione di pagamento allegava che nel giudizio di separazione Controparte_1 iscritto al NRG 42604/2016, con ordinanza presidenziale del 8.3.2017, il Tribunale di Roma aveva disposto, tra le altre cose, che ciascun genitore contribuisse nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figli e che le statuizioni del suddetto provvedimento erano state confermate con sentenza definitiva n. 11614/2021 depositata in data 6 luglio 2021; di avere, dal dicembre 2016 al 2021 fino al deposito del ricorso, sostenuto per le figlie spese di natura straordinaria per complessivi € 22.086,80 avendo il coniuge corrisposto solo la minor somma di €. 2.880,09, a titolo di rimborso pro quota 50% delle spese straordinarie, mediante bonifici mensili effettuati dal 2018 ad agosto 2021, di vantare, dunque, un credito residuo nei confronti del di €. 8.163,30 Pt_1
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, il SI. allegava il difetto di preventiva concertazione in Pt_1 ordine a parte delle spese dedotte dalla SI.ra , rideterminava in euro 8.920,19, Controparte_1 anziché in euro 22.082,90, le spese concordate importo che, ripartito al 50%, determinava un credito della nella minor misura di euro 4.460,10, da cui dovevano essere detratti euro 2.920,19 a CP_1 credito del medesimo residuando il minor importo di euro 1.539,91 (4.460,10 – 2.920,19). Pt_1 Proponeva domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la restituzione di euro 3.026,96, a titolo di spese da lui sostenute ma incluse nell'assegno di mantenimento e, dunque, a carico esclusivo della coniuge, nonché il rimborso in via di regresso del 50% delle spese da lui sostenute nell'interesse delle figlie per complessivi euro 2.345,97 con un conseguente debito della coniuge pari ad euro 1.172,98; chiedeva infine la compensazione del proprio debito con il dedotto contro credito insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 7 Si costituiva la SI.ra contestando le avverse deduzioni ed insistendo per l'accoglimento CP_5 delle conclusioni anch'esse in epigrafe indicate.
Alla prima udienza, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessi alle parti i termini ex art. 183 cpc VI comma, il giudice, in assenza di ulteriori istanze istruttorie, disponeva CTU.
All'esito del deposito della relazione peritale non fatta oggetto di particolari censure tanto che parte opponente non depositava neppure osservazioni, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. per discussione e decisione all'udienza del 9.9.2025 ove le parti precisavano le conclusioni ed il giudice riservava la decisione all'esito della camera di conSIlio.
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La pretesa monitoria è solo parzialmente fondata e, dunque, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione.
La menzionata pretesa trova pacifico titolo, per i periodi di rispettiva competenza, nei richiamati provvedimenti giudiziali (ordinanza presidenziale del 8.3.2017 nel proc. di separazione NRG 42604/2016 e nella sentenza definitiva n. 11614/2021 depositata in data 6 luglio 2021) che, nello stabilire una contribuzione paritetica dei genitori alle spese straordinarie, ne hanno previsto un regime sostanzialmente coincidente tra loro e con il Protocollo del 2014 adottato in materia da questo Tribunale (cfr Punto 5.5.) della relazione peritale.
Il CTU, nel rispondere esaurientemente ai quesiti del giudice, ha correttamente operato una ricognizione delle numerosissime voci di spesa dedotte dalle parti, indicandone correttamente la natura (ordinarie, straordinarie ed obbligatorie) in conformità alle previsioni dei richiamati titoli giudiziali;
ha correttamente evidenziato al giudice quali spese non fossero sostenute da adeguata documentazione giustificativa e quali fossero riconosciute da parte opponente, ha, infine, evidenziato se vi fosse preventiva richiesta di rimborso, se fosse stato o meno espresso in relazione alle medesime un consenso dal genitore non anticipatario degli esborsi.
Ritiene questo giudice che il CTU abbia proceduto in maniera corretta, come dimostra anche il fatto che nessuna delle parti ha formulato contestazioni in ordine alla metodologia adottata dal CTU e alle risultanze delle operazioni menzionate, posto che parte opponente non ha depositato osservazioni e parte opposta si è limitata a ribadire (condivisibilmente) la necessità che sia il giudice a valutare la validità del dissenso espresso dal genitore non anticipatario delle spese ed, eventualmente, a procedere allo scrutinio in ordine alla rispondenza della spesa all'interesse del minore e alla sua sostenibilità in ragione delle condizioni economiche dei genitori.
In merito alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli la Corte di legittimità ha, infatti, precisato quanto segue “ nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.” (Cass. n.16175/2015; Cass. n. 2467/2016; Cass. n.4060/2016).
Ed, invero, deve osservarsi che il dissenso del genitore non può consistere in una mera “presa di posizione” ma deve, invece, essere congruamente motivato così da consentire l'eventuale sua valutazione da parte del giudice.
Pertanto, ferma la preziosa ricognizione operata dal CTU delle spese, applicando i criteri giurisprudenziali sopra indicati, ritiene questo giudice che per alcune delle spese di cui la ha CP_1 chiesto il rimborso in via di regresso debba procedersi allo scrutinio di cui sopra valutando se il pagina 4 di 7 dissenso, comunque espresso, appaia giustificato o se la spesa debba considerarsi comunque rimborsabile in ragione della rispondenza della stessa ai preminenti bisogni della prole e della sua sostenibilità.
Per quanto riguarda le spese relative alla psicoterapia di , le stesse non sono state assentite dal Parte_2 il quale ha motivato il proprio dissenso affermando di non poterle sostenere senza tuttavia Pt_1 contestarne l'opportunità ed, anzi, riconoscendone l'urgente necessità nella corrispondenza intervenuta con la (cfr all.222). CP_1
Scrive il alla “La spesa più grossa e maggiormente inderogabile è rappresentata Pt_1 CP_1 dalla psicoterapia, che è un'assoluta priorità per , ma che va pensata anche per , che CP_4 CP_3 fa la tozza, ma rischia di stare peggio di , …. Purtroppo rimane il problema economico. CP_4 Dobbiamo pertanto trovare una soluzione sostenibile, anche perché potrebbe costarci tra i 3.000 Euro ed i 10.000 € (mail 29.10.2017).
Sulla rispondenza della relativa spesa all'interesse della minore non è ipotizzabile alcun dubbio posto che è stato lo stesso Tribunale, con ordinanza presidenziale del 3.8.18, a disporre che le (allora) minori intraprendessero percorsi psico – terapeutici, in ragione del contesto familiare altamente conflittuale.
Gli importi di spesa sostenuti per la psicoterapia di ammontano ad € 225 per il 2019, ad € CP_3
1.805 per il 2020, ad € 990 per il 2021 per un importo complessivo di € 3.020 di cui solo la metà, € 1.510, a carico del relativamente ad un intero triennio. Pt_1
Importi che appaiono invero sostenibili già sulla base di quanto dichiarato dal che ipotizzava Pt_1 spese ben più cospicue ma anche in ragione delle condizioni economico – patrimoniali di quest'ultimo come accertate dal Tribunale con la sentenza di separazione (il di professione psichiatra, Pt_1 svolge la sua attività attraverso la Artemis Neurosciences, società di professionisti di cui è socio lavoratore e coamministratore. Il SI. è comproprietario della casa coniugale, immobile in Pt_1 relazione al quale è onerato del mutuo per euro 1.664,34 mensili. E'poi proprietario al 50% con la sorella dell'immobile adibito a studio professionale, di in immobile Monte Porzio Catone, e di un immobile di provenienza ereditaria, utilizzato dalla propria madre come suo domicilio, oltre ad essere nudo proprietario di quattro appartamenti a Bologna e di un fondo agricolo a Savignano. I suoi redditi netti, nel corso del giudizio, sono stati di circa euro 4.600,00 mensili (cfr. dich. dei redditi relativi agli anni di imposta dal 2016 a 2019).
Se è vero che i redditi mensili del hanno subito un lieve decremento nel 2020, gli stessi sono Pt_1 poi tornati già nel 2021 ai livelli precedenti, con la conseguenza che tale occasionale contrazione non può dirsi avere inciso SInificativamente sulla sua capacità di spesa (La dichiarazione Persone fisiche 2020 registra un reddito annuo netto nel 2019 di € 56.521 ed uno mensile di € 4.700,00 (€ 81.316- 24.795); la dichiarazione Persone Fisiche 2021 in riferimento ai redditi 2020 rileva un reddito annuo netto di € 49.869 ed uno mensile di € 4.155,75 (€ 69.794-19.925); il Modello 730/2022 in riferimento ai redditi 2021 (cfr. Modello 730/ 2022 –) rileva un reddito annuo netto di € 56.449 ed uno mensile di € 4.700 (€ 70.311-13.862).
Vi è peraltro da osservare che la spesa per la psicoterapia è particolarmente contenuta (euro 45 a seduta) dovendosene dunque ritenere la assoluta congruità.
Parimenti e per le medesime ragioni (in quanto rispondenti all'interesse prioritario delle figlie e sostenibili) devono considerarsi rimborsabili le spese per la visita ortopedica di (6.17 Tabella CP_4 riepilogativa pag. 158 CTU) per € 100 (3020 .2 50 di competenza , la spesa per n. 2 sedute di Pt_1 osteopatia (6.40) € 130 (€ 65 a carico del , quella per l'ecografia ginecologica (6.113) Pt_1 CP_3
€ 65 (€ 32,50 a carico del , la spesa odontoiatria per (6.131) per € 282 (€ 141,00 di Pt_1 CP_4 competenza , l'acconto prestazione odontoiatrica (6.137) per € 102 (euro 51 di competenza Pt_1
, quella per la visita sportiva (6.138) per € 46,15 (euro 23,08 di competenza , quella Pt_1 Pt_1 pagina 5 di 7 per l'estrazione del dente del giudizio (6.169) per € 302 (euro 151 competenza per la quale Pt_1 risulta, peraltro, certificata l'urgenza. Il tutto complessivamente per una spesa di € 1.028 e, dunque, € 514,30 di competenza del Pt_1
Egualmente rimborsabili devono considerarsi, le spese sportive per il Volley che le ragazze praticano da anni a livello agonistico originariamente assentite dal che giustifica il sopravvenuto Pt_1 dissenso con una contrazione del reddito che, intanto, appare limitato ad un anno e, che, in ogni caso, non è tale da rendere le suddette spese insostenibili. Deve invece essere valorizzato il grande beneficio che la pratica continuativa di uno sport si presume apporti al benessere delle ragazze che risultano, come emerge dagli atti, aver dovuto affrontare problematiche familiari oltremodo stressanti.
Per le restanti spese non riconosciute (viaggi, vacanze ecc.) la valutazione della situazione economica del a fronte di interessi sebbene meritevoli, non prioritari quanto quelli della salute, del Pt_1 benessere psicofisico, non consentono di riconoscerne la rimborsabilità.
Le spese per psicoterapia, mediche e sportive di cui si è detto sono importi che il CTU non ha compreso nella somma riconosciuta a credito della . CP_1
Al credito riconosciuto dal CTU (4.611,10) a favore della andranno dunque aggiunte le CP_1 quote a carico del per le spese di psicoterapia (€ 1.510), per le spese mediche sopra indicate (€ Pt_1 514,30), per le spese per il Volley di cui alle voci 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6,86, 5.138, 6.140, 6.184 della tabella riepilogativa (pag. 158 CTU) per il complessivo importo di €
1.509 di cui la metà € 754,5 di competenza del Pt_1
Il credito vantato dalla ammonta dunque ad € 7.389,9 (4.611,10 + 1.510 + 514,3 + 754,5). CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente che ha chiesto la ripetizione del 100% delle spese per la Tari, per il condominio della ex casa coniugale, per la tessera bus, per l'utenza telefonica e connessione internet in quanto rientranti nelle spese ordinarie, ritiene questo giudice la assoluta correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU. Quanto alla Tari lo stesso ne ha rilevato la debenza per il periodo successivo l'allontanamento del dalla casa coniugale Pt_1 parametrando il dovuto a tre persone anziché a quattro, posto che risulta agli atti che quest'ultimo ha ritardato nello spostare la propria residenza costringendo la coniuge ad attivarsi autonomamente a tal fine;
per le spese condominiali ha rilevato che non vi è prova adeguata della corrispondenza della spesa dedotta al periodo di competenza esclusiva della opposta;
il CTU ha poi correttamente compreso tra le spese dovute quelle per la telefonia ed internet in quanto rientranti nel mantenimento ordinario e, dunque, debbono essere considerate a carico della assegnataria dell'immobile a nulla CP_1 rilevando che il non avesse proceduto alla voltura posto che ciò che rileva è la fruizione del Pt_1 relativo servizio e che tali spese avrebbero comunque dovuto essere sostenute (non essendovi prova del dedotto risparmio di cui parte opposta deduce di aver potuto in ipotesi beneficiare). Le spese per l'assicurazione sanitaria non appaiono rimborsabili in quanto non assentite dalla . CP_1
La domanda riconvenzionale è, dunque, parzialmente fondata e, sulla base delle risultanze della CTU che questo giudice intende fare proprie, può per i titoli dedotti accertarsi un credito in capo al Pt_1 nei confronti della di €.1.770, 42. CP_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. ex art. 1243 secondo comma c.c. per la compensazione giudiziale posto che il controcredito è stato oggetto di accertamento nel presente giudizio e presenta il requisito della liquidità.
Il credito della SI.ra può dunque dichiararsi estinto fino alla concorrenza di € 1.770,42, CP_1 residuando un credito in capo alla medesima nei confronti del pari ad € 5.619,48 oltre interessi Pt_1 di legge dalla domanda al saldo.
pagina 6 di 7 Il decreto ingiuntivo andrà dunque revocato e parte opposta condannata al pagamento della minor somma di € 5.619,48 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
L'esito del giudizio esclude l'accoglimento della condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente.
Il parziale accoglimento della opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite della fase di opposizione.
Le spese del procedimento monitorio, posto che l'importo ingiunto è risultato in parte dovuto dovranno essere poste a carico di parte opponente per la metà dell'importo liquidato a tale titolo in decreto.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata, sono poste a carico delle parti al 50% (in solido nei confronti del consulente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Roma n. 13589/2022 (RG n. 65384/2021); accerta in capo alla SI.ra (C.F. nei confronti di Controparte_1 C.F._2 [...] un credito pari ad € 7.389,90; Parte_1 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale accerta in capo a un Parte_1 credito nei confronti di pari ad € 1.770,42; Controparte_1 dichiara ex art. 1243 c.c. estinto il credito di fino alla concorrenza dell'importo di € Controparte_1
1.770,42 e, per l'effetto, condanna a pagare in favore di il Parte_1 Controparte_1 residuo importo di € 5.619,48 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase di opposizione.
Spese di CTU, nella misura già liquidata, a carico delle parti al 50%.
Pone a carico di parte opponente le spese del procedimento monitorio nella misura di ½ di quanto a tale titolo liquidato in decreto oltre oneri di legge.
Respinge ogni altra domanda.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione al verbale e deposito telematico.
Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
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