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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 6303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6303 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4399 dell'anno 2021,
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Michele Izzo;
CP_1
e
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE–
e
C.F. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno Controparte_3
, rappresentata da (C.F. e numero di iscrizione al Registro P.IVA_1 Controparte_4 delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Stefano Menghini;
-APPELLATA– OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 626/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 26.03.2021.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “in via preliminare si eccepisce l'inammissibilità dell'avversa comparsa di costituzione per evidente carenza di legittimazione ad agire per mancata prova della cessione e della titolarità del credito controverso;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 626/2021 emessa il
24/03/2021 e depositata il successivo 26/03/2021 dal Tribunale di Benevento, Dott. Aldo De Luca nell'ambito del giudizio n.2877/2015R.G. Tribunale di Benevento:- Nel merito a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n.0B45051861857,stipulato in data 31/03/2014 e concesso dal Filiale di Telese Terme alla b) in ogni Controparte_5 Parte_4 caso accertare e dichiarare la nullità assoluta delle fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema predisposto dall' e segnatamente, alla luce del provvedimento Pt_5
n. 55 del 2maggio 2005 della CA d'AL, c) in via gradata al punto che precede accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiararne l'estinzione per l'eccepita decadenza ex art.1957 c.p.c; - In ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza della posizione di coobbligazione in capo ai Sig.ri , Parte_2 Pt_3
e per tutti i motivi indicati;
- In via subordinata, nella denegata
[...] Parte_1 ipotesi di mancato accoglimento di quanto ai punti che precedono, accertare nel corso della espletanda istruttoria anche a mezzo di CTU contabile, gli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti
e all'esito, accertato e dichiarato che la e per l'effetto i Sig.ri Parte_4 [...]
, e non sono debitori di alcuna somma e che in Controparte_6 Parte_2 Parte_3 ogni caso non sono debitori della somma pari ad €82.303/72 di cui alla condanna disposta con la sentenza impugnata;
- Ancora in via subordinata e nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento dei motivi n.1, 2, 3, 4,5, 6 e 8, accogliere l'atto di appello per il motivo n.7 e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 626/2021 compensare le spese del giudizio di primo grado;
-
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado con distrazione ex art.93
c.p.c.”.
Per “A) In via preliminare: disporre l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_3
B) Nel merito: rigettare le doglianze proposte da controparte in quanto infondate Controparte_2 in fatto ed indiritto e confermare la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con decreto ingiuntivo emesso il 14.5.2015 dal Tribunale di Benevento, veniva ingiunto alla nonché a e , il Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_1 pagamento della somma di € 83.410,70 in favore della nella loro qualità di Controparte_2 debitrice principale e di fideiussori di un finanziamento stipulato in data 31.3.2014 e poi revocato in data 9.9.2014, per l'originario importo di € 85.500,00 da restituirsi in 24 rate mensili.
I tre fideiussori proponevano opposizione al decreto loro notificato eccependo: 1) la nullità del contratto per difetto di causa, avendo il finanziamento natura tipicamente solutoria di una precedente esposizione debitoria esistente sul conto corrente principale della società debitrice, rispetto al quale la banca aveva sicuramente concesso abusivamente il credito, con conseguente liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.; 2) l'insussistenza delle garanzie ai sensi degli artt. 1939 e 1941
c.c. ed i limiti delle fideiussioni rilasciate dapprima in epoca anteriore alla stipula del finanziamento,
e poi in epoca coeva allo stesso;
3) l'errata quantificazione del debito per l'omessa produzione di un rendiconto dettagliato del rapporto, e per l'usura originaria del contratto;
4) la nullità delle fideiussioni per la conformità allo schema ABI poi dichiarato illegittimo con provvedimento n. 55/2005 della
CA d'AL.
Sulla scorta di tale prospettazione, gli opponenti chiedevano dichiararsi nullo il contratto di finanziamento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi la insussistenza della loro posizione di condebitori solidali, ed in via subordinata rideterminare il saldo dei rapporti dare-avere a mezzo di CTU.
Costituitasi, la banca opposta eccepiva la infondatezza della eccezione di nullità del mutuo e la piena validità delle fideiussioni prestate;
contestava l'ipotesi di abusiva concessione del credito, stante la piena consapevolezza dei fideiussori delle condizioni economiche e delle esposizioni debitorie della società garantita ed infine deduceva che le garanzie da loro prestate avevano invero natura di contratti autonomi di garanzia e che le doglianze rispetto alla presunta usurarietà dei tassi pattuiti erano del tutto infondate.
Con sentenza n 626/2021 del 26.3.2021, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione. Nello specifico, rigettava la domanda di nullità del contratto di mutuo per difetto di causa, riteneva che le garanzie prestate non presentassero profili di illegittimità e, con riferimento alla posizione della sola , riteneva che l'ammontare massimo della garanzia da lei prestata fosse pari ad € Parte_1
13.000,000 come da atto scritto del 30.5.2011 (in assenza di prova di un ulteriore titolo a garanzia prestato contestualmente alla stipula del mutuo del 2014), mentre per gli altri due garanti osservava come le fideiussioni fossero state prestate per tutto l'importo oggetto del finanziamento e contestualmente alla sua stipula. Infine, riteneva del tutto infondate, per come accertato dal CTU, tutte le doglianze relative a presunte illegittimità contabili del contratto, anche sotto il dedotto profilo della usura. Il Tribunale, rilevando che il CTU aveva dunque rideterminato il debito nella misura di
€ 82.303,72, revocava il decreto opposto ed in parziale accoglimento della opposizione spiegata condannava gli opponenti tutti al pagamento della somma di € 82.303,72, in favore della banca creditrice, specificando che la sola rispondeva di tale condanna nei limiti della somma di Parte_1
€ 13.000,00, con condanna di tutti e tre al pagamento delle spese di lite e della CTU espletata in corso di giudizio.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli originari opponenti hanno proposto gravame avverso la predetta sentenza, denunciando – in estrema sintesi e secondo quanto si dirà più diffusamente in seguito – la nullità delle fideiussioni prestate in quanto conformi allo schema ABI valutato nella sua illegittimità giusta provvedimento n. 55/2005 della banca d'AL, rilevando come su tale aspetto il giudice di primo grado non avesse soffermato la sua attenzione, omettendo di pronunciarsi, e come invece il contenuto letterale delle fideiussioni ricalcasse in pieno le condizioni invalide sulle quali la pronuncia della banca d'AL si era a lungo soffermata, unitamente alla giurisprudenza della Suprema
Corte intervenuta sul punto;
gli appellanti hanno poi evidenziato la insussistenza della loro posizione di garanzia per applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c., rilevando come anche su detto aspetto il Giudice non avesse fornito alcuna argomentazione in senso contrario a quanto da loro eccepito, ricorrendo in un vizio di omessa pronuncia;
infine, gli appellanti hanno censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valido il contratto di finanziamento stipulato ed hanno riproposto il tema di indagine relativo alla disciplina ex art. 1956 c.c., ritenendo sussistente l'ipotesi di una concessione abusiva del credito, non correttamente valutata in primo grado. Contestate altresì le conclusioni relative al quantum della esposizione debitoria della società debitrice, e censurata infine la statuizione sulle spese, gli appellanti hanno richiesto la riforma integrale della pronuncia impugnata, con accertamento della nullità delle fideiussioni e della insussistenza di qualsiasi loro posizione debitoria.
Costituitasi in giudizio, la rappresentata da quale cessionaria Controparte_3 Controparte_4 di e di si è opposta ad ogni motivo di censura, rilevando che la Controparte_7 Controparte_2
e il erano soci della società debitrice e che il ne era Parte_1 Parte_3 Parte_2 l'amministratore unico, per cui essi erano pienamente a conoscenza delle situazioni contabili e delle esposizioni debitorie della società allorquando prestavano volontariamente la garanzia per essa. Ha concluso per il rigetto dell'appello previa estromissione dal giudizio della Controparte_2
Analisi dei motivi di appello.
Per ordine di trattazione logica, la Corte osserva che deve essere anteposto, ad ogni altro motivo di gravame, l'esame della censura specifica - rubricata al terzo motivo di appello – rispetto alla motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto di disattendere l'eccezione di nullità del mutuo per difetto di causa, essendo stato il finanziamento contratto e poi utilizzato per ripianare una precedente esposizione debitoria della società debitrice ingiunta con la medesima banca creditrice.
Gli appellanti hanno riproposto in questa sede, il medesimo impianto di argomentazioni difensive, così sintetizzabili: a) il mutuo contratto non avrebbe garantito alla debitrice alcun concreto vantaggio nell'utilizzo della somma mutuata, atteso che la stessa era destinata a ripianare una precedente esposizione debitoria, venendo dunque a configurarsi un mero arricchimento dell'istituto bancario senza che la parte mutuataria utilizzi il predetto denaro, con conseguente nullità del contratto per difetto di causa, poiché la causa in concreto connessa alla operazione effettuata esula dallo scopo tipico e dallo schema tipico del negozio di mutuo;
b) il contratto di mutuo stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario è illecito allorquando il debito preesistente, che con il mutuo si vuole estinguere, presenta anch'esso profili di illiceità o inesistenza perché frutto di violazioni di norme imperative;
c) il difetto di causa del mutuo si poggia dunque su tre elementi e cioè sulla pregressa esposizione debitoria, sulla destinazione del mutuo al ripianamento della pregressa esposizione debitoria, e sull'accertamento della illegittimità di tale esposizione poiché maturata per effetto di violazione di norme imperative.
Nello specifico, gli appellanti hanno osservato che anche il CTU aveva chiarito definitivamente che il mutuo per l'importo di € 85.500,00 era stato stipulato per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria, e che infatti la somma accreditata per effetto della sua concessione veniva poi immediatamente stornata a deconto della posizione debitoria della società Parte_4 con un movimento di addebito avente causale “estinzione anticipo fatture”, evidentemente connessa proprio alla esposizione debitoria sul c/c 1000/2670. Quanto invece al terzo degli elementi richiesti – la illegittimità della debitoria originaria – la parte appellante si è limitata a ribadire che, nel corso del giudizio, aveva sollecitato l'esibizione da parte della banca di tutti gli estratti conto relativi al rapporto n. 1000/2670, specificando, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., che tale richiesta veniva effettuata al fine di consentire la depurazione dal conto delle somme illegittimamente addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo, interessi usurari, valute fittizie (cfr. pag. 4 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.), ma il Giudice aveva disatteso la conseguente richiesta di effettuare un accertamento peritale anche su tali aspetti, demandando al consulente nominato solo il compito di accertare la presunta usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo.
Il motivo è infondato.
È circostanza pacifica quella per cui la causa concreta del finanziamento in esame fosse quella di ripianare il debito nelle more maturato sul conto corrente 1000/2670 intestato alla società debitrice, atteso quanto espressamente ammesso dalle parti e mai contestato.
Dunque, la effettiva ed esclusiva finalità del mutuo erogato era quello di consentire il ripianamento del debito nelle more maturato sul conto 1000/2670.,
Ciò posto, deve essere invero esclusa la nullità del contratto di mutuo sotto il profilo della causa in astratto, atteso che – per quanto più volte riferito dalla giurisprudenza della Suprema Corte – il contrato di mutuo ben può essere caratterizzato dalla finalità di ripianare una preesistente esposizione debitoria, non essendo previsto quale requisito per la sua validità quello per cui la somma erogata dal soggetto mutuante debba essere necessariamente destinata a fornire liquidità al mutuatario (Cass.
4792/2012, Cass. 9511/2007, Cass. 317/2001).
Tuttavia, una volta accertata la possibilità in astratto di ritenere non viziato il contratto in relazione alla sua genesi ed al collegamento negoziale con il contratto di conto corrente, può verificarsi la differente ipotesi della carenza della causa “in concreto” del contratto di mutuo laddove risulti che il saldo debitore del conto corrente a cui esso era funzionalmente legato per la sua destinazione, era di fatto il risultato patologico della illegittima applicazione di poste negative rivenienti da clausole nulle o da addebiti comunque illegittimi.
Ed infatti, la giurisprudenza ha chiarito che (corte App. Torino, sentenza 1172 del 15.6.2015): “Tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il contratto di conto corrente medesimo vi è un «collegamento negoziale» che li rende interdipendenti. Laddove il saldo debitore del conto corrente derivi dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, pertanto, tali vizi vengono a ripercuotersi anche sul contratto di mutuo. Ne deriva che, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti), lo stesso è nullo per mancanza di causa concreta: nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla CA (che, anzi, è tenuta a restituire al correntista/mutuatario le rate di mutuo versate). In effetti, in tale ipotesi l'accredito della somma mutuata sul conto corrente costituisce una mera operazione contabile, finalizzata ad «abbattere» lo scoperto poi rivelatosi insussistente. Ciò posto, neppure possono ritenersi valide né efficaci le fideiussioni poste a garanzia del contratto di mutuo.
Ne deriva, altresì, l'illegittimità della segnalazione della posizione del debitore alla Centrale rischi
(con ogni conseguenza in punto di risarcimento del danno) “. Tale principio giurisprudenziale è pienamente condiviso da questa Corte, atteso che la sua validità trova piena conferma logica dalla circostanza per cui l'inesistenza del debito pregresso (come considerata per effetto della illegittimità delle dinamiche per le quali è maturato in relazione alla indebita e patologica applicazione di tassi, clausole, commissioni e poste negative) spezza in radice la possibilità di identificare una lecita e valida causa concreta nel contratto di finanziamento che è stato stipulato invece proprio per il ripianamento di quella stessa debitoria, che invero non è mai esistita poiché frutto di indebite dinamiche contabili;
in tale specifica ipotesi il contratto di mutuo, pertanto, sin dalla sua genesi, ha patito l'inesistenza della sua ragion d'essere (intesa quale causa concreta del negozio) con conseguente travolgimento ab origine di qualsiasi effetto pratico relativo all'addebito delle rate finalizzate alla sua restituzione, atteso che l'erogazione della somma mutuata
è avvenuta in esecuzione di un contrato privo della sua ragion d'essere, poiché carente di causa concreta.
Dunque, ferma la validità in astratto della operazione negoziale con la quale si contrae un mutuo per ripianare precedenti esposizioni debitorie, gli aspetti patologici di tale operazione contrattuale emergono solo – e con riferimento al tema specifico della causa in concreto – laddove risulti che l'esposizione da ripianare sia invero fittizia poiché frutto di addebiti nulli o comunque illegittimi per una serie di patologie contrattuali che ne hanno consentito il maturare nel tempo.
Volendo applicare al caso di specie il predetto percorso argomentativo, e dunque l'indagine che ne consegue, va evidenziato come nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (tra l'altro formulata solo dai fideiussori e non dalla debitrice principale) non è stata affatto mossa alcuna censura circa la legittimità o meno della debitoria pregressa, né sono stati dedotti, anche solo in modo generico, motivi di censura specifica circa le modalità presuntivamente illegittime con cui sarebbe maturata la debitoria oggetto di ripianamento attraverso la stipula del mutuo, mentre solo in riferimento a tale negozio (il mutuo) si è ipotizzata la applicazione di tassi usurari. La lettura dell'atto di opposizione e delle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 (e dunque delle difese depositate entro la barriera preclusiva delle attività assertive) conferma tale assunto e dunque attesta l'assenza di qualsiasi profilo di doglianza circa la presunta illegittimità del debito pregresso. Solo nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (come indicato anche nell'atto di appello), gli opponenti in primo grado, in modo del tutto apodittico e totalmente generico, hanno formulato una richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c., finalizzata alla esibizione degli estratti conto sul rapporto 1000/2670 “ al fine di consentire la depurazione dello stesso dalle voci di spesa non dovute a titolo di commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, applicazione degli interessi extra soglia, illegittima applicazione del sistema delle cosiddette valute fittizie tramite antergazione e postergazione delle valute”. E' di tutta evidenza – tanto per la preclusione assertiva già maturata anteriormente alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., che per la assoluta indeterminatezza di tali contestazioni – che, dunque, non risulta correttamente ed utilmente dedotto alcun profilo di censura sulla sussistenza della debitoria pregressa o sul suo essersi maturata per effetto di poste di debito illegittime, ragion per cui tutto l'impianto argomentativo relativo alla verifica della causa in concreto del finanziamento, laddove si accerti la illegittimità o inesistenza del debito pregresso, viene meno e non è dunque applicabile al caso di specie.
Il mutuo ha dunque avuto una legittima stipula in relazione alla sua causa negoziale, e quindi il relativo motivo di appello in esame va definitivamente rigettato.
Ciò posto, chiarita la piena legittimità del contratto di finanziamento stipulato, occorre ora verificare la fondatezza o meno degli altri motivi di appello.
Gli appellanti hanno censurato la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione da loro proposta di nullità delle fideiussioni per la loro sostanziale riproposizione dello schema predisposto dall'ABI, e poi ritenuto illegittimo alla luce del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla CA d'AL: tale eccezione non sarebbe stata correttamente esaminata dal Tribunale che, alla luce di un generico giudizio sulla presunta legittimità formale e sostanziale delle garanzie, avrebbe ritenuto non valide tutte le censure proposte sotto tale aspetto.
Gli appellanti hanno poi ricordato come tutte le fideiussioni aventi ad oggetto clausole conformi allo schema predisposto dall'ABI fossero state dichiarate nulle, dapprima per effetto della pronuncia della banca d'AL menzionata, e, poi, per effetto della granitica giurisprudenza della Suprema Corte, con le pronunce n. 29810/17, e poi con le pronunce n., 21878/2019 e 24044/2019. Nello specifico, lamentano gli appellanti, le fideiussioni da loro prestate e prodotte in atti, agli artt. 2, 6 e 8 riproducevano pedissequamente le clausole ritenute nulle per violazioni della disciplina antitrust, e segnatamente quelle con il seguente contenuto: 1) il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite, o che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
2) qualora le obbligazione garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate;
3) i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato. Le predette clausole risultano effettivamente contenute nel loro espresso portato letterale, nelle fideiussioni rilasciate dai due in data 31.3.2014 nonché in quella rilasciata dai Pt_2 medesimi e dalla in data 30.5.2011. Parte_1 Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, a prescindere dalla dedotta omessa pronuncia del Tribunale in relazione a tale doglianza
(invero avanzata solo nelle memorie ex art. 190 c.p.c., ed a prescindere dunque da ogni valutazione sulla sua tardività) deve considerarsi, nel merito della questione, che le fideiussioni dedotte in giudizio sono state sottoscritte da tutti gli appellanti in un periodo posteriore a quello oggetto dell'indagine della CA d'AL sfociata nel menzionato provvedimento del 2.5.2005, che ha riguardato l'arco temporale compreso tra il 2002 e il 2005.
Ciò posto, gli appellanti, non potendo avvalersi del valore di prova privilegiata del provvedimento della CA d'AL in ordine al collegamento funzionale tra una accertata intesa anticoncorrenziale, vietata, “a monte”, e le fideiussioni “a valle”, proprio perché queste ultime erano state sottoscritte in epoca ben successiva agli accertamenti compiuti dalla CA D'AL (e contenuti nel limitato arco temporale tra il 2002 ed il 2005), avrebbero dovuto provare la persistenza, all'epoca della specifica sottoscrizione delle fideiussioni da loro prestate (30.5.2011 e 31.3.2014), di una eventuale intesa restrittiva della concorrenza, di cui le fideiussioni da loro sottoscritte sarebbero state attuazione ed effetto, ma tale prova non è stata fornita né sono stati allegati elementi di giudizio in qualche modo finalizzati ad introdurre in contraddittorio elementi utili ai fini di tale valutazione.
Il motivo è dunque destituito di ogni fondamento e va rigettato.
Ogni altro motivo di appello relativo all' applicazione “suppletiva” dell'art. 1957 c.c. resta definitivamente assorbito, atteso che le deroghe ad esso risultano impermeabili ad ogni profilo di criticità secondo le argomentazioni sin qui espresse.
Con il terzo motivo di appello, si è censurata la pronuncia nella parte in cui non si è fatta applicazione della disciplina di cui all'art. 1956 c.c., secondo cui “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Secondo la tesi degli appellanti, il Tribunale non avrebbe affatto preso in considerazione tale motivo di opposizione proposto in primo grado, ignorando che la banca creditrice aveva concesso credito alla debitrice principale favorendone l'esposizione debitoria per poi sollecitarla ad accedere al mutuo al fine di poterla sanare, garantendosi il buon esito di tale operazione proprio a mezzo delle garanzie prestate dai fideiussori. Dunque, secondo il motivo di appello in esame, la banca avrebbe di fatto leso ingiustificatamente l'interesse del fideiussore a non vedersi inconsapevolmente coinvolto in una maggiore e critica esposizione debitoria del soggetto garantito, con conseguente aggravamento anche della sua posizione di garanzia.
Il motivo è infondato. Come correttamente evidenziato dalla parte appellata, in primo luogo deve evidenziarsi che il meccanismo della norma invocata a tutela del fideiussore opera soltanto per i crediti concessi al debitore che sia già in precarie condizioni di solvibilità, successivamente al rilascio della garanzia fideiussoria, circostanza non sussistente in questa sede atteso che le fideiussioni rilasciate dai due sono coeve alla stipula del mutuo, per quanto già ampiamente esaminato. Inoltre, per quanto Pt_2 riguarda la posizione di tutti e tre i fideiussori (e dunque anche della la cui fideiussione è Parte_1 invece stata prestata nell'anno 2011, come già evidenziato), essi, all'epoca della stipula del contratto di mutuo rivestivano contemporaneamente tanto la qualità di soci (la e ) Parte_1 Parte_3 che di amministratore (il ) della società debitrice – una s.r.l. di piccole dimensioni Parte_2 operante nel settore della rivendita alimentare - quanto quella di garanti, e tale circostanza, secondo giurisprudenza consolidata, rende pienamente applicabile la presunzione di conoscenza da parte del garante della situazione economica della società (cfr. Cass. 3761/2006, per cui “la mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria (del fideiussore) se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune,
o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopra la carica di amministratore” , principio confermato da ultimo con la ordinanza n. 3989/2025, la cui decisione riafferma l'orientamento costante della Corte in materia di responsabilità e conoscenza qualificata del garante, soprattutto quando questi riveste ruoli gestionali o di controllo nella società assistita).
Ferme altresì le valutazioni sin qui esposte, pienamente sufficienti al rigetto del motivo di appello in esame, deve altresì rilevarsi che nei contratti di fideiussione sottoscritti dai tre garanti, all'art. 5, si prevedeva il loro specifico impegno a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società debitrice, di informarsi dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca e quindi di un eventuale aggravamento della sua esposizione debitoria, e ciò a riprova della trasparenza della complessiva operazione di garanzia anche in relazione alle dinamiche contrattuali previste nella fideiussione medesima. Il motivo d'appello va dunque rigettato
Con l'ultimo motivo di appello, gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado nella parte in cui, limitatamente al quantum della pretesa creditoria azionata dalla banca appellata, il Giudice non ha inteso detrarre l'importo di € 1.729,73 pagato dalla debitrice alla banca a titolo di interessi, avendo invece condiviso le osservazioni della banca per cui un versamento di € 4.881,35 effettuato dalla società debitrice era invece stato ritenuto riferibile ad altro rapporto, diverso da quello di causa;
si è altresì censurata la decisione del giudice di non considerare al fine del calcolo del TAEG la commissione per estinzione anticipata del finanziamento. Le doglianze appaiono tutte infondate, per quanto già considerato dal Tribunale. Ed infatti, con riferimento alla inclusione della voce “commissione per estinzione anticipata del finanziamento” nel calcolo del TAEG, va giustamente ribadito che tale voce di costo è meramente eventuale, dipende da una scelta del mutuatario nel corso del rapporto e dunque non è collegata in alcun modo alla erogazione del credito, alla sua fase genetica ed allo svolgimento fisiologico del rapporto nel tempo, così come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito citata nella pronuncia impugnata, che questa Corte ritiene di condividere.
Quanto alle due ulteriori doglianze, va invece rilevato che – come correttamente indicato dal CTU nell'ampio e completo lavoro peritale – la documentazione prodotta in giudizio è stata ritenuta completa, esauriente e mai fatta oggetto di contestazione da parte degli appellanti;
sulla scorta di tale documentazione non oggetto di contestazione, il CTU ha proceduto alla ricostruzione del piano di ammortamento, ha valutato i pagamenti effettuati dalla società debitrice in esecuzione del contratto di mutuo, ed ha effettivamente verificato, sulla base della documentazione prodotta e mai contestata, che uno dei pagamenti effettuati pari ad € 4.881,35 in data 22.5.20914 era riferibile ad altro finanziamento parimenti acceso dalla società debitrice, ed avente n. 00/51767097; la relativa doglianza è dunque del tutto infondata in quanto superata dal riscontro oggettivo effettuato dal CTU, su sollecitazione della banca, e dalla verifica sia della esistenza di altro finanziamento (indicato specificatamente con il suo numero identificativo) che della data e dell'importo del versamento.
In relazione alle somme versate dalla debitrice, il CTU ha poi accertato, nel riepilogo analitico riportato alla pagina 30 della CTU a cui si fa integrale rinvio, che gli importi sono stati pari ad €
5.741,27 per quota capitale, € 1.502,52 per interessi ed € 227,21 per arretrati, per un totale di €
7.471,00 e di tale importo complessivo si è tenuto conto nella determinazione finale dell'intero debito gravante sulla mutuataria;
diversamente, in relazione a quanto lamentato dagli appellanti, l'importo di € 1.729,73 di cui essi hanno richiesto lo storno in questa sede, è stato ipotizzato dal CTU come importo eventualmente non dovuto solo laddove si fosse ritenuto di includere nel TEG la commissione di estinzione anticipata (per effetto del superamento del tasso soglia, ove tale costo fosse stato effettivamente inserito nel calcolo TEG); tuttavia, atteso che – come chiarito in precedenza – non si è proceduto a tale inclusione, tale importo non ha ragione di essere riconosciuto alla debitrice.
Il motivo d'appello è dunque complessivamente infondato in relazione a tutte le singole censure proposte, e va rigettato.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno disciplinate secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord.
n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (tab. n.12), ad eccezione della fase istruttoria per la quale si farà applicazione dei parametri minimi.
Le spese per la CTU effettuata in primo grado restano definitivamente a carico della sola parte appellante.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto , i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4399/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 626/2021 emessa dal Tribunale di Benevento in data
26.3.2021:
2. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali che liquida in € 9.850,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 3.12.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4399 dell'anno 2021,
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), tutti rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Michele Izzo;
CP_1
e
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE–
e
C.F. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno Controparte_3
, rappresentata da (C.F. e numero di iscrizione al Registro P.IVA_1 Controparte_4 delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Stefano Menghini;
-APPELLATA– OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 626/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 26.03.2021.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “in via preliminare si eccepisce l'inammissibilità dell'avversa comparsa di costituzione per evidente carenza di legittimazione ad agire per mancata prova della cessione e della titolarità del credito controverso;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 626/2021 emessa il
24/03/2021 e depositata il successivo 26/03/2021 dal Tribunale di Benevento, Dott. Aldo De Luca nell'ambito del giudizio n.2877/2015R.G. Tribunale di Benevento:- Nel merito a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n.0B45051861857,stipulato in data 31/03/2014 e concesso dal Filiale di Telese Terme alla b) in ogni Controparte_5 Parte_4 caso accertare e dichiarare la nullità assoluta delle fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema predisposto dall' e segnatamente, alla luce del provvedimento Pt_5
n. 55 del 2maggio 2005 della CA d'AL, c) in via gradata al punto che precede accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiararne l'estinzione per l'eccepita decadenza ex art.1957 c.p.c; - In ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza della posizione di coobbligazione in capo ai Sig.ri , Parte_2 Pt_3
e per tutti i motivi indicati;
- In via subordinata, nella denegata
[...] Parte_1 ipotesi di mancato accoglimento di quanto ai punti che precedono, accertare nel corso della espletanda istruttoria anche a mezzo di CTU contabile, gli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti
e all'esito, accertato e dichiarato che la e per l'effetto i Sig.ri Parte_4 [...]
, e non sono debitori di alcuna somma e che in Controparte_6 Parte_2 Parte_3 ogni caso non sono debitori della somma pari ad €82.303/72 di cui alla condanna disposta con la sentenza impugnata;
- Ancora in via subordinata e nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento dei motivi n.1, 2, 3, 4,5, 6 e 8, accogliere l'atto di appello per il motivo n.7 e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 626/2021 compensare le spese del giudizio di primo grado;
-
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado con distrazione ex art.93
c.p.c.”.
Per “A) In via preliminare: disporre l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_3
B) Nel merito: rigettare le doglianze proposte da controparte in quanto infondate Controparte_2 in fatto ed indiritto e confermare la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con decreto ingiuntivo emesso il 14.5.2015 dal Tribunale di Benevento, veniva ingiunto alla nonché a e , il Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_1 pagamento della somma di € 83.410,70 in favore della nella loro qualità di Controparte_2 debitrice principale e di fideiussori di un finanziamento stipulato in data 31.3.2014 e poi revocato in data 9.9.2014, per l'originario importo di € 85.500,00 da restituirsi in 24 rate mensili.
I tre fideiussori proponevano opposizione al decreto loro notificato eccependo: 1) la nullità del contratto per difetto di causa, avendo il finanziamento natura tipicamente solutoria di una precedente esposizione debitoria esistente sul conto corrente principale della società debitrice, rispetto al quale la banca aveva sicuramente concesso abusivamente il credito, con conseguente liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.; 2) l'insussistenza delle garanzie ai sensi degli artt. 1939 e 1941
c.c. ed i limiti delle fideiussioni rilasciate dapprima in epoca anteriore alla stipula del finanziamento,
e poi in epoca coeva allo stesso;
3) l'errata quantificazione del debito per l'omessa produzione di un rendiconto dettagliato del rapporto, e per l'usura originaria del contratto;
4) la nullità delle fideiussioni per la conformità allo schema ABI poi dichiarato illegittimo con provvedimento n. 55/2005 della
CA d'AL.
Sulla scorta di tale prospettazione, gli opponenti chiedevano dichiararsi nullo il contratto di finanziamento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi la insussistenza della loro posizione di condebitori solidali, ed in via subordinata rideterminare il saldo dei rapporti dare-avere a mezzo di CTU.
Costituitasi, la banca opposta eccepiva la infondatezza della eccezione di nullità del mutuo e la piena validità delle fideiussioni prestate;
contestava l'ipotesi di abusiva concessione del credito, stante la piena consapevolezza dei fideiussori delle condizioni economiche e delle esposizioni debitorie della società garantita ed infine deduceva che le garanzie da loro prestate avevano invero natura di contratti autonomi di garanzia e che le doglianze rispetto alla presunta usurarietà dei tassi pattuiti erano del tutto infondate.
Con sentenza n 626/2021 del 26.3.2021, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione. Nello specifico, rigettava la domanda di nullità del contratto di mutuo per difetto di causa, riteneva che le garanzie prestate non presentassero profili di illegittimità e, con riferimento alla posizione della sola , riteneva che l'ammontare massimo della garanzia da lei prestata fosse pari ad € Parte_1
13.000,000 come da atto scritto del 30.5.2011 (in assenza di prova di un ulteriore titolo a garanzia prestato contestualmente alla stipula del mutuo del 2014), mentre per gli altri due garanti osservava come le fideiussioni fossero state prestate per tutto l'importo oggetto del finanziamento e contestualmente alla sua stipula. Infine, riteneva del tutto infondate, per come accertato dal CTU, tutte le doglianze relative a presunte illegittimità contabili del contratto, anche sotto il dedotto profilo della usura. Il Tribunale, rilevando che il CTU aveva dunque rideterminato il debito nella misura di
€ 82.303,72, revocava il decreto opposto ed in parziale accoglimento della opposizione spiegata condannava gli opponenti tutti al pagamento della somma di € 82.303,72, in favore della banca creditrice, specificando che la sola rispondeva di tale condanna nei limiti della somma di Parte_1
€ 13.000,00, con condanna di tutti e tre al pagamento delle spese di lite e della CTU espletata in corso di giudizio.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli originari opponenti hanno proposto gravame avverso la predetta sentenza, denunciando – in estrema sintesi e secondo quanto si dirà più diffusamente in seguito – la nullità delle fideiussioni prestate in quanto conformi allo schema ABI valutato nella sua illegittimità giusta provvedimento n. 55/2005 della banca d'AL, rilevando come su tale aspetto il giudice di primo grado non avesse soffermato la sua attenzione, omettendo di pronunciarsi, e come invece il contenuto letterale delle fideiussioni ricalcasse in pieno le condizioni invalide sulle quali la pronuncia della banca d'AL si era a lungo soffermata, unitamente alla giurisprudenza della Suprema
Corte intervenuta sul punto;
gli appellanti hanno poi evidenziato la insussistenza della loro posizione di garanzia per applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c., rilevando come anche su detto aspetto il Giudice non avesse fornito alcuna argomentazione in senso contrario a quanto da loro eccepito, ricorrendo in un vizio di omessa pronuncia;
infine, gli appellanti hanno censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valido il contratto di finanziamento stipulato ed hanno riproposto il tema di indagine relativo alla disciplina ex art. 1956 c.c., ritenendo sussistente l'ipotesi di una concessione abusiva del credito, non correttamente valutata in primo grado. Contestate altresì le conclusioni relative al quantum della esposizione debitoria della società debitrice, e censurata infine la statuizione sulle spese, gli appellanti hanno richiesto la riforma integrale della pronuncia impugnata, con accertamento della nullità delle fideiussioni e della insussistenza di qualsiasi loro posizione debitoria.
Costituitasi in giudizio, la rappresentata da quale cessionaria Controparte_3 Controparte_4 di e di si è opposta ad ogni motivo di censura, rilevando che la Controparte_7 Controparte_2
e il erano soci della società debitrice e che il ne era Parte_1 Parte_3 Parte_2 l'amministratore unico, per cui essi erano pienamente a conoscenza delle situazioni contabili e delle esposizioni debitorie della società allorquando prestavano volontariamente la garanzia per essa. Ha concluso per il rigetto dell'appello previa estromissione dal giudizio della Controparte_2
Analisi dei motivi di appello.
Per ordine di trattazione logica, la Corte osserva che deve essere anteposto, ad ogni altro motivo di gravame, l'esame della censura specifica - rubricata al terzo motivo di appello – rispetto alla motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto di disattendere l'eccezione di nullità del mutuo per difetto di causa, essendo stato il finanziamento contratto e poi utilizzato per ripianare una precedente esposizione debitoria della società debitrice ingiunta con la medesima banca creditrice.
Gli appellanti hanno riproposto in questa sede, il medesimo impianto di argomentazioni difensive, così sintetizzabili: a) il mutuo contratto non avrebbe garantito alla debitrice alcun concreto vantaggio nell'utilizzo della somma mutuata, atteso che la stessa era destinata a ripianare una precedente esposizione debitoria, venendo dunque a configurarsi un mero arricchimento dell'istituto bancario senza che la parte mutuataria utilizzi il predetto denaro, con conseguente nullità del contratto per difetto di causa, poiché la causa in concreto connessa alla operazione effettuata esula dallo scopo tipico e dallo schema tipico del negozio di mutuo;
b) il contratto di mutuo stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario è illecito allorquando il debito preesistente, che con il mutuo si vuole estinguere, presenta anch'esso profili di illiceità o inesistenza perché frutto di violazioni di norme imperative;
c) il difetto di causa del mutuo si poggia dunque su tre elementi e cioè sulla pregressa esposizione debitoria, sulla destinazione del mutuo al ripianamento della pregressa esposizione debitoria, e sull'accertamento della illegittimità di tale esposizione poiché maturata per effetto di violazione di norme imperative.
Nello specifico, gli appellanti hanno osservato che anche il CTU aveva chiarito definitivamente che il mutuo per l'importo di € 85.500,00 era stato stipulato per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria, e che infatti la somma accreditata per effetto della sua concessione veniva poi immediatamente stornata a deconto della posizione debitoria della società Parte_4 con un movimento di addebito avente causale “estinzione anticipo fatture”, evidentemente connessa proprio alla esposizione debitoria sul c/c 1000/2670. Quanto invece al terzo degli elementi richiesti – la illegittimità della debitoria originaria – la parte appellante si è limitata a ribadire che, nel corso del giudizio, aveva sollecitato l'esibizione da parte della banca di tutti gli estratti conto relativi al rapporto n. 1000/2670, specificando, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., che tale richiesta veniva effettuata al fine di consentire la depurazione dal conto delle somme illegittimamente addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo, interessi usurari, valute fittizie (cfr. pag. 4 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.), ma il Giudice aveva disatteso la conseguente richiesta di effettuare un accertamento peritale anche su tali aspetti, demandando al consulente nominato solo il compito di accertare la presunta usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo.
Il motivo è infondato.
È circostanza pacifica quella per cui la causa concreta del finanziamento in esame fosse quella di ripianare il debito nelle more maturato sul conto corrente 1000/2670 intestato alla società debitrice, atteso quanto espressamente ammesso dalle parti e mai contestato.
Dunque, la effettiva ed esclusiva finalità del mutuo erogato era quello di consentire il ripianamento del debito nelle more maturato sul conto 1000/2670.,
Ciò posto, deve essere invero esclusa la nullità del contratto di mutuo sotto il profilo della causa in astratto, atteso che – per quanto più volte riferito dalla giurisprudenza della Suprema Corte – il contrato di mutuo ben può essere caratterizzato dalla finalità di ripianare una preesistente esposizione debitoria, non essendo previsto quale requisito per la sua validità quello per cui la somma erogata dal soggetto mutuante debba essere necessariamente destinata a fornire liquidità al mutuatario (Cass.
4792/2012, Cass. 9511/2007, Cass. 317/2001).
Tuttavia, una volta accertata la possibilità in astratto di ritenere non viziato il contratto in relazione alla sua genesi ed al collegamento negoziale con il contratto di conto corrente, può verificarsi la differente ipotesi della carenza della causa “in concreto” del contratto di mutuo laddove risulti che il saldo debitore del conto corrente a cui esso era funzionalmente legato per la sua destinazione, era di fatto il risultato patologico della illegittima applicazione di poste negative rivenienti da clausole nulle o da addebiti comunque illegittimi.
Ed infatti, la giurisprudenza ha chiarito che (corte App. Torino, sentenza 1172 del 15.6.2015): “Tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il contratto di conto corrente medesimo vi è un «collegamento negoziale» che li rende interdipendenti. Laddove il saldo debitore del conto corrente derivi dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, pertanto, tali vizi vengono a ripercuotersi anche sul contratto di mutuo. Ne deriva che, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti), lo stesso è nullo per mancanza di causa concreta: nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla CA (che, anzi, è tenuta a restituire al correntista/mutuatario le rate di mutuo versate). In effetti, in tale ipotesi l'accredito della somma mutuata sul conto corrente costituisce una mera operazione contabile, finalizzata ad «abbattere» lo scoperto poi rivelatosi insussistente. Ciò posto, neppure possono ritenersi valide né efficaci le fideiussioni poste a garanzia del contratto di mutuo.
Ne deriva, altresì, l'illegittimità della segnalazione della posizione del debitore alla Centrale rischi
(con ogni conseguenza in punto di risarcimento del danno) “. Tale principio giurisprudenziale è pienamente condiviso da questa Corte, atteso che la sua validità trova piena conferma logica dalla circostanza per cui l'inesistenza del debito pregresso (come considerata per effetto della illegittimità delle dinamiche per le quali è maturato in relazione alla indebita e patologica applicazione di tassi, clausole, commissioni e poste negative) spezza in radice la possibilità di identificare una lecita e valida causa concreta nel contratto di finanziamento che è stato stipulato invece proprio per il ripianamento di quella stessa debitoria, che invero non è mai esistita poiché frutto di indebite dinamiche contabili;
in tale specifica ipotesi il contratto di mutuo, pertanto, sin dalla sua genesi, ha patito l'inesistenza della sua ragion d'essere (intesa quale causa concreta del negozio) con conseguente travolgimento ab origine di qualsiasi effetto pratico relativo all'addebito delle rate finalizzate alla sua restituzione, atteso che l'erogazione della somma mutuata
è avvenuta in esecuzione di un contrato privo della sua ragion d'essere, poiché carente di causa concreta.
Dunque, ferma la validità in astratto della operazione negoziale con la quale si contrae un mutuo per ripianare precedenti esposizioni debitorie, gli aspetti patologici di tale operazione contrattuale emergono solo – e con riferimento al tema specifico della causa in concreto – laddove risulti che l'esposizione da ripianare sia invero fittizia poiché frutto di addebiti nulli o comunque illegittimi per una serie di patologie contrattuali che ne hanno consentito il maturare nel tempo.
Volendo applicare al caso di specie il predetto percorso argomentativo, e dunque l'indagine che ne consegue, va evidenziato come nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (tra l'altro formulata solo dai fideiussori e non dalla debitrice principale) non è stata affatto mossa alcuna censura circa la legittimità o meno della debitoria pregressa, né sono stati dedotti, anche solo in modo generico, motivi di censura specifica circa le modalità presuntivamente illegittime con cui sarebbe maturata la debitoria oggetto di ripianamento attraverso la stipula del mutuo, mentre solo in riferimento a tale negozio (il mutuo) si è ipotizzata la applicazione di tassi usurari. La lettura dell'atto di opposizione e delle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 (e dunque delle difese depositate entro la barriera preclusiva delle attività assertive) conferma tale assunto e dunque attesta l'assenza di qualsiasi profilo di doglianza circa la presunta illegittimità del debito pregresso. Solo nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (come indicato anche nell'atto di appello), gli opponenti in primo grado, in modo del tutto apodittico e totalmente generico, hanno formulato una richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c., finalizzata alla esibizione degli estratti conto sul rapporto 1000/2670 “ al fine di consentire la depurazione dello stesso dalle voci di spesa non dovute a titolo di commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, applicazione degli interessi extra soglia, illegittima applicazione del sistema delle cosiddette valute fittizie tramite antergazione e postergazione delle valute”. E' di tutta evidenza – tanto per la preclusione assertiva già maturata anteriormente alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., che per la assoluta indeterminatezza di tali contestazioni – che, dunque, non risulta correttamente ed utilmente dedotto alcun profilo di censura sulla sussistenza della debitoria pregressa o sul suo essersi maturata per effetto di poste di debito illegittime, ragion per cui tutto l'impianto argomentativo relativo alla verifica della causa in concreto del finanziamento, laddove si accerti la illegittimità o inesistenza del debito pregresso, viene meno e non è dunque applicabile al caso di specie.
Il mutuo ha dunque avuto una legittima stipula in relazione alla sua causa negoziale, e quindi il relativo motivo di appello in esame va definitivamente rigettato.
Ciò posto, chiarita la piena legittimità del contratto di finanziamento stipulato, occorre ora verificare la fondatezza o meno degli altri motivi di appello.
Gli appellanti hanno censurato la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione da loro proposta di nullità delle fideiussioni per la loro sostanziale riproposizione dello schema predisposto dall'ABI, e poi ritenuto illegittimo alla luce del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla CA d'AL: tale eccezione non sarebbe stata correttamente esaminata dal Tribunale che, alla luce di un generico giudizio sulla presunta legittimità formale e sostanziale delle garanzie, avrebbe ritenuto non valide tutte le censure proposte sotto tale aspetto.
Gli appellanti hanno poi ricordato come tutte le fideiussioni aventi ad oggetto clausole conformi allo schema predisposto dall'ABI fossero state dichiarate nulle, dapprima per effetto della pronuncia della banca d'AL menzionata, e, poi, per effetto della granitica giurisprudenza della Suprema Corte, con le pronunce n. 29810/17, e poi con le pronunce n., 21878/2019 e 24044/2019. Nello specifico, lamentano gli appellanti, le fideiussioni da loro prestate e prodotte in atti, agli artt. 2, 6 e 8 riproducevano pedissequamente le clausole ritenute nulle per violazioni della disciplina antitrust, e segnatamente quelle con il seguente contenuto: 1) il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite, o che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
2) qualora le obbligazione garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate;
3) i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato. Le predette clausole risultano effettivamente contenute nel loro espresso portato letterale, nelle fideiussioni rilasciate dai due in data 31.3.2014 nonché in quella rilasciata dai Pt_2 medesimi e dalla in data 30.5.2011. Parte_1 Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, a prescindere dalla dedotta omessa pronuncia del Tribunale in relazione a tale doglianza
(invero avanzata solo nelle memorie ex art. 190 c.p.c., ed a prescindere dunque da ogni valutazione sulla sua tardività) deve considerarsi, nel merito della questione, che le fideiussioni dedotte in giudizio sono state sottoscritte da tutti gli appellanti in un periodo posteriore a quello oggetto dell'indagine della CA d'AL sfociata nel menzionato provvedimento del 2.5.2005, che ha riguardato l'arco temporale compreso tra il 2002 e il 2005.
Ciò posto, gli appellanti, non potendo avvalersi del valore di prova privilegiata del provvedimento della CA d'AL in ordine al collegamento funzionale tra una accertata intesa anticoncorrenziale, vietata, “a monte”, e le fideiussioni “a valle”, proprio perché queste ultime erano state sottoscritte in epoca ben successiva agli accertamenti compiuti dalla CA D'AL (e contenuti nel limitato arco temporale tra il 2002 ed il 2005), avrebbero dovuto provare la persistenza, all'epoca della specifica sottoscrizione delle fideiussioni da loro prestate (30.5.2011 e 31.3.2014), di una eventuale intesa restrittiva della concorrenza, di cui le fideiussioni da loro sottoscritte sarebbero state attuazione ed effetto, ma tale prova non è stata fornita né sono stati allegati elementi di giudizio in qualche modo finalizzati ad introdurre in contraddittorio elementi utili ai fini di tale valutazione.
Il motivo è dunque destituito di ogni fondamento e va rigettato.
Ogni altro motivo di appello relativo all' applicazione “suppletiva” dell'art. 1957 c.c. resta definitivamente assorbito, atteso che le deroghe ad esso risultano impermeabili ad ogni profilo di criticità secondo le argomentazioni sin qui espresse.
Con il terzo motivo di appello, si è censurata la pronuncia nella parte in cui non si è fatta applicazione della disciplina di cui all'art. 1956 c.c., secondo cui “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Secondo la tesi degli appellanti, il Tribunale non avrebbe affatto preso in considerazione tale motivo di opposizione proposto in primo grado, ignorando che la banca creditrice aveva concesso credito alla debitrice principale favorendone l'esposizione debitoria per poi sollecitarla ad accedere al mutuo al fine di poterla sanare, garantendosi il buon esito di tale operazione proprio a mezzo delle garanzie prestate dai fideiussori. Dunque, secondo il motivo di appello in esame, la banca avrebbe di fatto leso ingiustificatamente l'interesse del fideiussore a non vedersi inconsapevolmente coinvolto in una maggiore e critica esposizione debitoria del soggetto garantito, con conseguente aggravamento anche della sua posizione di garanzia.
Il motivo è infondato. Come correttamente evidenziato dalla parte appellata, in primo luogo deve evidenziarsi che il meccanismo della norma invocata a tutela del fideiussore opera soltanto per i crediti concessi al debitore che sia già in precarie condizioni di solvibilità, successivamente al rilascio della garanzia fideiussoria, circostanza non sussistente in questa sede atteso che le fideiussioni rilasciate dai due sono coeve alla stipula del mutuo, per quanto già ampiamente esaminato. Inoltre, per quanto Pt_2 riguarda la posizione di tutti e tre i fideiussori (e dunque anche della la cui fideiussione è Parte_1 invece stata prestata nell'anno 2011, come già evidenziato), essi, all'epoca della stipula del contratto di mutuo rivestivano contemporaneamente tanto la qualità di soci (la e ) Parte_1 Parte_3 che di amministratore (il ) della società debitrice – una s.r.l. di piccole dimensioni Parte_2 operante nel settore della rivendita alimentare - quanto quella di garanti, e tale circostanza, secondo giurisprudenza consolidata, rende pienamente applicabile la presunzione di conoscenza da parte del garante della situazione economica della società (cfr. Cass. 3761/2006, per cui “la mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria (del fideiussore) se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune,
o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopra la carica di amministratore” , principio confermato da ultimo con la ordinanza n. 3989/2025, la cui decisione riafferma l'orientamento costante della Corte in materia di responsabilità e conoscenza qualificata del garante, soprattutto quando questi riveste ruoli gestionali o di controllo nella società assistita).
Ferme altresì le valutazioni sin qui esposte, pienamente sufficienti al rigetto del motivo di appello in esame, deve altresì rilevarsi che nei contratti di fideiussione sottoscritti dai tre garanti, all'art. 5, si prevedeva il loro specifico impegno a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società debitrice, di informarsi dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca e quindi di un eventuale aggravamento della sua esposizione debitoria, e ciò a riprova della trasparenza della complessiva operazione di garanzia anche in relazione alle dinamiche contrattuali previste nella fideiussione medesima. Il motivo d'appello va dunque rigettato
Con l'ultimo motivo di appello, gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado nella parte in cui, limitatamente al quantum della pretesa creditoria azionata dalla banca appellata, il Giudice non ha inteso detrarre l'importo di € 1.729,73 pagato dalla debitrice alla banca a titolo di interessi, avendo invece condiviso le osservazioni della banca per cui un versamento di € 4.881,35 effettuato dalla società debitrice era invece stato ritenuto riferibile ad altro rapporto, diverso da quello di causa;
si è altresì censurata la decisione del giudice di non considerare al fine del calcolo del TAEG la commissione per estinzione anticipata del finanziamento. Le doglianze appaiono tutte infondate, per quanto già considerato dal Tribunale. Ed infatti, con riferimento alla inclusione della voce “commissione per estinzione anticipata del finanziamento” nel calcolo del TAEG, va giustamente ribadito che tale voce di costo è meramente eventuale, dipende da una scelta del mutuatario nel corso del rapporto e dunque non è collegata in alcun modo alla erogazione del credito, alla sua fase genetica ed allo svolgimento fisiologico del rapporto nel tempo, così come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito citata nella pronuncia impugnata, che questa Corte ritiene di condividere.
Quanto alle due ulteriori doglianze, va invece rilevato che – come correttamente indicato dal CTU nell'ampio e completo lavoro peritale – la documentazione prodotta in giudizio è stata ritenuta completa, esauriente e mai fatta oggetto di contestazione da parte degli appellanti;
sulla scorta di tale documentazione non oggetto di contestazione, il CTU ha proceduto alla ricostruzione del piano di ammortamento, ha valutato i pagamenti effettuati dalla società debitrice in esecuzione del contratto di mutuo, ed ha effettivamente verificato, sulla base della documentazione prodotta e mai contestata, che uno dei pagamenti effettuati pari ad € 4.881,35 in data 22.5.20914 era riferibile ad altro finanziamento parimenti acceso dalla società debitrice, ed avente n. 00/51767097; la relativa doglianza è dunque del tutto infondata in quanto superata dal riscontro oggettivo effettuato dal CTU, su sollecitazione della banca, e dalla verifica sia della esistenza di altro finanziamento (indicato specificatamente con il suo numero identificativo) che della data e dell'importo del versamento.
In relazione alle somme versate dalla debitrice, il CTU ha poi accertato, nel riepilogo analitico riportato alla pagina 30 della CTU a cui si fa integrale rinvio, che gli importi sono stati pari ad €
5.741,27 per quota capitale, € 1.502,52 per interessi ed € 227,21 per arretrati, per un totale di €
7.471,00 e di tale importo complessivo si è tenuto conto nella determinazione finale dell'intero debito gravante sulla mutuataria;
diversamente, in relazione a quanto lamentato dagli appellanti, l'importo di € 1.729,73 di cui essi hanno richiesto lo storno in questa sede, è stato ipotizzato dal CTU come importo eventualmente non dovuto solo laddove si fosse ritenuto di includere nel TEG la commissione di estinzione anticipata (per effetto del superamento del tasso soglia, ove tale costo fosse stato effettivamente inserito nel calcolo TEG); tuttavia, atteso che – come chiarito in precedenza – non si è proceduto a tale inclusione, tale importo non ha ragione di essere riconosciuto alla debitrice.
Il motivo d'appello è dunque complessivamente infondato in relazione a tutte le singole censure proposte, e va rigettato.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno disciplinate secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord.
n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (tab. n.12), ad eccezione della fase istruttoria per la quale si farà applicazione dei parametri minimi.
Le spese per la CTU effettuata in primo grado restano definitivamente a carico della sola parte appellante.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto , i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4399/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 626/2021 emessa dal Tribunale di Benevento in data
26.3.2021:
2. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali che liquida in € 9.850,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 3.12.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano