Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
con gli avv. Pietro G. CICERONE e Sergio CICERONE
- Ricorrente -
contro
« », in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
con l'avv. Dario De donno
OGGETTO: “TEMPO TUTA, CONTRIBUTI CASSA EDILE, RISARCIMENTO DANNI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19 maggio 2022 la parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della , chiedeva Controparte_1 condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle somme asseritamente ancora ad essa dovute – sì come specificamente quantificate in nell'atto introduttivo - a titolo di “tempo tuta”, contributi cassa edile e risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del premio A.P.E. (anzianità professionale edile).
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda di “tempo tuta” e dichiararsi inammissibili le altre due.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno
2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO
2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico- giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS. LAV. 3
LUGLIO 2015 N° 13708).
E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai
"precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf.
CASS. SEZ. V, 31 GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
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Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – in massima parte favorevole nel merito alle prospettazioni di parte ricorrente – espresso ex plurimis nella SENTENZA N° 348/24 (R.G. n° 3816/22), emessa in data 13 febbraio 2024 da altro GIUDICE di questo Tribunale (dott. DE NAPOLI), richiamata e prodotta in copia (in una ai verbali di udienza) con nota depositata telematicamente in data 9 dicembre 2024 da parte ricorrente, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per completezza, di seguito si trascrivono:
«… … La domanda di pagamento della retribuzione del tempo occorrente per indossare e dismettere la divisa di lavoro è fondata.
2 A norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n.
692 conv. in l. 17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre non spetta la retribuzione ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere tempo e luogo ove indossare la divisa (eventualmente anche presso la propria abitazione), rientrando in tal caso siffatta attività negli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa: in tal senso, cfr. Cass. 11.2.2019 n. 3901, Cass. 11.1.2019
n. 505, Cass. 28.3.2018 n. 7738, Cass. 22.11.2017 n. 27799, Cass. 26.1.2016 n. 1352, Cass.
13.4.2015 n. 7396, Cass.
7.2.2014 n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215, Cass.
8.2.2012 n. 1817, Cass.
7.2.2012 n. 1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492, Cass.
25.6.2009 n. 14919 e altre conformi.
Tanto premesso in via generale, deve osservarsi, con riferimento alla concreta fattispecie in esame,
e sulla base delle univoche risultanze della espletata istruttoria, che l'istante, dopo avere fatto ingresso nello stabilimento siderurgico di Taranto – all'interno del quale operava quale impresa appaltatrice la convenuta –, era tenuto a recarsi presso l'apposito locale spogliatoio, messo a disposizione dall'azienda all'interno del cantiere, per dismettere i propri abiti civili e indossare gli indumenti di lavoro (camicia, giacca, pantaloni e calzature antiscivolo), pure forniti dal datore di lavoro e riposti in un armadietto, unitamente ai dispositivi di sicurezza (casco, maschera, rivelatore di gas), e solo dopo tale operazione iniziava il turno di lavoro;
allo stesso modo, solo al termine del turno di lavoro dismetteva i detti indumenti e indossava gli abiti civili;
egli impiegava per ciascuna operazione di vestizione e svestizione circa quindici minuti di tempo, e così trenta minuti complessivi per ogni giornata di lavoro;
non poteva giungere sul luogo di lavoro con la divisa già indossata, né poteva disporne i alcun modo fuori dall'ambiente lavorativo, tanto che l'azienda aveva messo a disposizione del personale un servizio di lavanderia provvedendo a proprie spese – tramite una ditta incaricata – al ritiro degli indumenti presso lo spogliatoio, al lavaggio e alla restituzione degli stessi: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dai testi escussi.
Ebbene, non può ragionevolmente dubitarsi che tutte le suddette operazioni, preparatorie e successive alla prestazione lavorativa intesa in senso stretto, fossero necessarie, strumentali ed accessorie rispetto a quest'ultima, nonché eterodirette dal datore di lavoro e comunque obbligatorie, ed appare evidente altresì che il tempo, il luogo e le modalità di esecuzione delle
3 suddette operazioni rientrassero nella sfera di controllo del datore di lavoro, senza alcuna libertà di autodeterminazione del dipendente.
Il tempo necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni deve pertanto considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere retribuito quale straordinario, in quanto l'istante risulta avere già osservato, al netto di tali operazioni, il normale orario di lavoro.
Da parte sua, la convenuta deduce che la mancata retribuzione del tempo occorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro veniva compensata con la retribuzione del tempo, pari a circa
45 minuti, occorrente per la consumazione del pranzo, e ciò sulla base di un preteso accordo, che tuttavia, per ammissione della stessa convenuta, non è stato “mai formalizzato tra le parti” e che non risulta in alcun modo provato nel presente giudizio.
Inoltre, come è emerso univocamente dalla espletata istruttoria, l'istante non faceva neppure la pausa pranzo.
Sulla base dei conteggi attorei, elaborati entro i limiti della prescrizione quinquennale e non contestati ex adverso (sulla necessità di una contestazione specifica, cfr. Cass. 18.5.2015 n. 10116,
Cass. 18.2.2011 n. 4051, Cass. 19.1.2006 n. 945), spetta pertanto all'istante, a titolo di compensi per lavoro straordinario, la somma di euro … ….
E' invece infondata la domanda di pagamento diretto in favore del lavoratore dei contributi che la convenuta ha omesso di versare alla cassa edile.
Ciò in quanto, come attestato dalla documentazione in atti, la stessa cassa edile aveva, già in data anteriore alla instaurazione del presente giudizio, richiesto, ottenuto e notificato alla odierna convenuta il decreto ingiuntivo n. 639/2021 emesso il 18.10.2021, per il pagamento dei detti contributi.
A seguito di opposizione proposta dalla odierna convenuta a quel decreto ingiuntivo, è stato instaurato il giudizio n. 8353/2021 r.g., cui sono stati riuniti quelli n. 8301/2022 r.g., n. 9115/2022
r.g. e n. 529/2023 r.g., aventi ad oggetto le opposizioni proposte dalla stessa odierna convenuta rispettivamente ai decreti ingiuntivi n. 591/2022, n. 650/2022 e n. 715/2022, richiesti e ottenuti da altri lavoratori.
Ebbene, con sentenza n. 2775 pronunciata in data 23.11.2023 e pubblicata in data 29.11.2023 a definizione dei suddetti giudizi riuniti, questo tribunale (in persona del giudice dott. Saverio Sodo) ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della cassa edile e ha invece revocato i decreti ingiuntivi emessi in favore dei lavoratori, osservando quanto segue: “La prima questione da affrontare è quella della legittimazione attiva per il recupero dei crediti dei lavoratori da accantonare convenzionalmente in favore della cassa edile. Sul punto, la giurisprudenza si è attestata nel non escludere, a prescindere dalla ricostruzione in termini di cessione di credito o delegazione di pagamento, la concorrente legittimazione della cassa edile e dei singoli lavoratori creditori, ma sempre nella considerazione che il debitore (impresa edile) non debba né possa essere costretto a pagare due volte lo stesso debito in favore di due soggetti;
pertanto, ad avviso del
4 giudicante, nella fattispecie deve trovare applicazione, per lo meno analogica, la norma dell'art. 1264 co. 1 c.c., a tenore della quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando gli è stata notificata, e al contempo l'art. 1270 co.1 c.c., secondo cui il delegante (assimilabile al lavoratore) può revocare la delegazione solo fino a quando il delegato (impresa datrice di lavoro) non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario (cassa edile) o non abbia eseguito il pagamento in favore di questo. Ne consegue che nella fattispecie concreta, avendo la CP_1 avuto cognizione della azione intrapresa dalla cassa edile (mediante la notifica del decreto ingiuntivo emesso in suo favore) prima delle azioni di recupero intraprese direttamente da lavoratori, non può che ritenersi obbligata esclusivamente nei confronti della cassa edile, per evitare appunto il rischio inevitabile di duplicazioni di pagamento. Quindi vanno revocati i decreti ingiuntivi emessi in favore dei lavoratori (perché posteriori nel tempo a quello chiesto ed ottenuto da cassa edile)…”.
Ebbene, sulla base di tali condivisibili considerazioni, ed anche al fine di evitare difformità di giudicati in relazione a fattispecie del tutto identiche, deve ritenersi che l'anteriore iniziativa giudiziale intrapresa dalla cassa edile per il recupero dei medesimi contributi osti anche all'accoglimento della domanda proposta dall'istante nel presente giudizio.
La domanda ora in esame deve pertanto essere disattesa.
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E' infine fondata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione negli anni 2020 e 2021, a causa dell'omesso versamento dei contributi alla cassa edile da parte della convenuta, del premio a.p.e. (anzianità professionale edile), previsto dal ccnl di categoria ed erogato dalla cassa edile ai lavoratori che abbiano maturato una certa anzianità di servizio sulla base della loro iscrizione alla medesima . Pt_2
Premesso, al riguardo, che la convenuta non ha in alcun modo contestato, nell'an o nel quantum, il diritto dell'istante di conseguire negli anni di riferimento il detto premio, ma ha solo dedotto che alla sua erogazione è tenuta la cassa edile, deve rilevarsi che, se ciò è vero, è tuttavia altrettanto vero che nel presente giudizio, come si è detto, l'istante non ha chiesto la condanna del datore di lavoro alla erogazione del premio, bensì al risarcimento del danno cagionatogli dal colpevole inadempimento datoriale, consistito nell'omesso accantonamento dei contributi dovuti alla cassa
, che ha determinato la mancata erogazione del premio da parte di quest'ultima in favore Pt_3 dell'istante.
Così formulata, la domanda ora in esame è ammissibile, oltre che nel merito fondata, non essendo contestata, da parte convenuta, la sussistenza del proprio inadempimento colpevole.
Spetta pertanto all'istante, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro …
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la complessiva somma di euro … … sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono
5 dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38). … …».
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Quanto alla utilizzabilità anche degli elementi istruttori ivi considerati, deve ovviamente precisarsi che, in forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un diverso giudizio e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in quella diversa sede , ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. I, 2 MARZO
2009 N° 5009, cui adde CASS. SEZ. III, 27 APRILE 2010 N° 10055, CASS. SEZ. II, 29 OTTOBRE
2010 N° 22200 e CASS. SEZ. III, 21 GIUGNO 2013 N° 15673). Sul punto, si richiamano anche
CASS. SEZ. III, 20 GENNAIO 2015 N° 840 (secondo cui: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova”), nonché CASS. SEZ. III, 14 MAGGIO 2013 N° 11555 (la quale ha stabilito che: “Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un diverso processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione
è investito;
ne consegue che non è deducibile in sede di legittimità la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest'ultimo processo, poiché a rilevare è l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata”); si vedano altresì, in senso conforme, CASS. SEZ. III, 3 NOVEMBRE 2021 N° 31312, CASS. LAV. 3 APRILE 2017 N° 8603
e CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2014 N° 9843.
Né parte convenuta ha inteso proporre significative argomentazioni contrarie, non avendo nemmeno allegato la sussistenza – in ordine alle medesime fattispecie - di eventuali pronunzie giurisprudenziali di segno contrario.
Anche rispetto ai ricorsi qui in esame, appare dunque possibile concludere nel senso che sono accoglibili (solo) le domande concernenti il compenso per lavoro straordinario, in relazione al tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa di lavoro, ed il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del premio A.P.E., con conseguente condanna di parte convenuta a pagare le somme specificate per tali titoli in ciascun ricorso introduttivo e riportate infra nel dispositivo.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM
55/2014.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma lorda di €5.233,16 a titolo di compenso per lavoro straordinario, in relazione al tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa di lavoro, nonché di € 2.705,14 a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del premio A.P.E., oltre accessori di legge;
2. condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.100,oo a titolo di compenso professionale ex
D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Pietro G. CICERONE e Sergio
CICERONE, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 10 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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