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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1412/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4980/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana 403. Parte_1 presso l'Avv. Oberdan Capponi, dal quale è rappresentata e difesa;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l affinché tale istituto fosse Parte_1 CP_2 condannato al pagamento della somma di euro 2.559,56 a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 dal 1 gennaio 2022 al maggio 2022 con gli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze, vinte le spese, competenze ed onorari del procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario. Premetteva che con decreto di omologazione del Tribunale di Roma sez. Lavoro del 3.05.2023, CP_ notificato alla competente sede in via telematica in data 4 maggio 2023, era stata accertata la sussistenza del diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 222/84 a far data dalla domanda amministrativa del 11 maggio 2021 fino al maggio 2022; che oltre a quello sanitario accertato in ATP, possedeva anche il requisito amministrativo e contributivo per aver diritto alla prestazione in argomento;
che l con nota del 16.06.2023 gli aveva comunicato CP_2 la liquidazione della prestazione;
che, tuttavia, in mancanza di qualsiasi pagamento, era stata inviata specifica richiesta con PEC del 21.06.2023; che negli anni 2021 e 2022 aveva percepito indennità Naspi, incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità; che, tuttavia, l'importo della Naspi ricevuta nel 2022 era di soli euro 62,70, somma da sottrarre a quanto spettante a titolo di assegno ordinario di invalidità, quantificata dallo stesso in euro 2.622,26. Tanto premesso, quindi, chiedeva il pagamento della CP_2 differenza per l'anno 2022 tra euro 2.622,26 e euro 62,70 ovverosia euro 2.559,56. L non si costituiva e si procedeva o in sua contumacia. CP_1
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma rilevava che “la CP_3
è incompatibile, fra l'altro, anche con l'assegno ordinario di invalidità in quanto le due prestazioni non sono cumulabili fra loro;
l 'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, prevede, infatti, l'incompatibilità dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”. Considerava che “A seguito, della pronuncia della C. Costituzionale n. 234/2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, nella parte in cui dette norme non prevedevano, per i lavoratori beneficiari di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovassero ad avere contemporaneamente diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato) è possibile tuttavia, ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni, esercitare la scelta tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato”. Riteneva che “non risulta che la ricorrente abbia correttamente esercitato la dovuta opzione al fine di considerare l'ammontare della NaSpi ricevuta, quale oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità” e rigettava, pertanto, il ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 24.5.2024. L pur ritualmente intimato, non si è costituito restando contumace. CP_2
Con l'atto d'appello, censura la decisione impugnata, Parte_1
“ricordando in questa sede che la richiesta della ricorrente riguarda il solo anno 2022 (periodo nel quale l'importo della indennità di disoccupazione è stata nettamente inferiore a quanto invece spettante a titolo di assegno di invalidità), appare[ndo pertanto ndr] necessario focalizzare l'attenzione sulle modalità del diritto di opzione e sul carattere certamente dilatorio e non decadenziale del termine per l'esercizio dello CP_ stesso”, per non aver considerato “la Circolare [ ndr] n. 138/2011, con la quale fornì alle strutture operative dell le istruzioni necessarie per l'attuazione di CP_1 quanto disposto dall' organo di controllo del rispetto dei principi della Costituzione“, secondo cui “Per un corretto esercizio del diritto di opzione – dispose l – è CP_2 condizione indefettibile che l'assicurato presenti alla competente struttura dell'Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l'indennità di disoccupazione in luogo dell'assegno ordinario di invalidità“ e che “Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell'indennità medesima – si legge ancora nel testo della circolare – gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l'importo dell'indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità”. Deduce, pertanto, l'appellante che “Con il sovrapporsi delle due prestazioni, per il pagamento della prestazione più favorevole (l'assegno ordinario in questo caso), il diritto di opzione non è ostativo al pagamento della prestazione, visto che l'altra (la indennità di disoccupazione), divenuta indebita, va solo sottratta, nel suo importo, a quello della prestazione da porre in pagamento. Nel ricorso di primo grado è stato appunto effettuato il calcolo tra quanto dovuto a titolo di assegno ordinario e quanto già percepito a titolo di indennità di disoccupazione nel'anno 2022. La differenza quindi tra euro 2.622,26 (importo assegno ordinario) e euro 62,70 (importo indennità di disoccupazione) ovverosia euro 2.559,56. Si ricorda comunque, a completezza delle ragioni di appello, che in data 21 febbraio 2024 era stata inviata all una PEC (in allegato alle note autorizzate in primo grado) con la quale si CP_2 dichiarava di optare, per il periodo 11 maggio 2021 – maggio 2022, proprio per il trattamento di maggior favore, ossia l'assegno ordinario di invalidità con conseguente detrazione dell'importo già pagato a titolo di indennità di Naspi”.
L'appello è fondato. CP_ Infatti, la circolare n. 138 del 26.10.2011 avente ad oggetto il diritto di opzione fra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234, che “ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato” riconoscendo “all'assicurato il diritto di scegliere tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni” prevede che “Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell'indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l'importo dell'indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità”. Ebbene, nel caso di specie, parte appellante già nel ricorso di primo grado faceva presente che “l'importo della Naspi percepita nel 2022 è però di soli euro 62,70, somma da sottrarre a quanto spettante a titolo di assegno ordinario di invalidità, quantificata dallo stesso in euro 2.622,26; - che in questa sede la ricorrente chiede CP_2 quindi il pagamento della differenza per l'anno 2022 tra euro 2.622,26 e euro 62,70 ovverosia euro 2.559,56”. Il tutto in conformità alla detta circolare e a quanto disposto dalla Corte costituzionale. Ne consegue l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma della impugnata sentenza, deve ritenersi fondato il ricorso spiegato in 1° grado da parte appellante. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell appellato. CP_1
P.Q.M.
- in integrale riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso spiegato in 1° grado da parte appellante con condanna dell a pagare a CP_4 [...]
per le causali indicate in premessa, la somma di euro 2.559,56 a Parte_1 titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 dal 1° gennaio 2022 al maggio 2022, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze;
- condanna l'Istituto appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 852,00 e, per il presente grado, in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 8.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1412/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4980/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana 403. Parte_1 presso l'Avv. Oberdan Capponi, dal quale è rappresentata e difesa;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l affinché tale istituto fosse Parte_1 CP_2 condannato al pagamento della somma di euro 2.559,56 a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 dal 1 gennaio 2022 al maggio 2022 con gli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze, vinte le spese, competenze ed onorari del procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario. Premetteva che con decreto di omologazione del Tribunale di Roma sez. Lavoro del 3.05.2023, CP_ notificato alla competente sede in via telematica in data 4 maggio 2023, era stata accertata la sussistenza del diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 222/84 a far data dalla domanda amministrativa del 11 maggio 2021 fino al maggio 2022; che oltre a quello sanitario accertato in ATP, possedeva anche il requisito amministrativo e contributivo per aver diritto alla prestazione in argomento;
che l con nota del 16.06.2023 gli aveva comunicato CP_2 la liquidazione della prestazione;
che, tuttavia, in mancanza di qualsiasi pagamento, era stata inviata specifica richiesta con PEC del 21.06.2023; che negli anni 2021 e 2022 aveva percepito indennità Naspi, incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità; che, tuttavia, l'importo della Naspi ricevuta nel 2022 era di soli euro 62,70, somma da sottrarre a quanto spettante a titolo di assegno ordinario di invalidità, quantificata dallo stesso in euro 2.622,26. Tanto premesso, quindi, chiedeva il pagamento della CP_2 differenza per l'anno 2022 tra euro 2.622,26 e euro 62,70 ovverosia euro 2.559,56. L non si costituiva e si procedeva o in sua contumacia. CP_1
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma rilevava che “la CP_3
è incompatibile, fra l'altro, anche con l'assegno ordinario di invalidità in quanto le due prestazioni non sono cumulabili fra loro;
l 'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, prevede, infatti, l'incompatibilità dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”. Considerava che “A seguito, della pronuncia della C. Costituzionale n. 234/2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, nella parte in cui dette norme non prevedevano, per i lavoratori beneficiari di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovassero ad avere contemporaneamente diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato) è possibile tuttavia, ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni, esercitare la scelta tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato”. Riteneva che “non risulta che la ricorrente abbia correttamente esercitato la dovuta opzione al fine di considerare l'ammontare della NaSpi ricevuta, quale oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità” e rigettava, pertanto, il ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 24.5.2024. L pur ritualmente intimato, non si è costituito restando contumace. CP_2
Con l'atto d'appello, censura la decisione impugnata, Parte_1
“ricordando in questa sede che la richiesta della ricorrente riguarda il solo anno 2022 (periodo nel quale l'importo della indennità di disoccupazione è stata nettamente inferiore a quanto invece spettante a titolo di assegno di invalidità), appare[ndo pertanto ndr] necessario focalizzare l'attenzione sulle modalità del diritto di opzione e sul carattere certamente dilatorio e non decadenziale del termine per l'esercizio dello CP_ stesso”, per non aver considerato “la Circolare [ ndr] n. 138/2011, con la quale fornì alle strutture operative dell le istruzioni necessarie per l'attuazione di CP_1 quanto disposto dall' organo di controllo del rispetto dei principi della Costituzione“, secondo cui “Per un corretto esercizio del diritto di opzione – dispose l – è CP_2 condizione indefettibile che l'assicurato presenti alla competente struttura dell'Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l'indennità di disoccupazione in luogo dell'assegno ordinario di invalidità“ e che “Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell'indennità medesima – si legge ancora nel testo della circolare – gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l'importo dell'indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità”. Deduce, pertanto, l'appellante che “Con il sovrapporsi delle due prestazioni, per il pagamento della prestazione più favorevole (l'assegno ordinario in questo caso), il diritto di opzione non è ostativo al pagamento della prestazione, visto che l'altra (la indennità di disoccupazione), divenuta indebita, va solo sottratta, nel suo importo, a quello della prestazione da porre in pagamento. Nel ricorso di primo grado è stato appunto effettuato il calcolo tra quanto dovuto a titolo di assegno ordinario e quanto già percepito a titolo di indennità di disoccupazione nel'anno 2022. La differenza quindi tra euro 2.622,26 (importo assegno ordinario) e euro 62,70 (importo indennità di disoccupazione) ovverosia euro 2.559,56. Si ricorda comunque, a completezza delle ragioni di appello, che in data 21 febbraio 2024 era stata inviata all una PEC (in allegato alle note autorizzate in primo grado) con la quale si CP_2 dichiarava di optare, per il periodo 11 maggio 2021 – maggio 2022, proprio per il trattamento di maggior favore, ossia l'assegno ordinario di invalidità con conseguente detrazione dell'importo già pagato a titolo di indennità di Naspi”.
L'appello è fondato. CP_ Infatti, la circolare n. 138 del 26.10.2011 avente ad oggetto il diritto di opzione fra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234, che “ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato” riconoscendo “all'assicurato il diritto di scegliere tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni” prevede che “Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell'indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l'importo dell'indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità”. Ebbene, nel caso di specie, parte appellante già nel ricorso di primo grado faceva presente che “l'importo della Naspi percepita nel 2022 è però di soli euro 62,70, somma da sottrarre a quanto spettante a titolo di assegno ordinario di invalidità, quantificata dallo stesso in euro 2.622,26; - che in questa sede la ricorrente chiede CP_2 quindi il pagamento della differenza per l'anno 2022 tra euro 2.622,26 e euro 62,70 ovverosia euro 2.559,56”. Il tutto in conformità alla detta circolare e a quanto disposto dalla Corte costituzionale. Ne consegue l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma della impugnata sentenza, deve ritenersi fondato il ricorso spiegato in 1° grado da parte appellante. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell appellato. CP_1
P.Q.M.
- in integrale riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso spiegato in 1° grado da parte appellante con condanna dell a pagare a CP_4 [...]
per le causali indicate in premessa, la somma di euro 2.559,56 a Parte_1 titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 dal 1° gennaio 2022 al maggio 2022, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze;
- condanna l'Istituto appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 852,00 e, per il presente grado, in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 8.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste